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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/05/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2927/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa, per delega a margine del Parte_1 ricorso per ATPO n. 5319/2024 R.G.L., dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile - indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2024 Parte_1 premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto revocate in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla visita di revisione e l'indennità di accompagnamento da epoca successiva alla visita di revisione;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente con riferimento alla decorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “a) dichiarare che la ricorrente a causa del complesso patologico da cui è affetta sia da ritenersi invalida nella misura del 100%, in conformità alle percentuali di invalidità di cui al
D.M. del febbraio 1992 e relativo calcolo riduzionistico, nonchè impossibilitata al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione sin dalla data della domanda amministrativa ovvero, quanto al solo requisito sotteso alla concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal maggio 2023; b) condannare l ut CP_1 supra, al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di
IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CTU della fase di ATPO limitatamente alle contestazioni mosse, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 6 maggio
2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Va preliminarmente rilevato che la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa (art. 12 L. n. 118/1971) è stata riconosciuta dal CTU dott. nella fase di ATPO (cfr. proc. n. 5319/2023 RGL) Persona_2 con decorrenza dalla visita di revisione.
Passando al merito della vicenda, con riferimento alla indennità di accompagnamento il CTU ha riconosciuto la sussistenza dei relativi requisiti sanitari con decorrenza successiva alla visita di revisione termine di cui in questa fase si duole la parte ricorrente.
Va opportunamente premesso che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez. Lav., sent.
16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo,
Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, e limitando l'esame ai motivi indicati in ricorso, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott. Persona_2
, aveva riconosciuto, in capo alla stessa parte ricorrente, i
[...] requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza maggio 2023, data del referto fisiatrico della Pt_2
Lo stato di invalidità è stato valutato considerando le certificazioni presenti nel fascicolo e dall'esame obiettivo che ha confermato la non autosufficienza nelle attività quotidiane per la compromissione della superficie articolare delle ginocchia e vertigini Part posturali (riferite) come da referto fisiatrico FG del 12/5/2023 per il quale la ricorrente presentava “molto ridotta l'autonomia funzionale nelle ADL ed IADL. Necessita di assistenza nelle attività quotidiane.”
Il CTU ha così concluso: “I dati clinici contestualmente a quelli anamnestici da me convalidati in sede peritale contribuiscono a formare il mio giudizio secondo cui la ricorrente versa in condizioni tali da necessitare della continua assistenza di terzi per l'attuazione degli atti fondamentali della vita quotidiana. Visto l'esame obiettivo è congruo ritenere, tenuto conto della sussistenza di infermità degenerative a carattere progressivamente ingravescente, che la decorrenza di tale status possa essere fissata segnatamente dalla data anzidetta.”
Nell'introdurre a seguito di dissenso il presente giudizio, parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU ponendo in rilievo di essere titolare di indennità di accompagnamento sin dal 2016 e di essere stata sottoposta a visita di revisione nel 2019 a seguito della quale le era stata revocata la prestazione.
Allegava di aver quindi, proposto, avverso il verbale negativo, il giudizio per ATPO nel quale il CTU all'epoca nominato, dott. Per_3 aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari in questione sin dalla visita di revisione, requisiti poi consacrati nel decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale.
Allegava quindi, di essere stata, dopo l'emissione del decreto di omologa, richiamata a visita di revisione nel 2023 e che, il relativo verbale, da cui ha originato il giudizio per ATPO a cui è seguita la presente opposizione, avrebbe avuto contenuto sostanzialmente analogo al precedente ragion per cui le valutazioni del CTU dott. avrebbero Per_2 dovuto avere come parametro di riferimento quanto già accertato del CTU dott. nel precedente giudizio. Per_3
Deduceva che: “In realtà, proprio la certificazione geriatrica del maggio 2023, indicata dal CTU ai fini della decorrenza postuma, diagnosticava la permanenza di un quadro di “instabilità del rachide” sovrapponibile a quello effettuato nel precedente giudizio dal CTU dott.
. Ciò a riprova di un'assenza di una soluzione di continuità della Per_3 gravità della patologia inerente l'apparato in parola.”
Chiamato a chiarimenti nella presente fase di giudizio per rispondere alle contestazioni mosse alle proprie conclusioni il CTU, sebbene in maniera sintetica, ai fini della richiesta comparazione delle condizioni della ricorrente, ha precisato che la situazione cristallizzata con riferimento al verbale del 2019 fosse, come si rileva dalla relazione del dott. suscettibile di miglioramento tanto è Per_3 vero che esso consulente prevedeva la revisione ad un anno.
Detta circostanza è stata altresì, acclarata dal CTU dott. Per_2 il quale nella relazione resa in fase di ATPO aveva già posto in rilievo che essa ricorrente aveva eseguito diversi cicli di terapie anti- infiammatorie e cicli di riabilitazione riferendo una discreta miglioria.
Parte ricorrente ha nuovamente contestato le conclusioni del CTU con riferimento alla decorrenza allegando che: “In realtà, il mancato riconoscimento del richiesto requisito sanitario esclusivamente per i mesi decorrenti dal 19.01.2023 al 30.04.2023 deve ritenersi il frutto di una poco celata volontà peritale di giustificare, infondatamente, la revoca sanitaria oggetto del presente contenzioso. E ciò risulta ancor più veritiero con riferimento all'affermazione peritale per la quale la fondatezza di tale spostamento della decorrenza doveva inferirsi dal
“riferita miglioria” della ricorrente. Ed infatti, risulta alquanto anomalo, se non inveritiero, che parte ricorrente possa aver “riferito” un miglioramento dell'apparato osteoarticolare (per come accertato nella
CTU a firma del dott. per soli 3 mesi e qualche giorno. In Per_3 realtà, è giavvero il contrario, e cioè che tale miglioria, assolutamente discreta e non atta a giustificare una ripresa totale della capacità deambulatoria, si poneva in assoluta antitesi con un quadro osteo- articolare compromesso che per la relativa cronicità non poteva ritenersi in alcun modo “migliorato” per i soli mesi 3 e giorni 17.”
La doglianza non coglie nel segno in considerazione della circostanza che lo stesso dott. (nel precedente giudizio per ATPO Per_3 citato dalla ricorrente) riconosceva nelle propria conclusioni la
“necessità” di sottoporre a revisione la ricorrente ad un anno dal giudizio di ATPO poiché il proprio giudizio si era fondato proprio sulla sussistenza della patologia osteoarticolare riconoscendo al contempo la possibilità di miglioramento, miglioramento che, di fatto, è stato accertato nel corso del presente giudizio con conseguente spostamento della decorrenza al maggio 2023 ovvero dal referto fisiatrico del Pt_2
12/5/2023 che ha riconosciuto: “molto ridotta l'autonomia funzionale nelle ADL ed IADL. Necessita di assistenza nelle attività quotidiane.”
La differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce pertanto, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte. Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa (art. 12 L. n. 118/1971) con decorrenza dalla visita di revisione nonché per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal maggio
2023.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza quanto al riconoscimento già nella fase di ATPO, con distrazione in favore del procuratore costituito in quel giudizio mentre rimangono compensate per la presente fase attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO che si liquidano con separato decreto in quel procedimento devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di CTU nella presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che sussiste in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza 1° maggio 2023
e che del pari sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa (art. 12 L. n. 118/1971) con decorrenza dalla visita di revisione;
- condanna l alla liquidazione in favore della parte ricorrente, e CP_1 per essa del suo procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite della prima fase che liquida in complessivi euro 1.170,00, da aumentarsi nella misura del 10% ex art. 4 co. 1 bis DM 55/2014 e ss.mm., oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese della presente fase di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase di CP_1
ATPO;
- nulla a titolo di spese di CTU della presente fase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 6 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2927/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa, per delega a margine del Parte_1 ricorso per ATPO n. 5319/2024 R.G.L., dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile - indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.03.2024 Parte_1 premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto revocate in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla visita di revisione e l'indennità di accompagnamento da epoca successiva alla visita di revisione;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente con riferimento alla decorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “a) dichiarare che la ricorrente a causa del complesso patologico da cui è affetta sia da ritenersi invalida nella misura del 100%, in conformità alle percentuali di invalidità di cui al
D.M. del febbraio 1992 e relativo calcolo riduzionistico, nonchè impossibilitata al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione sin dalla data della domanda amministrativa ovvero, quanto al solo requisito sotteso alla concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal maggio 2023; b) condannare l ut CP_1 supra, al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di
IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CTU della fase di ATPO limitatamente alle contestazioni mosse, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 6 maggio
2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Va preliminarmente rilevato che la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa (art. 12 L. n. 118/1971) è stata riconosciuta dal CTU dott. nella fase di ATPO (cfr. proc. n. 5319/2023 RGL) Persona_2 con decorrenza dalla visita di revisione.
Passando al merito della vicenda, con riferimento alla indennità di accompagnamento il CTU ha riconosciuto la sussistenza dei relativi requisiti sanitari con decorrenza successiva alla visita di revisione termine di cui in questa fase si duole la parte ricorrente.
Va opportunamente premesso che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez. Lav., sent.
16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo,
Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, e limitando l'esame ai motivi indicati in ricorso, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott. Persona_2
, aveva riconosciuto, in capo alla stessa parte ricorrente, i
[...] requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza maggio 2023, data del referto fisiatrico della Pt_2
Lo stato di invalidità è stato valutato considerando le certificazioni presenti nel fascicolo e dall'esame obiettivo che ha confermato la non autosufficienza nelle attività quotidiane per la compromissione della superficie articolare delle ginocchia e vertigini Part posturali (riferite) come da referto fisiatrico FG del 12/5/2023 per il quale la ricorrente presentava “molto ridotta l'autonomia funzionale nelle ADL ed IADL. Necessita di assistenza nelle attività quotidiane.”
Il CTU ha così concluso: “I dati clinici contestualmente a quelli anamnestici da me convalidati in sede peritale contribuiscono a formare il mio giudizio secondo cui la ricorrente versa in condizioni tali da necessitare della continua assistenza di terzi per l'attuazione degli atti fondamentali della vita quotidiana. Visto l'esame obiettivo è congruo ritenere, tenuto conto della sussistenza di infermità degenerative a carattere progressivamente ingravescente, che la decorrenza di tale status possa essere fissata segnatamente dalla data anzidetta.”
Nell'introdurre a seguito di dissenso il presente giudizio, parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU ponendo in rilievo di essere titolare di indennità di accompagnamento sin dal 2016 e di essere stata sottoposta a visita di revisione nel 2019 a seguito della quale le era stata revocata la prestazione.
Allegava di aver quindi, proposto, avverso il verbale negativo, il giudizio per ATPO nel quale il CTU all'epoca nominato, dott. Per_3 aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari in questione sin dalla visita di revisione, requisiti poi consacrati nel decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale.
Allegava quindi, di essere stata, dopo l'emissione del decreto di omologa, richiamata a visita di revisione nel 2023 e che, il relativo verbale, da cui ha originato il giudizio per ATPO a cui è seguita la presente opposizione, avrebbe avuto contenuto sostanzialmente analogo al precedente ragion per cui le valutazioni del CTU dott. avrebbero Per_2 dovuto avere come parametro di riferimento quanto già accertato del CTU dott. nel precedente giudizio. Per_3
Deduceva che: “In realtà, proprio la certificazione geriatrica del maggio 2023, indicata dal CTU ai fini della decorrenza postuma, diagnosticava la permanenza di un quadro di “instabilità del rachide” sovrapponibile a quello effettuato nel precedente giudizio dal CTU dott.
. Ciò a riprova di un'assenza di una soluzione di continuità della Per_3 gravità della patologia inerente l'apparato in parola.”
Chiamato a chiarimenti nella presente fase di giudizio per rispondere alle contestazioni mosse alle proprie conclusioni il CTU, sebbene in maniera sintetica, ai fini della richiesta comparazione delle condizioni della ricorrente, ha precisato che la situazione cristallizzata con riferimento al verbale del 2019 fosse, come si rileva dalla relazione del dott. suscettibile di miglioramento tanto è Per_3 vero che esso consulente prevedeva la revisione ad un anno.
Detta circostanza è stata altresì, acclarata dal CTU dott. Per_2 il quale nella relazione resa in fase di ATPO aveva già posto in rilievo che essa ricorrente aveva eseguito diversi cicli di terapie anti- infiammatorie e cicli di riabilitazione riferendo una discreta miglioria.
Parte ricorrente ha nuovamente contestato le conclusioni del CTU con riferimento alla decorrenza allegando che: “In realtà, il mancato riconoscimento del richiesto requisito sanitario esclusivamente per i mesi decorrenti dal 19.01.2023 al 30.04.2023 deve ritenersi il frutto di una poco celata volontà peritale di giustificare, infondatamente, la revoca sanitaria oggetto del presente contenzioso. E ciò risulta ancor più veritiero con riferimento all'affermazione peritale per la quale la fondatezza di tale spostamento della decorrenza doveva inferirsi dal
“riferita miglioria” della ricorrente. Ed infatti, risulta alquanto anomalo, se non inveritiero, che parte ricorrente possa aver “riferito” un miglioramento dell'apparato osteoarticolare (per come accertato nella
CTU a firma del dott. per soli 3 mesi e qualche giorno. In Per_3 realtà, è giavvero il contrario, e cioè che tale miglioria, assolutamente discreta e non atta a giustificare una ripresa totale della capacità deambulatoria, si poneva in assoluta antitesi con un quadro osteo- articolare compromesso che per la relativa cronicità non poteva ritenersi in alcun modo “migliorato” per i soli mesi 3 e giorni 17.”
La doglianza non coglie nel segno in considerazione della circostanza che lo stesso dott. (nel precedente giudizio per ATPO Per_3 citato dalla ricorrente) riconosceva nelle propria conclusioni la
“necessità” di sottoporre a revisione la ricorrente ad un anno dal giudizio di ATPO poiché il proprio giudizio si era fondato proprio sulla sussistenza della patologia osteoarticolare riconoscendo al contempo la possibilità di miglioramento, miglioramento che, di fatto, è stato accertato nel corso del presente giudizio con conseguente spostamento della decorrenza al maggio 2023 ovvero dal referto fisiatrico del Pt_2
12/5/2023 che ha riconosciuto: “molto ridotta l'autonomia funzionale nelle ADL ed IADL. Necessita di assistenza nelle attività quotidiane.”
La differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce pertanto, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte. Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa (art. 12 L. n. 118/1971) con decorrenza dalla visita di revisione nonché per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal maggio
2023.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza quanto al riconoscimento già nella fase di ATPO, con distrazione in favore del procuratore costituito in quel giudizio mentre rimangono compensate per la presente fase attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO che si liquidano con separato decreto in quel procedimento devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di CTU nella presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che sussiste in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza 1° maggio 2023
e che del pari sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa (art. 12 L. n. 118/1971) con decorrenza dalla visita di revisione;
- condanna l alla liquidazione in favore della parte ricorrente, e CP_1 per essa del suo procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite della prima fase che liquida in complessivi euro 1.170,00, da aumentarsi nella misura del 10% ex art. 4 co. 1 bis DM 55/2014 e ss.mm., oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese della presente fase di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase di CP_1
ATPO;
- nulla a titolo di spese di CTU della presente fase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 6 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano