Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bava, Pietro Cella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Cella in Cagliari, via Pessina 10;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento ai pareri del Comitato di Verifica -OMISSIS-, e ai verbali della CMO di Cagliari -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, M_D -OMISSIS-, e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica -OMISSIS- assunto nella adunanza -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto:
- di essere stato arruolato nell’Esercito italiano dal 1993, con ultima assegnazione presso il 151° Reggimento -OMISSIS-;
- di aver operato in undici missioni in teatri operativi esteri: in Kosovo dal 4 ottobre 2018 al 18 novembre 2000; in Macedonia, dal 25 agosto 2001 al 2 ottobre 2001; in Kosovo da 10 ottobre 2002 a 19 febbraio 2003; in Iraq, dal 19 novembre 2003 al 28 febbraio 2004, nuovamente in Iraq dal 19 gennaio 2006 al 16 giugno 2006; in Afghanistan, da 7 febbraio 2007 al 9 luglio 2007, dal 29 maggio 2008 a 10/12/2008, dal 14 ottobre 2009 al 27 marzo 2010, dal 31 agosto 2011 al 22 marzo 2012; in Libano dall’8 aprile 2016 al 9 ottobre 2016, in Iraq dal 16 gennaio 2018 al 18 luglio 2018;
- di essere rimasto coinvolto in undici scontri a fuoco, oltre che in un grave incidente stradale in cui il mezzo militare a bordo del quale si trovava in Afghanistan si ribaltava con gravi ferite per un collega, richiamando in particolare “ il periodo di servizio combattimento che venne poi definito la battaglia di Mala Burghab ”;
- che nel corso degli anni è insorta una patologia definitivamente certificata come disturbo post traumatico da stress, per il quale, in data 22 luglio 2022, veniva attivato dal Corpo di appartenenza, a domanda, il procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della predetta patologia.
2. Con gli atti epigrafati ed oggi impugnati con il ricorso principale, è stata denegata la domanda del ricorrente, la cui patologia è stata qualificata come disturbo ansioso depressivo reattivo in trattamento e non già come disturbo post traumatico da stress, sulla scorta del parere del Comitato di Verifica -OMISSIS-, così motivato:
“ il dipendente è in servizio dal 1993. Con l'incarico di comandante di squadra/plotone ha svolto le normali mansioni previste per il profilo professionale di appartenenza. Ha svolto numerose missioni all'estero;
dalla documentazione in atti non emerge che l'interessato abbia svolto attività che possano aver determinato un incremento di rischio occupazionale per l'insorgenza di patologie di natura neuropsichiatrica;
l'infermità DISTURBO ANSIOSO DEPRESSIVO REATTIVO IN TRATTAMENTO NON PUÔ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”.
3. Il ricorrente, con il ricorso principale, deduce i seguenti motivi di diritto:
- I Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione .
In primo luogo, il Comitato di Verifica ha erroneamente affermato che il ricorrente abbia svolto le normali mansioni previste per il profilo professionale di appartenenza, mentre egli ha elencato le attività svolte nelle missioni in teatro operativo estero in cui egli era stato impegnato con mansioni operative.
Inoltre, la valutazione finale risente dell’erronea qualificazione della patologia in termini di disturbo ansioso depressivo reattivo in trattamento, rifacendosi al parere conseguente alla visita psichiatrica eseguita dal Tenente colonnello medico -OMISSIS- in data 5 agosto 2022 e al verbale della CMO di Cagliari.
- II Violazione atto regolamentare (“linee guida per l’inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti” -Stato maggiore della difesa - circolare m_d ssmd reg2016 0102655 19.07.2016, all. 48), Carenza di istruttoria .
Il ricorrente si era visto attribuire una diagnosi iniziale, come detto, prima di vedere diagnosticato quel disturbo postraumatico da stress, che poi venne certificato tramite un esame MMMPI-2.
Tuttavia, la Commissione medica che aveva svolto tale prima valutazione, poi mai cambiata nel corso del procedimento nonostante le nuove evidenze, avrebbe violato, in tesi, le “ Linee guida per l’inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti ” dello Stato Maggiore della Difesa, non avendo seguito le metodologie ivi indicate, e avendo fatto esclusivo riferimento “ al parere personale del medico che si è totalmente disinteressato dei test che sono un esame scientifico probante a livello strumentale ” (p. 9 ricorso).
4. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha esposto di aver acquisito e inoltrato, per il riesame della pratica, i rapporti da parte dei comandanti delle missioni estere in cui gli eventi psichicamente stressanti alla base della domanda si erano verificati.
Tuttavia, con il provvedimento epigrafato del 31.05.2024, impugnato con i ridetti motivi aggiunti, la domanda è stata nuovamente rigettata, attraverso il richiamo al nuovo parere negativo del Comitato di Verifica del -OMISSIS-, così motivato:
“ Considerato:
- che il militare, in congedo dal 2023, dal 1997 al 1999 corso di formazione e assegnazione presso il 183 Reggimento Paracadutisti Nembo dove ha svolto l’incarico di Mortaista e Comandante Squadra Mortai, dal 1999 al 2000 corso di formazione Allievi Sergenti, dal 2000 al 2019 ha svolto gli incarichi di Comandante di Squadra e Osservatore del fuoco, ha partecipato anche alle missioni estere in Iraq, in Kosovo, in Macedonia, in Afghanistan e in Libano con gli incarichi di addetto sala operativa, di Comandante di squadra, Osservatore del Fuoco, Comandante di squadra Mortai, Operatore TACP/FAC, ha partecipato, altresì, alle Operazioni Strade Sicure;
- che dall'esame del rapporto informativo e degli ulteriori elementi forniti a seguito della domanda di riesame non emergono situazioni lavorative, che per intensità e durata possano aver costituito un fattore di rischio specifico o generico aggravato per l'insorgenza del disturbo psichiatrico in esame;
-che per l’infermità DISTURBO ANSIOSO DEPRESSIVO REATTIVO IN TRATTAMENTO si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso ”.
4.1. Il ricorrente impugna il provvedimento finale e il parere del CVCS del 2024 deducendo:
- III Eccesso di potere per illogicità, carenza dei presupposti, carenza di motivazione , in quanto, posto che dalla motivazione del parere stesso si può intuire l’ammissione che anche per l’organo tecnico – legale le situazioni lavorative possono in generale causare patologie reattive a livello psichico – non si vede quali situazioni ulteriori rispetto a quelle vissute dal ricorrente (elencate alle pp. 8-17 motivi aggiunti) possano avere tale idoneità, tenendo presente, poi, che la patologia in questione è stata certificata come da stress post traumatico.
E si tratta di eventi che sono indicati come idonei a dare luogo ai disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti anche dalle “ Linee guida per l’inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti ” dello Stato Maggiore della Difesa (Circolare M_D SSMD REG2016 0102655 19.07.2016).
5. Resiste il Ministero della Difesa, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
6. All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, rileva il Collegio che negli atti impugnati non risulta mai evidenziata l’intempestività dell’istanza presentata dal ricorrente, tardività eccepita nella memoria del Ministero (p. 5) peraltro dopo aver svolto le difese nel merito, laddove la stessa istanza è stata sempre istruita, compresa la richiesta di riesame da ultimo presentata dal ricorrente; di tal che, detta questione non può assumere rilievo alcuno nel presente giudizio.
Non solo.
Tale eccezione è solo genericamente e astrattamente formulata e non è assistita da elementi probatori in ordine al dies a quo per la presentazione dell’istanza che il Ministero ritiene rilevante nel caso di specie.
8. Ciò posto, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti, nella parte in cui denunciano difetto di istruttoria e di motivazione delle valutazioni svolte dal Comitato di Verifica, tanto in data -OMISSIS-, quanto e soprattutto in sede di riesame con il parere del 22.05.2024.
Anche avuto riguardo alla particolare delicatezza della questione, le valutazioni espresse nella fattispecie dal Comitato di verifica sulla base degli elementi esaminati non appaiono convincenti e, nella sostanza, risultano prive di un’adeguata motivazione in relazione alle circostanze evidenziate dal ricorrente.
9. Su analoghe questioni si è del resto formata una giurisprudenza consolidata nel senso di ritenere che il Comitato di verifica non possa escludere la sussistenza del nesso causale tra fatto di servizio e infermità basandosi su motivazioni insufficienti o apparenti (in questo senso T.a.r. Sardegna, Sezione I, n. 1 del 2 gennaio 2024 e ivi ulteriori richiami giurisprudenziali).
Questo Tribunale (T.a.r. Sardegna, Sezione I, n. 1 del 2 gennaio 2024; n. 774 del 17 novembre 2022) ha già avuto modo di affermare che “ In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell' (infermità)”.
Del resto, si tratta di impostazione che risulta oggi ampiamente recepita dalla giurisprudenza di primo grado (tra le tante, si vedano T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 92; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 giugno 2020, n. 2513) e del Consiglio di Stato (si vedano le recenti decisioni Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496 e n. 7499), che ha confermato la necessità, per il Comitato di verifica per le cause di servizio, di “ attendere ad una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestato ….nei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496; v. ancora TAR Sardegna, I, sentenze nn. 618 e 356 del 2023 e 670 del 2022 e, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori).
10. Chiarito tale aspetto, si rileva che – anche prescindendo dalla qualificazione esatta della patologia specifica da cui deve considerarsi affetto il ricorrente (“ disturbo ansioso depressivo reattivo in trattamento ”, come indicato nel provvedimento lesivo, ovvero “ disturbo postraumatico da stress ”, come allegato in ricorso) – il Comitato di Verifica ha escluso il nesso di causalità tra lo stato del ricorrente e l’espletamento del servizio, leggendosi infatti nei pareri resi che:
- “ dalla documentazione in atti non emerge che l’interessato abbia svolto attività che possano aver determinato un incremento di rischio occupazionale per l’insorgenza di patologia di natura neuropsichiatrica ” (parere del -OMISSIS-);
- “ dall’esame del rapporto informativo e degli ulteriori elementi forniti a seguito della domanda di riesame, non emergono situazioni lavorative, che per intensità e durata possano aver costituito un fattore di rischio specifico o generico aggravato per l’insorgenza del disturbo psichiatrico in esame ” (parere del 22.05.2024).
11. Tali motivazioni, ad avviso del Collegio e in particolare quella resa a seguito della riapertura dell’istruttoria per il tramite della documentazione integrativa trasmessa, non possono essere considerate sufficienti.
11.1. Ciò, segnatamente, in ragione di quanto previsto nelle “ Linee guida per l’inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti ” dello Stato Maggiore della Difesa (Circolare M_D SSMD REG2016 0102655 19.07.2016), come puntualmente dedotto nel motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Si legge infatti in tali Linee Guida, per quanto qui rileva, che “ In particolare, gli eventi traumatici sono quelli in cui il soggetto è stato esposto a morte reale o minaccia di morte, grave lesione oppure violenza sessuale. Essi includono (ma non sono limitati a), combattimenti militari, aggressione personale violenta (violenza sessuale, attacco fisico, rapina ecc.), rapimento, essere presi in ostaggio. attacco terroristico, tortura, prigionia, disastri naturali o provocati, gravi incidenti automobilistici e ricevere una diagnosi di malattie minacciose per la vita. Tali eventi possono evocare reazioni emotive intense e inusuali e possono interferire, in modo significativo e invalidante con il normale funzionamento cognitivo, affettivi, o sociale e lavorativo dell'individuo ” (doc. 48 p. 6 ricorrente).
Tali eventi sono valutati dalle Linee Guida, richiamandosi alla letteratura scientifica, come “ in grado di scatenare ” il disturbo da stress post-traumatico, il disturbo da stress acuto e il disturbo dell’adattamento.
11.2. Ora, ritiene il Collegio che la documentazione versata in giudizio dal ricorrente e, in particolare, quella trasmessa all’amministrazione per un nuovo esame, conclusosi con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti (si veda, in particolare, il parere del Comitato del -OMISSIS-), sia idonea a descrivere il coinvolgimento del ricorrente in eventi qualificabili senz’altro come eventi traumatici che possono generare il disturbo psichiatrico da cui è affetto il ricorrente ai sensi delle citate Linee guida.
La documentazione si sostanzia nei rapporti informativi redatti dai comandanti delle missioni estere a cui ha partecipato il ricorrente (doc. 52) e in essi è ampiamente descritta l’attività svolta dallo stesso ricorrente.
Nel rinviare a tali rapporti (e alle pagg. da 8 a 17 dei motivi aggiunti che li riportano), è qui sufficiente richiamarne i seguenti stralci, da cui emerge la piena compatibilità degli eventi ivi descritti rispetto alla descrizione degli eventi rilevanti come traumatici operata dalle Linee guida sopra citate:
- “ 15 novembre 2011: durante un movimento sull'itinerario denominato "Black", di rientro alla FOB il convoglio, al cui interno era presente il mezzo del team, all'altezza di Black 41 fu fatto oggetto di fuoco nemico con Small Arms Fire (SAF), II Sottufficiale, impiegato in qualità di rallista dell'assetto TACP/JTAC, rispondeva prontamente alla minaccia, permettendo al convoglio di uscire dall'area di ingaggio ed evitando che ci fossero feriti o danni ai mezzi e materiali ”;
- “ 11 gennaio 2012: durante un movimento lungo l'itinerario denominato Black, di rientro alla FOB dopo aver effettuato alcune operazioni presso il villaggio đi Morichag, estremo Nord-Ovest dell'AoR, il convoglio, al cui interno era presente il mezzo del team TACPJTAC, in prossimità del WP 41 fu fatto oggetto di intenso fuoco nemico con anni leggere e razzi. I militari rispondevano prontamente all'imboscata con le armi in dotazione, permettendo di il transito delle unità e il rientro in base. Il Sergente -OMISSIS-, era impiegato quale conducente del mezzo del team TACP/JTAC ”;
“ 17 gennaio 2012: di rientro dal villaggio di PANERAK in cui passammo la notte, il convoglio, al cui interno era presente il team TACP/JTAC, nell'attraversare la valle del CHAPCHAL, fu fatto oggetto di fuoco nemico con SAF, In quell'occasione, per neutralizzare la minaccia fu richiesto l'intervento dei mortai dalla COP Victor, che pose fine alla minaccia. II Sergente -OMISSIS-, era impiegato quale Laser Operator del mezzo dell'assetto TACP/JTAC ”;
- “ si evidenzia la partecipazione dell'allora Serg. Magg. -OMISSIS- -OMISSIS- all'Operazione "Buongiorno", la più intensa nel periodo in esame e caratterizzata da un'attività continuativa esterna di oltre 72 ore con scontri a fuoco pressoché continui ed un'elevatissima esposizione al rischio da parte di tutto il personale partecipante ”.
11.3. Orbene, appare evidente come tali eventi nei quali è stato coinvolto il ricorrente siano qualificabili come eventi “ in cui il soggetto è stato esposto a morte reale o minaccia di morte, grave lesione oppure violenza sessuale. Essi includono (ma non sono limitati a), combattimenti militari, aggressione personale violenta (violenza sessuale, attacco fisico, rapina ecc.), rapimento, essere presi in ostaggio. attacco terroristico, tortura, prigionia, disastri naturali o provocati, gravi incidenti automobilistici e ricevere una diagnosi di malattie minacciose per la vita ”, come descritto nelle Linee guida.
12. Di tal che, è senz’altro illegittima la motivazione resa nei pareri del Comitato di Verifica che, in particolare nella seduta del -OMISSIS- e dopo aver esaminato la documentazione integrativa ora richiamata, si limita ad affermare che “ non emergono situazioni lavorative, che per intensità e durata possano aver costituito un fattore di rischio specifico o generico aggravato per l’insorgenza del disturbo psichiatrico ”.
Ciò perché sono proprio le Linee guida del Ministero a contemplare tali eventi come potenzialmente forieri del pregiudizio psichico allegato dal ricorrente: sicché il Comitato, accertata tale situazione, avrebbe dovuto approfondire – e renderne motivazione – la valutazione, poiché, come riconoscono le stesse Linee Guida, l’evento stressante antecedente è indispensabile ma non sufficiente per l’affermazione della sussistenza della patologia e del nesso causale di essa con l’evento stesso (p. 9 Linee Guida).
E tuttavia, il giudizio del Comitato di Verifica è inficiato, a monte, dall’aver escluso che il ricorrente abbia partecipato ad eventi (situazioni lavorative) che costituiscano fattore di rischio per il disturbo psichiatrico, poiché, dalla documentazione richiamata, emerge al contrario proprio la qualificabilità degli eventi in questione quali eventi traumatici idonei a generare i disturbi psichiatrici, ai sensi delle stesse Linee guida.
13. Ne discende la fondatezza del ricorso principale e, vieppiù, dei motivi aggiunti, con cui è censurato il secondo diniego reso dall’amministrazione e il parere del Comitato di Verifica, per difetto di motivazione e istruttoria oltre che, nei limiti sopra tracciati, per travisamento dei fatti.
In tale contesto dunque l’accertamento svolto dal Comitato di Verifica, successivamente recepito dal Ministero, deve considerarsi tutt’altro che esaustivo, dal che consegue l’annullamento degli atti impugnati (decreti reiettivi e pareri presupposti) con la precisazione che, all’esito della presente pronuncia, l’Amministrazione resistente dovrà nuovamente pronunciarsi sull’istanza dell’interessato, attenendosi a tutti i canoni motivazionali e istruttori sopra enunciati.
L’organo di consulenza tecnica dell’amministrazione dovrà cioè svolgere un nuovo accertamento al fine di verificare, in conformità a quanto previsto anche dalle Linee Guida ministeriali, la sussistenza di tutti gli elementi necessari ai fini dell’accoglimento dell’istanza e, segnatamente, all’accertamento del nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta dal ricorrente e la patologia di cui lo stesso è affetto, considerando che, in senso contrario alla motivazione resa nel diniego impugnato, gli eventi traumatici a cui è stato esposto il ricorrente sono rilevanti, in linea generale, ai fini della sussistenza del nesso di causalità con i disturbi psichiatrici allegati.
L’Amministrazione dovrà quindi riesaminare l’affare nella sua interezza entro 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, o dalla notificazione della stessa, se anteriormente effettuata.
14. Le spese del giudizio, stante le peculiarità che connotano la vicenda in esame, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, anche per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi e limiti di cui in motivazione e salvo il riesercizio del potere con le modalità e nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.