Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3764 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n.5 presso lo studio dell'avv. Francesco Pietricola (C.F. , che li C.F._5 rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
– APPELLANTI –
E
(C.F. , CP C.F._6
(C.F. ), Controparte_2 C.F._7
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1
-APPELLATI -
NONCHE'
Controparte_3 in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t.;
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 489/2020, resa in data 27.02.2020 dal Tribunale Ordinario di Latina,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 10.07.2020, depositato in data 17.07.2020, , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 489/2020 del Parte_4
Tribunale Ordinario di Latina, pubblicata in data 27.02.2020, resa nel giudizio di primo grado recante n° R.G.:7885/2014 promosso da
[...]
e nei confronti di , CP Controparte_4 Parte_1 ed nonché nei confronti del Controparte_5 Parte_4 condominio “ in , CP_3 CP_3
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:“-con ricorso ex art. 688 c.p.c. rubricato R.G. 1207/2011, il Controparte_3 chiedeva ordinarsi alla signora la sospensione delle opere in corso Pt_1 nel proprio immobile sito in , via Parisani/Domenicani n. 6, CP_3 attesa l'illegittimità delle stesse, giacché avrebbero potuto arrecare grave e irreparabile pregiudizio all'aspetto estetico dell'edificio, alla sua tenuta statica e alle parti comune in generale;
si costituiva in giudizio la Pt_1 eccependo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell'immobile, nonché la carenza di legittimazione attiva della società che agiva nel nome e per conto del ricorrente, rappresentando, inoltre, che i lavori di cui in causa consistessero in un mero abbattimento delle barriere architettoniche, indispensabili per le proprie condizioni di salute;
-con ricorso ai sensi dell'art. 688 c.p.c., rubricato R.G. 1391/2011, anche la sig.ra e il sig. CP CP_2
, proprietari dell'appartamento confinante con l'immobile di
[...]
, via dei Dominicani n. 6 di proprietà della signora e dei CP_3 Pt_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 suoi figli , e , chiedevano Parte_2 Parte_3 Parte_4 ordinarsi, anche inaudita altera parte, la sospensione delle suddette opere in corso nell'immobile dei resistenti, il ripristino dello status quo ante, vista l'illegittimità di tali lavori e condannarsi, altresì, gli stessi al risarcimento dei conseguenti danni sofferti, con vittoria di spese;
si costituivano in giudizio i resistenti chiedendo preliminarmente la riunione di tali due procedimenti, rappresentando che, in ogni caso, i lavori de quibus erano stati autorizzati dall'assemblea condominiale con delibera del 12 agosto 2011 e ribadendo la necessarietà degli stessi per le condizioni di salute della;
contestavano, inoltre, il danneggiamento Pt_1 delle parti comuni dell'edificio ovvero di quelle private dei ricorrenti, allegando ordinanza autorizzativa dei lavori del Comune di del 6 CP_3 aprile 2011, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda. Il giudice dell'allora Sezione distaccata di Terracina, in considerazione dell'intervenuta sospensiva, da parte del , della suddetta CP_6 ordinanza autorizzativa, ordinava a sua volta la sospensione dei lavori con ordinanza del 16 dicembre 2011; riuniti i due giudizi, espletata la CTU sulla natura delle opere in corso e sulla loro illegittimità, visto l'intervenuto annullamento con sentenza passata in giudicato dello stesso dell'ordinanza autorizzativa suddetta, il CP_6 Controparte_3
dichiarava di non avere più interesse a coltivare il giudizio chiedendo,
[...] quindi, solo condannarsi i resistenti alla spese di lite;
contrariamente la sig.ra e il sig. insistevano nelle conclusioni formulate CP CP_2 nell'atto introduttivo. Il giudice del procedimento ex art. 688 c.p.c. con ordinanza del 27 ottobre 2014 dichiarava cessata la materia del contendere ponendo a carico di parte resistente le spese di CTU e compensando le spese di lite;
-con ricorso depositato in data 11 novembre 2014 ex art. 669terdecies c.p.c. la sig.ra e il sig. CP CP_2 impugnavano tale ordinanza chiedendone la modifica, in particolare in ordine alla ripartizione delle spese di lite che, anche in ipotesi di cessazione della materia del contendere, comunque dovevano essere disciplinate secondo il principio della soccombenza virtuale con conseguente necessità di valutare le prove;
si costituivano in giudizio i resistenti aderendo alla richiesta del a condizione della CP_3 compensazione integrale delle spese di lite ritenendo inapplicabile il principio della soccombenza virtuale al caso di specie;
nessuno si costituiva per il , dichiarato dunque contumace;
il Controparte_3
Collegio con ordinanza del 30 dicembre 2015 accoglieva pienamente la domanda dei ricorrenti, vietando ai resistenti , Parte_1
, e la continuazione delle opere Parte_2 Parte_3 Parte_4 in corso e condannandoli al pagamento delle spese di CTU e alla refusione di quelle di lite a favore dei ricorrenti, riservando la liquidazione di eventuali danni al giudizio di merito;
-la sig.ra e il sig. CP
introducevano pertanto il presente giudizio, Controparte_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 convenendo e i figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; lamentavano l'illegittimità dei lavori in corso nell'immobile Parte_4 di quest'ultimi (ormai accertata nel corso del procedimento nunciatorio), in quanto non concretamente destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e violativi delle norme civilistiche in materia di distanze, luci e vedute e chiedevano condannarsi/ordinarsi ai convenuti in solido tra loro la demolizione delle opere realizzate e il ripristino lo status quo ante dell'intero manufatto, nonché al risarcimento dei danni patiti dagli attori a seguito di tali lavori, danni individuati nell'alterazione del decoro architettonico dell'immobile e dell'intero condominio, nel pericolo alla sicurezza del fabbricato, con conseguenziale deprezzamento economico della loro proprietà, nonché dei danni morali sofferti a seguito delle compromissione della piena utilizzazione e godimento dello stesso appartamento, costituente per i medesimi seconda casa utilizzata per le vacanze. Si costituivano nel presente giudizio la sig.ra e i sig.ri Pt_1
, e eccependo preliminarmente Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'improcedibilità dell'azione, visto il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi della L. 98/2013, nonché l'omessa integrazione del contraddittorio con tutte le parti processuali della fase cautelare, segnatamente il . Nel merito, esponevano CP_3 nuovamente che i lavori di cui in causa erano approvati con delibera condominiale del 12 agosto 2011; ancora, ribadivano la necessarietà delle opere, consistenti nel semplice abbattimento delle barriere architettoniche, dettata dalle condizioni di salute della , affetta da sclerosi multipla Pt_1 progressiva. Si dolevano, inoltre, della valenza probatoria della CTU espletata in fase cautelare giacché incompleta e viziata nella procedura, nonché di presunti abusi edilizi commessi dagli attori (come si evinceva dalle istanze di sanatoria da essi stessi presentate), tali da impedire loro di invocare la violazione di diritti reali e risarcimento dei danni. Infine, rappresentavano che il progetto originario era stato approvato e concesso all'unico soggetto, e cioè l'impresa costruttrice, per l'edificazione di villini a schiera con espressa deroga alla normativa sulle distanze legali ex art. 873 c.c., che doveva necessariamente valere anche per i successivi proprietari. Sulla scorta di tali deduzioni, chiedevano respingersi ogni domanda e pretesa attorea, con vittoria di spese, competenze e onorari. Nessuno si costituiva per il , nei cui confronti Controparte_3 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio da parte del giudice precedente assegnatario del fascicolo, e pertanto veniva dichiarato contumace all'udienza del 4 aprile 2017. La causa, concesso il termine per il tentativo di mediazione obbligatoria (non andata a buon fine, anche nei confronti del convenuto contumace), istruita con produzioni CP_3 documentali (in particolare l'acquisizione del fascicolo del reclamo R.G. n. 6879/2015) ed escussione di un teste di parte attrice, è stata assunta in r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 decisione da questo giudice, suo nuovo assegnatario, all'udienza del 5 dicembre 2019, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. ” All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“a) in accoglimento della domanda attorea, condanna Parte_1
, , ed in solido alla
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 immediata demolizione ed al ripristino dello status quo ante di tutto il manufatto, così come prescritto dalla relazione peritale del CTU Ing.
con spese a loro totale carico e, in caso di inerzia, autorizzazione Per_1 agli attori ad avvalersi della forza pubblica nonché di ditte terze, con costi di queste ultime a totale carico dei convenuti in solido;
b) condanna in solido , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
a versare in favore di e a
[...] CP Controparte_2 titolo di risarcimento dei danni subìti euro 21.010,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali da dicembre 2013 ad oggi (trattandosi di obbligazione di valore) e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale sino al saldo effettivo;
c) dispone ex art. 89 c.p.c. la cancellazione da pag. 3, rigo 17 e 18 della comparsa di costituzione di Parte_1
, , ed della espressione:
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
“ignobili ragioni sottese e ben diverse da quelle artatamente rappresentate in atti”; d) condanna in solido , , Parte_1 Parte_2 Pt_4
ed a rimborsare in favore di e
[...] Parte_3 CP le spese della presente lite, liquidate in euro Controparte_2
7.254,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed euro 600,00 per spese”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“Deve anzitutto premettersi che sono state già decise e superate le eccezioni pregiudiziali introdotte da parte convenuta (che ancora in conclusionale ha insistito per l'asserita improcedibilità) essendo stato concesso il termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, non andata a buon fine, nonché essendo stata disposta - senz'altro per un eccesso di zelo, non configurandosi alcun litisconsorzio necessario con le parti della fase cautelare, anche in considerazione del fatto che alcuna domanda è stata proposta dagli odierni attori nei confronti del CP_3
- l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] quest'ultimo. In particolare, quanto alla seconda censura avente ad oggetto il mancato esperimento del tentativo di mediazione contestualmente tra tutte le parti, non si vede come il semplice fatto che tale procedura sia stata svolta in un primo momento nei confronti di parte convenuta sig.ra e sig.ri e, a seguito dell'integrazione del Pt_1 Pt_4 contraddittorio, successivamente nei confronti del convenuto CP_3
, contrasti con la disciplina all'uopo dettata dal legislatore ai
[...] sensi del D. Lgs. 28/2010: in alcun punto delle fonti della disciplina della mediazione civile sono presenti disposizioni che facciano riferimento a r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 specifiche regole da adoperare in caso di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., essendo anzi prescritto ai sensi dell'art. 5 co.
1 - bis del citato D. Lgs che «... il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione». Concludendo sul punto, il sistema delle garanzie processuali risulta pienamente rispettato, non sussistendo concretamente alcuna lesione del principio del contraddittorio ovvero del diritto di difesa dei convenuti sig.ra e sig.ri . Passando, dunque, all'esame del Pt_1 Pt_4 merito della domanda attorea, rileva questo giudice, ulteriormente, che non è accoglibile, alla luce di quello che si verrà a dire, la richiesta di parte convenuta della presente causa in istruttoria, essendo essa stata già ritenuta completa. Non è condivisibile l'asserita inapplicabilità, sostenuta dai convenuti, delle previsioni di cui all'art. 873 ss. c.c. nel caso di costruzioni in aderenza, quali quelli di cui in causa - e cioè villini a schiera
- , in quanto è noto l'insegnamento della Suprema corte, anche a sezioni unite (Cass. Sez. Un., n. 333, 12 giugno 1999), dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui «nelle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e il richiedente, con la conseguenza che, ove dette norme siano state violate, il diritto del vicino non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base a concessione edilizia e resta tutelabile davanti al giudice ordinario senza necessità di una preventiva decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di concessione e senza che occorra neppure una deliberazione di detto provvedimento, in via meramente incidentale, da parte del giudice ordinario» (Cass., sez. II, n. 2661, 05 febbraio 2020). La normativa sulle distanze legali è, dunque, pienamente operativa nei rapporti tra privati. Si veda, sul punto, anche l'ordinanza collegiale che ha deciso il reclamo proposto dai sig.ri e CP
che aveva già affrontato la questione affermando la piena CP_2 applicabilità della normativa suddetta. Ancora, deve essere escluso che una deroga alla suddetta disciplina sulle distanze legali tra costruzioni possa essere ravvisata nella disciplina contenuta nella L. 13/1989 sul rilievo che «l'art. 3, comma 1, (oggi trasfuso nell'art. 79 del d.p.r. n. 380 del 2001) dispone che le opere di cui all'art. 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi che disciplinano le distanze dal confine e tra fabbricati, ma non menziona la normativa codicistica sulle vedute che deve, a contrario, ritenersi r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 applicabile, giacchè, al comma 2, prevede l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c. nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune» (Cass., sez. II, n. 30838, 26 novembre 2019). In altre parole, la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche si è posta il “problema” del contrasto delle diverse esigenze dei proprietari nell'edilizia residenziale, risolvendolo per un contemperamento razionale che fa salvo il rispetto degli artt. 873 e 907 c.c.. Tanto premesso, la CTU espletata nel procedimento nunciativo (R.G. 1391/2011 riunito al R.G. 1267/2011), prodotta in atti (in allegata alla mem. ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte attrice) – dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, essendo logicamente motivate e supportate da idonea documentazione, peraltro confermate dall'Ing. che l'ha Per_1 redatta, in sede di escussione testimoniale all'udienza del 23 novembre 2017 - ha accertato che i lavori effettuati dagli odierni convenuti (realizzazione del muro sopraelevato, del porticato con tettoia di copertura e costruzione della terrazza) hanno determinato la violazione delle distanze legali con il confinante immobile di proprietà degli attori e delle norme tecniche attuative del P.R.G. del Comune di , come chiaramente CP_3 evincibile dalle foto allegate a pagina 4 dell'elaborato peritale, che pongono in raffronto lo stato dei luoghi ante e post operam, nonché la lesione della veduta diretta, atteso che il terrazzo misura cm. 241 x 570 e fuoriesce dal piano terra cm. 76 e l'avanzamento del corpo di fabbrica e la sua elevazione ha consentito agli odierni convenuti di realizzare un ampliamento nel piano seminterrato pari a mq 20.58 con altezza m. 2.6, non praticabile ove tali opere fossero state eseguite nel rispetto dei luoghi senza modificare la cubatura (pagina 7 della CTU). Risulta altresì lesa la veduta laterale degli odierni attori, anteriormente esercitabile dalla loro abitazione, come dimostrato dalla foto allegata a pagina 8 della CTU scattata proprio dall'interno del loro giardino. Non solo, quindi, le opere eseguite dai convenuti hanno creato “una servitù nuova e illegittima”, ma nel rispondere al quarto quesito il c.t.u. aggiungeva che esse provocano anche “una limitazione della luce diretta” all'immobile degli attori. Come già rilevato dal collegio in sede di reclamo cautelare, tale accertamento non può essere messo in discussione per il solo fatto che il CTU avrebbe sospeso le operazioni peritali in attesa che la e il CP CP_2 sottoponessero al giudice cautelare un'istanza per la revoca di un quesito formulato: un simile contegno del perito, infatti, non ha determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa degli allora resistenti/odierni convenuti, né tantomeno, ha comportato una menomazione dell'accertamento svolto, posto che tali assunti sono peraltro del tutto carenti di prova, sicché la censura de qua si mostra priva della necessaria consistenza. Inoltre, si osserva che la tutela che l'ordinamento accorda al diritto soggettivo al rispetto delle distanze legali e delle vedute non può
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 essere intaccata né da una delibera autorizzatoria dell'assemblea condominiale - peraltro revocata, come emerge dalla successiva delibera assembleare del 2 settembre 2011, definitiva giacché non impugnata dai condomini, prodotta in atti (doc. n. 2 fasc. ricorrenti) - né dalla presenza di una autorizzazione comunale - anch'essa annullata con sentenza passata in giudicato emessa dal , come evidenziato anche in sede di CP_6 reclamo - atteso, in ogni caso, che secondo il pacifico orientamento dei giudici di legittimità, «in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore, dovendo altrimenti le norme del regolamento edilizio essere disapplicate per contrasto con l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 (cfr. di recente Cass. Sez. 2, 02/10/2018, n. 23843; Cass. Sez. 2, 08/01/2016, n. 144)» (Cass., sez. II, n. 14710, 29 maggio 2019). Infine, rileva questo giudice che la sussistenza di abusi edilizi a loro volta perpetrati dagli odierni attori - di cui la difesa convenuta ha voluto dare prova tramite la produzione della documentazione allegata alla sua comparsa conclusionale di replica, di cui avrebbe avuto copia solo di recente a seguito di accesso agli atti - appare del tutto irrilevante in questa sede giacché, comunque, non si comprende come gli stessi possano a loro volta incidere sulla illegittimità per le ragioni sopra già descritte delle opere realizzate dalla e dagli Pt_1
. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea Pt_4 avente ad oggetto la condanna in solido dei convenuti alla immediata demolizione ed al ripristino dello status quo ante del manufatto, così come prescritto dalla relazione peritale del CTU Ing. (si veda la prima Per_1 foto a pag. 4 dell'elaborato, rappresentante l''edificio prima di qualsiasi modifica da parte dei convenuti), con spese a loro totale carico, merita di essere accolta. Segnatamente, ove i convenuti non provvederanno, parte attrice deve ritenersi autorizzata a ricorrere alla forza pubblica e alla collaborazione di ditte terze, le cui spese dovranno essere poste a carico degli odierni convenuti in solido. Passando alla quantificazione dei danni subiti da parte attrice, giova ricordare che, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il danno sofferto dal proprietario «deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (Cass. 21501/2018)»,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 ferma, nondimeno, la necessità di ancorare la determinazione di tale danno a parametri ben definiti, ancorché effettuata in via equitativa (Cass., sez. II, n. 6917, 11 marzo 2019). Nel caso in esame, ritiene questo giudicante che ben possa farsi riferimento al criterio adottato dal consulente d'ufficio in sede cautelare che, nel sottolineare che gli allora ricorrenti avevano
“manifestato la volontà di non accettare denaro, ma di desiderare il ripristino dello stato dei luoghi”, ha superato la difficoltà nella quantificazione del danno facendo riferimento proprio al costo presunto della demolizione delle opere, nonché al valore aggiunto delle opere eseguite dai convenuti sui loro immobili decurtata del 50%, così determinando la somma in euro 36.010,00 al dicembre 2013, data di deposito dell'elaborato peritale. Tuttavia da tale importo deve eliminarsi la prima voce, relativa alla spesa per le demolizioni, posto che, come sopra detto, tale costo è già stato posto a totale carico dei convenuti in solido e che, ad oggi (essendo trascorsi oltre 7 anni) ben potrebbe essere diverso da quello ipotizzato dal c.t.u.. Pertanto, si ritiene equa – nell'impossibilità di una esatta prova del suo ammontare: cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 22/02/2018 – la somma di euro 21.010,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali da dicembre 2013 ad oggi (trattandosi di obbligazione di valore) e, sulla somma così rivalutata, interessi al tasso legale sino al saldo effettivo. Quanto, infine, alla richiesta di ordinare la cancellazione di espressioni denigratorie o offensive asseritamente utilizzate dalla parte convenuta nella loro comparsa (così la difesa attorea a verbale di udienza del 21.04.2016) o in generale degli scritti difensivi dei convenuti (così nella conclusionale attorea), ritiene questo giudice che – ferma la genericità del riferimento – le uniche a cui possa conferirsi una valenza offensiva siano le espressioni di cui a pag. 3, rigo 17 e 18 della comparsa (“ignobili ragioni sottese e ben diverse da quelle artatamente rappresentate in atti”); se ne dispone, pertanto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione. La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed essere sono liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle ex D.M. 10.03.2014 n. 55 ”. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
, , ed per i motivi che
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 verranno di seguito esaminati, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Corte adita, nella designanda Sezione Civile, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 489/2020 del 27.2.2020, depositata in pari data e notificata in data 10.6.2020, emessa da parte del Tribunale Ordinario di Latina, Sezione 1a Civile, nella persona del Giudice Onorario Dott. ssa Roberta NOCELLA, a contenzioso R. G. n. 7885/2014, pendente tra le parti di cui innanzi, e previa concessione dell'inibitoria ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 283 c. p. c.
, ricorrendone i presupposti e le ragioni (quali la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora alla luce dei rilievi e delle r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 argomentazioni tutte che precedono nonché del grave ed irreparabile danno che deriverebbe dall'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado e dalla già attivata esecuzione della stessa), in via preliminare, in accoglimento delle reiterate eccezioni, accertare e dichiarare, innanzitutto, l'improcedibilità della proposta avversa domanda e pretese tutte ovvero ammettere e consentire l'espletamento dei mezzi istruttori tutti così come tempestivamente e ritualmente richiesti ed articolati (oltre che sempre reiterati) ; nel merito rigettare, comunque, ogni avversa domanda e pretesa avanzata dagli odierni appellanti già attori, i coniugi e CP
. Con ogni statuizione conseguenziale”. Controparte_2
Si sono costituiti gli appellati e che CP Controparte_2 hanno chiesto in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.. Nel merito, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con la condanna alle spese del grado di giudizio. Rinnovata la notifica dell'atto di appello al Controparte_3
[...
, disposta con ordinanza del 17.12.2020, quest'ultimo ha omesso di costituirsi anche nel presente grado di appello e se ne deve dichiarare la contumacia. All'udienza del 13.11.2024 la causa, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., è stata trattenuta in decisione con termine assegnato alle parti di gg. 50 per il deposito delle memorie conclusionali e di gg. 20 per le repliche. In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere, almeno i primi tre motivi di appello sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito. In proposito occorre richiamare la recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/18) che nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17) ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( negli stessi termini Cass. SU n.36481/2022 ).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 Sempre in via pregiudiziale, si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparsa l'impugnazione di proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame gli appellanti - premesso che il Tribunale di prime cure avrebbe erroneamente non considerato il quale litisconsorte necessario ex Controparte_3 art. 102 c.p.c. - deducono che l'espletamento del procedimento di mediazione effettuato in I grado non contestualmente tra tutte le parti avrebbe determinato l'improcedibilità delle domande attoree. Il motivo, oltre che del tutto generico, è privo di pregio e va quindi disatteso. In primo luogo alcuna rilevanza riveste la considerazione del Giudice di prime cure –del tutto corretta e che questa Corte condivide - circa l'insussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del CP_3 dal momento che, nel corso del giudizio di I grado, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ritualmente eseguita, ed il CP_3 stesso è stato dichiarato contumace. La dedotta irritualità del procedimento di mediazione espletato nei confronti del poggia, poi, su considerazioni meramente CP_3 assertive, non suffragate da alcun dato normativo, dal momento che, come osservato dal Giudice di prime cure, non si rinviene alcuna sanzione di improcedibilità nella legge in caso di mediazione esperita nei confronti del solo litisconsorte, dopo la sua chiamata in giudizio, senza l'ulteriore coinvolgimento delle altre parti, nei cui confronti la mediazione è stata già effettuata. Nel caso di specie, poi non si comprende quale sarebbe stato il vulnus difensivo dal momento che, in primo luogo, gli odierni appellanti non si erano nemmeno presentati all'incontro del 14.07.2015, per cui lo stesso veniva definito in ragione della loro mancata partecipazione, come risulta dal verbale prodotto in occasione dell'udienza di verifica del 29.09.2015, mentre il , aveva espressamente dichiarato in CP_3 sede di mediazione la sua estraneità ai fatti oggetto del giudizio, come risulta dal verbale del 07.06.2017. Con il secondo motivo di gravame lamentano, poi, gli appellanti che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale e dalla C.T.U, nella fattispecie non avrebbe potuto ravvisarsi alcuna violazione dei diritti reali e delle distanze legali, trattandosi di “ villini a schiera ” edificati in virtù di una originaria ed unica licenza edilizia concessa in deroga espressa alle disposizioni in termini di distanze. Deducono, poi, che la normativa ritenuta violata in tema di distanze avrebbe dovuto intendersi derogata dalla prevalente disciplina contenuta nell'art. 3 della Legge 13/1989, trasfuso successivamente nell'art 70 del D. P. R. 380/2001 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 Il motivo è infondato sotto entrambi i profili lamentati e va quindi disatteso. In primo luogo, come correttamente rilevato dal primo Giudice, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, la normativa sulle distanze legali è pienamente applicabile nei rapporti tra privati in quanto: “ nelle controversie fra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o di strumenti urbanistici, viene sempre in discussione la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalla stessa normativa, anche da quella non integrativa del cod. civ., restando del tutto irrilevante, rispetto alla lesione di quei diritti la conformità della costruzione alla concessione edilizia, i cui effetti si esauriscono nell'ambito del rapporto con la P.A.” ( cfr. Cass. n. 13170/2001; SU n. 333/1999 ). Non rileva, quindi, nel caso di specie, l'originario tenore della licenza edilizia, in base alla quale sono state costruite le villette a schiera, quindi in aderenza, non potendo da essa desumersi la possibilità di operare successive modifiche agli immobili, in violazione delle distanze, con significative limitazioni di vedute laterali e di passaggio di luce ed aria, precedentemente esistenti, come accertato dal CTU. Parimenti infondata è la dedotta deroga alla disciplina delle distanze legali, da parte della normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. In proposito l'art. 3 L. n. 13/1989 prevede espressamente che le opere realizzate per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, ma fa salvo l'obbligo di rispetto dalle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà
o di uso comune, intendendosi così contemperare, come correttamente rilevato dal primo Giudice, le esigenze pubblicistiche di tutela della disabilità, con l'interesse, da parte dei singoli proprietari alla tutela della proprietà residenziale ( cfr. Cass. n.30838/2019; n. 13164/ 2023 ) A ciò deve aggiungersi che in base agli accertamenti effettuati in sede di consulenza tecnica non può ritenersi effettivamente neanche emerso che i lavori eseguiti sull'immobile fossero necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche. Lamentano gli appellanti, con il terzo motivo di gravame, che il Tribunale di prime cure avrebbe erroneamente considerato la non incidenza di eventuali abusi interessanti la proprietà degli attori sulle domande proposte, affermando in contrario che i proprietari di un immobile abusivo non potrebbero lamentare violazioni in termini di distanze, di limitazione di vedute e di luce diretta e non potrebbero richiedere il risarcimento dei danni. Anche tale motivo è infondato sotto tutti i profili lamentati e va disatteso.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12 In primo luogo l'eventuale abusività del bene non impedisce al proprietario del bene stesso, anche se è soggetto alle sanzioni previste dalla legge per gli abusi commessi, di agire al fine di ottenere la tutela prevista a favore della sua proprietà nel caso di violazione da parte di terzi delle norme che disciplinano le distanze legali e le eventuali servitù che possono originarsi. Ciò posto è assorbente il rilievo che nessuna prova della dedotta abusività del bene degli appellati è stata accertata nel corso del presente giudizio, considerato, altresì, che tutte le produzioni documentali, effettuate in I grado solo in sede di memorie conclusionali, devono ritenersi inammissibili, in quanto tardive, in palese violazione del principio del contraddittorio.
Deducono, infine, gli appellanti, con il quarto motivo di gravame, che la sentenza impugnata differirebbe dalle richieste e dalle conclusioni delle parti appellate- attrici in primo grado. Il motivo nella sua genericità è inammissibile, avendo omesso gli appellanti di indicare specificamente il capo di sentenza asseritamente extra petita, nonché di argomentare sul punto le relative censure, non essendo all'uopo sufficiente il mero rimando alla “lettura dell'atto di citazione introduttiva del presente giudizio. “ L'appello è, quindi, infondato e deve essere rigettato. Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico degli appellanti, in solido, in favore delle parti appellate, nei valori medi, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014, (valore della causa indeterminato complessità bassa). Sussistono i presupposti per dichiarare gli appellanti tenuti al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di e , avverso la sentenza n. 489/2020, CP Controparte_2 del Tribunale Ordinario di Latina, pubblicata in data 27.02.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite
[...] Parte_4 del presente grado di giudizio, in favore di e CP CP_2
, che si liquidano in complessivi € 6.946,00 per compensi di
[...] avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 13 3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 7.02.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
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