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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 980/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6/2020 del 2 gennaio 2020 tra
(nata a [...] il [...]; Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pono C.F._1
( , con studio in Napoli al Corso Garibaldi, 131, e C.F._2
domicilio digitale Email_1
e 1 (nata a [...] il [...]; Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Arino C.F._3
( , con studio in Napoli al Corso Arnaldo Lucci, n. 12, e C.F._4
domicilio digitale Email_2
e l' (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario
Santoro, con studio in Napoli alla Via Nuovo Tempio, 41, e domicilio digitale
Email_3
Conclusioni
Per : Parte_1
1) accogliere l'atto di appello per i motivi ivi indicati;
2) rigettare le eccezioni tutte formulate dagli appellati perché nulle ed infondate;
3) condannare le parti avverse al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4)emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge.
Per l' Controparte_2
- rigetto dell'appello così come proposto.
Per : Controparte_1
- impugnato ancora una volta tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto da parte appellante, si riporta a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 20 e 24 novembre 2015
[...]
esponeva che il 7 settembre 2013, alle ore 17.30 circa, mentre Parte_1
attraversava la strada in Via Giordani, Napoli, all'altezza del civico 23, era stata investita dall'autovettura Hyundai Jazz targata CW667HS, che l'aveva urtata facendola cadere a terra;
che a causa dell'incidente aveva subito gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata mediante autoambulanza all'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, dove le era stata diagnosticata una 2 «frattura scomposta pluriframmentaria emi piatto tibiale esterno e perone sx», che aveva reso necessario un intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi” (eseguito presso lo stesso nosocomio in data 11 settembre
2013); che dopo l'intervento si era sottoposta a continui e dolorosi cicli di fisioterapia per la rieducazione motoria, all'esito dei quali era residuata un'invalidità permanente del 18%.
Ciò premesso, conveniva l' (già Controparte_2 [...]
e proprietaria dell'autoveicolo, Controparte_3 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, perché, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della fossero condannate, alternativamente o in CP
solido, al risarcimento dei danni in suo favore, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, e con attribuzione ai suoi difensori delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta responsabile civile, con Controparte_1 comparsa di risposta del 4 febbraio 2016, per eccepire preliminarmente l'improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, terzo comma, n. 3, 4 e 5 c.p.c. e 164 c.p.c., oltre che per contestare, nel merito, la fondatezza della domanda.
La convenuta, in particolare, confutava l'evento come descritto nell'atto introduttivo deducendo, a sostegno, che, nelle medesime circostanze di tempo e luogo indicate da parte attrice, il 7 settembre 2013, alle ore 17.30 circa, , alla guida dell'autoveicolo di sua proprietà, nel CP_4
percorrere la Via Francesco Giordani, in Napoli, giunta all'altezza del civico
23, aveva visto l'attrice cadere accidentalmente (senza alcun contatto con l'autovettura), e, pertanto, si era fermata per soccorrerla, adoperandosi quindi per chiamare l'ambulanza e attendere il suo arrivo.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa alla prima Controparte_2
udienza del 1° marzo 2016, che eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda, stante la genericità della richiesta risarcitoria, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., e contestava la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, sì da 3 chiedere il rigetto di essa o, in subordine, la determinazione del risarcimento in misura nettamente inferiore al richiesto, attesi i rilievi del proprio consulente medico legale la cui valutazione della percentuale di invalidità permanente era pari al 13,5%.
Conclusasi con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, il giudice istruttore ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti (respingendo espressamente l'eccezione – sollevata dall'attrice – d'incapacità a testimoniare della conducente del veicolo, , in quanto «parte CP_4
eccipiente non ha offerto elementi da cui desumere che la predetta abbia anch'essa riportato lesioni in conseguenza del sinistro de quo;
pertanto, allo stato, non si ravvisa, in capo alla teste, l'interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio ex art. 246 cpc»); autorizzava, inoltre, l'
[...]
ad acquisire il referto redatto dal personale dell'ambulanza CP_2 intervenuta sul posto, nonché il rapporto della Polizia, ove intervenuta sul luogo del sinistro, senza che, però, la società istante desse seguito a tale acquisizione. All'esito della prova per testimoni, respingeva le ulteriori richieste istruttorie dell'attrice e, con sentenza del 2 gennaio 2020, così provvedeva: «A) rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice, al pagamento, in favore delle convenute, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.530,00
(di cui € 2.500,00 per compensi ed € 30,00 per spese) per ciascuna delle controparti, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA con attribuzione, per la
[...]
all'avv. Mario Santoro e, per all'avv. Controparte_2 Controparte_1
Vincenzo Arino, entrambi dichiaratisi antistatari».
II. Le ragioni della decisione di primo grado
L'esito della lite in primo grado si fonda sulla mancata restituzione del fascicolo di parte dell'attrice, ritirato all'atto della rimessione della causa in decisione e non restituito, così determinando, secondo il tribunale, la carenza di prova delle lesioni che sarebbero derivate dal sinistro stradale oggetto di causa.
Il giudice di prime cure, infatti, premesso che, ove risulti l'annotazione del ritiro del fascicolo di parte, «il giudice non resta esonerato dal dovere di 4 pronunciare nel merito della causa sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio», ha preso atto dell'inosservanza del disposto di cui all'art. 169, secondo comma, c.p.c. e, per l'assenza della documentazione prodotta dall'attrice (in particolare, dei referti sanitari attestanti le lesioni riportate in occasione del sinistro), ha ritenuto «non provate, se non la ricostruzione stessa del sinistro così come operata dall'istante, quanto meno le conseguenze dello stesso da essa riferite e poste a sostegno della propria domanda risarcitoria».
III. L'appello
III.I. ha proposto appello, con atto di citazione Parte_1
notificato il 3 marzo 2020, articolato su due motivi di gravame:
1) “illogicità della sentenza gravata”, per essersi il primo giudice basato unicamente sulla mancanza della certificazione medica, senza alcun ulteriore rilievo in ordine alla pretesa carenza dell'ulteriore documentazione depositata e utile all'esame della domanda;
2) “sulla condanna alle spese”, pronunciata in favore di ciascuna delle parti convenute mediante generico riferimento alle tabelle ministeriali e senza alcun riferimento allo scaglione di valore utilizzato.
L'appellante, quindi, evidenziato il deposito, in sede di gravame, dell'integrale fascicolo di parte attrice, ammissibile in quanto privo di documenti nuovi, ha chiesto l'accoglimento, previa nomina di un C.T.U. medico-legale, delle seguenti conclusioni: «1) Preliminarmente accogliere la formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c.; 2)
Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 06/2020 emessa dal Tribunale di
Napoli, Sezione II Civile, Giudice Dott.ssa Frallicciardi, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 30271/2015, depositata in cancelleria in data 02.01.2020 e notificata al sottoscritto difensore in data 03.02.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ condannare ai sensi della vigente normativa la in persona del suo rapp.te legale pro-tempore, in Controparte_2
solido con la Sig.ra al risarcimento in favore dell'attore delle Controparte_1
5 lesioni subìte, mediante il pagamento della somma risultante dalla documentazione medica offerta in atti che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia. In ogni caso riconoscere sulla somma che verrà determinata dal Giudice, la svalutazione monetaria da determinarsi secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme già rivalutate dalla data dell'evento sino a quella dell'integrale soddisfo, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto difensore, antistatario per espressa dichiarazione, oltre I.V.A. e CPA e rimborso forfettario ai sensi della legge professionale, nonché sentenza esecutiva ope legis” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi».
III.II. , costituitasi il 19 maggio 2020, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, ribadendo la propria versione dell'accaduto, non imputabile alla conducente del suo autoveicolo. L' (già , con Controparte_2 Controparte_3
comparsa di risposta del 25 giugno 2020, ha contestato la fondatezza della domanda e chiesto il rigetto dell'appello.
III.III. Con ordinanza del 24 maggio 2024 è stata disposta una C.T.U. medico- legale, anche in ragione della notevole discordanza nei risultati delle perizie stragiudiziali di parte prodotte dall'attrice e dalla compagnia convenuta (con determinazione di un danno biologico rispettivamente del 18% e del 13,5%), all'esito della quale (e della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) il 17 gennaio
2025 la causa è stata rimessa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
III.IV. L'appello è tempestivo, perché proposto (con atto notificato il 3 marzo
2020) nel rispetto del termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c. decorrente dal 3 febbraio 2020, data di notificazione della sentenza di primo grado.
Risulta rispettato, inoltre, ai fini della sua procedibilità (ex art. 348 c.p.c.), il 6 termine di cui all'articolo 165 c.p.c. per la costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta (il 9 marzo 2020) entro i dieci giorni successivi alla notificazione dell'atto di citazione.
Tenuto conto, inoltre, che la decisione impugnata si fonda unicamente sul rilievo della mancata restituzione del fascicolo di parte dell'attrice e, quindi, sull'indisponibilità della documentazione sanitaria da cui desumere le conseguenze del sinistro, il deposito in appello del fascicolo di parte formato in primo grado, unitamente alla richiesta che la corte tenga conto dei documenti ivi contenuti (già tempestivamente prodotti in primo grado), soddisfa i requisiti di ammissibilità dell'appello, non essendovi altra censura da muovere sul punto alla decisione impugnata.
Infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata va superata in grado di appello (sul presupposto della tempestiva produzione in giudizio dei documenti presenti nel fascicolo di parte dell'appellante, dimostrata dal timbro di cancelleria del 25 novembre 2015), alla luce del consolidato principio nomofilattico, applicabile al caso di specie, secondo il quale «il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ., comporta che la decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole» (cfr. Cass. 10227/2009;
Cass. 5681/2006).
Occorre dare atto, inoltre, della mancata riproposizione delle eccezioni preliminari di rito già sollevate in primo grado: le parti appellate, nel costituirsi in sede di appello, hanno proposto difese sul merito della domanda proposta, onde ogni altra loro difesa deve intendersi rinunciata, ex art. 346
c.p.c.
III.V. Tanto considerato in via preliminare, si ritiene che la domanda dell'attrice sia fondata, alla luce dell'intero materiale istruttorio acquisito in primo grado.
I testimoni indicati dall'attrice, e , Testimone_1 Testimone_2
7 hanno dato una descrizione coerente e attendibile dell'accaduto, confermando i fatti rappresentati in citazione.
La prima, portiera dello stabile dove abita l'attrice, esaminata all'udienza dell'8 marzo 2019, ha riferito che un pomeriggio di settembre di sei o sette anni prima, nel tornare a casa in Via Giordani, vide la al centro della Pt_1
strada, impegnata ad attraversarla (portando le borse della spesa), allorché un'autovettura (di cui non ricorda il colore) la colpì alla schiena con lo specchietto laterale destro, facendola cadere a terra. La teste ha poi aggiunto che al momento dell'impatto non c'era traffico;
che la trovandosi Pt_1 sulle strisce pedonali, era in posizione laterale rispetto all'autovettura, la quale procedeva a velocità moderata;
che la conducente scese per soccorrere l'attrice; che anch'ella (la teste) si avvicinò per prestare soccorso finché non sopraggiunse un nipote dell'attrice e quest'ultima fu condotta in ospedale da un'autoambulanza.
, nipote dell'attrice, perché figlio della sorella, esaminato nel Testimone_2 corso della stessa udienza, ha riferito che, nel settembre 2013, verso le ore 18.30/19.00, mentre percorreva Via Arangio Ruiz (strada che termina all'inizio di Via Giordani), vide la zia attraversare la strada, sulle strisce pedonali (così confermando quanto detto dall'altro teste), aggiungendo che c'era molto traffico. Ha quindi precisato: «ero a circa 40 metri da mia zia ... ero rivolto verso mia zia quando vidi un'auto, credo di colore grigio, che ha strisciato con il lato destro mia zia che è stata lambita e poi spinta in avanti. È stata colpita con la parte anteriore destra, più o meno a metà del lato dell'auto, alla schiena. Con la spinta ha perso l'equilibrio ed è caduta in avanti, facendo una specie di torsione. Sono accorse molte persone, mi sono avvicinato anche io.
Anche la conducente dell'auto è scesa a soccorrerla».
Il teste ha, altresì, dichiarato di aver chiesto alla conducente (la quale aveva con sé una bimba) di chiamare il 118, e di averla successivamente incontrata all'ospedale Fatebenefratelli dove la stessa gli lasciò le sue generalità.
Tali dichiarazioni testimoniali, quindi, sostanzialmente confermano la descrizione dei fatti narrati in citazione, ossia che l'attrice cadde perché urtata dall'autovettura condotta da , senza che tra le due CP_4
8 deposizioni emergano contraddizioni significative: la discordanza riguardo alle riferite circostanze di traffico, infatti, derivano da mere valutazioni personali afferenti alla percezione soggettiva dello stato dei luoghi e, come tali, non pregiudicano la complessiva attendibilità dei due testimoni.
A rafforzare il convincimento del collegio in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro come descritto in citazione, soccorre il certificato di ricovero del 7 sette settembre 2013 e la scheda di dimissioni del 18 settembre 2013 rilasciati dal presidio ospedaliero, che contengono il riferimento a un evento compatibile con quello allegato in citazione e a lesioni assolutamente coerenti con la descritta dinamica del sinistro.
Si deve, altresì, tener conto delle incongruenze emerse, all'inverso, dalle testimonianze offerte da parte convenuta, entrambe acquisite alla medesima udienza del 8 marzo 2019.
E, infatti, , conducente, riferisce di aver sentito gridare e, CP_4 giratasi, di aver visto la a terra mentre era ferma da 5-6 minuti sul Pt_1 lato sinistro di Via Giordani, in attesa dell'amica , con la quale aveva CP_5 appuntamento per un caffè: «ero ferma in auto e la era caduta dietro Pt_1
la mia auto. Ho sentito gridare, mi sono girata e l'ho vista a terra, più o meno a metà dopo l'attraversamento. Ero ferma da 5-6 minuti».
La teste ha poi dichiarato di essere scesa dall'auto per soccorrere CP_4
l'attrice e di aver chiamato l'autoambulanza, d'ignorare se vi fosse qualcuno ad accompagnare l'infortunata (che volle andare al Fatebenefratelli) e di essere anch'ella e la sua amica andate (in auto separate) in ospedale, dove c'era un parente (qualificatosi come un nipote) che le chiese i documenti «per
l'ipotesi in cui avesse avuto bisogno di qualcosa» e al quale consegnò il suo biglietto da visita.
La teste ha a sua volta dichiarato che era a piedi sul Testimone_3
marciapiede destro, avendo un appuntamento con la , e di aver visto CP_4
che questa «ha fermato sul lato sinistro ed è scesa dall'auto per soccorrere una RA che avevamo visto cadere». Ha poi precisato di non aver visto «la RA cadere» e di aver visto, invece, la accostare con la propria auto CP_4
al marciapiede, per parcheggiare («io ho visto la solo quando ha CP_4
9 accostato per parcheggiare»); ha, poi, confermato di essersi recata anch'ella, con la (ma in due auto separate), presso l'ospedale dove la CP_4 Pt_1
era stata trasportata, confermando, altresì, che in auto con la c'era una CP_4
ragazzina.
In ordine alla testimonianza di , conducente dell'autoveicolo CP_4
che, a dire dell'attrice, avrebbe provocato l'incidente, ogni questione relativa all'eventuale incapacità a deporre, ex art. 246 c.p.c., deve reputarsi superata, perché non più riproposta dopo l'assunzione della testimonianza e in grado di appello.
Infatti, la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta,
l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. S.U.
21670/2013; v. anche Cass. S.U. 9456/2023).
Riguardo all'attendibilità delle testimonianze della e della , CP_4 CP_5
occorre però rilevare la diversa versione dei fatti prospettata nelle loro rispettive deposizioni.
Posto che le due avevano appuntamento, come concordemente dichiarato, va osservato che mentre la ha sostenuto di essere «ferma in auto» da CP_4
cinque o sei minuti quando la cadde, stando dietro la sua autovettura Pt_1
(il che fa ritenere che la non fosse ancora arrivata e che, pertanto, la CP_5
fosse in sua attesa, ferma sul margine sinistro della carreggiata), al CP_4
contrario la , già ferma sul marciapiede di destra, ha riferito di aver CP_5
visto la fermarsi sul lato sinistro della strada e scendere dall'auto per CP_4
soccorrere la vittima della caduta.
Le dichiarazioni, in riferimento alla medesima circostanza temporale, sono quindi diverse, dovendosi dalla deposizione della desumere che sia CP_5
10 stata costei, tra le due amiche, ad arrivare per prima all'appuntamento, al contrario di quanto asserito dalla . CP_4
Lascia, inoltre, perplessi che la conducente , una volta prestato il CP_4
dovuto soccorso alla persona “accidentalmente” caduta nei pressi della sua autovettura, si sia sentita talmente coinvolta da seguirla in ospedale per verificarne lo stato di salute, per poi in quella sede rilasciare le proprie generalità al nipote della persona infortunata, sebbene, occorre aggiungere, per il preteso carattere accidentale della caduta (tale da non investire la responsabilità di terzi), neppure è ipotizzabile che la dovesse offrire, CP_4 in caso di bisogno, la sua testimonianza.
Tali rilievi confermano la maggiore attendibilità dei testimoni indicati dall'attrice, dalle cui deposizioni si evince la prova dell'incidente secondo la descrizione datane in citazione, da cui deriva, ex art. 2054 c.c., la responsabilità della proprietaria dell'autoveicolo.
III.VI. In ordine al quantum debeatur, il collegio ritiene di far proprie (perché immuni da vizi logici e, comunque, non contestate dalle parti) le considerazioni medico-legali del consulente tecnico d'ufficio il quale, visitata la danneggiata e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che «le lesioni riportate appaiono compatibili con la dinamica del sinistro ed il meccanismo traumatico riferito - frattura scomposta pluri- frammentaria emipiatto tibiale ed epifisi prossimale perone a sinistra»; indi, precisato che «un valido nesso di causalità è rappresentato dal referto del pronto soccorso, dall'efficienza qualitativa e quantitativa della causa e dalla possibilità di esclusione di altri momenti etiologici», e ha concluso per la sussistenza di postumi invalidanti da quantificare in misura del 13,5 %, seguiti a un periodo di ITT di giorni 30 e ITP di giorni 90 al 75%, giorni 60 al
50% e giorni 180 al 25%.
Pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata (anni 67) al momento dell'infortunio, dei postumi invalidanti accertati (13,5%) e dei criteri di liquidazione di cui alle Tabelle di Milano 2024 (utilizzabili nel caso di specie e alla data di liquidazione, rilevato che l'art. 5 del D.P.R. 13 gennaio 2025 n.
12, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2025, dispone l'applicazione della 11 Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità esclusivamente ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore, ergo dopo il 5 marzo 2025), il danno non patrimoniale permanente va liquidato nel complessivo importo di € 35.545,00 (compreso l'incremento per sofferenza soggettiva), somma derivante dalla media aritmetica tra gli importi dovuti per il 13% e il 14% d'invalidità permanente.
Aggiunto il risarcimento per l'invalidità temporanea, complessivamente pari a € 19.837,50 e il rimborso delle spese mediche documentate e ritenute congrue, pari ad € 1.675,30, le appellate vanno condannate in solido al pagamento del complessivo importo di € 57.057,80.
L'obbligo di risarcimento del danno (rispetto al quale il debitore è in mora ex re dall'illecito: art. 1219 c.c.) rende dovuto al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione
(il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale, come nel nostro caso), nonché il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento
(Cass. 6347/14, Cass. 9950/17, Cass. 16027/22), danno che può liquidarsi anche – ma non solo – applicando un saggio di interesse equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Cass. S.U.
1712/95 e successive conformi).
Nella specie, dalla data dell'incidente (7 settembre 2013) a quella della decisione (9 aprile 2025) si ritiene di dover calcolare gli interessi legali (ex art. 1284, primo comma, c.c.) sul controvalore iniziale della somma liquidata all'attualità (pari a € 47,155,21, secondo l'indice di devalutazione 0,826) annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, interessi che, perciò, ammontano a
€ 7.005,46. Gli ulteriori interessi sono dovuti sul capitale di € 57.057,80 fino al saldo.
Accolto l'appello, resta assorbito il secondo motivo concernente la condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali come liquidate in primo grado. 12
§ III.VII. L'integrale riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della somma attribuita a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, debitamente ridotti (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55) sia per la modesta complessità delle questioni trattate sia per tenere conto dell'inosservanza, da parte dell'attrice, del dovere di tempestiva restituzione del fascicolo di parte
(ex art. 169 c.p.c.), che ha inciso anche sui tempi di definizione della lite.
Le spese di C.T.U. sono parimenti poste in solido a carico delle parti soccombenti.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede: a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n.
6/2020 del 2 gennaio 2020, condanna l' Controparte_2 [...]
in solido tra di loro, al risarcimento dei danni in favore di CP
, che liquida in complessivi € 57.057,80 oltre agli Parte_1
interessi legali, pari (fino al 9 aprile 2025) a € 7.005,46, e agli ulteriori interessi successivi al 9 aprile 2025, da calcolare fino al saldo sul capitale di €
57.057,80;
b) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 9.430,97 (di cui € 805,97 per spese, € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese generali), e per l'appello in € 8.652,00 (di cui € 27,00 per spese, € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo unificato (a condizione che ne sia documentato il versamento), il tutto con distrazione in favore dell'avvocato Pierpaolo Pono ex art. 93 c.p.c.;
d) pone definitivamente a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, 13 le spese di C.T.U. come liquidate in secondo grado.
Così deciso il 10 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 980/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6/2020 del 2 gennaio 2020 tra
(nata a [...] il [...]; Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pono C.F._1
( , con studio in Napoli al Corso Garibaldi, 131, e C.F._2
domicilio digitale Email_1
e 1 (nata a [...] il [...]; Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Arino C.F._3
( , con studio in Napoli al Corso Arnaldo Lucci, n. 12, e C.F._4
domicilio digitale Email_2
e l' (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario
Santoro, con studio in Napoli alla Via Nuovo Tempio, 41, e domicilio digitale
Email_3
Conclusioni
Per : Parte_1
1) accogliere l'atto di appello per i motivi ivi indicati;
2) rigettare le eccezioni tutte formulate dagli appellati perché nulle ed infondate;
3) condannare le parti avverse al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4)emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge.
Per l' Controparte_2
- rigetto dell'appello così come proposto.
Per : Controparte_1
- impugnato ancora una volta tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto da parte appellante, si riporta a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 20 e 24 novembre 2015
[...]
esponeva che il 7 settembre 2013, alle ore 17.30 circa, mentre Parte_1
attraversava la strada in Via Giordani, Napoli, all'altezza del civico 23, era stata investita dall'autovettura Hyundai Jazz targata CW667HS, che l'aveva urtata facendola cadere a terra;
che a causa dell'incidente aveva subito gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata mediante autoambulanza all'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, dove le era stata diagnosticata una 2 «frattura scomposta pluriframmentaria emi piatto tibiale esterno e perone sx», che aveva reso necessario un intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi” (eseguito presso lo stesso nosocomio in data 11 settembre
2013); che dopo l'intervento si era sottoposta a continui e dolorosi cicli di fisioterapia per la rieducazione motoria, all'esito dei quali era residuata un'invalidità permanente del 18%.
Ciò premesso, conveniva l' (già Controparte_2 [...]
e proprietaria dell'autoveicolo, Controparte_3 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, perché, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della fossero condannate, alternativamente o in CP
solido, al risarcimento dei danni in suo favore, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, e con attribuzione ai suoi difensori delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta responsabile civile, con Controparte_1 comparsa di risposta del 4 febbraio 2016, per eccepire preliminarmente l'improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, terzo comma, n. 3, 4 e 5 c.p.c. e 164 c.p.c., oltre che per contestare, nel merito, la fondatezza della domanda.
La convenuta, in particolare, confutava l'evento come descritto nell'atto introduttivo deducendo, a sostegno, che, nelle medesime circostanze di tempo e luogo indicate da parte attrice, il 7 settembre 2013, alle ore 17.30 circa, , alla guida dell'autoveicolo di sua proprietà, nel CP_4
percorrere la Via Francesco Giordani, in Napoli, giunta all'altezza del civico
23, aveva visto l'attrice cadere accidentalmente (senza alcun contatto con l'autovettura), e, pertanto, si era fermata per soccorrerla, adoperandosi quindi per chiamare l'ambulanza e attendere il suo arrivo.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa alla prima Controparte_2
udienza del 1° marzo 2016, che eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda, stante la genericità della richiesta risarcitoria, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., e contestava la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, sì da 3 chiedere il rigetto di essa o, in subordine, la determinazione del risarcimento in misura nettamente inferiore al richiesto, attesi i rilievi del proprio consulente medico legale la cui valutazione della percentuale di invalidità permanente era pari al 13,5%.
Conclusasi con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, il giudice istruttore ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti (respingendo espressamente l'eccezione – sollevata dall'attrice – d'incapacità a testimoniare della conducente del veicolo, , in quanto «parte CP_4
eccipiente non ha offerto elementi da cui desumere che la predetta abbia anch'essa riportato lesioni in conseguenza del sinistro de quo;
pertanto, allo stato, non si ravvisa, in capo alla teste, l'interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio ex art. 246 cpc»); autorizzava, inoltre, l'
[...]
ad acquisire il referto redatto dal personale dell'ambulanza CP_2 intervenuta sul posto, nonché il rapporto della Polizia, ove intervenuta sul luogo del sinistro, senza che, però, la società istante desse seguito a tale acquisizione. All'esito della prova per testimoni, respingeva le ulteriori richieste istruttorie dell'attrice e, con sentenza del 2 gennaio 2020, così provvedeva: «A) rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice, al pagamento, in favore delle convenute, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.530,00
(di cui € 2.500,00 per compensi ed € 30,00 per spese) per ciascuna delle controparti, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA con attribuzione, per la
[...]
all'avv. Mario Santoro e, per all'avv. Controparte_2 Controparte_1
Vincenzo Arino, entrambi dichiaratisi antistatari».
II. Le ragioni della decisione di primo grado
L'esito della lite in primo grado si fonda sulla mancata restituzione del fascicolo di parte dell'attrice, ritirato all'atto della rimessione della causa in decisione e non restituito, così determinando, secondo il tribunale, la carenza di prova delle lesioni che sarebbero derivate dal sinistro stradale oggetto di causa.
Il giudice di prime cure, infatti, premesso che, ove risulti l'annotazione del ritiro del fascicolo di parte, «il giudice non resta esonerato dal dovere di 4 pronunciare nel merito della causa sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio», ha preso atto dell'inosservanza del disposto di cui all'art. 169, secondo comma, c.p.c. e, per l'assenza della documentazione prodotta dall'attrice (in particolare, dei referti sanitari attestanti le lesioni riportate in occasione del sinistro), ha ritenuto «non provate, se non la ricostruzione stessa del sinistro così come operata dall'istante, quanto meno le conseguenze dello stesso da essa riferite e poste a sostegno della propria domanda risarcitoria».
III. L'appello
III.I. ha proposto appello, con atto di citazione Parte_1
notificato il 3 marzo 2020, articolato su due motivi di gravame:
1) “illogicità della sentenza gravata”, per essersi il primo giudice basato unicamente sulla mancanza della certificazione medica, senza alcun ulteriore rilievo in ordine alla pretesa carenza dell'ulteriore documentazione depositata e utile all'esame della domanda;
2) “sulla condanna alle spese”, pronunciata in favore di ciascuna delle parti convenute mediante generico riferimento alle tabelle ministeriali e senza alcun riferimento allo scaglione di valore utilizzato.
L'appellante, quindi, evidenziato il deposito, in sede di gravame, dell'integrale fascicolo di parte attrice, ammissibile in quanto privo di documenti nuovi, ha chiesto l'accoglimento, previa nomina di un C.T.U. medico-legale, delle seguenti conclusioni: «1) Preliminarmente accogliere la formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex art. 283 c.p.c.; 2)
Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 06/2020 emessa dal Tribunale di
Napoli, Sezione II Civile, Giudice Dott.ssa Frallicciardi, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 30271/2015, depositata in cancelleria in data 02.01.2020 e notificata al sottoscritto difensore in data 03.02.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ condannare ai sensi della vigente normativa la in persona del suo rapp.te legale pro-tempore, in Controparte_2
solido con la Sig.ra al risarcimento in favore dell'attore delle Controparte_1
5 lesioni subìte, mediante il pagamento della somma risultante dalla documentazione medica offerta in atti che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia. In ogni caso riconoscere sulla somma che verrà determinata dal Giudice, la svalutazione monetaria da determinarsi secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme già rivalutate dalla data dell'evento sino a quella dell'integrale soddisfo, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto difensore, antistatario per espressa dichiarazione, oltre I.V.A. e CPA e rimborso forfettario ai sensi della legge professionale, nonché sentenza esecutiva ope legis” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi».
III.II. , costituitasi il 19 maggio 2020, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, ribadendo la propria versione dell'accaduto, non imputabile alla conducente del suo autoveicolo. L' (già , con Controparte_2 Controparte_3
comparsa di risposta del 25 giugno 2020, ha contestato la fondatezza della domanda e chiesto il rigetto dell'appello.
III.III. Con ordinanza del 24 maggio 2024 è stata disposta una C.T.U. medico- legale, anche in ragione della notevole discordanza nei risultati delle perizie stragiudiziali di parte prodotte dall'attrice e dalla compagnia convenuta (con determinazione di un danno biologico rispettivamente del 18% e del 13,5%), all'esito della quale (e della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) il 17 gennaio
2025 la causa è stata rimessa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
III.IV. L'appello è tempestivo, perché proposto (con atto notificato il 3 marzo
2020) nel rispetto del termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c. decorrente dal 3 febbraio 2020, data di notificazione della sentenza di primo grado.
Risulta rispettato, inoltre, ai fini della sua procedibilità (ex art. 348 c.p.c.), il 6 termine di cui all'articolo 165 c.p.c. per la costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta (il 9 marzo 2020) entro i dieci giorni successivi alla notificazione dell'atto di citazione.
Tenuto conto, inoltre, che la decisione impugnata si fonda unicamente sul rilievo della mancata restituzione del fascicolo di parte dell'attrice e, quindi, sull'indisponibilità della documentazione sanitaria da cui desumere le conseguenze del sinistro, il deposito in appello del fascicolo di parte formato in primo grado, unitamente alla richiesta che la corte tenga conto dei documenti ivi contenuti (già tempestivamente prodotti in primo grado), soddisfa i requisiti di ammissibilità dell'appello, non essendovi altra censura da muovere sul punto alla decisione impugnata.
Infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata va superata in grado di appello (sul presupposto della tempestiva produzione in giudizio dei documenti presenti nel fascicolo di parte dell'appellante, dimostrata dal timbro di cancelleria del 25 novembre 2015), alla luce del consolidato principio nomofilattico, applicabile al caso di specie, secondo il quale «il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ., comporta che la decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole» (cfr. Cass. 10227/2009;
Cass. 5681/2006).
Occorre dare atto, inoltre, della mancata riproposizione delle eccezioni preliminari di rito già sollevate in primo grado: le parti appellate, nel costituirsi in sede di appello, hanno proposto difese sul merito della domanda proposta, onde ogni altra loro difesa deve intendersi rinunciata, ex art. 346
c.p.c.
III.V. Tanto considerato in via preliminare, si ritiene che la domanda dell'attrice sia fondata, alla luce dell'intero materiale istruttorio acquisito in primo grado.
I testimoni indicati dall'attrice, e , Testimone_1 Testimone_2
7 hanno dato una descrizione coerente e attendibile dell'accaduto, confermando i fatti rappresentati in citazione.
La prima, portiera dello stabile dove abita l'attrice, esaminata all'udienza dell'8 marzo 2019, ha riferito che un pomeriggio di settembre di sei o sette anni prima, nel tornare a casa in Via Giordani, vide la al centro della Pt_1
strada, impegnata ad attraversarla (portando le borse della spesa), allorché un'autovettura (di cui non ricorda il colore) la colpì alla schiena con lo specchietto laterale destro, facendola cadere a terra. La teste ha poi aggiunto che al momento dell'impatto non c'era traffico;
che la trovandosi Pt_1 sulle strisce pedonali, era in posizione laterale rispetto all'autovettura, la quale procedeva a velocità moderata;
che la conducente scese per soccorrere l'attrice; che anch'ella (la teste) si avvicinò per prestare soccorso finché non sopraggiunse un nipote dell'attrice e quest'ultima fu condotta in ospedale da un'autoambulanza.
, nipote dell'attrice, perché figlio della sorella, esaminato nel Testimone_2 corso della stessa udienza, ha riferito che, nel settembre 2013, verso le ore 18.30/19.00, mentre percorreva Via Arangio Ruiz (strada che termina all'inizio di Via Giordani), vide la zia attraversare la strada, sulle strisce pedonali (così confermando quanto detto dall'altro teste), aggiungendo che c'era molto traffico. Ha quindi precisato: «ero a circa 40 metri da mia zia ... ero rivolto verso mia zia quando vidi un'auto, credo di colore grigio, che ha strisciato con il lato destro mia zia che è stata lambita e poi spinta in avanti. È stata colpita con la parte anteriore destra, più o meno a metà del lato dell'auto, alla schiena. Con la spinta ha perso l'equilibrio ed è caduta in avanti, facendo una specie di torsione. Sono accorse molte persone, mi sono avvicinato anche io.
Anche la conducente dell'auto è scesa a soccorrerla».
Il teste ha, altresì, dichiarato di aver chiesto alla conducente (la quale aveva con sé una bimba) di chiamare il 118, e di averla successivamente incontrata all'ospedale Fatebenefratelli dove la stessa gli lasciò le sue generalità.
Tali dichiarazioni testimoniali, quindi, sostanzialmente confermano la descrizione dei fatti narrati in citazione, ossia che l'attrice cadde perché urtata dall'autovettura condotta da , senza che tra le due CP_4
8 deposizioni emergano contraddizioni significative: la discordanza riguardo alle riferite circostanze di traffico, infatti, derivano da mere valutazioni personali afferenti alla percezione soggettiva dello stato dei luoghi e, come tali, non pregiudicano la complessiva attendibilità dei due testimoni.
A rafforzare il convincimento del collegio in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro come descritto in citazione, soccorre il certificato di ricovero del 7 sette settembre 2013 e la scheda di dimissioni del 18 settembre 2013 rilasciati dal presidio ospedaliero, che contengono il riferimento a un evento compatibile con quello allegato in citazione e a lesioni assolutamente coerenti con la descritta dinamica del sinistro.
Si deve, altresì, tener conto delle incongruenze emerse, all'inverso, dalle testimonianze offerte da parte convenuta, entrambe acquisite alla medesima udienza del 8 marzo 2019.
E, infatti, , conducente, riferisce di aver sentito gridare e, CP_4 giratasi, di aver visto la a terra mentre era ferma da 5-6 minuti sul Pt_1 lato sinistro di Via Giordani, in attesa dell'amica , con la quale aveva CP_5 appuntamento per un caffè: «ero ferma in auto e la era caduta dietro Pt_1
la mia auto. Ho sentito gridare, mi sono girata e l'ho vista a terra, più o meno a metà dopo l'attraversamento. Ero ferma da 5-6 minuti».
La teste ha poi dichiarato di essere scesa dall'auto per soccorrere CP_4
l'attrice e di aver chiamato l'autoambulanza, d'ignorare se vi fosse qualcuno ad accompagnare l'infortunata (che volle andare al Fatebenefratelli) e di essere anch'ella e la sua amica andate (in auto separate) in ospedale, dove c'era un parente (qualificatosi come un nipote) che le chiese i documenti «per
l'ipotesi in cui avesse avuto bisogno di qualcosa» e al quale consegnò il suo biglietto da visita.
La teste ha a sua volta dichiarato che era a piedi sul Testimone_3
marciapiede destro, avendo un appuntamento con la , e di aver visto CP_4
che questa «ha fermato sul lato sinistro ed è scesa dall'auto per soccorrere una RA che avevamo visto cadere». Ha poi precisato di non aver visto «la RA cadere» e di aver visto, invece, la accostare con la propria auto CP_4
al marciapiede, per parcheggiare («io ho visto la solo quando ha CP_4
9 accostato per parcheggiare»); ha, poi, confermato di essersi recata anch'ella, con la (ma in due auto separate), presso l'ospedale dove la CP_4 Pt_1
era stata trasportata, confermando, altresì, che in auto con la c'era una CP_4
ragazzina.
In ordine alla testimonianza di , conducente dell'autoveicolo CP_4
che, a dire dell'attrice, avrebbe provocato l'incidente, ogni questione relativa all'eventuale incapacità a deporre, ex art. 246 c.p.c., deve reputarsi superata, perché non più riproposta dopo l'assunzione della testimonianza e in grado di appello.
Infatti, la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta,
l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. S.U.
21670/2013; v. anche Cass. S.U. 9456/2023).
Riguardo all'attendibilità delle testimonianze della e della , CP_4 CP_5
occorre però rilevare la diversa versione dei fatti prospettata nelle loro rispettive deposizioni.
Posto che le due avevano appuntamento, come concordemente dichiarato, va osservato che mentre la ha sostenuto di essere «ferma in auto» da CP_4
cinque o sei minuti quando la cadde, stando dietro la sua autovettura Pt_1
(il che fa ritenere che la non fosse ancora arrivata e che, pertanto, la CP_5
fosse in sua attesa, ferma sul margine sinistro della carreggiata), al CP_4
contrario la , già ferma sul marciapiede di destra, ha riferito di aver CP_5
visto la fermarsi sul lato sinistro della strada e scendere dall'auto per CP_4
soccorrere la vittima della caduta.
Le dichiarazioni, in riferimento alla medesima circostanza temporale, sono quindi diverse, dovendosi dalla deposizione della desumere che sia CP_5
10 stata costei, tra le due amiche, ad arrivare per prima all'appuntamento, al contrario di quanto asserito dalla . CP_4
Lascia, inoltre, perplessi che la conducente , una volta prestato il CP_4
dovuto soccorso alla persona “accidentalmente” caduta nei pressi della sua autovettura, si sia sentita talmente coinvolta da seguirla in ospedale per verificarne lo stato di salute, per poi in quella sede rilasciare le proprie generalità al nipote della persona infortunata, sebbene, occorre aggiungere, per il preteso carattere accidentale della caduta (tale da non investire la responsabilità di terzi), neppure è ipotizzabile che la dovesse offrire, CP_4 in caso di bisogno, la sua testimonianza.
Tali rilievi confermano la maggiore attendibilità dei testimoni indicati dall'attrice, dalle cui deposizioni si evince la prova dell'incidente secondo la descrizione datane in citazione, da cui deriva, ex art. 2054 c.c., la responsabilità della proprietaria dell'autoveicolo.
III.VI. In ordine al quantum debeatur, il collegio ritiene di far proprie (perché immuni da vizi logici e, comunque, non contestate dalle parti) le considerazioni medico-legali del consulente tecnico d'ufficio il quale, visitata la danneggiata e sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che «le lesioni riportate appaiono compatibili con la dinamica del sinistro ed il meccanismo traumatico riferito - frattura scomposta pluri- frammentaria emipiatto tibiale ed epifisi prossimale perone a sinistra»; indi, precisato che «un valido nesso di causalità è rappresentato dal referto del pronto soccorso, dall'efficienza qualitativa e quantitativa della causa e dalla possibilità di esclusione di altri momenti etiologici», e ha concluso per la sussistenza di postumi invalidanti da quantificare in misura del 13,5 %, seguiti a un periodo di ITT di giorni 30 e ITP di giorni 90 al 75%, giorni 60 al
50% e giorni 180 al 25%.
Pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata (anni 67) al momento dell'infortunio, dei postumi invalidanti accertati (13,5%) e dei criteri di liquidazione di cui alle Tabelle di Milano 2024 (utilizzabili nel caso di specie e alla data di liquidazione, rilevato che l'art. 5 del D.P.R. 13 gennaio 2025 n.
12, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2025, dispone l'applicazione della 11 Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità esclusivamente ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore, ergo dopo il 5 marzo 2025), il danno non patrimoniale permanente va liquidato nel complessivo importo di € 35.545,00 (compreso l'incremento per sofferenza soggettiva), somma derivante dalla media aritmetica tra gli importi dovuti per il 13% e il 14% d'invalidità permanente.
Aggiunto il risarcimento per l'invalidità temporanea, complessivamente pari a € 19.837,50 e il rimborso delle spese mediche documentate e ritenute congrue, pari ad € 1.675,30, le appellate vanno condannate in solido al pagamento del complessivo importo di € 57.057,80.
L'obbligo di risarcimento del danno (rispetto al quale il debitore è in mora ex re dall'illecito: art. 1219 c.c.) rende dovuto al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione
(il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale, come nel nostro caso), nonché il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento
(Cass. 6347/14, Cass. 9950/17, Cass. 16027/22), danno che può liquidarsi anche – ma non solo – applicando un saggio di interesse equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Cass. S.U.
1712/95 e successive conformi).
Nella specie, dalla data dell'incidente (7 settembre 2013) a quella della decisione (9 aprile 2025) si ritiene di dover calcolare gli interessi legali (ex art. 1284, primo comma, c.c.) sul controvalore iniziale della somma liquidata all'attualità (pari a € 47,155,21, secondo l'indice di devalutazione 0,826) annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, interessi che, perciò, ammontano a
€ 7.005,46. Gli ulteriori interessi sono dovuti sul capitale di € 57.057,80 fino al saldo.
Accolto l'appello, resta assorbito il secondo motivo concernente la condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali come liquidate in primo grado. 12
§ III.VII. L'integrale riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della somma attribuita a parte attrice a titolo di risarcimento dei danni e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, debitamente ridotti (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55) sia per la modesta complessità delle questioni trattate sia per tenere conto dell'inosservanza, da parte dell'attrice, del dovere di tempestiva restituzione del fascicolo di parte
(ex art. 169 c.p.c.), che ha inciso anche sui tempi di definizione della lite.
Le spese di C.T.U. sono parimenti poste in solido a carico delle parti soccombenti.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede: a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n.
6/2020 del 2 gennaio 2020, condanna l' Controparte_2 [...]
in solido tra di loro, al risarcimento dei danni in favore di CP
, che liquida in complessivi € 57.057,80 oltre agli Parte_1
interessi legali, pari (fino al 9 aprile 2025) a € 7.005,46, e agli ulteriori interessi successivi al 9 aprile 2025, da calcolare fino al saldo sul capitale di €
57.057,80;
b) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 9.430,97 (di cui € 805,97 per spese, € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese generali), e per l'appello in € 8.652,00 (di cui € 27,00 per spese, € 7.500,00 per compensi ed € 1.125,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo unificato (a condizione che ne sia documentato il versamento), il tutto con distrazione in favore dell'avvocato Pierpaolo Pono ex art. 93 c.p.c.;
d) pone definitivamente a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, 13 le spese di C.T.U. come liquidate in secondo grado.
Così deciso il 10 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore