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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/06/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 26/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero 995/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Leonardo Di Maio e Patrizia Poggianti, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Resistente-
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 26/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/2/2023 il ricorrente chiedeva che fosse accertato il suo diritto all'indennizzo di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, Legge n. 210/1992, con condanna del a corrispondergli: 1) l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 1, in relazione Controparte_1 all'art. 1, comma 1, Legge n. 210/1992, secondo la categoria tabellare indicata nel giudizio della
CMO (6a categoria della tabella A allegata al DPR n. 834/1981) o quella diversa che dovesse risultare dall'istruttoria, da rivalutare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali sui ratei già maturati (gli arretrati) a decorrere dal 120° giorno
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successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
2) la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla Legge n. 324/1959 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto dall'art. 2, comma 2, prima parte, Legge n. 210/1992, da rivalutare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali sui ratei già maturati (gli arretrati) a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
3) l'assegno una tantum ex art. 2, comma 2, ultima parte, Legge n. 210/1992, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Deduceva il ricorrente che il 31/8/2017 aveva presentato presso l' domanda amministrativa CP_2 per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 210/1992, in qualità di soggetto sottoposto a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della L. n. 695/1959, essendo venuto pochi mesi prima a conoscenza della possibile correlazione tra vaccino che gli era stato somministrato e la patologia sofferta;
che la documentazione era stata inviata alla I CMO presso il DMML di Bari;
che la CMO, dopo averlo sottoposto a visita, aveva escluso la sussistenza di nesso causale tra le vaccinazioni che risultavano dagli atti, risalenti al 1964, e il primo ricovero del 23/8/1962 in cui era stata diagnosticata la poliomelite;
che si era opposto a tale valutazione in quanto era possibile che alcune vaccinazioni non fossero state registrate, come si evinceva dal fatto che sul libretto vaccinale alcune vaccinazioni eseguite nel 1963 erano state registrate dopo quelle eseguite nel 1970. Aggiungeva il ricorrente che, invero, era accaduto che gli era stato somministrato il vaccino antipoliomelite già nel 1961, come si evinceva dalla cartella clinica del ricovero avvenuto presso l'Ospedaletto dei Bambini di Bari;
che il vaccino era stato sospeso dopo la seconda dose e che nel mese di giugno 1962 era stato ricoverato per broncopolmonite;
che tra il mese di luglio e l'agosto 1962 la sua famiglia aveva ricevuto dall'Ufficio Igiene del Comune l'invito a vaccinarlo;
che la madre lo aveva subito portato a vaccinare, facendo vaccinare anche gli altri figli con vaccino
SA, ovvero con le gocce del preparato vaccinale somministrate su una zolletta di zucchero;
che dopo circa due settimane aveva iniziato ad accusare i sintomi della poliomelite, come poi accertato con il ricovero del 23/8/1962 e con i successivi ricoveri;
che dunque i sintomi della poliomelite erano derivati dalla terza dose di vaccino a cui era stato sottoposto. In definitiva, il ricorrente chiedeva accertarsi proprio la sussistenza del nesso causale tra vaccino SA e poliomelite da cui era affetto.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare l'intervenuta Controparte_1 decadenza dall'azione, perché il ricorrente avrebbe potuto usando l'ordinaria diligenza acquisire prima del 2017 la conoscenza della possibile correlazione tra vaccino SA e poliomelite da cui era
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affetto; deduceva inoltre l'infondatezza della domanda per assenza del nesso causale tra vaccino somministrato e patologia insorta, chiedendo quindi l'integrale rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita oralmente e mediante l'espletamento della CT medico legale.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 210/92 e l'ascrivibilità della patologia nella concreta categoria di cui alla Tab a del dpr n. 834/81, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra vaccino somministrato SA e la poliomelite da cui era affetto.
Ai sensi della l. n. 210/1992, chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello
Stato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2020, l'indennizzo spetta anche in caso di danni permanenti conseguenti a vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate (nel caso esaminato dalla Corte trattavasi di vaccino contro l'epatite A).
Già prima della decisione della Consulta, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che “ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata nella vigenza della l. n. 695 del 1959, deve essere riconosciuto, in base ad un'interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata, il diritto all'indennizzo alla stregua dell'art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, tenuto conto dell'art. 5 quater del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif., in l. n. 119 del 2017, senza il limite temporale fissato dall'art. 3, comma 3, della l. n. 362 del 1999, dal momento che le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale derivante da un trattamento sanitario, anche solo raccomandato”
(cfr., in termini, Cass. n. 27101/2018).
L'indennizzo spetta altresì ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati;
agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
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È opportuno ricordare che in tema di vaccinazioni contro la poliomelite, la responsabilità del per i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria contro la poliomelite e Controparte_1 il conseguente diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 viene riconosciuto solo nel caso in cui sussista un nesso causale tra somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo.
La stessa Suprema Corte di Cassazione ha sancito, in tema di riparto probatorio, il principio in virtù del quale: “ ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 grava sull'interessato l'onere di provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra la prima e il secondo un criterio di ragionevole probabilità di scientifica ( Cass. Sez 6 l. n.24959 del 23 ottobre del 2017).
Ebbene, nel caso di specie la domanda non può essere accolta perché non è stata fornita prova della vaccinazione con vaccino SA nel periodo immediatamente precedente alla manifestazione dei primi sintomi della poliomelite e al primo ricovero del 23/8/1962 che ha accertato la sussistenza della malattia, con conseguente assenza di prova circa la sussistenza del nesso causale tra somministrazione e patologia da cui è affetto il ricorrente.
Ai fini dell'accertamento è stata disposta una CT medico-legale a mezzo del dott. Per_1
, la quale viene utilizzata ai fini della decisione, con le precisazioni che seguono.
[...]
In ordine all'utilizzabilità della CT, si dà atto che la nullità relativa in cui era incorso il CT (aver depositato l'elaborato peritale in data 9/7/2024 senza attendere la scadenza del termine endoprocedimentale di 30 giorni per le osservazioni – termine che sarebbe scaduto il 10/7/2024) è stata sanata dal comportamento concludente delle parti e del CT, in quanto diligentemente la parte ricorrente ha comunicato al CT non solo le proprie osservazioni ma anche l'omesso rispetto del termine ed il CT ha ridepositato l'elaborato peritale fornendo una risposta alle osservazioni del ricorrente.
Il CT, nell'elaborato peritale, ha esposto le seguenti considerazioni medico-legali: “sulla scorta della sola documentazione medica esibitaci si desume che il sig. è affetto Parte_1 da “Esiti di poliomielite acuta anteriore arto superiore destro e arti inferiori”.
La CMO 1^ di Bari-palese, con verbale ML/V n.204 del 5.2.2019, non riconosceva l'esistenza del nesso di causalità tra la vaccinazione antipolio e i disturbi anatomici e funzionali di cui è portatore il ricorrente;
la Commissione valutava inoltre la patologia ascrivibile alla 6^ categoria e l'istanza presentata non in maniera tempestiva rispetto ai termini. Avverso il giudizio di assenza del nesso di causalità, veniva proposto ricorso ai sensi dell'ex art. 1 ed una tantum ex art 2 comma 2, Legge
210/1992 con prot. 23505 del 2.4.2019. Da quanto risulta in atti, il sig. ha Parte_1 effettuato il ciclo di vaccinazione antipolio di quattro dosi;
in data 4.3.1964, 13.4.1964, 18.5.1964 e
1.3.1965 con vaccino SA (OPV). In data 23.8.1962 fu ricoverato presso l'Ospedale “Giovanni
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XXIII” in Bari per “Sospetta Poliomielite A.A.” e dimesso in data 30.9.1962 con diagnosi di
“Poliomielite A.A.”. Nella scheda di ricovero, nella sezione Anamnesi patologica remota, fu annotato “Vaccinazione antipoliomelitica interrotta alla 2 dose (circa 10 mesi fa)”. Nel diario clinico fu annotato all'ingresso, 23.8.1962: “Arto sup dx: modica ipotonia del cingolo scapolo- omerale dx omolaterale, il movimento di sollevamento dell'arto è possibile sino a 80° circa, presenti gli altri movimenti. Arto inf. Dx: riflesso rotuleo assente, ipotonia glutei, adduttori, quadricipeti femorali. Sul piano d'appoggio è limitato il movimento di flessione della coscia, assenti quelli di estensione, motoria interna, adduzione. Nessuna modifica dei movimenti contro gravità. Arti inf. Sin: ipotonia, riflessi assenti, movimenti attivi assenti”. In data 24.9.1962 fu annotato nel diario clinico: “Invariato lo stato generale. Migliorato il reperto paretico a carico dell'arto superiore destro. Arto inferiore destro: riflesso rotuleo assente. Qualsiasi movimento della coscia. Arto inf. Sinistro: areflessia rotulea. Assenti i movimenti attivi”. Nel prosieguo il sig.
fu ricoverato presso l'Istituto Ortopedico di Eboli dal 4.2.1963 al 2.5.1963 con Parte_1 diagnosi di “Postumi polio arti inf e arto sup dx”, quindi prescritti tutori ortopedici “Scarpa sin alta con contrafforti prolungati, piano inclincato mediale, Scarpa dx con contrafforti prolungati e plantare”. In data 5.2.2018, verbale n.204, la CMO 1^ di Bari-Palese, scriveva quanto segue:
“Buone condizioni generali di nutro sanguificazione, tono trofismo nella norma, cm 162, kg 75, andatura claudicante con lieve zoppia, presenza di esiti cicatriziali chirurgico alla caviglia sinistra con ipotoomiotrofia QF e sura”. Le conclusioni furono: “Il riscontro documentale prodotto, copia Cont del libretto vaccinazioni ed estratto vaccinazioni Trani, evidenzia ciclo di vaccinazione antipolio a partire dall'anno 1964 mentre rinviene diagnosi di Poliomielite AA in data anteriore: occasione di ricovero del 962. Tali elementi si ritengono dirimenti nel caso in questione anche evidenziando che nel periodo in esame (in Italia il picco di contagio e diffusione dal 1958 al 1962) vi era nella popolazione altro rischio di contrarre l'infezione causa della diffusione per via oro- fecale del virus selvaggio. Pertanto, non si ritengono soddisfatti i criteri del nesso causale in argomento”. Per quanto attiene alla possibilità del riconoscimento di un danno post vaccinale non sussiste correlazione cronologica tra l'evento (Vaccino) e l'effetto (poliomielite) in quanto l'effetto
è antecedente all'evento. La disamina della documentazione medica rileva che il ricorrente manifestò sintomi clinici specifici nell'anno 1962 tali da ricorrere alle cure dei sanitari dell'Ospedale “Giovanni XXIII” di Bari in data 23.8.1962 ove fu posta diagnosi di “Poliomielite
A.A.”; due anni prima della vaccinazione antipolio eseguita (ricordo che sono documentate tre dosi nel 1964 e una dose nel 1965). Si può quindi concludere che nel caso di specie non è possibile riconoscere un nesso di causalità tra evento vaccino ed effetto malattia polio-mielitica poiché la prima dose di vaccinazione antipolio registrata risale al 1964, in epoca successiva rispetto all'esordio e diagnosi della malattia, di conseguenza non correlabile ad essa in termini di causalità
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materiale”.
Il CT ha escluso dunque la sussistenza del nesso causale tra vaccino SA e poliomelite da cui è affetto il ricorrente, in quanto dalla documentazione prodotta si evince che al ricorrente è stato somministrato il vaccino SA solo nel 1964 e dunque due anni dopo che gli è stata diagnosticata la patologia, ovvero con il ricovero del 23/8/1962. A seguito delle osservazioni di parte ricorrente, il
CT ha confermato le sue conclusioni: “Ribadisco che la diagnosi di “Poliomielite A.A.” fu posta dai sanitari dell'Ospedale “Giovanni XXIII” di Bari in data 23.8.1962, ben due anni prima della vaccinazione antipolio eseguita. I cartellini di vaccinazione che sono stati prodotti in atti ed esibiti in corso di operazioni peritali dal sig. , evidenziano che sono state praticate tre Parte_1 dosi nel 1964 e una dose nel 1965 … giusto per completezza di informazione, informo che ho assunto notizie dirette presso il Centro Vaccinale della , al fine di trovare traccia delle CP_2 avvenute vaccinazioni, ma con esito negativo”.
Ebbene, l'esito della CT è stato contestato dal ricorrente per due motivi: 1) il CT non ha tenuto in debito conto la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio;
2) il CT non ha considerato che al momento del ricovero del 23/8/1962 viene attestata la somministrazione dieci mesi prima del vaccino contro la poliomelite. Il ricorrente deduce dunque che, considerando provate le somministrazioni di vaccino SA nel 1961 e poi nel 1962, poco prima del ricovero in ospedale,
l'esito della valutazione sulla sussistenza del nesso causale cambierebbe.
Ebbene, questo Giudice ritiene che alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, senza necessità di convocare ulteriormente il CT per chiarimenti o di disporre una nuova
Consulenza medico-legale, sia possibile decidere la controversia in senso conforme a quanto indicato dal CT, per le seguenti ulteriori ragioni.
La cartella clinica del primo ricovero, avvenuto il 23/8/1962, contiene nella parte relativa all'anamnesi remota la seguente indicazione: “vaccinazione antipoliomelitica interrotta alla seconda dose (circa 10 mesi fa)”.
Pur ammettendo che il ricorrente, in tenerissima età, sia stato sottoposto dieci mesi prima del ricovero del 23/8/1962 al vaccino contro la poliomelite, e dunque all'incirca ad ottobre 1961, non può ritenersi che tale somministrazione gli abbia causato la poliomelite diagnosticata ad agosto
1962. E ciò sulla base di due elementi: secondo l'estratto del sito del sulla Controparte_1 poliomelite (prodotto dal ricorrente – all. 11) il periodo di incubazione della poliomelite varia da 4 a
35 giorni, tipicamente 7-14 giorni;
i primi segnali della poliomelite (come si evince dalla cartella clinica del ricovero del 23/8/1962) risalgono a cinque giorni prima (la febbre) e a tre giorni prima
(la zoppia del piccolo). Dunque è da escludere che tale somministrazione abbia causato il danno al minore.
Per quanto riguarda invece l'assunto del ricorrente, secondo cui pochi giorni prima del ricovero del
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23/8/1962, gli è stata somministrata la terza dose del vaccino SA (quella che avrebbe causato la poliomelite), a seguito di invito dell' tale assunto – secondo questo Controparte_3
Giudice – non può ritenersi provato.
Durante l'istruttoria orale sono state ascoltate due sorelle del ricorrente, le quali hanno confermato le circostanze articolate, e cioè che nei primi giorni di agosto del 1962, in concomitanza con la festa padronale di San Nicola a Trani, era arrivata a casa della famiglia la cartolina dell' CP_3 che invitava i genitori a portare i bambini a farli vaccinare contro la poliomelite, e che la loro madre aveva deciso di portare il piccolo a fare la terza dose di vaccino antipolio;
che al piccolo fu Pt_1 somministrato il vaccino antipolio con la zolletta di zucchero, come avvenne anche per loro il giorno successivo.
Nonostante tali dichiarazioni, quand'anche si ritengano somministrate le prime due dosi del vaccino nel 1961 (come dichiarato in anamnesi il 23/8/1962), non può ritenersi raggiunta la prova della somministrazione della terza dose pochi giorni prima del ricovero del 23/8/1962, perché c'è un elemento documentale che questo Giudice ritiene insuperabile sul piano della ricostruzione delle date di somministrazione dei vaccini, e cioè non è spiegabile il fatto che i genitori del piccolo
, al momento del ricovero del 23/8/1962 abbiano riferito ai medici che il piccolo aveva Pt_1 ricevuto la seconda dose di vaccino dieci mesi prima, mentre non abbiano riferito – perché tanto non emerge da alcuna documentazione – che al piccolo era stata somministrata una terza dose di vaccino contro la poliomelite pochi giorni prima del ricovero, cioè pochi giorni prima della comparsa dei primi sintomi della poliomelite. Proprio il fatto che sia stata riferita la somministrazione di dieci mesi prima esclude – secondo un criterio di ragionevolezza – che i genitori abbiano potuto dimenticare di riferire ai medici la somministrazione vaccinale di alcuni giorni prima (di cui – si ripete – non vi è traccia documentale). Ciò porta a ritenere ragionevole che quella terza somministrazione, pochi giorni prima del 23/8/1962 non ci sia stata e che le dichiarazioni delle testimoni ascoltate, pur non potendo ritenersi inveritiere, sono quanto meno inattendibili, essendo possibile che i ricordi delle testimoni siano confusi, sia in ragione dell'enorme lasso di tempo trascorso sia in ragione della loro tenera età in quegli anni.
A ciò si aggiunga un'altra constatazione: il piccolo tra il 1964 ed il 1965 ha ricevuto quattro Pt_1 dosi di vaccino antipoliomelite e appare assai strano che i genitori, prima di tali somministrazioni, non abbiano avvisato i sanitari che il piccolo aveva già ricevuto (secondo la ricostruzione fatta in ricorso) ben tre dosi di vaccino contro la stessa patologia e che di tanto non vi è traccia né prima né dopo.
Proprio il libretto delle vaccinazioni prodotto in giudizio, sul quale risultano registrate prima le vaccinazioni del 1964 e 1965 e poi quelle del 1963 (queste ultime relative alla prevenzione per altre patologie), è la conferma che potevano essere registrate anche non in ordine cronologico le
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vaccinazioni eseguite prima;
evidentemente se ciò non è stato fatto è perché quelle vaccinazioni non sono avvenute, o comunque non è stata somministrata quanto meno la terza dose, quella che si deduce essere stata somministrata ad agosto 1962, poco prima del ricovero in ospedale.
In definitiva, alla luce di tutte le argomentazioni suddette, in assenza di prova della somministrazione del vaccino antipoliomelite poco prima della comparsa dei primi sintomi e del ricovero in ospedale del 23/8/1962 (cioè nel cd. periodo di incubazione), la domanda deve essere integralmente rigettata.
Considerata la natura della controversia e la qualità delle parti, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di CT restano definitivamente a carico del . Controparte_1
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
9/2/2023 da nei confronti del , rigettata ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese processuali tra le parti;
3) pone le spese di CT definitivamente a carico del . Controparte_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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