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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4457/2022,
TRA
Già Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi, per procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2024, il procuratore della parte costituita concludeva come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.5.2022 la conveniva in giudizio il Parte_1
, deducendo di essere cessionaria di crediti vantati nei confronti dello Controparte_1
stesso e, in particolare, di avere diritto al pagamento di:
- € 190.437,54 per sorte capitale di n. 1 fattura emessa da TELECOM ITALIA e n. 249 fatture emesse da AUDAX ENERGIA, cedute a e rimaste insolute;
Pt_1
- interessi moratori su tali somme maturati dal giorno successivo a quello di scadenza, ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/02 (al 23.5.2022 pari a € 3.831,84); - interessi anatocistici per interessi moratori scaduti da oltre sei mesi alla notifica dell'atto di citazione;
- nonché dell'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture non pagate dall'ente convenuto ai sensi dell'art. 6, co 2 del D. Lgs. n. 231/02 (pari a € 9.920,00);
- dell'ulteriore importo di € 40,00 per altre fatture pagate in ritardo dall'ente convenuto ai sensi dell'art. 6, co 2 del D. Lgs. n. 231/02 (all. 7, 8 e 9 dell'atto di citazione).
Pertanto, concludeva chiedendo che il convenuto fosse condannato al pagamento di tali CP_1
importi o, in via subordinata, degli importi che fossero ritenuti dovuti in corso di causa, eventualmente anche ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese processuali.
Il restava contumace. Controparte_1
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co 6 n. 1 c.p.c., la , deducendo che Pt_1
nelle more era intervenuto un pagamento parziale da parte del convenuto riduceva a CP_1
€ 28.064,21 il credito vantato per sorte capitale residua, inerente solo una parte delle fatture emesse da AUDAX ENERGIA, cedute a e rimaste insolute. Pt_1
Espletata, una CTU contabile, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2024 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle contestazioni attoree, della documentazione in atti e della relazione del consulente tecnico d'ufficio, redatta all'esito di un accurato esame della documentazione prodotta dalla società attrice, metodologicamente corretta ed esente da vizi e pertanto condivisa, in quanto sostenuta da dati puntuali, infatti, emerge con adeguata chiarezza come la sorte capitale delle fatture emesse a carico del che hanno formato oggetto di cessione documentata Controparte_1
e rimaste insolute -corrispondente alle somme portate da 54 fatture emesse da AUDAX ENERGIA
S.R.L.- ammonti a € 28.064,21 e, pertanto, non risultando in atti il pagamento di alcuna somma a tale titolo da parte del , lo stesso va condannato al pagamento nei Controparte_1
confronti della i tale importo. Parte_1
Su questa somma, come anche su quelle che parte attrice ha allegato che, nelle more del giudizio, sono state pagate in ritardo, vanno anche riconosciuti gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs.
231/02 con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture alla data di effettivo pagamento, stimati dal CTU nella misura di € 10.649,61 sino al 31.12.2023.
2 Non spettano, invece, gli interessi anatocistici domandati da parte attrice, atteso che, come correttamente evidenziato dal CTU, non sono individuabili interessi che alla data di notifica dell'atto di citazione (23.5.2022) erano già scaduti da sei mesi, atteso che la prima fattura non pagata o pagata in ritardo risulta scaduta il 27.12.2021.
Per quanto concerne, infine, la domanda di risarcimento formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 6 del
D. Lgs. 231/02, si deve osservare come la stessa possa essere accolta nella misura richiesta da parte attrice, atteso che nella descrizione dell'oggetto degli atti di cessione vi è espresso riferimento a tutti gli accessori del credito compresi gli eventuali danni, con conseguente condanna dell'Ente convenuto al pagamento nei confronti della dell'importo di € 9.920,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda (23.5.2022).
Non può, invece, essere accolta l'ulteriore domanda formulata ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/02 con riferimento alle fatture indicate negli allegati 7, 8 e 9 dell'atto di citazione, atteso che non sono state specificate da parte attrice le fatture che sarebbero state pagate in ritardo, dato che gli allegati
7, 8 e 9 in questione indicano soltanto un importo complessivo di € 320,00 per cui è stata emessa fattura.
Alla luce dell'accoglimento, anche se parziale, della domanda attorea si ritiene che le spese di lite CP_ secondo il principio della soccombenza vadano poste a carico dell' convenuto, nell'importo liquidato in dispositivo.
CP_ Per le stesse ragioni le spese della C.T.U. contabile vanno poste in via definitiva a carico dell' convenuto.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 28.064,21, oltre interessi ai sensi del Parte_1
D. Lgs. 231/02 con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture alla data di effettivo pagamento, su tali importi e sulle fatture già pagate in corso di causa, che sino al 31.12.2023 ammontano ad
€ 10.649,61;
2) condanna il al pagamento in favore di ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 6, co 2 D. Lgs. 231/02, dell'ulteriore importo di € 9.920,00, oltre interessi legali dal
23.5.2022;
3) rigetta le ulteriori domande;
3 4) condanna il al pagamento in favore di elle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 786,00 per spese ed € 4.500,00 per compenso avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge;
5) pone in via definitiva a carico del le spese della C.T.U. espletata, già Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Lecce, 21 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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