Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 04.06.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21893 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen. n. 23851 dell'anno 2022
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Annamaria Romani presso il quale
è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe, in virtù di procura generale alle liti, presso il quale è elettivamente domiciliato resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2022 il ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all' assegno di invalidità, avendo presentato domanda amministrativa in data 05.07.2022 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede.
prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito, ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
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Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Le doglianze del ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui lo stessa risulta affetto, contestando in particolare i codici applicati, rilevando l'omessa valutazione della condizione di obesità in termini di percentuale invalidante, ha inoltre dedotto un intervenuto aggravamento delle condizioni cliniche.
All'esito della integrazione della consulenza medico legale, disposta alla luce delle argomentazioni difensive della parte, è emerso il riconoscimento del requisito sanitario volto all'ottenimento dell'assegno di invalidità.
L'ausiliare ha infatti osservato, sulla base dell'esame obiettivo espletato, nonché alla luce della nuova documentazione medica in atti, che il ricorrente risulta affetto da “ a-Ipertensione arteriosa con flutter atriale tipo comune trattato efficacemente in data 13/7/21 mediante lesione lineare in corrispondenza dell'istmo cavo tricuspidalico. b-Adenoma surrenalico sinistro normofunzionante.
c-IPB.
d-Diverticolosi del sigma.
e-Spondilodiscoartrosi L5-S1 in assenza di deficit articolari.
f- Artroprotesi monocompartimentale mediale ginocchio sinistro.
g-Due piccole ernie inguinali (dx e sn) riducibili alla palpazione.”
Ha poi precisato che tutte le suddette malattie sono da considerarsi permanenti e preesistenti dall'epoca della domanda amministrativa di assegno “ad eccezione di una artroprotesi monocompartimentale del ginocchio sinistro effettuata in data 19/6/24 e di due piccole ernie inguinali evidenziate alla TC addome completo in data 29/1/24.” Con particolare riferimento alla patologia che ha interessato il ginocchio sinistro, il consulente ha verificato che il ricorrente “ in data 19/6/24, per una grave artrosi al ginocchio sinistro, è stato sottoposto ad una artroplastica con protesi monocompartimentale mediale ginocchio sinistro. Ha effettuato due cicli di riabilitazione neuromotoria per cui ha recuperato
l'articolazione normale del ginocchio protesizzato. Tale menomazione è ascritta al cod. 7221 con grado invalidante del 30%.”
Applicando alle singole patologie le rispettive percentuali invalidanti ed utilizzando la formula a scalare di Balthazar, il consulente è giunto ad un grado invalidante complessivo pari al 63% fino all'impianto della suindicata artroprotesi di ginocchio sinistro, ritenendo dunque da tale data in poi l'istante invalido in misura pari al 74%.
Il ctu ha dunque evidenziato che nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario si è verificata la comparsa di altre affezioni comunque incidenti.
Ha dunque ritenuto il ricorrente, dall'epoca della domanda amministrativa di assegno e fino alla data dell'impianto di artroprotesi di ginocchio non invalido ai sensi di legge individuando per detto periodo un grado di invalidità pari al 63%.
Ha poi riscontrato, dalla data dell'impianto di artroprotesi di ginocchio in poi, la sussistenza di un grado invalidante pari al 74% sulla scorta della nuova documentazione sanitaria esibita.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della nuova documentazione medica agli atti, nonché dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante.
In conclusione, la domanda va accolta con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'assegno di invalidità a decorrere da agosto 2024 ossia all'esito dell'intervento e dei cicli di riabilitazione neuromotoria.
Le spese di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenuto conto dello spostamento della decorrenza – ricollegata dal CTU all'obiettivo aggravamento del quadro patologico dedotto con l'ATPO –da data successiva alla domanda amministrativa del
05.07.2022. CP_ Le spese di consulenza tecnica si liquidano come da separato decreto a carico dell' .
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 74% a decorrere dal 19.08.2024
b) compensa interamente le spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 04.06.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)