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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/07/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 253/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice,
Lette le note d'udienza depositate dalla ricorrente nel termine assegnato del 1/7/2025 con cui precisa le conclusioni e si riporta agli atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sara
Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 253/2024 promossa da:
(C.F. ) nella persona del L.R. pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. Parte_2
C.F. ) Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti FABRIZIO CONSOLONI (C.F. ) C.F._2
e MASSIMO MOSCHENI (C.F. ) elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio dei medesimi in Lecco Via Carlo Porta 9
- parte ricorrente - nei confronti di:
( C.F. Controparte_1
in persona del direttore titolare pro-tempore P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex Art. 6 D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito in via principale Per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata con l'Ordinanza-Ingiunzione opposta, dichiarandosi nulla e/o annullandosi e/o revocandosi la medesima, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, comunque dichiarandosi, per l'effetto, che nulla è dovuto da ciascuno degli opponenti a favore di parte opposta per le causali dedotte ed indicate nell'Ordinanza.
pagina 2 di 8 Nel merito subordinatamente
In applicazione diretta dei principi comunitari esposti in atti, rideterminarsi e ridursi in via di equità la sanzione comminata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della oggettiva rilevanza della somma ingiunta, dello stato soggettivo del preteso autore della violazione, dello stato di incertezza causato dalla condotta della PA stessa, all'assenza di un concreto disvalore dei fatti e della condotta imputati ai ricorrenti. In subordine, previa sospensione interinale dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione opposta, sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, rideterminarsi e ridursi in via di equità la sanzione comminata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della oggettiva rilevanza della somma ingiunta, dello stato soggettivo del preteso autore della violazione, dello stato di incertezza causato dalla condotta della PA stessa, all'assenza di un concreto disvalore dei fatti e della condotta imputati ai ricorrenti.
In ogni caso
Spese e competenze rifuse”
Conclusioni di parte resistente
“- rigettare l'opposizione ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nella somma che sarà ritenuta di giustizia”
MOTIVAZIONE
- Premesso che in data 01/03/2024 l' di Controparte_1 CP_1 ha notificato a (nella dedotta qualità di responsabile) e al Sig. Parte_1 Parte_1
(in qualità di obbligato in solido) l'Ordinanza di Ingiunzione in oggetto n. Parte_2
T9YN030000002/2024, con la quale viene ingiunto ai medesimi il pagamento della somma complessiva di 37.784,00 euro. L'Ordinanza in oggetto ha come suo presupposto, per il procedimento sanzionatorio ex art. 13 e 14 L. 689/81, per relationem il PVC
regolarmente notificato, nonché il successivo rapporto art. 17 C.F._4 CP_2
L. 689/81. Nel merito, l'Ordinanza si fonda sul presupposto dei rilievi effettuati dalla Gdf, la quale, constatava l'inosservanza delle disposizioni in tema di incarichi retribuiti a pubblici dipendenti (Art. 53, com. 9 del D.Lgs. 165/2001), per avere Parte_1
[... intrattenuto rapporto di collaborazione autonoma tra il 2019 e il 2020 con il dipendente pubblico Dott.ssa dell'ASST Valtellina e Alto Lario, irrogando la sanzione ex art. Per_1
6 com.1 D.L. 79/1997, pari al doppio degli emolumenti corrisposti nelle annualità di riferimento. In particolare dagli accertamenti ispettivi svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che la dott.ssa (CF. ), esercente l'attività di medico in Per_1 C.F._5 qualità di lavoratore dipendente presso l'ASST della Valtellina e Alto Lario abbia lavorato presso gli studi medici del ricorrente, siti in in via dello Stadio n. 120, struttura CP_1 sanitaria accreditata al Servizio Sanitario Nazionale (SSN da ora), nell'arco temporale pagina 3 di 8 compreso tra il 2019 e il 2020 violando il principio di unicità del rapporto di lavoro che deve intercorrere tra il medico e lo stesso SSN. La dott.ssa , come da visura datata Per_1
13/09/2023 operata nella sezione INPS della banca dati SDI, risulta aver instaurato un rapporto lavorativo a tempo indeterminato con l'ASST Valtellina e Alto Lario dal
16/09/2015 al 15/03/2021. Inoltre, lo stesso medico è stato titolare di P.IVA P.IVA_3 attiva dal 02/01/2013 esercitando la professione (extramoenia) in qualità di libero professionista presso altri centri privati. Preliminari accertamenti, esperiti monitorando la banca dati Anagrafe Tributaria in uso al Corpo, hanno evidenziato come ha Per_1 percepito, nel biennio 2019/2020 redditi dalla società per un Parte_1 totale di 18.892 euro (di cui 2.729,50 nel 2019 e 16.162,50 nel 2020). In particolare, la società risulta essere accreditata al SSN specificamente per la Parte_1 specialità di “Medicina dello sport”.
- Con ricorso ex artt. 22 L. n. 689/1981 e 6 D.Lgs. n. 150/2011 depositato in data
28/3/2024 e impugnavano l'ordinanza- Parte_1 Parte_2 ingiunzione T9YN030000002/2024 notificata in quanto a in data Parte_1
1/3/2024 e quanto a in data 5/3/2024 evidenziando: che il rapporto nella cui Parte_2 esplicazione si baserebbe la violazione sanzionata non è affatto un rapporto di lavoro dipendente e che è del tutto inconferente (oltre che né dedotta, né provata) l'ipotesi della sussistenza (in capo al dipendente) di altri rapporti di natura convenzionale con il SSN
(ipotesi che, in ogni caso, non involgerebbe direttamente la sfera di responsabilità degli opponenti) con conseguente insussistenza di alcuna violazione con conseguente nullità del provvedimento impugnato;
che l'esercizio dell'attività libero professionale dei medici dipendenti del SSN è definita chiaramente compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dall'orario di lavoro e ciò sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie, con la sola esclusione delle strutture convenzionate con il SSN, elementi che non vengono provati dalla controparte con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione;
che la società ricorrente disponeva di pieno consenso da parte dell'amministrazione di Per_ appartenenza della Dr.ssa con la quale, infatti, ha stipulato - Parte_1 quanto meno dal 2017- accordi autorizzativi allo svolgimento di attività specialistica presso di sé da parte dei dirigenti medici alle proprie dipendenze, con conseguente legittimità della condotta sanzionata o in subordine insussistenza dell'elemento soggettivo;
che la pretesa Per_ doveva ritenersi prescritta atteso che la Dr.ssa venne contattata da Parte_1 nel marzo dell'anno 2017 e in quell'occasione vennero definiti i termini
[...] economici, sicché la condotta commissiva della violazione contestata presa in esame dalla norma risale al 2017. Per queste ragione chiedevano, previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione, dichiararsi la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione o in subordine disporne una congrua riduzione della sanzione.
- Si costituiva contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e deducendo in particolare: che la dott.ssa , nel periodo Per_1
pagina 4 di 8 oggetto della controversia, aveva in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario;
che la dott.ssa Per_1 nell'espletamento delle menzionate attività ha svolto una collaborazione di tipo autonomo con la società (convenzionata con il SSN), nell'ambito Parte_1 dell'attività libero professionale di “collaborazione e consulenza professionale avente per oggetto l'espletamento dell'attività sanitaria inerente la sua specializzazione”; che con il
SSN può intercorrere un unico rapporto di lavoro: tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti di natura convenzionale con il SSN;
che pertanto i ricorrenti hanno violato le disposizioni indicate laddove la norma in riferimento oltre al divieto di rapporto di lavoro dipendente, testualmente “altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale” ivi comprese strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale come è accaduto nel caso di specie ove la società ricorrente era accreditata presso il SSN;
che sussiste parimenti l'elemento soggettivo e che l'illecito non è prescritto trattandosi di illecito permanente. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
- Rigettata l'istanza di sospensione in assenza di periculum la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 1/7/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
1. Giova preliminarmente osservare che nella memoria conclusiva la ricorrente si riportava a quanto già dedotto in ricorso ed eccepiva altresì: la violazione degli artt. 3 e 6 della L.
689/81 con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione laddove la società veniva individuata quale responsabile della violazione in contrasto con la natura esclusivamente personale della responsabilità derivante da illecito amministrativo;
eccependo altresì
l'illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria indicata laddove prescrive una sanzione fissa in violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni.
In riferimento a tali eccezioni la resistente nulla ha dedotto o contestato.
2. Orbene, con riferimento all'eccepita violazione degli artt. 3 e 6 della L. 689/81 laddove la società viene individuata quale responsabile della violazione in contrasto con la natura esclusivamente personale della responsabilità derivante da illecito amministrativo, si rileva come la giurisprudenza di merito e legittimità è ormai granitica nell'evidenziare che, come prescritto dalla norma, “non vi è dubbio che nel sistema delineato dalla L. 689/81, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo possa essere soltanto la persona fisica che, con la propria 'azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa' - art.
3 - ha commesso il fatto. La persona giuridica non può dunque essere ritenuta autore di un illecito amministrativo. A suo carico deriva esclusivamente l'obbligazione in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, nell'ipotesi in cui la violazione sia stata commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica (..) nell'esercizio delle proprie pagina 5 di 8 funzioni o incombenze (art. 6 co. III L. 689/81) Di tale obbligazione, che nasce ex lege dalla violazione commessa dal dipendente o legale rappresentate e ha evidenti funzioni di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore dell'illecito, la persona giuridica deve essere informata - al pari dell'autore dell'illecito - nel momento di contestazione della violazione (art.14 L. 689/81) allo scopo di consentire all'obbligato in solido di approntare, ove lo ritenga, una difesa” (Tribunale Milano sez. I, 11/02/2015, n.1887).
In tal senso ancora: “Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, nella disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689 (in particolare, artt. 2, 3, 7 e 11), Fautore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge,
e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, e giammai una società o un ente, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della Legge citata, prevista in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui
(Cass. 12 marzo 2012, n, 3879; Cass. 25 maggio 2007, n. 12264; Cass. 28 aprile 2006, n.
9880; Cass. 21 settembre 2000, n. 12497). In particolare, della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, dispone che "Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta" (Cassazione civile sez. II, 05/09/2016, (ud. 17/06/2016, dep.
05/09/2016), n.17574).
Così anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “In plurimi precedenti di questa Corte tra le medesime parti di cause, si è affermato che: “a) l'autore della violazione punita con sanzione amministrativa e diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica e non una società o un ente;
b) la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. 689/1981, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica, occorrendo un'autonoma contestazione, non nella qualità di autore diretto dell'illecito, ma di corresponsabile solidale del pagamento della sanzione (Cass. 23875/2011; Cass. 6055/1997; Cass. 29 aprile 1994, n.
4172), che deve risultare nell'ordinanza-ingiunzione (cfr. in motivazione, Cass.
17700/2016; Cass. 17701/2016 ed altre)..” (Cassazione civile sez. II, 13/06/2025, (ud.
24/04/2025, dep. 13/06/2025), n.15884).
Ne consegue che “la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica, chiamati a pagina 6 di 8 rispondere ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa, in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica autore della violazione. La persona giuridica o l'ente collettivo non possono, tuttavia, mai essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autori dell'illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica deve risultare dall'ordinanza ingiunzione con cui viene applicata la sanzione.
Quel che è sicuramente vietato è addebitare alla persona giuridica la violazione non nella qualità di responsabile solidale, ma nella diversa qualità di autore della stessa. La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, perciò, a norma della L. n. 689 del 1981, citato art. 14, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione”.
(Cassazione civile sez. II, 05/09/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 05/09/2016), n.17574).
3. Tanto premesso, nel caso di specie, come eccepito dai ricorrenti, risulta che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione prevede l'applicazione in via diretta della sanzione amministrativa a per il fatto contestato e addebitato in via Parte_1 diretta alla società e solo in via indiretta a individuato quale obbligato in Parte_2 solido, in violazione dei principi sopra richiamati.
Sul punto si evidenzia inoltre che non rilevano gli esiti delle notifiche, laddove la qualità di responsabile solidale della persona giuridica doveva risultare espressamente dall'ordinanza applicativa della sanzione.
Pertanto, poiché la contestazione è stata effettuata nei confronti di a Parte_1
(persona giuridica) come “trasgressore” e non come “obbligata in solido”,
[...]
l'ordinanza-ingiunzione impugnata deve essere annullata.
L'accoglimento di detto motivo assorbe tutti gli altri motivi senza che sia necessario esaminare le altre eccezioni proposte, in applicazione del principio della ragione più liquida o assorbente, che consente di accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre conduce alla soluzione, che è applicabile anche alle questioni pregiudiziali e preliminari (Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass. Sez.
U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte resistente, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali ex
DM 55/2014 (secondo i valori minimi in ragione del valore della causa e della semplicità della questione trattata per fascia di valore da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, esclusa la pagina 7 di 8 fase istruttoria), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n.
T9YN030000002/2024;
2) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.,
Sondrio, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice,
Lette le note d'udienza depositate dalla ricorrente nel termine assegnato del 1/7/2025 con cui precisa le conclusioni e si riporta agli atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sara
Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 253/2024 promossa da:
(C.F. ) nella persona del L.R. pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. Parte_2
C.F. ) Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti FABRIZIO CONSOLONI (C.F. ) C.F._2
e MASSIMO MOSCHENI (C.F. ) elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio dei medesimi in Lecco Via Carlo Porta 9
- parte ricorrente - nei confronti di:
( C.F. Controparte_1
in persona del direttore titolare pro-tempore P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex Art. 6 D. Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito in via principale Per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata con l'Ordinanza-Ingiunzione opposta, dichiarandosi nulla e/o annullandosi e/o revocandosi la medesima, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, comunque dichiarandosi, per l'effetto, che nulla è dovuto da ciascuno degli opponenti a favore di parte opposta per le causali dedotte ed indicate nell'Ordinanza.
pagina 2 di 8 Nel merito subordinatamente
In applicazione diretta dei principi comunitari esposti in atti, rideterminarsi e ridursi in via di equità la sanzione comminata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della oggettiva rilevanza della somma ingiunta, dello stato soggettivo del preteso autore della violazione, dello stato di incertezza causato dalla condotta della PA stessa, all'assenza di un concreto disvalore dei fatti e della condotta imputati ai ricorrenti. In subordine, previa sospensione interinale dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione opposta, sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, rideterminarsi e ridursi in via di equità la sanzione comminata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della oggettiva rilevanza della somma ingiunta, dello stato soggettivo del preteso autore della violazione, dello stato di incertezza causato dalla condotta della PA stessa, all'assenza di un concreto disvalore dei fatti e della condotta imputati ai ricorrenti.
In ogni caso
Spese e competenze rifuse”
Conclusioni di parte resistente
“- rigettare l'opposizione ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale, confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nella somma che sarà ritenuta di giustizia”
MOTIVAZIONE
- Premesso che in data 01/03/2024 l' di Controparte_1 CP_1 ha notificato a (nella dedotta qualità di responsabile) e al Sig. Parte_1 Parte_1
(in qualità di obbligato in solido) l'Ordinanza di Ingiunzione in oggetto n. Parte_2
T9YN030000002/2024, con la quale viene ingiunto ai medesimi il pagamento della somma complessiva di 37.784,00 euro. L'Ordinanza in oggetto ha come suo presupposto, per il procedimento sanzionatorio ex art. 13 e 14 L. 689/81, per relationem il PVC
regolarmente notificato, nonché il successivo rapporto art. 17 C.F._4 CP_2
L. 689/81. Nel merito, l'Ordinanza si fonda sul presupposto dei rilievi effettuati dalla Gdf, la quale, constatava l'inosservanza delle disposizioni in tema di incarichi retribuiti a pubblici dipendenti (Art. 53, com. 9 del D.Lgs. 165/2001), per avere Parte_1
[... intrattenuto rapporto di collaborazione autonoma tra il 2019 e il 2020 con il dipendente pubblico Dott.ssa dell'ASST Valtellina e Alto Lario, irrogando la sanzione ex art. Per_1
6 com.1 D.L. 79/1997, pari al doppio degli emolumenti corrisposti nelle annualità di riferimento. In particolare dagli accertamenti ispettivi svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che la dott.ssa (CF. ), esercente l'attività di medico in Per_1 C.F._5 qualità di lavoratore dipendente presso l'ASST della Valtellina e Alto Lario abbia lavorato presso gli studi medici del ricorrente, siti in in via dello Stadio n. 120, struttura CP_1 sanitaria accreditata al Servizio Sanitario Nazionale (SSN da ora), nell'arco temporale pagina 3 di 8 compreso tra il 2019 e il 2020 violando il principio di unicità del rapporto di lavoro che deve intercorrere tra il medico e lo stesso SSN. La dott.ssa , come da visura datata Per_1
13/09/2023 operata nella sezione INPS della banca dati SDI, risulta aver instaurato un rapporto lavorativo a tempo indeterminato con l'ASST Valtellina e Alto Lario dal
16/09/2015 al 15/03/2021. Inoltre, lo stesso medico è stato titolare di P.IVA P.IVA_3 attiva dal 02/01/2013 esercitando la professione (extramoenia) in qualità di libero professionista presso altri centri privati. Preliminari accertamenti, esperiti monitorando la banca dati Anagrafe Tributaria in uso al Corpo, hanno evidenziato come ha Per_1 percepito, nel biennio 2019/2020 redditi dalla società per un Parte_1 totale di 18.892 euro (di cui 2.729,50 nel 2019 e 16.162,50 nel 2020). In particolare, la società risulta essere accreditata al SSN specificamente per la Parte_1 specialità di “Medicina dello sport”.
- Con ricorso ex artt. 22 L. n. 689/1981 e 6 D.Lgs. n. 150/2011 depositato in data
28/3/2024 e impugnavano l'ordinanza- Parte_1 Parte_2 ingiunzione T9YN030000002/2024 notificata in quanto a in data Parte_1
1/3/2024 e quanto a in data 5/3/2024 evidenziando: che il rapporto nella cui Parte_2 esplicazione si baserebbe la violazione sanzionata non è affatto un rapporto di lavoro dipendente e che è del tutto inconferente (oltre che né dedotta, né provata) l'ipotesi della sussistenza (in capo al dipendente) di altri rapporti di natura convenzionale con il SSN
(ipotesi che, in ogni caso, non involgerebbe direttamente la sfera di responsabilità degli opponenti) con conseguente insussistenza di alcuna violazione con conseguente nullità del provvedimento impugnato;
che l'esercizio dell'attività libero professionale dei medici dipendenti del SSN è definita chiaramente compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dall'orario di lavoro e ciò sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie, con la sola esclusione delle strutture convenzionate con il SSN, elementi che non vengono provati dalla controparte con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione;
che la società ricorrente disponeva di pieno consenso da parte dell'amministrazione di Per_ appartenenza della Dr.ssa con la quale, infatti, ha stipulato - Parte_1 quanto meno dal 2017- accordi autorizzativi allo svolgimento di attività specialistica presso di sé da parte dei dirigenti medici alle proprie dipendenze, con conseguente legittimità della condotta sanzionata o in subordine insussistenza dell'elemento soggettivo;
che la pretesa Per_ doveva ritenersi prescritta atteso che la Dr.ssa venne contattata da Parte_1 nel marzo dell'anno 2017 e in quell'occasione vennero definiti i termini
[...] economici, sicché la condotta commissiva della violazione contestata presa in esame dalla norma risale al 2017. Per queste ragione chiedevano, previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione, dichiararsi la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione o in subordine disporne una congrua riduzione della sanzione.
- Si costituiva contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e deducendo in particolare: che la dott.ssa , nel periodo Per_1
pagina 4 di 8 oggetto della controversia, aveva in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario;
che la dott.ssa Per_1 nell'espletamento delle menzionate attività ha svolto una collaborazione di tipo autonomo con la società (convenzionata con il SSN), nell'ambito Parte_1 dell'attività libero professionale di “collaborazione e consulenza professionale avente per oggetto l'espletamento dell'attività sanitaria inerente la sua specializzazione”; che con il
SSN può intercorrere un unico rapporto di lavoro: tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti di natura convenzionale con il SSN;
che pertanto i ricorrenti hanno violato le disposizioni indicate laddove la norma in riferimento oltre al divieto di rapporto di lavoro dipendente, testualmente “altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale” ivi comprese strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale come è accaduto nel caso di specie ove la società ricorrente era accreditata presso il SSN;
che sussiste parimenti l'elemento soggettivo e che l'illecito non è prescritto trattandosi di illecito permanente. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
- Rigettata l'istanza di sospensione in assenza di periculum la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 1/7/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
1. Giova preliminarmente osservare che nella memoria conclusiva la ricorrente si riportava a quanto già dedotto in ricorso ed eccepiva altresì: la violazione degli artt. 3 e 6 della L.
689/81 con conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione laddove la società veniva individuata quale responsabile della violazione in contrasto con la natura esclusivamente personale della responsabilità derivante da illecito amministrativo;
eccependo altresì
l'illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria indicata laddove prescrive una sanzione fissa in violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni.
In riferimento a tali eccezioni la resistente nulla ha dedotto o contestato.
2. Orbene, con riferimento all'eccepita violazione degli artt. 3 e 6 della L. 689/81 laddove la società viene individuata quale responsabile della violazione in contrasto con la natura esclusivamente personale della responsabilità derivante da illecito amministrativo, si rileva come la giurisprudenza di merito e legittimità è ormai granitica nell'evidenziare che, come prescritto dalla norma, “non vi è dubbio che nel sistema delineato dalla L. 689/81, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo possa essere soltanto la persona fisica che, con la propria 'azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa' - art.
3 - ha commesso il fatto. La persona giuridica non può dunque essere ritenuta autore di un illecito amministrativo. A suo carico deriva esclusivamente l'obbligazione in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, nell'ipotesi in cui la violazione sia stata commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica (..) nell'esercizio delle proprie pagina 5 di 8 funzioni o incombenze (art. 6 co. III L. 689/81) Di tale obbligazione, che nasce ex lege dalla violazione commessa dal dipendente o legale rappresentate e ha evidenti funzioni di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore dell'illecito, la persona giuridica deve essere informata - al pari dell'autore dell'illecito - nel momento di contestazione della violazione (art.14 L. 689/81) allo scopo di consentire all'obbligato in solido di approntare, ove lo ritenga, una difesa” (Tribunale Milano sez. I, 11/02/2015, n.1887).
In tal senso ancora: “Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, nella disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689 (in particolare, artt. 2, 3, 7 e 11), Fautore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge,
e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, e giammai una società o un ente, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della Legge citata, prevista in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui
(Cass. 12 marzo 2012, n, 3879; Cass. 25 maggio 2007, n. 12264; Cass. 28 aprile 2006, n.
9880; Cass. 21 settembre 2000, n. 12497). In particolare, della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, dispone che "Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta" (Cassazione civile sez. II, 05/09/2016, (ud. 17/06/2016, dep.
05/09/2016), n.17574).
Così anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “In plurimi precedenti di questa Corte tra le medesime parti di cause, si è affermato che: “a) l'autore della violazione punita con sanzione amministrativa e diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica e non una società o un ente;
b) la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. 689/1981, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica, occorrendo un'autonoma contestazione, non nella qualità di autore diretto dell'illecito, ma di corresponsabile solidale del pagamento della sanzione (Cass. 23875/2011; Cass. 6055/1997; Cass. 29 aprile 1994, n.
4172), che deve risultare nell'ordinanza-ingiunzione (cfr. in motivazione, Cass.
17700/2016; Cass. 17701/2016 ed altre)..” (Cassazione civile sez. II, 13/06/2025, (ud.
24/04/2025, dep. 13/06/2025), n.15884).
Ne consegue che “la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica, chiamati a pagina 6 di 8 rispondere ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa, in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica autore della violazione. La persona giuridica o l'ente collettivo non possono, tuttavia, mai essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autori dell'illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica deve risultare dall'ordinanza ingiunzione con cui viene applicata la sanzione.
Quel che è sicuramente vietato è addebitare alla persona giuridica la violazione non nella qualità di responsabile solidale, ma nella diversa qualità di autore della stessa. La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, perciò, a norma della L. n. 689 del 1981, citato art. 14, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione”.
(Cassazione civile sez. II, 05/09/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 05/09/2016), n.17574).
3. Tanto premesso, nel caso di specie, come eccepito dai ricorrenti, risulta che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione prevede l'applicazione in via diretta della sanzione amministrativa a per il fatto contestato e addebitato in via Parte_1 diretta alla società e solo in via indiretta a individuato quale obbligato in Parte_2 solido, in violazione dei principi sopra richiamati.
Sul punto si evidenzia inoltre che non rilevano gli esiti delle notifiche, laddove la qualità di responsabile solidale della persona giuridica doveva risultare espressamente dall'ordinanza applicativa della sanzione.
Pertanto, poiché la contestazione è stata effettuata nei confronti di a Parte_1
(persona giuridica) come “trasgressore” e non come “obbligata in solido”,
[...]
l'ordinanza-ingiunzione impugnata deve essere annullata.
L'accoglimento di detto motivo assorbe tutti gli altri motivi senza che sia necessario esaminare le altre eccezioni proposte, in applicazione del principio della ragione più liquida o assorbente, che consente di accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre conduce alla soluzione, che è applicabile anche alle questioni pregiudiziali e preliminari (Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass. Sez.
U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte resistente, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali ex
DM 55/2014 (secondo i valori minimi in ragione del valore della causa e della semplicità della questione trattata per fascia di valore da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, esclusa la pagina 7 di 8 fase istruttoria), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n.
T9YN030000002/2024;
2) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.,
Sondrio, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
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