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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3736/2018
TRA
nato a [...] l'[...], residente in [...] Parte_1
alla c. da Amarelli n. 11, elettivamente domiciliato in RÒ MA (CS), alla Via Livorno, 20 presso lo studio dell'Avv. Antonio Panza, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Carmela Filice, Marcello Carnovale e Roberto Annovazzi ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria, presso gli uffici dell' , giusta CP_1
procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente, lamentando l'illegittimità ed arbitrarietà delle richieste restitutorie di prestazioni temporanee liquidate dall' a titolo di disoccupazione agricola CP_2
e trattamenti di famiglia per il periodo compreso tra il 2001 e il 2004 e a titolo di indennità di malattia per evento del 2005 (dal 1.3.2005 al 14.5.2005), previa proposizione di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di prescrizione del diritto di credito vantato CP_ dall' e l'accertamento negativo degli indebiti previdenziali. CP_ Costituitasi la parte resistente ha eccepito preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito nella l. 11.3.1970 n. 83 e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
In via preliminare ed assorbente deve essere affermata la fondatezza della sollevata eccezione di
CP_ maturata estinzione per prescrizione del diritto in capo all' di ripetere le somme erogate in favore della parte ricorrente per inutile decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione, in questo caso decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2946 c.c. CP_ L' ha prodotto documentazione afferente alla liquidazione degli importi erogati a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 -rispettivamente in data 1.7.2002,
27.6.2003, 16.7.2004, 13.6.2005- e a titolo di indennità di malattia (per evento dal 1.3.2005 al
CP_ 14.5.2005) in data 4.7.2005 (in allegati .
È incontestato tra le parti e, pertanto, pacifico che le missive con cui il resistente istituto ha proceduto alla richiesta di ripetizione degli indebiti per cui è causa siano state notificate alla parte ricorrente in data 22.2.2018 cioè ben oltre il decennio dalla rispettiva erogazione.
In punto di valutazione degli atti interruttivi, medio tempore intervenuti, parte resistente ha prodotto i seguenti documenti:
a) una precedente comunicazione dell'indebito maturato con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2011, datata 21 novembre 2011 e presuntivamente notificata il 6.12.2011;
b) una precedente comunicazione dell'indebito maturato con riferimento all'indennità di malattia per il 2005, datata 7.5.2015 e ritornata al mittente con annotazione “per compiuta giacenza”.
Quanto alla missiva sub a), a seguito di disconoscimento formulato, in prima udienza, dalla parte ricorrente in ordine alla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento in data 6.12.2011, parte resistente ha richiesto la verificazione della firma a norma dell'art. 216 c.p.c. e a sostegno della stessa, richiesta istruttoria finalizzata all'individuazione e all'escussione dell'incaricato alla distribuzione di in servizio all'epoca della consegna. CP_3
È, del resto, pacifico che, successivamente al disconoscimento, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione dare, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha disconosciuto la propria sottoscrizione;
ed è, altresì, evidente che qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non possa essere utilizzato ai fini della decisione.
Ebbene, nonostante il Giudice titolare del ruolo in precedenza, abbia concesso termine per l'individuazione del teste e rinviato per l'assunzione della prova e, nonostante la concessione del rinvio per prosieguo istruttorio, all'udienza del 9.3.2022 la parte resistente non ha assolto il proprio onere probatorio e ha chiesto rinvio per la discussione.
Non essendo stata raggiunta la prova della riconducibilità al ricorrente della firma apposta sull'avviso di ricevimento, la comunicazione contenuta nella relativa raccomandata n. 61026765009-2 non può essere utilizzata ai fini della decisione e, dunque, sotto il profilo dell'efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
Analogamente, per quanto concerne la missiva sub b), ne va dichiarata l'inidoneità ad interrompere il decorso del termine di prescrizione tanto per l'assoluta illeggibilità della data apposta sulla raccomandata n. 61459267792-9 quanto per la mancata osservanza della procedura relativa all'ipotesi dell'irreperibilità relativa. Ed invero, l'istituto ha depositato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata, ma da esso, pur risultando la restituzione per compiuta giacenza, non emerge alcuna attestazione effettuata dall' Ufficiale postale di avere lasciato avviso di deposito della stessa nella cassetta postale del destinatario o sulla porta dello stesso o in altro luogo al medesimo accessibile. La circostanza che, successivamente, l'Ufficiale postale abbia indicato la “compiuta giacenza” non è idonea a dimostrare la regolarità della procedura seguita dal medesimo, posto che lo stesso non ha attestato, con dichiarazione fornita di data, timbro e firma, l'avvenuto inserimento dell'avviso di deposito presso l'Ufficio postale nella cassetta postale del destinatario o in altro luogo idoneo. La mancanza dell'avviso, come evidente, comporta la assoluta inesistenza della notifica per compiuta giacenza, poiché il destinatario, senza di esso, non è in grado di sapere che l'Ufficiale postale ha depositato presso un Ufficio Postale il piego, né quando lo abbia fatto, né quale sia l' Ufficio Postale, né quali siano i termini per il ritiro, con la conseguenza che la mera circostanza che l'atto non sia stato ritirato presso l'ufficio postale da parte del destinatario non può determinare il perfezionarsi di una notifica per compiuta giacenza. Nella specie, sull'avviso di ricevimento depositato in atti dall' CP_2 si legge solo la dicitura “al mittente per compiuta giacenza” con la data poco leggibile, ma non si legge in alcun punto del medesimo che l'Ufficiale Postale, all'atto di un accesso presso il domicilio della ricorrente, avesse immesso in cassetta o affisso alla porta o lasciato in altro luogo idoneo un avviso di deposito della raccomandata presso un determinato ufficio postale, segnalando le modalità di ritiro.
CP_ Pertanto, in mancanza di prova di validi atti interruttivi intermedi, che l' aveva l'onere di fornire, deve ritenersi estinto per prescrizione il diritto dell'istituto previdenziale di ripetere le somme erogate a titolo di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per il periodo compreso tra il 2001 e il
2004 e a titolo di indennità di malattia per evento del 2005 (dal 1.3.2005 al 14.5.2005).
Ne consegue l'integrale accoglimento della domanda azionata dalla parte ricorrente.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n.
147 del 13.08.2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
CP_
- accerta e dichiara l'estinzione per maturata prescrizione del diritto dell' di ripetere gli indebiti per cui è causa;
- conseguentemente dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' a titolo di CP_2
indebito per disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per il periodo compreso tra il
2001 e il 2004 e a titolo di indennità di malattia per evento del 2005 (dal 1.3.2005 al
14.5.2005);
- condanna la parte resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Castrovillari, 23 aprile 2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021