Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Nelle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di leggi o degli strumenti urbanistici viene sempre e soltanto in rilievo la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, anche se trattasi di norme non integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze fra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e il richiedente, con la conseguenza che, ove dette norme siano state violate, il diritto del vicino alla riduzione in pristino (o al risarcimento del danno) non trova deroga per il fatto che la costruzione sia stata realizzata in base a concessione edilizia e resta tutelabile davanti al giudice ordinario senza necessità di una preventiva decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di concessione e senza che occorra neppure una deliberazione di detto provvedimento, in via meramente incidentale, da parte del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC IC, LE LI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE SAVOIA 89, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CANITANO, rappresentati e difesi dall'avvocato LORENZO TRIPPETTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
BE IN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 354/95 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 28/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario e rimessione degli atti al Primo Presidente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. SE IS, con atto di citazione del 24 e 25 settembre 1984, convenne innanzi al tribunale di Teramo LI LE e NI CH, proprietari di un'area contigua ad altra appartenente ad essa IS, deducendo che i suddetti vicini avevano intrapreso e quasi ultimato la costruzione di un nuovo fabbricato di tre piani fuori terra senza l'osservanza della distanza legale;
e chiese condannarsi i convenuti alla demolizione dell'edificio ed al risarcimento del danno.
I convenuti eccepirono di aver soltanto ristrutturato un preesistente loro fabbricato, laddove la ristrutturazione non poteva dirsi vietata dalle norme vigenti.
2. Il tribunale accolse la domanda sul rilievo che era rimasto provato che i convenuti avevano eseguito non la ristrutturazione ma la costruzione ex novo dell'edificio, incorrendo nella violazione della norma sulle distanze legali.
La corte d'appello de L'Aquila, con sentenza del 17 ottobre 1995,ha confermato la pronuncia di primo grado, osservando, tra l'altro, che in punto di fatto era rimasto accertato che in loco, al tempo della concessione edilizia, non esisteva altro edificio avente le stesse caratteristiche e dimensioni di quello oggetto di causa e che, in particolare, era assolutamente irrilevante l'accenno, contenuto nei due provvedimenti concessori, ad opere di riedificazione, posto che in detti provvedimenti era esplicitamente affermato che la concessione veniva rilasciata "sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto" corrispondessero "a verità": "condizione" che nel caso in esame certamente non si era verificata, essendosi trattato di nuova opera e non semplicemente di ristrutturazione di un preesistente edificio.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione LE ed il CH, sulla base di tre motivi, con il primo dei quali denunciano il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario. Il ricorso è stato rimesso a queste Sezioni Unite per la decisione della sola questione di giurisdizione ex ari. 142 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. La IS non si è costituita in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti, in relazione all'art. 360, nn. 1 e 4, c.p.c., affermano che l'attrice in primo grado ha dedotto l'illiceità della costruzione eseguita dai convenuti in quanto diretta ed immediata conseguenza dell'illegittimità della concessione edilizia loro rilasciata dall'autorità comunale;
su tale premessa, il giudizio andava proposto (anche) nei confronti della pubblica amministrazione ed in ogni caso innanzi al giudice amministrativo, contestandosi l'illegittimo esercizio da parte dell'ente pubblico del potere pubblicistico di rilascio delle concessioni edilizie;
vertendosi in tema di interesse legittimo, il giudice ordinario, pertanto, aveva pronunciato in difetto di giurisdizione, rilevabile anche in sede di legittimità ancorché non dedotto nel giudizio di merito.
2. La censura non è fondata, deve conseguenzialmente essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Come è agevole constatare dalla lettura dell'atto di citazione, il cui contenuto e correttamente riportato nella sentenza impugnata ed è anche confermato nello stesso ricorso per cassazione (là dove i ricorrenti - al punto 4 - esplicitamente ricordano che l'attrice aveva fondato la sua domanda sul fatto che la loro "costruzione sarebbe stata realizzata in contrasto con le norme del regolamento edilizio locale, che prescriveva l'obbligo di osservare nelle costruzioni la distanza minima di metri cinque dal confine") l'illiceità della costruzione dei convenuti è stata dall'attrice rapportata non alla asserita illegittimità della concessione edilizia bensì e soltanto alla violazione della distanza legale (di metri cinque dal confine) imposta dallo strumento urbanistico locale;
e poiché non è dubbio che la violazione delle norme in tema di distanze prescritte dal codice civile o dai regolamenti locali determina l'insorgenza, nel vicino interessato all'eliminazione dell'abuso, di un diritto soggettivo perfetto al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno e che tale diritto sia stato in concreto dall'attrice posto a base della sua domanda giudiziale, con la quale aveva, come premesso, chiesto soltanto la demolizione del fabbricato alieno ed il risarcimento del danno - astenendosi dal chiedere l'annullamento del provvedimento concessorio nei confronti della pubblica amministrazione, neppure chiamata a partecipare al giudizio - non è dubbio che - così delineato il thema decidendum - la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario e non a quello amministrativo, ogni tardiva disquisizione, in questa sede, sullà ritualità del provvedimento palesandosi priva di rilevanza, posto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, nelle controversie tra privati, derivanti dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, viene in rilievo, sempre e soltanto, la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, anche se trattisi di norme non integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze tra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione o della licenza edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il privato richiedente con la conseguenza che nel caso in cui le dette norme siano state violate il diritto del vicino alla riduzione in pristino (ad al solo risarcimento del danno) non trova deroga con riguardo alla circostanza che la costruzione sia stata realizzata in base a concessione edilizia e resta tutelabile innanzi al giudice ordinario, senza che occorra una preventiva decisione del giudice amministrativo in ordine alla legittimità o meno del dello provvedimento amministrativo e senza che si renda necessario neppure una sua delibazione, in via meramente incidentale, da parte dello stesso giudice (così, tra altre, sentenza 16.6.1990 n. 6078 di questa Corte).
3. Per la decisione delle altre questioni sollevate dai ricorrenti (con il secondo ed il terzo motivo del ricorso) la causa va rimessa alla sezione che sarà designata dal Presidente della Corte.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e dispone rimettersi la causa al Primo Presidente per la designazione della Sezione che dovrà decidere sugli altri motivi del ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999