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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi presidente rel. dott. Sergio Rossetti giudice dott. Luca Giani giudice nel P.U. n.421-1/2024 R.G. avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da
(c.f. ), con sede in Milano, via B. Quaranta n. 40, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Massimo Boni, Martino Canal e Alessia Sorio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE ha depositato in data 29.3.2024 ricorso ex art. 44 CCII riservandosi il deposito Parte_1
di definitiva proposta concordataria entro il termine che il Tribunale avrebbe assegnato.
Nel rispetto del termine prorogato dal Tribunale, su motivata istanza della ricorrente e con parere favorevole del commissario giudiziale, in data 29.7.2024 la società ha depositato la proposta, unitamente alla documentazione prescritta dall'art. 39 CCII formulando un piano concordatario in continuità indiretta.
Nel corso della fase prenotativa, su ricorso della ricorrente, è stata autorizzata ex art. 94 comma 6 CCII la stipulazione di contratto di affitto di azienda con Adhub Media s.r.l. della durata di 12 mesi e con corrispettivo complessivamente pari a € 36.000 oltre IVA, e dunque fino a giugno 2025. È collegato al contratto di affitto anche un contratto di service della durata di 10 mesi, con corrispettivo pari a pagina 1 di 6 complessivi € 20.000 oltre IVA, che consente all'affittuaria di avvalersi dell'assistenza di uno degli amministratori di senza alcuna remunerazione personale. Parte_1
La domanda di concordato è stata deliberata in ossequio alle previsioni degli artt. 120 bis comma 1
CCII.
La parte ricorrente, quale imprenditore che esercita un'attività commerciale nel settore dell'acquisto, vendita e promozione di spazi pubblicitari e promozionali su ogni mezzo di comunicazione editoriale e digitale, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale di cui all'art. 121 CCII e sul concordato preventivo (art. 84 comma 1 CCII); è provato il superamento dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1 lett. d) CCII.
Risulta l'esistenza di una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente sin dal ricorso ex art. 44 CCII.
Il piano prevede la cessione dell'azienda in esercizio;
la proposta è accompagnata da un'offerta irrevocabile di acquisto formulata da parte dell'affittuaria, che ha offerto il prezzo di € 500.000,00 in via condizionata all'omologa da versarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, contestualmente all'atto di trasferimento.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 87 CCII, la società ha depositato unitamente alla proposta definitiva un piano avente i contenuti richiesti dalla norma, dotati di rilevanza nel caso specifico.
In particolare la società, sulla base di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del
29.3.2024, illustra che l'attivo sociale è sostanzialmente rappresentato, alla data di riferimento: da liquidità e crediti commerciali per € 284.918; dai corrispettivi dell'affitto, e del prezzo di cessione dell'azienda, pari a complessivi € 568.320; da flussi di cassa e crediti tributari generatisi dopo la data di riferimento, pari a € 125.146; da finanza esterna apportata dal socio Zest s.p.a. condizionatamente all'omologa ed entro 30 giorni dalla definitività della stessa, pari a € 250.000.
L' attivo è dunque stimato in importo complessivamente pari a € 1.228.384. La ricorrente destina ai creditori tutti i propri beni. Una volta definitivamente omologato il concordato, verrà posta in Parte_1
liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese. Non residua dunque alcun valore per i soci.
La proposta prevede l'integrale pagamento dei creditori prededucibili nei termini contrattuali e il pagamento al 100% dei creditori privilegiati, di cui i creditori ex art. 2751 bis c.c. entro 30 giorni dall'omologa e i restanti creditori privilegiati sempre al 100% e nel termine di 180 giorni dall'omologa,
pagina 2 di 6 Contr ad eccezione del credito eventuale di per il caso di esercizio di surroga ad esito di escussione da parte delle banche garantite, come meglio si vedrà in seguito.
Il piano è sviluppato lungo un biennio dall'omologa; fermo il pagamento dei privilegiati entro i termini previsti dall'art. 109 comma 5 CCII per i restanti creditori è previsto il pagamento entro il 31 dicembre
2025, con la sola classe 3 soddisfatta in parte nel 2026.
La proposta indica l'utilità specificamente individuata per ciascun creditore, che si riflette nella proposta di pagamento in danaro rivolta a ciascuno di essi.
E' stata offerta indicazione del valore di liquidazione e analitica illustrazione della sua formazione.
È precisamente indicato l'apporto di finanza esterna, che si palesa necessario per il pagamento dei creditori chirografari.
Il soddisfacimento dei creditori è proposto applicando all'intero patrimonio della ricorrente la regola di priorità assoluta;
l'intervento della finanza esterna è destinato al pagamento del solo ceto chirografario, originario o degradato. Non vi sono debiti tributari da soddisfare in denaro, bensì mediante compensazione con crediti di pari importo preesistenti al 29.3.2024.
Poiché la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di un contratto di affitto e di una offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato ( Adhub Media s.r.l.) verso un corrispettivo in denaro, con il decreto di apertura della procedura è stat o disposto il sondaggio di mercato in conformità alle previsioni di cui all'art. 91 CCII;
non essendo intervenute altre offerte l'azienda è rimasta aggiudicata alla affittuaria offerente con previsione di stipula del contratto di vendita dopo l'omologa .
In data 29.1.2025 la ricorrente ha depositato una modifica della proposta, che non ne muta i pilastri fondamentali, e recepisce nella sostanza alcuni elementi sopravvenuti. Si è trattato della necessità di prendere atto della sussistenza dei presupposti per riconoscere al credito di originariamente inserito in classe 4 tra le banche non garantite, il privilegio di CP_2
Contr cui all'art. 9 co. 5° D.Lgs. 123/1998, in via paritetica con il credito eventuale di ove escusso, con modifica al 25,9% della percentuale di soddisfacimento quanto alla quota del credito soddisfatta al privilegio, e al 16,3% della quota degradata al chirografo per incapienza. Inoltre, alla luce della nozione di impresa minore dell'art.2 comma 1 lett. d) CCII come modificata dall'intervento normativo realizzato con il d. lgs 136/2024 sono stati spostati nella classe 6, e correlativamente tolti dalla classe 5, crediti per un totale di € 71.713, senza alcuna variazione del grado di soddisfacimento della classe 6, e con riduzione della proposta alla classe 5 dal pagina 3 di 6 27,7% al 25,9%. Resta ferma l'applicazione della sola regola della priorità assoluta anche oltre il valore di liquidazione e la destinazione della finanza esterna esclusivamente al soddisfacimento del ceto chirografario originario e degradato per incapienza.
Il commissario ha depositato regolarmente le relazioni ex artt. 105 e 107 comma 3 CCII, concludendo favorevolmente in ordine alla fattibilità del piano e alla convenienza della proposta concordataria per i creditori. Nessun creditore ha formulato osservazioni ex art. 107 comma 4 CCII.
La formazione delle classi è avvenuta in modo corretto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 85 CCII, come rilevato anche al c.g. nella relazione ex art. 105 CCII. All'interno di ciascuna classe ai creditori è assicurata la parità di trattamento.
Nella tabella che segue è la sintesi della proposta come definitivamente rivolta ai creditori non integralmente soddisfatti e ammessi al voto:
Classe debito soddisfo percentuale
Classe 1-a MCC/Simest privilegio 721.665 187.096 25,9%
Classe 1-b MCC/Simest chirografo degradato 534.5692 87.323 16,3%
Classe 3 (Banche garantite) 60.444 6.044 10,0%
Classe 4 (Banche non garantite) 44 9 20,0%
Classe 5 (altri chirografari) 297.579 77.191 25,9%
Classe 6 (imprese minori) 165.057 57.770 35,00%
A seguito della votazione svoltasi tra il 24 e il 28 marzo 2025, il commissario ha depositato relazione ex art. 110 CCII nella quale ha dato conto del voto favorevole di tutte le classi.
Il ceto creditorio si è infatti così espresso:
classe 1a: voti favorevoli per € 150.224 pari al 100% degli ammessi;
classe 1b: voti favorevoli per € 111.278 pari al 100% degli ammessi;
classe 3: voti favorevoli per € 604.440 pari al 100% degli ammessi;
classe 4: voti favorevoli per € 44 pari al 100% degli ammessi;
classe 5: voti favorevoli per € 157.648 pari al 71% degli ammessi;
classe 6: voti favorevoli per € 110.741 pari al 76% degli ammessi;
pagina 4 di 6 Il tribunale ha dunque fissato ex art. 48 comma 1 CCII l'udienza in camera di consiglio, disponendo l'iscrizione del provvedimento al registro delle imprese. All'udienza del
15.5.2025 i difensori della ricorrente hanno insistito per l'omologa e il c.g. ha confermato il proprio parere favorevole, precisando che il contratto di affitto di azienda è in corso di regolare esecuzione e che la cessione dell'azienda stessa avverrà non appena divenuta definitiva la sentenza di omologa.
Quanto sin qui illustrato conferma la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 112 comma 1
CCII per l'omologazione del concordato.
La procedura si è regolarmente svolta, l'esito della votazione ha registrato il voto favorevole di tutte le classi, esse sono correttamente formate ed è rispettata la parità di trattamento all'interno di ciascuna, il piano non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
Il Tribunale omologa dunque il concordato proposto da Parte_1
PQM
1. omologa il concordato preventivo proposto da Parte_1
2. dispone che la proponente depositi in cancelleria una prima relazione entro il 15 luglio 2025 e successivamente una relazione ogni quattro mesi, corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari, ai flussi finanziari in entrata ed uscita e al pagamento dei creditori nel rispetto dei termini cui la ricorrente si è obbligata nella proposta;
e che, eseguito integralmente il concordato, depositi la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
3. conferisce per tutta la durata della procedura al commissario facoltà di accesso alla contabilità
e ai libri sociali della ricorrente;
4. dispone che la società informi prontamente per iscritto il commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del programma di svolgimento del piano concordatario;
pagina 5 di 6 5. dispone che il commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;
6. i pagamenti delle spese della procedura, dei costi correnti e dei creditori verranno effettuati sulla base di prospetti di pagamento predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti, verificati dal Commissario Giudiziale e con pagamenti da eseguirsi da parte della società, sotto la stretta vigilanza del c.g.;
7. il commissario giudiziale depositerà successiva informativa al giudice delegato in ordine alla esecuzione dei pagamenti in conformità del piano omologato;
8. le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
9. il commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
10. manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente e al commissario giudiziale, il quale ne darà a sua volta comunicazione ai creditori;
11. manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Milano, il 15/05/2025.
Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi presidente rel. dott. Sergio Rossetti giudice dott. Luca Giani giudice nel P.U. n.421-1/2024 R.G. avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da
(c.f. ), con sede in Milano, via B. Quaranta n. 40, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Massimo Boni, Martino Canal e Alessia Sorio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE ha depositato in data 29.3.2024 ricorso ex art. 44 CCII riservandosi il deposito Parte_1
di definitiva proposta concordataria entro il termine che il Tribunale avrebbe assegnato.
Nel rispetto del termine prorogato dal Tribunale, su motivata istanza della ricorrente e con parere favorevole del commissario giudiziale, in data 29.7.2024 la società ha depositato la proposta, unitamente alla documentazione prescritta dall'art. 39 CCII formulando un piano concordatario in continuità indiretta.
Nel corso della fase prenotativa, su ricorso della ricorrente, è stata autorizzata ex art. 94 comma 6 CCII la stipulazione di contratto di affitto di azienda con Adhub Media s.r.l. della durata di 12 mesi e con corrispettivo complessivamente pari a € 36.000 oltre IVA, e dunque fino a giugno 2025. È collegato al contratto di affitto anche un contratto di service della durata di 10 mesi, con corrispettivo pari a pagina 1 di 6 complessivi € 20.000 oltre IVA, che consente all'affittuaria di avvalersi dell'assistenza di uno degli amministratori di senza alcuna remunerazione personale. Parte_1
La domanda di concordato è stata deliberata in ossequio alle previsioni degli artt. 120 bis comma 1
CCII.
La parte ricorrente, quale imprenditore che esercita un'attività commerciale nel settore dell'acquisto, vendita e promozione di spazi pubblicitari e promozionali su ogni mezzo di comunicazione editoriale e digitale, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale di cui all'art. 121 CCII e sul concordato preventivo (art. 84 comma 1 CCII); è provato il superamento dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1 lett. d) CCII.
Risulta l'esistenza di una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente sin dal ricorso ex art. 44 CCII.
Il piano prevede la cessione dell'azienda in esercizio;
la proposta è accompagnata da un'offerta irrevocabile di acquisto formulata da parte dell'affittuaria, che ha offerto il prezzo di € 500.000,00 in via condizionata all'omologa da versarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, contestualmente all'atto di trasferimento.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 87 CCII, la società ha depositato unitamente alla proposta definitiva un piano avente i contenuti richiesti dalla norma, dotati di rilevanza nel caso specifico.
In particolare la società, sulla base di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del
29.3.2024, illustra che l'attivo sociale è sostanzialmente rappresentato, alla data di riferimento: da liquidità e crediti commerciali per € 284.918; dai corrispettivi dell'affitto, e del prezzo di cessione dell'azienda, pari a complessivi € 568.320; da flussi di cassa e crediti tributari generatisi dopo la data di riferimento, pari a € 125.146; da finanza esterna apportata dal socio Zest s.p.a. condizionatamente all'omologa ed entro 30 giorni dalla definitività della stessa, pari a € 250.000.
L' attivo è dunque stimato in importo complessivamente pari a € 1.228.384. La ricorrente destina ai creditori tutti i propri beni. Una volta definitivamente omologato il concordato, verrà posta in Parte_1
liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese. Non residua dunque alcun valore per i soci.
La proposta prevede l'integrale pagamento dei creditori prededucibili nei termini contrattuali e il pagamento al 100% dei creditori privilegiati, di cui i creditori ex art. 2751 bis c.c. entro 30 giorni dall'omologa e i restanti creditori privilegiati sempre al 100% e nel termine di 180 giorni dall'omologa,
pagina 2 di 6 Contr ad eccezione del credito eventuale di per il caso di esercizio di surroga ad esito di escussione da parte delle banche garantite, come meglio si vedrà in seguito.
Il piano è sviluppato lungo un biennio dall'omologa; fermo il pagamento dei privilegiati entro i termini previsti dall'art. 109 comma 5 CCII per i restanti creditori è previsto il pagamento entro il 31 dicembre
2025, con la sola classe 3 soddisfatta in parte nel 2026.
La proposta indica l'utilità specificamente individuata per ciascun creditore, che si riflette nella proposta di pagamento in danaro rivolta a ciascuno di essi.
E' stata offerta indicazione del valore di liquidazione e analitica illustrazione della sua formazione.
È precisamente indicato l'apporto di finanza esterna, che si palesa necessario per il pagamento dei creditori chirografari.
Il soddisfacimento dei creditori è proposto applicando all'intero patrimonio della ricorrente la regola di priorità assoluta;
l'intervento della finanza esterna è destinato al pagamento del solo ceto chirografario, originario o degradato. Non vi sono debiti tributari da soddisfare in denaro, bensì mediante compensazione con crediti di pari importo preesistenti al 29.3.2024.
Poiché la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di un contratto di affitto e di una offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato ( Adhub Media s.r.l.) verso un corrispettivo in denaro, con il decreto di apertura della procedura è stat o disposto il sondaggio di mercato in conformità alle previsioni di cui all'art. 91 CCII;
non essendo intervenute altre offerte l'azienda è rimasta aggiudicata alla affittuaria offerente con previsione di stipula del contratto di vendita dopo l'omologa .
In data 29.1.2025 la ricorrente ha depositato una modifica della proposta, che non ne muta i pilastri fondamentali, e recepisce nella sostanza alcuni elementi sopravvenuti. Si è trattato della necessità di prendere atto della sussistenza dei presupposti per riconoscere al credito di originariamente inserito in classe 4 tra le banche non garantite, il privilegio di CP_2
Contr cui all'art. 9 co. 5° D.Lgs. 123/1998, in via paritetica con il credito eventuale di ove escusso, con modifica al 25,9% della percentuale di soddisfacimento quanto alla quota del credito soddisfatta al privilegio, e al 16,3% della quota degradata al chirografo per incapienza. Inoltre, alla luce della nozione di impresa minore dell'art.2 comma 1 lett. d) CCII come modificata dall'intervento normativo realizzato con il d. lgs 136/2024 sono stati spostati nella classe 6, e correlativamente tolti dalla classe 5, crediti per un totale di € 71.713, senza alcuna variazione del grado di soddisfacimento della classe 6, e con riduzione della proposta alla classe 5 dal pagina 3 di 6 27,7% al 25,9%. Resta ferma l'applicazione della sola regola della priorità assoluta anche oltre il valore di liquidazione e la destinazione della finanza esterna esclusivamente al soddisfacimento del ceto chirografario originario e degradato per incapienza.
Il commissario ha depositato regolarmente le relazioni ex artt. 105 e 107 comma 3 CCII, concludendo favorevolmente in ordine alla fattibilità del piano e alla convenienza della proposta concordataria per i creditori. Nessun creditore ha formulato osservazioni ex art. 107 comma 4 CCII.
La formazione delle classi è avvenuta in modo corretto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 85 CCII, come rilevato anche al c.g. nella relazione ex art. 105 CCII. All'interno di ciascuna classe ai creditori è assicurata la parità di trattamento.
Nella tabella che segue è la sintesi della proposta come definitivamente rivolta ai creditori non integralmente soddisfatti e ammessi al voto:
Classe debito soddisfo percentuale
Classe 1-a MCC/Simest privilegio 721.665 187.096 25,9%
Classe 1-b MCC/Simest chirografo degradato 534.5692 87.323 16,3%
Classe 3 (Banche garantite) 60.444 6.044 10,0%
Classe 4 (Banche non garantite) 44 9 20,0%
Classe 5 (altri chirografari) 297.579 77.191 25,9%
Classe 6 (imprese minori) 165.057 57.770 35,00%
A seguito della votazione svoltasi tra il 24 e il 28 marzo 2025, il commissario ha depositato relazione ex art. 110 CCII nella quale ha dato conto del voto favorevole di tutte le classi.
Il ceto creditorio si è infatti così espresso:
classe 1a: voti favorevoli per € 150.224 pari al 100% degli ammessi;
classe 1b: voti favorevoli per € 111.278 pari al 100% degli ammessi;
classe 3: voti favorevoli per € 604.440 pari al 100% degli ammessi;
classe 4: voti favorevoli per € 44 pari al 100% degli ammessi;
classe 5: voti favorevoli per € 157.648 pari al 71% degli ammessi;
classe 6: voti favorevoli per € 110.741 pari al 76% degli ammessi;
pagina 4 di 6 Il tribunale ha dunque fissato ex art. 48 comma 1 CCII l'udienza in camera di consiglio, disponendo l'iscrizione del provvedimento al registro delle imprese. All'udienza del
15.5.2025 i difensori della ricorrente hanno insistito per l'omologa e il c.g. ha confermato il proprio parere favorevole, precisando che il contratto di affitto di azienda è in corso di regolare esecuzione e che la cessione dell'azienda stessa avverrà non appena divenuta definitiva la sentenza di omologa.
Quanto sin qui illustrato conferma la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 112 comma 1
CCII per l'omologazione del concordato.
La procedura si è regolarmente svolta, l'esito della votazione ha registrato il voto favorevole di tutte le classi, esse sono correttamente formate ed è rispettata la parità di trattamento all'interno di ciascuna, il piano non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
Il Tribunale omologa dunque il concordato proposto da Parte_1
PQM
1. omologa il concordato preventivo proposto da Parte_1
2. dispone che la proponente depositi in cancelleria una prima relazione entro il 15 luglio 2025 e successivamente una relazione ogni quattro mesi, corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari, ai flussi finanziari in entrata ed uscita e al pagamento dei creditori nel rispetto dei termini cui la ricorrente si è obbligata nella proposta;
e che, eseguito integralmente il concordato, depositi la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
3. conferisce per tutta la durata della procedura al commissario facoltà di accesso alla contabilità
e ai libri sociali della ricorrente;
4. dispone che la società informi prontamente per iscritto il commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del programma di svolgimento del piano concordatario;
pagina 5 di 6 5. dispone che il commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;
6. i pagamenti delle spese della procedura, dei costi correnti e dei creditori verranno effettuati sulla base di prospetti di pagamento predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti, verificati dal Commissario Giudiziale e con pagamenti da eseguirsi da parte della società, sotto la stretta vigilanza del c.g.;
7. il commissario giudiziale depositerà successiva informativa al giudice delegato in ordine alla esecuzione dei pagamenti in conformità del piano omologato;
8. le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
9. il commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
10. manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente e al commissario giudiziale, il quale ne darà a sua volta comunicazione ai creditori;
11. manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Milano, il 15/05/2025.
Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi
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