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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4576/22 R.G., e vertente TRA
nata a [...] il [...], n.q. di legale rapp.tante di Parte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Caterina Santoro;
Controparte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.7.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000305544, notificata il 7.06.2022, per un importo complessivo di euro 27.006,60, in riferimento all'annualità 2016 (violazioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo con varie CP_2 argomentazioni il rigetto delle avverse pretese. Depositava documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento. Evidenziava, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a €. 814,60”. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In data 23.12.24 parte ricorrente depositava quietanza di avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' All'esito della produzione documentale le parti CP_2 concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, D.Lgs. n. CP_2
8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevolissima riduzione dell'importo ingiunto) e, per altro verso, della presenza in atti di documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento. A ciò si aggiunga che, comunque, la materia oggetto del giudizio è stata oggetto di intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Stefanelli
nata a [...] il [...], n.q. di legale rapp.tante di Parte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Caterina Santoro;
Controparte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.7.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000305544, notificata il 7.06.2022, per un importo complessivo di euro 27.006,60, in riferimento all'annualità 2016 (violazioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo con varie CP_2 argomentazioni il rigetto delle avverse pretese. Depositava documentazione comprovante la regolare notifica dell'avviso di accertamento. Evidenziava, inoltre, che “ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a €. 814,60”. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In data 23.12.24 parte ricorrente depositava quietanza di avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' All'esito della produzione documentale le parti CP_2 concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, D.Lgs. n. CP_2
8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevolissima riduzione dell'importo ingiunto) e, per altro verso, della presenza in atti di documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento. A ciò si aggiunga che, comunque, la materia oggetto del giudizio è stata oggetto di intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Stefanelli