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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 142/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'Antone C.F._1
Rosa Maria presso lo studio della quale in è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Barone C.F._2
Mario, presso lo studio del quale in via Arco Reina 2 Militello V.C. è elettivamente domiciliato;
1 APPELLATO
Con l'intervento ex lege del Procuratore Generale.
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19/06/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1/02/2025 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 492/2024 emessa dal Tribunale di Caltagirone all'esito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale il detto tribunale, preso atto della già intervenuta sentenza parziale sullo status dei coniugi, ha posto a carico
[...]
l'obbligo di corrispondere ad essa , a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €.300,00; annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie, maggiorenni ma non autosufficienti, l'importo complessivo di euro 1.200,00 (euro 400,00 ciascuna); oltre al 50% delle spese straordinarie, purché documentate. Il tutto con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
In particolare, ha impugnato la sentenza al fine di ottenere Parte_1 un incremento di entrambi gli assegni mensili nella misura chiesta nella comparsa di costituzione di primo grado (euro 2500) ovvero nella misura ritenuta congrua e ciò per i motivi di cui dirà appresso.
All'appello ha resistito chiedendo la conferma Controparte_1
della sentenza.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 19/06/2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (sul mancato aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie) assume che il Giudice di prime cure abbia errato nel non Parte_1
2 aver tenuto in debito conto la precisa richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per le tre figlie, assegno determinato già nel lontano 2009 in sede di ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione in euro 1500,00 , e ciò senza tener conto delle accresciute esigenze della prole, ormai studentesse universitarie. Nello specifico contesta la motivazione del tribunale laddove si conferma il quantum previsto in sede presidenziale, assumendo (il tribunale) esser la somma adeguata e mancando la prova delle accresciute esigenze.
Il motivo è fondato essendo incontroverso che le tre le figlie dei coniugi sono iscritte in facoltà diverse dell'università di Catania e dell'università Parte_2 di Messina, con oneri rilevanti legati allo spostamento ed alla vita fuori sede, risiedendo esse (quando non sono impegnate negli studi) a Scordia, ove vive e risiede l'appellante.
Del resto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. - impongono ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. 2023/11724).
Ebbene, considerate le esigenze sopra indicate, l'assegno di mantenimento dovuto dal alla va incrementato tenuto conto della reciproca situazione reddituale: CP_1 Pt_1
la è in atto disoccupata ed ha un apprezzabile patrimonio immobiliare ancorché in Pt_1 comproprietà con le sorelle, laddove il (che nel frattempo ha avuto un altro figlio) CP_1
è un otorinolaringoiatra assai conosciuto ed affermato nel suo campo con redditi reali verosimilmente superiori a quelli ufficiali (circa 45000 al netto delle imposte, stando alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022). Al riguardo, si consideri che il CP_1
non ha contestato l'affermazione del tribunale laddove afferma essere “i redditi non del tutto credibili”, affermazione, questa, peraltro in linea con le emergenze processuali: gli screenshot degli eventi pubblicati sui media testimoniano la fama professionale del medico: il visita in tre studi professionali (a Scordia, Bologna e Carpi), partecipa CP_1 ad eventi televisivi ed ha nella sua clientela personaggi dello spettacolo. Le foto allegate inoltre comprovano l'elevato tenore di vita dell'appellato (viaggi, frequentazione di ristoranti di livello etc).
3 Così stando le cose, appare corretto rideterminare (ferma restando la divisione a metà delle spese straordinarie) in aumento l'assegno mensile di mantenimento per le figlie da porre a carico del in favore di : incremento che si CP_1 Parte_1
determina “a scaglioni temporali” (vedi oltre) tenuto conto della data verosimile di inizio degli studi universitari delle tre ragazze (Maria, nata ottobre 2002; e , Per_1 Per_2
nate entrambe a dicembre 2004):
nella misura di euro 1400 da ottobre 2022 (epoca del presumibile inizio degli studi universitari di Maria) a settembre 2024 e quindi nella misura di euro 1800 da ottobre 2024
(epoca del presumibile inizio degli studi universitari delle gemelle).
Va altresì accolto il secondo motivo d'appello con il quale a contesta il Pt_1
quantum dell'assegno divorzile, inadeguato in considerazione dei sacrifici fatti e considerata la reciproca situazione economica.
Ebbene, in ordine alla componente perequativa sono ormai certe le rinunce poste in essere dalla a vantaggio del patrimonio comune e di quello del sul punto Pt_1 CP_1 fa ormai stato quanto affermato dal tribunale per fondare l'accoglimento della domanda, capo di sentenza che il non ha fatto oggetto di appello incidentale. Il tribunale sul CP_1 punto così argomenta: “Per quanto invece attiene alla posizione della sig.ra , è Pt_1
risultata provata la circostanza che la predetta, che inizialmente seguiva studi universitari presso la facoltà di Giurisprudenza, aveva poi raccolto l'invito del sig.
a specializzarsi nel settore della audiometria per poter andare a lavorare – CP_1 come in effetti fece sino almeno alla nascita delle figlie – nello studio privato del marito a
Scordia. Parimenti provata è la circostanza che la stessa, condividendo tale scelta con il marito, avesse poi deciso di lasciare tale occupazione per poter dedicarsi esclusivamente alle tre figlie piccole (di cui due gemelle), scelta che verosimilmente ha consentito parallelamente al sig. di poter dedicare maggior tempo e maggiori energie al CP_1 proprio lavoro di medico, tanto da avere la possibilità di aprire poi diversi studi non solo in Sicilia ma anche in altre parti d'Italia. Il dato oggettivo che non può non essere valorizzato attiene allora alla duplice considerazione che, da un lato, il è stato CP_1 indubbiamente agevolato nella costruzione della propria carriera dai prevalenti sforzi che la moglie assicurava nella gestione familiare e nella crescita delle tre figlie;
dall'altro lato la sig.ra in passato aveva potuto contare su una occupazione Pt_1
4 lavorativa che era in verità strettamente connessa proprio al legame con il sig.
presso il cui studio aveva potuto impiegare le proprie competenze tecniche di CP_1 audiometrista – il cui diploma era stato peraltro conseguito allo specifico fine di andare
a lavorare con il marito (circostanza confermata anche dai testimoni escussi). Evidente quindi che la successiva rottura del matrimonio e la fine della relazione con il CP_1
ha avuto per la convenuta l'ulteriore ed inevitabile conseguenza anche della perdita della possibilità di lavorare, dovendosi sul punto anche valorizzare il fatto che la particolare specificità delle mansioni che la esercitava, rendeva indubbiamente più Pt_1
difficoltoso un reinserimento occupazionale in tale ambito, vivendo la convenuta in un piccolo centro quale è Scordia”.
Ciò detto, va riformata la sentenza appellata laddove, fatta la esposta premessa, quantifica in soli 300,00 mensili, l'assegno divorzile da porre a carico del sig. CP_1
dovendosi invece ritenere adeguato al sacrificio svolto dalla ed agli effetti benefici Pt_1 sulla carriera del marito (vedi motivazione del primo giudice ed in particolare laddove si afferma la “inevitabile conseguenza della perdita della possibilità di lavorare”) un assegno di euro 500,00.
Le spese processuali, tenuto conto che le pretese economiche della appellante sono state accolte in misura inferiore alla domanda, vanno poste a carico del per metà CP_1 con compensazione tra le parti della metà residua, e ciò per entrambi i gradi, e si liquidano siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso sentenza n. 492/2024 emessa dal Tribunale Parte_1
di Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
in accoglimento dell'appello determina l'assegno mensile di mantenimento per le figlie da porre a carico di in favore di Controparte_1 Parte_1 nella misura di euro 1400 a decorrere da ottobre 2022 fino ad settembre 2024;
[...] ridetermina tale assegno nella misura di euro 1800 a decorrere da ottobre 2024; somme da rivalutare secondo gli indici istat con analoga decorrenza;
5 in accoglimento dell'appello determina l'assegno divorzile in euro 1500,00 con decorrenza dalla domanda giudiziale, somma da rivalutare secondo gli indici istat con analoga decorrenza.
Condanna al pagamento di metà delle spese Controparte_1 processuali di entrambi i gradi, con compensazione tra le parti della metà residua, spese che per il primo grado liquida nell'intero in euro 4200,00, oltre iva cpa e spese generali, e che per il presente liquida nell'intero in euro 4500,00, oltre iva cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 26/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
MASSIMO ESCHER
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