Sentenza 4 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/2002, n. 12868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12868 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2002 |
Testo completo
IN NOM EL POOLO1 2 8 68/ 02 F REPUB LIC ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto POSSESSO DEL SEZIONE PRIMA CIVILE FALLITO A TITOLO PRECARIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio R.G.N. 8874/00 SAGGIO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 30475 Cron. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. 3463 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 20/03/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio TEKOM SRL, in persona del legale rappresentante dal Sig. IL SOLE 24 ORE pro per diritti € 3.10 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI 11 4 SENCELLIERE BETTOLO 4, presso l'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che la rappresenta e difende unitamente ins all'avvocato CARLO PORRATI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA FALLIMENTO CAROZZERIA PASINO SNC, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA 2/B, presso l'avvocato CORRADO DE 2002 VIA F. SCIACCI MARTINI, che lo 644 rappresenta e difende unitamente 1 all'avvocato ANDREA FERRARI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1746/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BROCHIERO MAGRONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato FERRARI, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. hwin Svolgimento del processo. La società EK s.r.l. chiese il 31.3.1998, con ricorso tardivo, al giudice delegato del fallimento della società Carrozzeria NO, s.n.c., dichiarato dal Tribunale di Alessandria il 5.4.1985, la restitu- zione di un cassone in alluminio anodizzato acquistato all'asta giudiziale del 9.4.1984 del fallimento della ditta Nova Seta di Tortolina Ivonne, svoltasi nei loca- li della Carrozzeria NO, che lo aveva prodotto e del quale aveva conservato la detenzione a titolo di custodia. Avendo il curatore dichiarato che il cassone non nella disponibilità della massa fallimentare, la era società Te kom, nel giudizio contenzioso che ne derivò, convertì la domanda, chiedendo il pagamento integrale del bene ai sensi dell'art. 79 II comma L.F. tenuto conto che inizialmente esso era stato trovato nei loca- li della fallita mercè ammissione al passivo del cre- dito in prededuzione, in ragione di L. 14.598.650 oltre Iva. Il Tribunale di Alessandria con sentenza 3.5.1993, in applicazione dell'art. 79 citato, ammise al passivo del fallimento in prededuzione il credito di L. 2.300.000, oltre rivalutazione monetaria dal 9.4.1984 e condannò il fallimento alle spese di lite e della consulenza tecnica disposta sul valore del bene. Avverso tale sentenza propose appello la curatela हु chiedendo il rigetto della domanda e in via subordinata 1'ammissione del credito come disposta in primo grado ma senza la rivalutazione dal 1985 al 1993. La EK propose appello incidentale, per ottenere 1'ammissione del credito di L. 14.598.650, oltre riva- lutazione ed interessi, e la Corte di Appello di Tori- no, con sentenza 23.5.1995, accolse l'appello principa- le, dichiarò assorbito l'incidentale, rigettò la doman- da e condannò la EK alle spese della consulenza tec- nica e ai 2/3 delle altre spese processuali, che per la differenza compensò. Essa ritenne non provata l'acqui- sizione del cassone al fallimento NO, né provato chi fosse stato a detenerlo tra l'aggiudicazione a Te- kom e il fallimento della Carrozzeria NO. La EK propose ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza 30.12.1997 n. 13136, accolse il ri- corso, cassò la sentenza impugnata e rinviò ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, che con sen- tenza 15.12.1999, in applicazione del primo comma del- l'art. 79 L. F., ha riconosciuto il credito in L. 4.312.512, oltre interessi e compensato le spese di tutti i gradi. Ha ritenuto la corte di merito in applicazione del principio di diritto enunciato dalla corte di le- gittimità, secondo cui in caso di fallimento del vendi- tore, ogni volta che la cosa venduta sia passata in proprietà dell'acquirente prima della dichiarazione di fallimento, pur permanendo fisicamente nella detenzione del fallito, e successivamente degli organi fallimenta- ri, la perdita di essa comporta l'obbligo per questi di pagare in prededuzione il valore della cosa ai sensi 4 dell'art. 79 C.II L.F., coprendo la responsabilità del curatore ogni caso di perdita e comportando l'obbligo a carico degli organi fallimentari di pagare in prededu- zione il valore della cosa che era mancata la prova- da parte dell'avente diritto del fatto costitutivo del- la responsabilità degli organi fallimentari e cioè che il cassone fosse stato detenuto dalla NO sino al 5.4.1985 e che la detenzione fosse cessata dopo la ap- posizione dei sigilli o dopo la autorizzazione di non apporli. Per l'effetto ha ritenuto che debba trovare applicazione il primo comma dell'art. 79 ed ha deter- minato il credito in via chirografaria in L. 2.300.000, giusta stima del consulente tecnico di ufficio al- l'aprile 1985, che ha rivalutato sino alla data della sentenza elevandolo a L. 4.312.512, oltre interessi le- gali dalla pubblicazione della sentenza. Ha proposto ricorso per cassazione la SOC. EK con due motivi, cui resiste con controricorso il falli- mento della società Carrozzeria NO, che ha deposi- tato memoria. हु Nella udienza di discussione la ricorrente ha pro- dotto certificato di morte in data 3.1.2000 di VE Pio, già rappresentante legale della società, e copia del verbale di assemblea ordinaria della società EK di nomina alla carica di amministratore unico di Doman- 5 ska Bogumila. Motivi della decisione Denunzia con il primo motivo la ricorrente la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 384,115 e 116 c.p.c., 1124 C. C., nonché la omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Os- serva che a vincolare il giudice di rinvio erano, oltre al principio di diritto affermato dalla corte di legit- timità, le circostanze di fatto che si ponevano come sua necessaria premessa logica giuridica;
e poiché la corte di cassazione aveva puntualizzato che il bene era materialmente rimasto, ancora alla data del falli- mento, nei locali occupati dalla Carrozzeria NO;
che di esso era diventata proprietaria prima dl falli- mento la EK e che tale bene era stato perduto dalla curatela fallimentare, il giudice di rinvio avrebbe do- vuto attenersi anche a tali circostanze di fatto, che peraltro emergevano pacifiche, anche dalle stesse dife- se in primo grado del fallimento, tanto che il tribuna- le prima e la corte di appello poi le avevano assunte टु come vere. Lamenta pertanto la erronea decisione di avere con- siderato quel debito concorsuale e invoca la decorrenza degli interessi dalla data della dichiarazione di fal- limento sino all'effettivo pagamento. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 115, 116 cpv, 210 c.p.c. e 79 L.F., nonché la omessa, insuf- ficiente illogica e contraddittoria motivazione su pun- ti decisivi della controversia. Deduce che la decisione impugnata aveva ritenuto che il cassone avesse un valo re di L. 2.300.000, come stimato nel 1990 dal consulen- te di ufficio, pur dovendo il valore essere riferito all'aprile 1985. La valutazione era erronea perché ave- va trascurato di considerare da un lato i preventivi della Carrozzeria NO per prodotti similari che su- peravano ampiamente i 12.000.000 e dall'altro che nel giudizio di primo grado il giudice istruttore aveva or- dinato di esibire i listini della Carrozzeria, relativi ai cassoni, al fallimento, che aveva disatteso l'ordi- ne, tanto che fondato era l'argomento di prova circa la verità del prezzo del cassone;
deduce infine che era stata richiesta da essa ricorrente una prova testimo- niale sulla quale era mancata la pronunzia - sul prezzo di vendita di cassoni similari da parte della ऊ fallita nel marzo 1983. Erronea inoltre sarebbe la sentenza impugnata per- ché avrebbe dovuto tenere conto dell'Iva sull'importo determinato, dovendosi avere riguardo al valore del be- ne e non al prezzo che si sarebbe ricavato dalla esecu- 7 zione coattiva di esso, sul quale la sentenza di appel- lo aveva fatto incidere la particolarità delle caratte- ristiche del cassone. Il giudice di rinvio avrebbe inoltre trascurato la memoria tecnica di essa ricorren- te, che aveva fornito elementi utili alla corretta va- lutazione del cassone, e la circostanza che il consu- lente di ufficio, convocato а chiarimenti, non aveva sostanzialmente dato risposta agli specifici rilievi sollevati, nonché di verificare la fondatezza della af- fermazione del consulente che il cassone era rimasto per lungo tempo allo scoperto, circostanza che non era emersa dagli atti di causa, ma anzi era da essi resi- stita: omissioni queste che integrerebbero vizi di mo- tivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. E' senza fondamento la eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., in relazione al fatto che il gravame è stato proposto dalla EK "in persona del suo legale rappresentante signora MA MI, inmentre nei gradi di merito la società aveva agito हु persona del suo legale rappresentante dott. Pio Taver- na" e non risultava dall'Ufficio del Registro delle Im- prese alcuna variazione a riguardo. Va osservato, infatti, che con il controricorso il fallimento resistente, pur dando espressamente atto 8 nella epigrafe che la società EK stava in giudizio IT in persona della sua legale rappresentante sig.ra Do- manska MI, nulla eccepì in riferimento al poi assunto difetto di rappresentanza e propose le difese di merito in opposizione alle ragioni del ricorso, im- postando così un sistema difensivo fondato su circo- stanze logicamente incompatibili con il disconoscimento del potere rappresentativo. Ed è ius receptum che un fatto allegato da una parte può considerarsi pacifico non solo quando è stato esplicitamente ammesso dalla controparte, ma anche quando quest'ultima, pur non con- testandolo in modo specifico, abbia impostato il pro- prio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (Cass. 5699/1999; 1213/1999; 10247/1998; 266/1996). Altrettanto consolidato è il principio che la per- fisica che, nella qualità di organo della persona sona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non abbia l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettan- do, invece, alla parte che contesta la sussistenza di essa fornire la relativa prova negativa Cass. 5699/1999;11221/1998; 279/1996;12012/1993); prova che nella specie è mancata, in quanto la certificazione dell'Ufficio del Registro delle imprese, prodotta dal controricorrente, secondo cui a rappresentare la socie- 9 tà sarebbe ancora VE Pio, in carica quale ammini- stratore unico dal 1988 e non più sostituito, risulta superata e svalutata dal certificato della sua morte in data 3.1.2000, anteriormente alla proposizione del ri- corso per cassazione, prodotto dalla ricorrente. E ciò a prescindere dalla delibera dell'assemblea della So- cietà che ha nominato sin dal 31.3.2000 MA Bogu- mila amministratore unico. Il primo motivo di ricorso è fondato. Con la sentenza n. 13136/ 1997 questa Corte, nel cassare la decisione di merito, che aveva accolto l'ap- pello principale della curatela fallimentare e dichia- rato non provata la acquisizione del cassone ala massa del fallimento NO, ha testualmente richiamato la ricostruzione della vicenda compiuta dal giudice di appello, il quale, dopo avere precisato che "il cassone in contestazione era dapprima nella disponibilità della Tortolina che lo deteneva materialmente nei locali oc- cupati dalla costruttrice Carrozzeria Psasino;
dichia- 5 rato il fallimento di costei quale titolare della im- presa individuale Nuova Seta, il bene fu appreso dalla curatela che ebbe ad inventariarlo e quindi a venderlo all'asta mediante l'Istituto delle Vendite Giudiziarie di Alessandria, pur restando materialmente nei locali occupati dalla casa costruttrice. Dichiarato successi- 10 vamente il fallimento della Carrozzeria NO, la si- tuazione di fatto non ebbe a mutare: il nuovo fallimen- to non acquisì il bene né lo inventariò, ed esso rimase sempre nel possesso del proprietario divenuto per ag- giudicazione la società EK, contro il quale fu sot- parte de l terzo società toposto а pignoramento da Daf", ha così concluso: In difetto dunque di una si- " tuazione di effettivo possesso da parte del fallimento della Carrozzeria NO, la proprietaria SOC. EK non poteva esperire azione di rivendicazione nei con- fronti di un fallimento che in proposito era privo di legittimazione;
e se poi il legame vuole essere identi- ficato in una mera detenzione, la rivendicante non ha offerto alcun titolo a sostegno da cui desumere il con- testato rapporto". Questa Corte di legittimità, disattendendo le con- clusioni in punto di diritto della sentenza di merito, ha rilevato che l'art. 79 L.F. è di grande estensione, in quanto contempla tutte le situazioni, di fatto e हु giuridiche, per le quali il fallito si trova а tenere materialmente cose che non gli appartengono i n pro- prietà, siano esse entrate materialmente nella sua de- tenzione a titolo propriamente obbligatorio, siano esse comunque appartenenti in proprietà ad altri e quindi semplicemente da consegnare". Ed ha aggiunto "Da ciò 11 discende che unico decisivo ai fini proposti è il ri- lievo per cui, ferme la proprietà e il possesso me- diato - del bene ( dapprima in capo alla Tortolina e quindi alla EK, con le interferenze processuali in- termedie, relative alla procedura esecutiva concorsuale a carico della prima ed a quella individuale nei con- fronti della seconda,, poi superata) il bene restò an- cora alla data del fallimento materialmente depositato nei locali occupati dalla casa costruttrice. Se, infat- ti, l'eccezione di possesso nella disposizione di cui trattasi è ben più ampia di quella che induce ad indi- viduare la legittimazione passiva del fallimento alla domanda di rivendicazione disciplinata dall'art. 103, nemmeno va sottaciuto che in tale ultimo articolo si parla altresì domanda di restituzione e che tale locu- zione si identifica appunto con quella del citato art. 79, il quale ne costituisce nel caso in esame il neces- HalyWy sario complemento". Quindi ha concluso "Proprio per re-questo motivo ogni ulteriore approfondimento delle lazioni dei singoli (e molteplici) soggetti col bene ormai perduto si rivela e ciò anche nella prospet- tazione della ricorrente superfluo, essendo indubita- bile che la complessiva disciplina è intesa alla indi- viduazione dell'attivo, in vista dell'esecuzione con- corsuale, con responsabilità del curatore che vanno ol- 12 tre la vendita ( erronea) del bene di pertinenza aliena direttamente considerato nel precedente giurispruden- -ziale qui condiviso dovendo coprire, come ben si in- tende, ogni caso di perdita successiva alla apposizione dei sigilli"*; enunciando, infine, il principio di di- ritto che 1 nel caso di fallimento del venditore, ogni volta chela cosa venduta sia passata in proprietà del-chela l'acquirente prima della dichiarazione di fallimento, pur permanendo fisicamente nella detenzione del fallito e, successivamente, degli organi fallimentari, la per- dita di essa comporta l'obbligo per questi di pagare in prededuzione il valore della cosa, ai sensi del comma II dell'art. 79 L. F.". A tale principio e alle circostanze di fatto che l'hanno giustificato e che ne costituiscono la necessa- ria premessa logico giuridica, il giudice di rinvio non si è conformato ed escludendo quanto era stato ac- certato nei precedenti gradi di merito ed assunto dalla sentenza della Corte di Cassazione, ha finito per porre nel nulla gli effetti della sentenza. E' ius receptum che allorquando una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato ai sensi dell'art. 384 I° C. c.p. c. i criteri che devono informare la ri- soluzione della controversi tutte le questioni in pro- posito precedentemente dedotte devono intendersi impli- 13 citamente decise quale presupposto necessario e logica- mente inderogabile della pronunzia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rin- vio vincola il giudice al quale la causa è rinviata non solo sul principio di diritto affermato, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da rite- nersi accertati in via definitiva nella precorsa fase quale premesse logico · giuridiche delladi merito, - pronunzia di annullamento (ex plurimis Cass. 8252/1998; 3073/1995; 5717/1989). Posto, infatti, che il bene rivendicato dalla SOC. EK era risultato al momento della dichiarazione di fallimento della impresa "Nuova Seta" materialmente nei locali occupati dalla casa costruttrice e che "la si- tuazione di fatto non ebbe a mutare" nel momento in cui fallì la Carrozzeria NO come ebbe ad accertare la Corte di Appello di Torino con la sentenza 23.5.1995,- non aveva ragione alcuna la corte di rinvio di verifi- care se la EK avesse ° meno fornito la prova della situazione di fatto regolata dal II° comma dell'art. 79 L.F., il quale ipotizza che il possesso della cosa ces- si dopo la apposizione dei sigilli, giacché quella ve- rifica era stata positivamente compiuta in precedenza e su quell'accertamento come si visto la corte di legittimità aveva enunciato il principio che non rile- 14 vasse ai fini della applicazione della norma citata che in capo al fallimento vi fosse stata una situazione di effettivo possesso, come pure non rilevasse la priva יזdel titolo a sostegno" di una mera detenzione, essen- quest'ultim do sufficiente, Vin considerazione della grande esten- sione della norma e della sua idoneità a contemplare " di fatt tutte le situazioni giuridiche per le quali il fallito si trovi a detenere materialmente cose che non gli ap- partengono in proprietà. " Né giova affermare come il controricorrente assu- - che a vincolare il giudice di rinvio non fossero me - idonei i presupposti di fatto suindicati, in quanto ac- certati dal giudice di legittimità, posto che al con- trario l'acce rtamento fu compiuto dalla corte territo- riale e poi assunto da questa corte, come del resto non nega il resistente allorché fa leva sul passaggio della sentenza di merito cassata, secondo cui "se poi il le- game vuole essere identificato in una mera detenzione, la rivendicante non aveva offerto alcun titolo a soste- gno da cui desumere il contestato rapporto", per rica- vare la conclusione che non esisteva neppure la prova che al tempo del fallimento della NO esistesse tra il fallimento e il cassone un legame di mera detenzio- ne, che però è estranea all'accertamento compiuto dal giudice e cioè che mancasse la prova del "titolo a SO- 15 stegno" del rapporto di mera detenzione, che in punto di fatto era invece cosa certa. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rin- vio alla Corte di Appello di Torino, altra Sezione, an- che per le spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo dfi ricorso;
: di- chiara assorbito il secondo;
casa la sentenza impugnata 129,11 in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di лодт 41,32 Appello di Torino altra Sezione, anche per le spese di 456 T 170,43 cassazione. Roma 20.3.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Prenteda Antonio Saggio ihat prot mi 以 FIONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi ENTRATE ROMA 2 PIT 200% 170,4346459 YEUR CENTOSEITANTA / 43. 16