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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4717/2021/CC, avverso la sentenza n. 1149/2021 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 30 aprile 2021,
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
09.02.1995, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Enza Di Domenico (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli Nord, come da procura speciale ad Email_1
litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a CP_1 P.IVA_1
NT NT (Ce) in Via Scipione n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Buonpane (C.F.:
: PEC: , del foro di Napoli Nord, come da procura CodiceFiscale_3 Email_2
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 29 giugno 2018, Parte_1
conveniva in giudizio la società innanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di ivi sentire CP_1
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione delle allegate infiltrazioni d'acqua meteorica, accertate nella mattinata del 26 luglio 2017, e, conseguentemente,
1 sentirla condannare, a titolo di responsabilità extra contrattuale, ex art. 2043 c.c., quale impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione e d'impermeabilizzazione del terrazzo CP_2 sovrastante all'unità immobiliare dalla medesima condotta in locazione, nel Comune di Aversa (Ce), al piano terra di Viale degli Artisti n. 13, destinata all'attività di panificio, al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 14.681,00, di cui € 12.881,00 quale danno emergente ed € 1.800,00 quale lucro cessante, per il preteso risarcimento dei danni, che sarebbero stati subiti a causa delle lamentate infiltrazioni d'acqua piovana, proveniente dal soffitto, che sarebbe percolata sul pavimento, su alcuni macchinari (impastatrici, forni, vetrine, frigoriferi,), oltre che sulle scorte delle materie prime (farine, frutta secca).
A sostegno della propria domanda, l'attrice puntualizzava che le infiltrazioni in questione fossero state causate dai lavori di ristrutturazione del sovrastante terrazzo condominiale, avendo l'impresa appaltatrice, rimosso la relativa pavimentazione, per cui l'acqua, occasionata CP_1
dall'abbondante pioggia notturna del 25 luglio 2017, si sarebbe infiltrata nel solaio, inondando il negozio sottostante.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 15 novembre 2019, si costituiva in giudizio la società contestando l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa risarcitoria, CP_1
allegando la presenza di vizi strutturali del terrazzo e la responsabilità esclusiva del CP_2
committente nella determinazione causale delle infiltrazioni de quibus. CP_3
1.3. - Escussi i testimoni addotti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa con la sentenza n. 1149/2021, pubblicata il 30 aprile 2021, con la quale il Tribunale di Napoli Nord respingeva la domanda attrice, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori, fotografici, documentali e testimoniali, rigettava la domanda della parte istante, avendo testualmente stabilito:
“… mentre è possibile affermare che i danni all'immobile, lamentati dalla parte attrice possono essere sia pure in parte riconducibili alla responsabilità della società convenuta, in merito al quantum la domanda appare sfornita di prova.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza proponeva appello innanzi a questa Corte Parte_1 con l'atto di citazione notificato il 12 novembre 2021, affidandosi ad un unico, ma articolato motivo di gravame, chiedendo, previa nomina del c.t.u., non disposta in primo grado, seppure reiteratamente richiesta, l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, con la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Enza Di Domenico, dichiaratasi antistataria.
2 2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 27 gennaio 2022, si costituiva in giudizio la società contestando il motivo d'impugnazione, di cui richiedeva la reiezione per la pretesa CP_1
infondatezza dello stesso, con la contestuale richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale Buonpane, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 5 marzo 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° aprile 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 2 aprile 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
3.1.-Con l'unico, ma articolato motivo d'appello, censurava la decisione Parte_1
impugnata per la pretesa violazione e falsa applicazione da parte del primo giudice degli artt. 2043 e
2967 c.c., avendo quest'ultimo, a dire dell'impugnante, omesso qualsivoglia pronuncia in ordine alla richiesta di ammissione della c.t.u., oltre che violato anche i principi, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., di disponibilità e di valutazione delle prove: fotografiche, documentali e testimoniali, acquisite agli atti di causa, le cui risultanze corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice e, se correttamente interpretate, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere provato il reclamato danno patrimoniale, erroneamente escluso per l'erroneo, rilevato difetto di prova sul quantum debeatur della pretesa risarcitoria, nonostante le prodotte fotografie riproducenti i danni, che sarebbero stati confermati dai due testimoni escussi.
A proposito del preteso risarcimento del danno emergente, lo stesso, a dire della parte appellante, in considerazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sarebbe dovuto essere liquidato: a) in via principale, con riferimento ai costi sopportati per i lavori e le riparazioni eseguite, al fine di eliminare le conseguenze delle infiltrazioni, oltre che per la sostituzione dei danneggiati beni (attrezzi e macchinari), strumentali all'esercizio dell'attività di panificio, così come indicati nelle tre prodotte fatture, ed in ordine al lucro cessante, in considerazione dei documentati corrispettivi, incassati dall'attrice dal mese di maggio a quello di novembre dell'anno
2017, così come annotati nel relativo registro;
b) in subordine, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226
c.c.
3.2. - Il motivo è privo di fondamento, per cui va respinto.
Nella fattispecie in esame non v'è dubbio che la società sia la responsabile dei CP_1
danni provocati alla parte attrice-appellante, avendo valore confessorio, ex art. 2735 c.c., la denunzia
3 di sinistro del 26 luglio 2017, trasmessa dal legale rappresentante pro tempore della prima alla
, impresa assicuratrice della responsabilità civile per i Controparte_4
danni arrecati a terzi nell'esercizio della sua attività d'impresa edile, con la quale dichiarava testualmente: “Che nel corso di lavorazioni come previste dal contratto stipulato e precisamente
“Lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi localizzati al piano primo del Condominio Edificio San
Paulo” di avere causato danni di infiltrazioni provenienti da acqua piovana al locale commerciale sito in Aversa (CE) al Viale degli Artisti n. 13, di cui locataria al momento del danno la sig.ra
[...]
. Il tutto è avvenuto nella notte tra il giorno 25/07/2017 ed il giorno 26/07/2017, Parte_2 previa copertura dei suddetti terrazzi con idoneo telo in cellophane.”
Tale rilevata responsabilità della società appaltatrice impone, comunque, l'applicazione del principio dell'onere della prova in capo alla danneggiata, ex art. 2697 c.c., a proposito della dimostrazione dell'an e del quantum del danno derivatole dall'illecito allegato, atteso che la contestazione della società convenuta dell'esistenza del diritto azionato rende irrilevante la non contestazione specifica delle tre fatture circa il “quantum”, avendo la contestazione sullo “an” investito tutti i fatti costitutivi della domanda.
Pertanto, in linea di principio, non è sufficiente che sia fornita ed acquisita la prova della responsabilità della parte danneggiante nella produzione causale dell'evento lesivo, ma è necessario che la parte danneggiata alleghi e provi l'esistenza di specifici danni, non potendo, altrimenti, essere riconosciuto alcun risarcimento, posto che il danno si qualifica sempre in termini di danno conseguenza e non di mero danno evento.
Ciò premesso in linea di massima, l'attrice, nella specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e contrariamente a quanto allegato dalla parte appellante, non assolveva all'onere della prova sulla medesima incombente, ex art. 2967 c.c., non avendo il quantum debeatur risarcitorio, riferibile ai pretesi danni patrimoniali, trovato alcun riscontro nemmeno negli esiti istruttori: fotografici, documentali e testimoniali.
Infatti, ritenuto che le infiltrazioni d'acqua meteorica siano incontestate e che siano imputabili alla condotta colposa della società convenuta, la Corte è dell'avviso che sia rimasto del tutto sfornito di prova il quantum debeatur sulla voce di danno patrimoniale per i pretesi costi, che sarebbero stati anticipati per i lavori e le riparazioni eseguite, al fine di eliminare i danni conseguenti alle infiltrazioni,
e per la pretesa sostituzione dei beni strumentali all'esercizio dell'attività di panificazione.
Tali pretesi danni, infatti, che avrebbero coinvolto il soffitto e le pareti dell'unità immobiliare, oggetto delle denunziate infiltrazioni, non risultano essere raffigurati nella produzione fotografica in atti, mentre gli attrezzi ed i macchinari, che sarebbero stati danneggiati, risultano semplicemente
4 essere stati coperti da cellophane, senza che da ciò possa ricavarsi l'evidenza del loro danneggiamento.
A ciò si aggiunga che i due testimoni escussi, le cui propalazioni venivano puntualmente riportate nella decisione gravata, nulla dichiaravano in ordine all'esatta individuazione dei pretesi danni, e, che alcuna valenza probatoria possa essere attribuita all'ulteriore documentazione versata in atti, quale: a) la fattura n. 15 del 19 maggio 2018, dell'importo di € 2.999,98, apparentemente emessa da per generici “lavori di pitturazione nel vostro negozio sito in Aversa (CE)”; Parte_3
b) la fattura n. 24 del 26 maggio 2018, dell'importo di € 8.662,00, apparentemente emessa da
[...]
per la sostituzione: di un motore frigo murale da 1 m;
di un motore frigo Controparte_5
vetrina da 1,5 m;
rivestimento pannelli in legno bianchi da esposizione;
rivestimento mobili arredamento negozio;
sostituzione ventilatori banchi frigo esposizione;
c) la fattura n. 303 del 29 maggio 2018, dell'importo di € 1.220,00, apparentemente emessa da AP Materiale Elettrico s.a.s. di per la fornitura di materiale elettrico. Persona_1
Tali fatture, invero, non risultando essere state neppure quietanzate rispettivamente dal prestatore il servizio di pitturazione e dai venditori e, non essendo neppure stata provata la consegna dei beni ivi menzionati mediante il formale documento di trasporto, di cui al D.P.R. 472/1996, inducono a ritenere che verosimilmente non siano mai state pagate perché rappresentative di c.d.
“fatture di comodo”, non essendo stata allegata neppure una forma di tracciabilità del preteso, avvenuto pagamento.
Anche la domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante non veniva provata, per cui va respinta, non avendo la parte danneggiata prodotto documentazione fiscale e contabile, utile ai fini della determinazione dell'esatta quantificazione di tale voce di danno, non potendo essere posta a fondamento di questa istanza risarcitoria il solo registro dei corrispettivi in atti, relativo all'anno 2017, peraltro prodotto in parte, con la sottrazione della pagina n. 5, essendo notorio che l'utile netto conseguito nei trenta giorni, cadenti nel mese di agosto, in cui l'attività di panificazione sarebbe stata sospesa a causa delle lamentate infiltrazioni, andrebbe calcolato sulla base del guadagno lordo, così come annotato nel richiamato registro, detratto l'ammontare di tutti i costi e delle imposte, di cui, però, non veniva fornita alcuna documentazione.
Peraltro, in ordine alla subordinata, pretesa liquidazione equitativa del danno patrimoniale, questa è senz'altro preclusa dalla mancanza di elementi certi, che avrebbe dovuto offrire l'attrice- appellante, dai quali desumere innanzitutto la prova in termini economici del danno subito.
La liquidazione equitativa del danno postula, infatti, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto, dimostrando semplicemente che un inadempimento dell'altra parte vi fosse stato, se non si
5 dimostri che a tale inadempimento fosse conseguito un concreto danno (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent.,
8 gennaio 2016, n. 127; Cass. civ., Sez. III, Sent., 17 ottobre 2016, n. 20889; Cass. civ., Sez. II, Sent.,
22 febbraio 2018, n. 4310).
Ad ogni buon conto, il preteso danno non può essere quantificato, così come preteso dalla parte appellante, in sede di relazione peritale da parte dell'invocata e disattesa c.t.u., atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non v'è motivo per discostarsene:
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 07/06/2019, n. 15521).
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico di , in Parte_1
favore della società appellata, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore CP_1 del disputatum (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato
D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Buonpane, dichiaratosi antistatario.
5.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1149/2021 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 30 aprile 2021, così provvede:
6 1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della società appellata, Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 2.904,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Buonpane, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 23 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4717/2021/CC, avverso la sentenza n. 1149/2021 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 30 aprile 2021,
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
09.02.1995, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Enza Di Domenico (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli Nord, come da procura speciale ad Email_1
litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a CP_1 P.IVA_1
NT NT (Ce) in Via Scipione n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Buonpane (C.F.:
: PEC: , del foro di Napoli Nord, come da procura CodiceFiscale_3 Email_2
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 29 giugno 2018, Parte_1
conveniva in giudizio la società innanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di ivi sentire CP_1
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione delle allegate infiltrazioni d'acqua meteorica, accertate nella mattinata del 26 luglio 2017, e, conseguentemente,
1 sentirla condannare, a titolo di responsabilità extra contrattuale, ex art. 2043 c.c., quale impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione e d'impermeabilizzazione del terrazzo CP_2 sovrastante all'unità immobiliare dalla medesima condotta in locazione, nel Comune di Aversa (Ce), al piano terra di Viale degli Artisti n. 13, destinata all'attività di panificio, al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 14.681,00, di cui € 12.881,00 quale danno emergente ed € 1.800,00 quale lucro cessante, per il preteso risarcimento dei danni, che sarebbero stati subiti a causa delle lamentate infiltrazioni d'acqua piovana, proveniente dal soffitto, che sarebbe percolata sul pavimento, su alcuni macchinari (impastatrici, forni, vetrine, frigoriferi,), oltre che sulle scorte delle materie prime (farine, frutta secca).
A sostegno della propria domanda, l'attrice puntualizzava che le infiltrazioni in questione fossero state causate dai lavori di ristrutturazione del sovrastante terrazzo condominiale, avendo l'impresa appaltatrice, rimosso la relativa pavimentazione, per cui l'acqua, occasionata CP_1
dall'abbondante pioggia notturna del 25 luglio 2017, si sarebbe infiltrata nel solaio, inondando il negozio sottostante.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 15 novembre 2019, si costituiva in giudizio la società contestando l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa risarcitoria, CP_1
allegando la presenza di vizi strutturali del terrazzo e la responsabilità esclusiva del CP_2
committente nella determinazione causale delle infiltrazioni de quibus. CP_3
1.3. - Escussi i testimoni addotti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa con la sentenza n. 1149/2021, pubblicata il 30 aprile 2021, con la quale il Tribunale di Napoli Nord respingeva la domanda attrice, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori, fotografici, documentali e testimoniali, rigettava la domanda della parte istante, avendo testualmente stabilito:
“… mentre è possibile affermare che i danni all'immobile, lamentati dalla parte attrice possono essere sia pure in parte riconducibili alla responsabilità della società convenuta, in merito al quantum la domanda appare sfornita di prova.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza proponeva appello innanzi a questa Corte Parte_1 con l'atto di citazione notificato il 12 novembre 2021, affidandosi ad un unico, ma articolato motivo di gravame, chiedendo, previa nomina del c.t.u., non disposta in primo grado, seppure reiteratamente richiesta, l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, con la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Enza Di Domenico, dichiaratasi antistataria.
2 2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 27 gennaio 2022, si costituiva in giudizio la società contestando il motivo d'impugnazione, di cui richiedeva la reiezione per la pretesa CP_1
infondatezza dello stesso, con la contestuale richiesta di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale Buonpane, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 5 marzo 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° aprile 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 2 aprile 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
3.1.-Con l'unico, ma articolato motivo d'appello, censurava la decisione Parte_1
impugnata per la pretesa violazione e falsa applicazione da parte del primo giudice degli artt. 2043 e
2967 c.c., avendo quest'ultimo, a dire dell'impugnante, omesso qualsivoglia pronuncia in ordine alla richiesta di ammissione della c.t.u., oltre che violato anche i principi, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., di disponibilità e di valutazione delle prove: fotografiche, documentali e testimoniali, acquisite agli atti di causa, le cui risultanze corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice e, se correttamente interpretate, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere provato il reclamato danno patrimoniale, erroneamente escluso per l'erroneo, rilevato difetto di prova sul quantum debeatur della pretesa risarcitoria, nonostante le prodotte fotografie riproducenti i danni, che sarebbero stati confermati dai due testimoni escussi.
A proposito del preteso risarcimento del danno emergente, lo stesso, a dire della parte appellante, in considerazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sarebbe dovuto essere liquidato: a) in via principale, con riferimento ai costi sopportati per i lavori e le riparazioni eseguite, al fine di eliminare le conseguenze delle infiltrazioni, oltre che per la sostituzione dei danneggiati beni (attrezzi e macchinari), strumentali all'esercizio dell'attività di panificio, così come indicati nelle tre prodotte fatture, ed in ordine al lucro cessante, in considerazione dei documentati corrispettivi, incassati dall'attrice dal mese di maggio a quello di novembre dell'anno
2017, così come annotati nel relativo registro;
b) in subordine, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226
c.c.
3.2. - Il motivo è privo di fondamento, per cui va respinto.
Nella fattispecie in esame non v'è dubbio che la società sia la responsabile dei CP_1
danni provocati alla parte attrice-appellante, avendo valore confessorio, ex art. 2735 c.c., la denunzia
3 di sinistro del 26 luglio 2017, trasmessa dal legale rappresentante pro tempore della prima alla
, impresa assicuratrice della responsabilità civile per i Controparte_4
danni arrecati a terzi nell'esercizio della sua attività d'impresa edile, con la quale dichiarava testualmente: “Che nel corso di lavorazioni come previste dal contratto stipulato e precisamente
“Lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi localizzati al piano primo del Condominio Edificio San
Paulo” di avere causato danni di infiltrazioni provenienti da acqua piovana al locale commerciale sito in Aversa (CE) al Viale degli Artisti n. 13, di cui locataria al momento del danno la sig.ra
[...]
. Il tutto è avvenuto nella notte tra il giorno 25/07/2017 ed il giorno 26/07/2017, Parte_2 previa copertura dei suddetti terrazzi con idoneo telo in cellophane.”
Tale rilevata responsabilità della società appaltatrice impone, comunque, l'applicazione del principio dell'onere della prova in capo alla danneggiata, ex art. 2697 c.c., a proposito della dimostrazione dell'an e del quantum del danno derivatole dall'illecito allegato, atteso che la contestazione della società convenuta dell'esistenza del diritto azionato rende irrilevante la non contestazione specifica delle tre fatture circa il “quantum”, avendo la contestazione sullo “an” investito tutti i fatti costitutivi della domanda.
Pertanto, in linea di principio, non è sufficiente che sia fornita ed acquisita la prova della responsabilità della parte danneggiante nella produzione causale dell'evento lesivo, ma è necessario che la parte danneggiata alleghi e provi l'esistenza di specifici danni, non potendo, altrimenti, essere riconosciuto alcun risarcimento, posto che il danno si qualifica sempre in termini di danno conseguenza e non di mero danno evento.
Ciò premesso in linea di massima, l'attrice, nella specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e contrariamente a quanto allegato dalla parte appellante, non assolveva all'onere della prova sulla medesima incombente, ex art. 2967 c.c., non avendo il quantum debeatur risarcitorio, riferibile ai pretesi danni patrimoniali, trovato alcun riscontro nemmeno negli esiti istruttori: fotografici, documentali e testimoniali.
Infatti, ritenuto che le infiltrazioni d'acqua meteorica siano incontestate e che siano imputabili alla condotta colposa della società convenuta, la Corte è dell'avviso che sia rimasto del tutto sfornito di prova il quantum debeatur sulla voce di danno patrimoniale per i pretesi costi, che sarebbero stati anticipati per i lavori e le riparazioni eseguite, al fine di eliminare i danni conseguenti alle infiltrazioni,
e per la pretesa sostituzione dei beni strumentali all'esercizio dell'attività di panificazione.
Tali pretesi danni, infatti, che avrebbero coinvolto il soffitto e le pareti dell'unità immobiliare, oggetto delle denunziate infiltrazioni, non risultano essere raffigurati nella produzione fotografica in atti, mentre gli attrezzi ed i macchinari, che sarebbero stati danneggiati, risultano semplicemente
4 essere stati coperti da cellophane, senza che da ciò possa ricavarsi l'evidenza del loro danneggiamento.
A ciò si aggiunga che i due testimoni escussi, le cui propalazioni venivano puntualmente riportate nella decisione gravata, nulla dichiaravano in ordine all'esatta individuazione dei pretesi danni, e, che alcuna valenza probatoria possa essere attribuita all'ulteriore documentazione versata in atti, quale: a) la fattura n. 15 del 19 maggio 2018, dell'importo di € 2.999,98, apparentemente emessa da per generici “lavori di pitturazione nel vostro negozio sito in Aversa (CE)”; Parte_3
b) la fattura n. 24 del 26 maggio 2018, dell'importo di € 8.662,00, apparentemente emessa da
[...]
per la sostituzione: di un motore frigo murale da 1 m;
di un motore frigo Controparte_5
vetrina da 1,5 m;
rivestimento pannelli in legno bianchi da esposizione;
rivestimento mobili arredamento negozio;
sostituzione ventilatori banchi frigo esposizione;
c) la fattura n. 303 del 29 maggio 2018, dell'importo di € 1.220,00, apparentemente emessa da AP Materiale Elettrico s.a.s. di per la fornitura di materiale elettrico. Persona_1
Tali fatture, invero, non risultando essere state neppure quietanzate rispettivamente dal prestatore il servizio di pitturazione e dai venditori e, non essendo neppure stata provata la consegna dei beni ivi menzionati mediante il formale documento di trasporto, di cui al D.P.R. 472/1996, inducono a ritenere che verosimilmente non siano mai state pagate perché rappresentative di c.d.
“fatture di comodo”, non essendo stata allegata neppure una forma di tracciabilità del preteso, avvenuto pagamento.
Anche la domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante non veniva provata, per cui va respinta, non avendo la parte danneggiata prodotto documentazione fiscale e contabile, utile ai fini della determinazione dell'esatta quantificazione di tale voce di danno, non potendo essere posta a fondamento di questa istanza risarcitoria il solo registro dei corrispettivi in atti, relativo all'anno 2017, peraltro prodotto in parte, con la sottrazione della pagina n. 5, essendo notorio che l'utile netto conseguito nei trenta giorni, cadenti nel mese di agosto, in cui l'attività di panificazione sarebbe stata sospesa a causa delle lamentate infiltrazioni, andrebbe calcolato sulla base del guadagno lordo, così come annotato nel richiamato registro, detratto l'ammontare di tutti i costi e delle imposte, di cui, però, non veniva fornita alcuna documentazione.
Peraltro, in ordine alla subordinata, pretesa liquidazione equitativa del danno patrimoniale, questa è senz'altro preclusa dalla mancanza di elementi certi, che avrebbe dovuto offrire l'attrice- appellante, dai quali desumere innanzitutto la prova in termini economici del danno subito.
La liquidazione equitativa del danno postula, infatti, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto, dimostrando semplicemente che un inadempimento dell'altra parte vi fosse stato, se non si
5 dimostri che a tale inadempimento fosse conseguito un concreto danno (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent.,
8 gennaio 2016, n. 127; Cass. civ., Sez. III, Sent., 17 ottobre 2016, n. 20889; Cass. civ., Sez. II, Sent.,
22 febbraio 2018, n. 4310).
Ad ogni buon conto, il preteso danno non può essere quantificato, così come preteso dalla parte appellante, in sede di relazione peritale da parte dell'invocata e disattesa c.t.u., atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non v'è motivo per discostarsene:
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 07/06/2019, n. 15521).
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico di , in Parte_1
favore della società appellata, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore CP_1 del disputatum (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato
D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Buonpane, dichiaratosi antistatario.
5.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1149/2021 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 30 aprile 2021, così provvede:
6 1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della società appellata, Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 2.904,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Buonpane, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 23 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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