Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 05/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06408/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6408 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale n. 45/A;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1. del decreto n. -OMISSIS-, del 30 luglio 2025, emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a firma del Capo del Dipartimento, Stefano carmine De Michele, con il quale si è statuita la reintegrazione in servizio;
2. del provvedimento -OMISSIS-, a firma del Direttore Generale a.p.c., notificato in data 01.08.2025, con il quale il ricorrnete è stato assegnato provvisoriamente in distacco presso la C. C. di Frosinone;
3. di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa IV NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - In data 10/11/2023 il ricorrente è stato sospeso dal servizio in via cautelare in conseguenza del rinvio a giudizio formulato dalla Procura di Santa RI Capua Vetere all’esito delle indagini che lo hanno visto indagato per i reati di cui agli artt. 110, 117, 81 co. 2, 346 bis co. 1 e 3 c.p., in relazione a fatti verificatasi nel 2018.
Con decreto n. -OMISSIS- del 30/7/25 a firma del Capo Dipartimento A.P., la richiesta di reintegrazione in servizio formulata da legale del funzionario è stata accolta, dando atto della non prevedibile durata del processo penale e della cessazione delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, disponendo tuttavia che la Divisione I della Direzione Generale del Personale destinasse il ricorrente ad “altra sede esterna al proprio distretto di competenza territoriale” in via provvisoria.
Con successiva disposizione in data 31/7/25, il Direttore Generale del Personale ha assegnato il ricorrente in via provvisoria alla Casa Circondariale di Frosinone con l’incarico di Vice Comandante.
1.1 Avverso tali provvedimenti è insorto il ricorrente lamentando in estrema sintesi:
- DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE ARBITRARIA. CONTRADDITTORIETA’ DEI PROVVEDIMENTI IMPIUGNATI.
- ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO. ISTRUTTORIA CARENTE ED INCOMPLETA. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.
- VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DEL DPR 254/1999.
2 - Si è costituito in resistenza il Ministero della Giustizia, chiedendo respingersi l’impugnativa.
3 - Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 il ricorso è stato assunto in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione della causa con sentenza ex art. 60 c.p.a.
4 - Il ricorso va accolto, cogliendo nel segno la censura incentrata sulla carenza di motivazione.
Ed invero, la richiesta di reintegrazione del dipendente è stata accolta destinando quest’ultimo “ in assegnazione provvisoria ” a sede diversa da quella di servizio, con la sola precisazione che la Casa Circondariale di Frosinone “necessita di un altro funzionario cui affidare l’incarico di Vice Comandante del Reparto”.
4.1 – E’ noto che il personale di polizia non vanta alcun diritto alla permanenza nella sede, al punto che, secondo parte della giurisprudenza, gli atti di trasferimento d'autorità sfuggono alla l. n. 241 del 1990, e comunque sono espressione di una larghissima discrezionalità (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 01-10-2018, n. 9654; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19 settembre 2016, n. 2248; Cons. Stato Sez. IV, 24/05/2018, n. 3118; Cons. St., sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 103; sez. IV, 1 aprile 2016, n. 1276; sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1909; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 1029; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 10 luglio 2015, n.1164, Consiglio di Stato, sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239 e 17 settembre 2013 n. 4586). L’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, infatti, di norma, una rilevanza di mero fatto (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 30-08- 2018, n. 9088 Cons. St., Sez. IV, 31 maggio 2018, n. 3261; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 aprile 2017, n. 311; TAR Piemonte, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 1164), essendo gli atti di trasferimento disposti per perseguire in via prioritaria l'interesse dell'Amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell'interessato (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9542; Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5125; 5 maggio 2021, n. 3499; sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4029).
In disparte la questione della assimilabilità del trasferimento del militare alla fattispecie in esame, che riguarda un appartenente ad una Forza di Polizia a ordinamento civile (Tar Piemonte, sez. III, sent. n. 1918/25 e Tra Sardegna, sez. I, sent. n. 189/25), si osserva che tuttavia i provvedimenti di assegnazione a nuova sede (per trasferimento, distacco) devono rendere intelligibili le ragioni per le quali il ricorrente è costretto a lasciare l’attuale sede di servizio.
4.2 - Nel caso in esame, invece, l’Amministrazione ha provveduto al reintegro:
a) mediante una “assegnazione provvisoria” , istituto disciplinato dall’art. 7 del DPR 254/1999, che peraltro postula un’istanza di parte, ancorata a specifici presupposti, che nella fattispecie il ricorrente non ha formulato;
b) omettendo nel corpo dell’atto impugnato qualsivoglia giustificazione in merito alle ragioni che ostano (benché siano cessate le esigenze cautelari) alla ricollocazione del dipendente nella sua sede di servizio e limitandosi a dare conto della vacanza di un posto di funzionario presso la CC di Frosinone.
La carenza di motivazione non può certamente essere colmata dalle argomentazioni addotte dalla difesa erariale nella presente sede, che adombrano ragioni di incompatibilità ambientale del tutto assenti nel provvedimento gravato e costituenti motivazione postuma del provvedimento, come tale inammissibile (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2023, n. 5592).
5 - Impregiudicata, quindi, ogni successiva attività provvedimentale del Ministero della Giustizia (da esercitare nel rispetto dei principi ritraibili dalla presente decisione), vanno annullati i provvedimenti impugnati.
6 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione delle spese di lite nei confronti del procuratore antistatario del ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RA EN, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
IV NZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IV NZ | RI RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.