Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1908 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Idalia De Bartolo;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente-contumace
PM in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 853/2023 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con Controparte_1
Quanto alle pronunce accessorie, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno divorzile deve rigettarsi.
La ricorrente, nella prima memoria ex art 183, comma 6, c.p.c., dopo avere dato atto che il figlio maggiorenne era divenuto autonomo, ha chiesto di ottenere l'assegno divorzile sull'assunto che da gennaio 2023 non fosse più percettrice del reddito di cittadinanza, in quanto impossibilitata,
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Sul punto, deve osservarsi, che tale allegazione è rimasta sfornita di prova, non avendo la ricorrente documentato tale sopravvenienza rispetto all'introduzione del giudizio, in cui la stessa nulla chiedeva in suo favore, impedendo con ciò di valutare la tempestività della domanda.
La diversa circostanza, secondo cui tale sussidio le sarebbe stato comunque “sospeso” in mancanza di “particolari condizioni” ( convivenza con “persona ultrasessantenne e/o invalido”), che appare riferita alla c.d. legge di bilancio (L. 29 dicembre 2022, n. 197) che ha apportato delle modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto a partire dal 2024, deve ritenersi, invece, tardivamente allegata rispetto alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1.01.2023), potendosi, la dedotta incidenza normativa, già rappresentare entro i termini concessi (trenata giorni) in sede di udienza presidenziale (14.12.2022) per il deposito della memoria integrativa.
In ogni caso, la domanda non potrebbe trovare accoglimento, in difetto di prova, il cui onere è in capo alla richiedente (cfr., tra le tante, Cass. 21855/2022), circa la sussistenza di condizioni oggettive che non consentano alla stessa di procurarsi reddito.
Quanto alle statuizioni relative ai figli, deve preliminarmente rilevarsi che (nata il Per_1
15.03.2005) è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, sicché deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento e collocamento.
Quanto al mantenimento di (che all'epoca dell'introduzione del giudizio frequentava il Per_1
Liceo Classico B. Telesio), da riconoscersi in ragione del breve tempo trascorso da quando è divenuta maggiorenne, si reputa congruo disporre un contributo di € 300,00 mensile, da versarsi alla madre entro il venticinque di ogni mese (per come indicato), quale contributo alle basilari esigenze di vita correlate all'età della ragazza e del presumibile accrescimento delle stesse rispetto alla precedente determinazione giudiziale (in cui era stato disposta la somma di € 250,00), oltre alla contribuzione in misura del 50% delle spese straordinarie.
La misura dell'assegno risulta adeguato alla capacità lavorativa del resistente, il quale risulta, dall'estratto conto previdenziale in atti (cfr. all. memoria n. 2 ex art 183 comma 6, c.p.c.), di avere svolto più attività lavorative e da ultimo nella qualità di dipendente con contratto part-time della pagina 2 di 3 S.r.l. Mastro Vincenzo per circa 5 mesi e mezzo (non continuativi), percependo una retribuzione di circa € 1.260,00 mensili.
La misura dell'assegno tiene, altresì, conto dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, per come richiesta, poiché convivente con la figlia da poco maggiorenne, e dunque dell'incidenza della stessa in termini di risparmio di spesa dei costi per un contratto di locazione.
Nulla a provvedere con riguardo alla domanda di mantenimento in favore di in ragione Per_2 della rinuncia, sul punto, formulata dalla ricorrente, motivato dall'allontanamento del figlio da casa per le proprie esigenze legate allo svolgimento di un tirocinio formativo.
Le ragioni della decisione e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa questione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affido e collocamento;
- pone a carico del sig. un contributo al mantenimento per la figlia nella Controparte_1 misura di € 300,00, rivalutabili annualmente (secondo gli indici ISTAT), da corrispondere alla madre mensilmente (entro il giorno 25), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
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