Decreto cautelare 17 settembre 2019
Ordinanza cautelare 3 ottobre 2019
Sentenza 3 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/05/2021, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00563/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentate e difese dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – -OMISSIS-;
- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 – tenuta in modalità videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti espongono di avere impugnato avanti al -OMISSIS-, il D.M. n. 235 del 2014, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui escludeva la possibilità di iscrizione, per il triennio -OMISSIS-.
In tale sede, le ricorrenti chiedevano che fosse accertato e dichiarato “ che il diploma magistrale conseguito costituiva titolo di studio abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e\o primaria e requisito idoneo per l’inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle -OMISSIS-. del rispettivo ambito provinciale, da utilizzarsi, ai sensi dell’art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati ” e, conseguentemente, che fosse accertato e dichiarato “ il loro diritto ad essere inseriti [sc. inserite] , fin dall’inizio -OMISSIS-o da altra data ritenuta di giustizia, nelle -OMISSIS-. e/o in subordine in una graduatoria aggiuntiva ed esclusiva già costituita in coda alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da utilizzarsi, ai sensi dell’art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati ”.
In esito all’accoglimento della contestuale istanza cautelare, le ricorrenti erano iscritte con riserva nelle -OMISSIS-..
Con sentenza-OMISSIS-- -OMISSIS- , ha però respinto il ricorso conformandosi alle recenti decisioni -OMISSIS-, dalle quali è stato tra l’altro chiarito “ che il diploma magistrale conseguito nel-OMISSIS-non è da ritenersi idoneo all’insegnamento ”.
2. Preso atto della pronuncia, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con il decreto in epigrafe descritto, ha proceduto a depennare le ricorrenti dalle -OMISSIS-, annullando i precedenti provvedimenti tramite i quali, in esito all’accoglimento dell’istanza cautelare, ne era stata disposta l’iscrizione con riserva.
3. Avverso tale decreto, insorgono ora le ricorrenti che, dopo aver precisato di aver proposto appello avverso la pronuncia del T.A.R. per il -OMISSIS-, poc’anzi richiamata, contestano la propria estromissione, ritenendola in contrasto con le istruzioni ministeriali, le quali avrebbero imposto il mantenimento in graduatoria dei docenti la cui posizione non risultasse ancora definita, come nel caso di specie, da una decisione non più soggetta ai mezzi ordinari d’impugnazione.
4. L’istanza cautelare, inizialmente accolta da questo Tribunale (-OMISSIS-), è stata respinta dal Consiglio di Stato, adito in appello dall’Amministrazione, il quale ha osservato che “ appare condivisibile la posizione della parte appellante, visto il mancato possesso degli appellati del titolo abilitante all’immissione nella graduatoria, come oramai acclarato dalla giurisprudenza […]” (Sez. VI, ord. n. 533 del 2020).
5. Infine, chiamata alla pubblica udienza del 18 novembre 2020, la causa, una volta discussa dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene, innanzitutto, di doversi conformare all’orientamento espresso, in aderenza al proprio costante indirizzo, dal Consiglio di Stato in sede cautelare (vd., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2021, n. 2363), in quanto il possesso del solo diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico -OMISSIS-, non costituisce titolo valutabile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'art. 1, comma 605, lett. c ), L. 27 dicembre 2006, n. 296 (così: Cons. Stato, A.P. n. 11 del 2017 e n. 5 del 2019).
Premessa l’adesione a tale insegnamento, deve essere inoltre esclusa l’applicazione, nella fattispecie, della disposizione contenuta nell’art. 6, comma 1, lett. b ) del D.M. n. 374 del 2019, nella parte in cui consente il mantenimento dell’iscrizione con riserva in graduatoria ad esaurimento, allorché sia comunque pendente un ricorso giurisdizionale (anche in grado d’appello) o straordinario al Capo dello Stato, “ avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti ”.
Come infatti specifica il precedente art. 1, comma 8, “ in forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento ”.
Pertanto, nel caso di “ docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli ”, l’inserimento nelle graduatore è precluso, oltreché per la mancanza del titolo necessario per l’iscrizione, dalla sola pronuncia “ di merito ”, ad essi avversa, indipendente dal suo passaggio in giudicato.
Non può quindi essere evocato, come auspicato dalle ricorrenti, il più favorevole regime introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. b ), il quale disciplina solo in via generale l’accesso alle graduatore, e la permanenza nelle stesse, fino all’esaurimento delle fasi contenziose, senza però intaccare (“ fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 8 ”) le disposizioni più restrittive poste a regolare la particolare condizione dei diplomati magistrali, i cui ricorsi siano stati respinti, ancorché in primo grado, conformemente agli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
In definitiva, il carattere speciale del regime preclusivo dettato, nei confronti dei titolari di diploma magistrale, dall’art. 1, comma 8, del D.M. n. 374 del 2019, non consente a tali soggetti di dilazionare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b ), l’iscrizione nelle graduatorie con riserva , sino al passaggio in giudicato della sentenza d’appello che definisca il contenzioso da essi instaurato.
Si deve perciò concludere che in capo alle ricorrenti (diplomate magistrali), a seguito della pronuncia negativa del T.A.R. per il -OMISSIS- (-OMISSIS-), non residua più, nonostante la proposizione dell’appello, alcun titolo idoneo a garantire loro l’auspicato inserimento nelle graduatorie.
7. Il ricorso, per quanto precede deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate, in ragione della particolarità della questione esaminata e degli alterni esiti della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 – tenutasi in videoconferenza - con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.