Art. 13.
I contributi ordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , vengono stabiliti, con effetto dal 1 gennaio 1949, nelle seguenti misure annue:
contributo ordinario dell'iscritto, lire 15 mila;
contributo ordinario dell'Ente, lire 63 mila. ((1)) I contributi straordinari degli iscritti e degli Enti di cui allo stesso articolo 9 sono soppressi dalla data predetta.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 10) che "I contributi ordinari di cui al primo comma, dell'art. 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1 gennaio 1951, alle seguenti misure annue:
contributo ordinario dell'iscritto, lire 18.000;
contributo ordinario dell'Ente, lire 72.000".
I contributi ordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , vengono stabiliti, con effetto dal 1 gennaio 1949, nelle seguenti misure annue:
contributo ordinario dell'iscritto, lire 15 mila;
contributo ordinario dell'Ente, lire 63 mila. ((1)) I contributi straordinari degli iscritti e degli Enti di cui allo stesso articolo 9 sono soppressi dalla data predetta.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 10) che "I contributi ordinari di cui al primo comma, dell'art. 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1 gennaio 1951, alle seguenti misure annue:
contributo ordinario dell'iscritto, lire 18.000;
contributo ordinario dell'Ente, lire 72.000".