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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 544/2024 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to PONTICIELLO Parte_1
CARLO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Varese, via Volta 3, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRAZIA GUERRA come da procura generale in atti resistente
e contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to
LUIGI CRITELLI come da procura resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 28/01/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 26.06.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11720249000930302000 notificatagli il 20.02.2024, con riferimento al credito previdenziale portato dall'avviso di addebito n. 41720112000172055000, notificato il 9.09.2011, dell'importo complessivo di €3754,17.
Ha chiesto al Giudice:
1)l'accoglimento dell'opposizione per il motivo esposto, quindi l'annullamento/inefficacia dell'intimazione, declaratoria di avvenuta prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 41720112000172055000.
2) la rifusione di spese e compensi di lite, secondo lo scaglione tariffario ex DM.
147/2022, a carico dell' con attribuzione al Controparte_3 procuratore antistatario.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito sopra indicato, maturata successivamente al
9.09.2011 (data di notifica dell'avviso di addebito), in assenza di notifica di atti interruttivi intermedi. Si è costituito l' , contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice: CP_1
In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_1
In via del tutto gradata, condannare l'opponente al pagamento a favore dell' e CP_1 per il tramite del concessionario della riscossione della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio a titolo di contributi e somme aggiuntive maturate e maturande.
Solo per scrupolo difensivo, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne l' da qualsivoglia responsabilità, in CP_1 quanto l'Ente Impositore non è titolare del potere di riscossione coattiva.
Con vittoria di spese e competenze.
Si è costituita l , contestando quanto dedotto dal Controparte_2 ricorrente e chiedendo al Giudice: nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto tardiva ed inammissibile nonché in quanto infondata in fatto ed in diritto in punto spese: condannare parte ricorrente alla refusione in favore di
[...]
delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA Controparte_2 ed IVA. ha eccepito: la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di 40 giorni di CP_4 cui all'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999; l'avvenuta notifica dei seguenti atti interruttivi
(elencati a p. 4 della memoria):
-sollecito di pagamento 11720139002167809000 notificato in data 15.03.2013;
-intimazione di pagamento 11720139008629786000 notificata in data 8.08.2013;
-comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 11776201500000046000 notificata in data 14.01.2015;
-istanza di definizione agevolata presentata in data 24.07.2019 il cui provvedimento di accoglimento è stato notificato in data 3.12.2019;
-riconoscimento di debito del 8.02.2021.
All'udienza del 15.10.2024 il ricorrente ha contestato gli atti interruttivi indicati dall' e l'avvenuto riconoscimento del debito. CP_4
All'udienza del 28.01.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata da di tardività CP_4 dell'opposizione.
Si osserva infatti che il ricorrente, con la presente opposizione, non ha contestato il merito della pretesa creditoria dell' di cui al sopra richiamato avviso di addebito, CP_1 bensì ha agito al fine di farne dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione, maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito di cui è causa;
trattasi pertanto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale è fatto valere un evento
Pag. 2 di 4 estintivo del credito, ossia la prescrizione, successivo alla notifica dell'avviso di addebito e in relazione alla quale non è previsto alcun termine per l'instaurazione del giudizio.
4.Venendo al merito, occorre anzitutto chiarire che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato nel ritenere applicabile ai crediti contributivi la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, co. 9 e 10 L. 335/1995 anche in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di cui all'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999, essendo sul punto sufficiente richiamare quanto condivisibilmente osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_5
122 del 2010)” (Cass. Sez. Un., sent. n. 23397 del 2016).
5.Tanto premesso, con specifico riferimento al credito contributivo di cui è causa, si osserva in primo luogo che risulta incontestata l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in data 9.09.2011.
6.Ciò posto, con riferimento agli atti interruttivi di cui alle allegazioni di CP_4 occorre rilevare che l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio, ha totalmente omesso di comprovare l'avvenuta notifica al contribuente dei seguenti - solo asseriti - atti interruttivi, come pure di produrli in giudizio:
-sollecito di pagamento 11720139002167809000 notificato in data 15.03.2013;
-intimazione di pagamento 11720139008629786000 notificata in data 8.08.2013;
-comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 11776201500000046000 notificata in data 14.01.2015.
Gli stessi sono pertanto insuscettibili di essere presi in considerazione ai fini di cui si controverte.
7.A fronte di ciò, il successivo atto interruttivo richiamato dalle difese di CP_4 costituito da un'istanza di definizione agevolata presentata in data 24.07.2019, è da ritenersi irrimediabilmente tardivo avuto riguardo alla pacifica data di notifica dell'avviso di addebito in data 9.09.2011, ed in quanto tale inidoneo ad interrompere la maturazione del termine di prescrizione già ampiamente decorso – ciò a prescindere e
Pag. 3 di 4 con assorbimento di ogni ulteriore questione in ordine alla valenza interruttiva dell'atto in questione.
8.Ne discende che la pretesa creditoria di cui è causa risulta dunque prescritta.
9.In conclusione, tutto ciò complessivamente osservato, il ricorso è fondato e il
Giudice accerta e dichiara l'insussistenza del credito contributivo dell' portato CP_1 dall'avviso di addebito n. 41720112000172055000, nulla dovendo l'opponente per intervenuta prescrizione.
10. Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e CP_4 sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa, della non complessità delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte.
Le spese processuali tra la parte ricorrente e l' sono integralmente compensate in CP_1 ragione dell'esclusiva imputabilità alla convenuta dello spirare del termine di CP_4 prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara estinto il credito contributivo dell' portato dall'avviso di addebito n. CP_1
41720112000172055000, nulla dovendo l'opponente per intervenuta prescrizione;
2.condanna l' a rifondere il ricorrente delle spese di Controparte_2 lite che si liquidano in complessivi €1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3.compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_1
Varese, 28.01.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 544/2024 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to PONTICIELLO Parte_1
CARLO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Varese, via Volta 3, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRAZIA GUERRA come da procura generale in atti resistente
e contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to
LUIGI CRITELLI come da procura resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 28/01/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 26.06.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11720249000930302000 notificatagli il 20.02.2024, con riferimento al credito previdenziale portato dall'avviso di addebito n. 41720112000172055000, notificato il 9.09.2011, dell'importo complessivo di €3754,17.
Ha chiesto al Giudice:
1)l'accoglimento dell'opposizione per il motivo esposto, quindi l'annullamento/inefficacia dell'intimazione, declaratoria di avvenuta prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 41720112000172055000.
2) la rifusione di spese e compensi di lite, secondo lo scaglione tariffario ex DM.
147/2022, a carico dell' con attribuzione al Controparte_3 procuratore antistatario.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito sopra indicato, maturata successivamente al
9.09.2011 (data di notifica dell'avviso di addebito), in assenza di notifica di atti interruttivi intermedi. Si è costituito l' , contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice: CP_1
In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_1
In via del tutto gradata, condannare l'opponente al pagamento a favore dell' e CP_1 per il tramite del concessionario della riscossione della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio a titolo di contributi e somme aggiuntive maturate e maturande.
Solo per scrupolo difensivo, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne l' da qualsivoglia responsabilità, in CP_1 quanto l'Ente Impositore non è titolare del potere di riscossione coattiva.
Con vittoria di spese e competenze.
Si è costituita l , contestando quanto dedotto dal Controparte_2 ricorrente e chiedendo al Giudice: nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto tardiva ed inammissibile nonché in quanto infondata in fatto ed in diritto in punto spese: condannare parte ricorrente alla refusione in favore di
[...]
delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA Controparte_2 ed IVA. ha eccepito: la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di 40 giorni di CP_4 cui all'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999; l'avvenuta notifica dei seguenti atti interruttivi
(elencati a p. 4 della memoria):
-sollecito di pagamento 11720139002167809000 notificato in data 15.03.2013;
-intimazione di pagamento 11720139008629786000 notificata in data 8.08.2013;
-comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 11776201500000046000 notificata in data 14.01.2015;
-istanza di definizione agevolata presentata in data 24.07.2019 il cui provvedimento di accoglimento è stato notificato in data 3.12.2019;
-riconoscimento di debito del 8.02.2021.
All'udienza del 15.10.2024 il ricorrente ha contestato gli atti interruttivi indicati dall' e l'avvenuto riconoscimento del debito. CP_4
All'udienza del 28.01.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata da di tardività CP_4 dell'opposizione.
Si osserva infatti che il ricorrente, con la presente opposizione, non ha contestato il merito della pretesa creditoria dell' di cui al sopra richiamato avviso di addebito, CP_1 bensì ha agito al fine di farne dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione, maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito di cui è causa;
trattasi pertanto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale è fatto valere un evento
Pag. 2 di 4 estintivo del credito, ossia la prescrizione, successivo alla notifica dell'avviso di addebito e in relazione alla quale non è previsto alcun termine per l'instaurazione del giudizio.
4.Venendo al merito, occorre anzitutto chiarire che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato nel ritenere applicabile ai crediti contributivi la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, co. 9 e 10 L. 335/1995 anche in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di cui all'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999, essendo sul punto sufficiente richiamare quanto condivisibilmente osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_5
122 del 2010)” (Cass. Sez. Un., sent. n. 23397 del 2016).
5.Tanto premesso, con specifico riferimento al credito contributivo di cui è causa, si osserva in primo luogo che risulta incontestata l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in data 9.09.2011.
6.Ciò posto, con riferimento agli atti interruttivi di cui alle allegazioni di CP_4 occorre rilevare che l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio, ha totalmente omesso di comprovare l'avvenuta notifica al contribuente dei seguenti - solo asseriti - atti interruttivi, come pure di produrli in giudizio:
-sollecito di pagamento 11720139002167809000 notificato in data 15.03.2013;
-intimazione di pagamento 11720139008629786000 notificata in data 8.08.2013;
-comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 11776201500000046000 notificata in data 14.01.2015.
Gli stessi sono pertanto insuscettibili di essere presi in considerazione ai fini di cui si controverte.
7.A fronte di ciò, il successivo atto interruttivo richiamato dalle difese di CP_4 costituito da un'istanza di definizione agevolata presentata in data 24.07.2019, è da ritenersi irrimediabilmente tardivo avuto riguardo alla pacifica data di notifica dell'avviso di addebito in data 9.09.2011, ed in quanto tale inidoneo ad interrompere la maturazione del termine di prescrizione già ampiamente decorso – ciò a prescindere e
Pag. 3 di 4 con assorbimento di ogni ulteriore questione in ordine alla valenza interruttiva dell'atto in questione.
8.Ne discende che la pretesa creditoria di cui è causa risulta dunque prescritta.
9.In conclusione, tutto ciò complessivamente osservato, il ricorso è fondato e il
Giudice accerta e dichiara l'insussistenza del credito contributivo dell' portato CP_1 dall'avviso di addebito n. 41720112000172055000, nulla dovendo l'opponente per intervenuta prescrizione.
10. Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e CP_4 sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa, della non complessità delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte.
Le spese processuali tra la parte ricorrente e l' sono integralmente compensate in CP_1 ragione dell'esclusiva imputabilità alla convenuta dello spirare del termine di CP_4 prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara estinto il credito contributivo dell' portato dall'avviso di addebito n. CP_1
41720112000172055000, nulla dovendo l'opponente per intervenuta prescrizione;
2.condanna l' a rifondere il ricorrente delle spese di Controparte_2 lite che si liquidano in complessivi €1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3.compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_1
Varese, 28.01.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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