Ordinanza collegiale 6 febbraio 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/04/2025, n. 7529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7529 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13620/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13620 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo n. 20 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ricorso contro
il silenzio-inadempimento serbato dall''Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine alle istanze di visto per lavoro subordinato in favore di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente, potenziale datore di lavoro di -OMISSIS-, ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di rilascio del visto di ingresso richiesto dal predetto lavoratore.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. In seguito all’udienza del 4 febbraio 2025, il Collegio ha sottoposto alle parti la questione, sollevabile d’ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo al ricorrente. Seguiva il deposito di una memoria da parte della sola Amministrazione resistente.
4. Infine, all’udienza del 15 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo cui il datore di lavoro, che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero, non è legittimato né ad impugnare il diniego di visto d'ingresso adottato nei confronti di quest'ultimo, né tantomeno ad agire avverso il silenzio nel caso di inerzia della sede diplomatica (cfr. ex multis , da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater, sent. n. 22851 del 17/12/2024; in precedenza anche Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, sent. n. 9697 del 13/09/2016). Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
6. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.