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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/03/2024, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. n°5393/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°5393 del Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in materia di risarcimento danni da insidia stradale, vertente T R A
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Benevento, alla Contrada Cretarossa n°1, (c. f. ), CodiceFiscale_1 già rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Cappa e successivamente, in sua sostituzione, dall'Avv. Roberto Cappa, con studio in Viareggio (LU), Piazza Garibaldi n° 2, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Pietro Colletta n°35, presso lo studio dell'Avv. Anna Dello Iacono, domiciliatario, giusta procura speciale prodotta in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE C O N T R O
, in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_1
p.t., On.le , con sede in Benevento, alla Via Parte_2
Annunziata Palazzo Mosti, (P. Iva e C.F. ), rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Vincenzo Catalano, Dirigente del Settore Avvocatura, elettivamente domiciliato, unitamente al suo difensore, presso l'Avv. Giancosimo Tedesco, - Studio Legale Controparte_2
, Napoli, giusta Determinazione Dirigenziale n°10 del
[...]
15/01/2019 nonché procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
APPELLATO N O N C H E'
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_3 con sede in Benevento, alla Zona Industriale Pezzapiana, (p.i. e c.f.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Capocasale, P.IVA_2 elettivamente domiciliata -in uno a detto avvocato costituito e munito di procura anche per il presente grado - in Napoli, al Centro Direzionale, Isola C/9, Torre Giulia, Scala A, presso lo studio dell'Avv. Errico Eduardo
1 Proc. n°5393/2018 R.G.
, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di Pt_3 citazione in primo grado, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA A V V E R S O la sentenza n°1501/2018 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Benevento il 21/08/2018, pubblicata il 12/09/2018, notificata a mezzo p.e.c. in data 04/10/2018, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto - 2) Previa declaratoria di concorrente responsabilità, nella misura del 30%, di nella verificazione del sinistro,
Parte_1 accaduto in data 12.04.2013, in Benevento, alla Contrada Cretarossa n. 1 - 3) Condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti da , quantificati in
Parte_1 complessivi €. 12.019,13, già ridotti in misura percentuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. - 4) Dichiara interamente compensate, fra e ,
Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio, ivi compreso il costo della C.T.U.. - 5) Condanna e il , in solido tra loro,
Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese processuali di lite, oltre il costo della C.T.U., in favore della complessivamente liquidate in €. Controparte_3
2.738,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Renato Capocasale dichiaratosi antistatario”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 17.10.2014 conveniva in giudizio il Parte_1
e la chiedendone, accertatane e Controparte_1 Controparte_3 dichiaratane la responsabilità esclusiva in ordine all'infortunio di cui era stata vittima, la condanna nelle rispettive qualità e in solido al risarcimento in proprio favore stanti i pregiudizi sofferti, quantificati nella somma complessiva di €. 40.311,00, il tutto per danno biologico da lesione permanente dell'integrità psicofisica, I.T.A., I.T.P., nonché per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Premetteva in particolare: che in data 12/04/2013, alle ore 16,00 circa, stava passeggiando in prossimità della propria abitazione, in Benevento, alla Contrada Cretarossa n°1, allorché, dopo essere inciampata e aver perso l'equilibrio, rovinava al suolo a causa della sconnessione esistente sulla sede stradale tra il tombino dell'acquedotto e la pavimentazione, tale da creare una buca non visibile né evitabile;
che trasportata presso il Pronto Soccorso dell' di Benevento, le veniva CP_4 diagnosticata una frattura bimalleolare a destra, trattata con il
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confezionamento di doccia gessata provvisoria, seguendo il ricovero e l'intervento chirurgico di riduzione della frattura e osteosintesi, con degenza nel reparto di ortopedia e traumatologia fino alla data del 15/04/13, allorquando veniva dimessa con 30 giorni di prognosi;
che sottopostasi a successive visite specialistiche, non risultava ancora guarita dal trauma subito e necessitava di ulteriore intervento chirurgico per la rimozione delle placche e delle viti;
che, richiesta consulenza medico-legale di fiducia, il perito incaricato dell'accertamento aveva ritenuto il danno così valutabile: “ricovero 3 gg.; I.T.A. 30 gg.; I.T.P. al 75% 60 gg.; I.T.P. al 50% 30 gg., con una invalidità permanente pari al 13%”, quantificato il danno complessivo, incluse sostenute spese mediche e sanitarie, nell'importo di €. 40.311,00; che, eseguito
“sopralluogo congiunto” con il tecnico del e redatta relazione CP_1 conseguente sottoscritta dall'ausiliario di parte, era stato dettagliatamente documentato il rappresentato stato dei luoghi. Costituitasi, la eccepiva la inammissibilità della domanda Controparte_3 nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva e/o di responsabilità, stante da un lato la carenza di prova che trattavasi di tombino della rete idrico-fognaria, dall'altro la insussistenza di azione esperibile dai privati contro essa convenuta, (attesa la proprietà in capo al di ogni bene facente parte della rete idrico- Controparte_1 fognaria e la rilevanza nei soli rapporti interni tra e di CP_1 CP_3 eventuali contratti o convenzioni di manutenzione); evidenziava poi come alla luce della stessa prospettazione attorea lo stato dei luoghi dedotto quale presunta causa del sinistro presentasse anomalie afferenti alle condizioni del manto stradale circostante il tombino, così da doversi imputare esclusivamente all'Ente tenuto alla manutenzione del primo e non a quella del secondo, assolutamente integro nella sua struttura e funzionalità, qualsiasi responsabilità dell'accaduto; denotava, pertanto, la infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria rivolta nei propri confronti, essendovi chiara interruzione del nesso causale ed insussistenza dei requisiti ex artt. 2043 e/o 2051 c.c., in ordine alla verificazione di un evento da ascrivere peraltro alla condotta imprudente, negligente e malaccorta della medesima , latrice di un Pt_1 danno reclamato in misura sproporzionata e non provata. Costituitosi, il eccepiva parimenti la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva, spettando quest'ultima alla in Controparte_3 base a “contratto attivato in data 30.7.01” che aveva le affidato “i lavori di pulizia e manutenzione delle caditoie, delle grate stradali e dei tombini”; evidenziava poi la insussistenza di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., stante la inapplicabilità
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alla p.a. della presunzione di responsabilità prevista da detto disposto normativo ed ancora la infondatezza della domanda per la insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'insidia, come richiesti dal regime di responsabilità ex art. 2043 c.c.. Instauratosi il contraddittorio, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie, ammesse e raccolte le prove orali, interrogatorio formale dell'attrice e deposizioni testimoniali, disposta ed espletata C.T.U. medico legale per l'accertamento e la valutazione dei danni alla persona, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, resa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da dispositivo in epigrafe. Avverso la sentenza proponeva appello l'attrice articolando quattro motivi di impugnazione: con il primo lamentava la erroneità del ritenuto difetto di legittimazione passiva della che “sarebbe Controparte_3 stata responsabile solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 10 della convenzione, avendo effettuato dei lavori relativamente al tombino di cui in oggetto non avesse successivamente ripristinato la pavimentazione stradale, circostanza nel caso di specie non … addotta né provata”, laddove, essendo la sconnessione comunque dovuta a difetto di manutenzione dell'asfalto intorno al tombino, per interventi non eseguiti a cui sarebbe stata tenuta la società, quest'ultima non si sarebbe potuta sottrarre alla responsabilità imputatale;
con il secondo si doleva della contraddittoria interpretazione della prova testimoniale, avendo sulla sua scorta il giudice a quo ritenuto la concorrente responsabilità di essa danneggiata per le buone condizioni di visibilità del luogo del sinistro, avvenuto di giorno e nella consapevolezza che essa infortunata non avrebbe potuto non avere della presenza del dislivello stradale, risalente alla fine dell'anno 2012 inizio del 2013, cioè all'epoca in cui la stessa aveva cominciato ad utilizzare il corrispondente accesso alla propria abitazione, posto che in precedenza vi accedeva per altro ingresso;
con il terzo censurava l'operato calcolo del danno per inesatta indicazione della propria età al momento del fatto, oltre che per errata applicazione delle tabelle di riferimento circa il danno biologico, avendo il consulente tecnico d'ufficio stimato che la lesione accertata aveva cagionato un danno consistito in I.T.A. pari a 30 giorni, I.T.R. del 75% pari a 60 giorni, I.T.R. del 50% pari a 30 giorni e una invalidità permanente in misura del 7%, sicché la posta risarcitoria, tenendo anche conto della specificità del caso concreto, si sarebbe dovuta complessivamente quantificare in € 20.815,00, comprensiva delle spese mediche riconosciute per €. 356,00, per poi ridursi del 30% per il
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riconosciuto concorso di colpa;
con il quarto motivo deduceva la omessa motivazione e la errata applicazione delle norme di diritto in ordine alla disposta, integrale compensazione delle spese del giudizio con il CP_1 nonché in ordine alla sancita soccombenza, in solido, per quelle riconosciute nel rapporto processuale instauratosi con la CP_3
avendo il giudice accolto la domanda, sia pure in parte, nei
[...] confronti del . Fatta quindi richiesta di preliminare Controparte_1 sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, concludeva per la sua riforma in accoglimento dell'appello con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Costituitasi, l'appellata eccepiva: a) la macroscopica Controparte_3 infondatezza dell'appello sia quanto ai capi relativi alla propria posizione, alla propria carenza di legittimazione passiva e/o di responsabilità nonché sul regime delle spese nei rapporti tra la ed essa appellata, Pt_1 sia con riguardo alla propugnata negazione del concorso colposo dell'attrice. Concludeva per il rigetto dell'appello con riguardo a tutti i motivi inerenti alla detta posizione, in ogni caso confermando tutte le statuizioni di prime cure afferenti i rapporti intercorsi con le altre parti e, comunque, dichiarando inammissibile e/o rigettando ogni domanda proposta nei propri confronti con vittoria delle spese processuali del grado. Nel costituirsi il resisteva al gravame proponendo Controparte_1 appello incidentale con il quale censurava il decretato rigetto dell'eccezione di propria carenza di legittimazione passiva e il conseguente governo delle spese processuali. Concludeva perché, in accoglimento della impugnazione interposta e in totale riforma della sentenza appellata si fosse rigettata la domanda attorea nei propri confronti con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali tutte. Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, preso atto della intervenuta rinuncia alla inibitoria e disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, dopo alcuni differimenti dovuti anche ad esigenze di ruolo, all'esito della trattazione scritta tenutasi in ossequio alla normativa sopravvenuta in materia di emergenza epidemiologica, (art. 83, comma 1, del d.l. 18 marzo 2020, n°18, conv. in legge 24.4.2020 n°27), e celebratasi nelle forme cartolari, concessi ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la causa in decisione. Gli appelli, sia quello principale che quello incidentale, sono infondati e non meritano accoglimento.
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Per cominciare dai motivi del primo deve anzitutto dissentirsi dalla tesi postulante la erroneità del ritenuto difetto di legittimazione passiva della che “sarebbe stata responsabile solo nel caso in cui, ai Controparte_3 sensi dell'art. 10 della convenzione, avendo effettuato dei lavori relativamente al tombino di cui in oggetto non avesse successivamente ripristinato la pavimentazione stradale, circostanza nel caso di specie non … addotta né provata”, laddove, essendo la sconnessione comunque dovuta a difetto di manutenzione dell'asfalto intorno al tombino, per interventi non eseguiti a cui sarebbe stata tenuta la società, quest'ultima non si sarebbe potuta sottrarre alla responsabilità imputatale. Il giudice a quo aveva così motivato la esclusione di responsabilità della CP_3
riconoscendola invece a carico dell'ente territoriale:
[...]
“Preliminarmente va accolta l'eccezione sollevata dalla Controparte_3 in merito al suo difetto di legittimazione passiva, e ciò in quanto, come è possibile evincere dalle foto allegate, effettivamente, la sconnessione che avrebbe causato la caduta della afferisce al manto stradale e Pt_1 che, inoltre, non vengono contestati difetti strutturali del tombino, con la conseguenza che è il ad esserne responsabile Controparte_1 in quanto ente custode della strada. Non può, di contro, essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal CP_1
in quanto, dall'esame della convenzione stipulata con la
[...] in data 30.07.2001, ed in particolare dall'art. 1 della Controparte_3 stessa, si evince che oggetto del contratto di appalto è “la pulizia programmata dei pozzetti e delle condotte ubicati sulla rete stradale del nucleo urbano di Benevento con l'utilizzo di auto espurghi e camion attrezzati per il trasporto di rifiuti;
il controllo dello stato dei manufatti in calcestruzzo (pozzetti) e delle parti metalliche (chiusini); il ripristino o la sostituzione delle parti mancanti o usurate (chiusini caditoie griglie)”. Dunque, considerando che nel caso di specie la caduta della
è stata causata non già da difetti afferenti al tombino, ma da un Pt_1 dislivello del manto stradale, non può considerarsi sussistente la responsabilità della la quale sarebbe stata responsabile Controparte_3 solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 10 della convenzione, avendo effettuato dei lavori relativamente al tombino di cui in oggetto non avesse, successivamente, ripristinato la pavimentazione stradale, circostanza che nel caso di specie non è stata addotta né provata. Ciò posto, nel merito giova precisare che la Suprema Corte ha già da tempo posto in luce come l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia sia intrinsecamente diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio,
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diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (cfr. Cass. 6 luglio 2004, n. 12329, richiamando un orientamento ancora più risalente). Dunque, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 c. c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare 1'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c. c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. Ne consegue un'ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell'onere della prova, perché nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sarà il danneggiante a doversi attivare, (cfr. sentenze 23 giugno 2009, n. 14622, e 20 agosto 2009, n. 18520). L'attrice, nel caso di specie, ha enunciato situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da entrambi i richiamati articoli;
tuttavia, in virtù di quanto su detto e dando applicazione al principio iura novit curia, l'azione in parola deve essere classificata come azione di risarcimento del danno in sensi dell'art. 2051 c.c., con tutte le conseguenze dal punto di vista probatorio. Orbene, la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia e, cioè, che sia in grado di esplicare riguardo alla stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche. Nel caso che ci occupa è certo che il si trovi in tale situazione. Dunque, una volta Controparte_1 accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di una anomalia della strada stessa e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava sul danneggiato, è, comunque, configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. L'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. quale scriminante della
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responsabilità del custode. Tuttavia, è bene ricordare che la Corte di Cassazione, in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può, secondo un ordine crescente di gravità, anche atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. Cass. 12 luglio 2006, n. 15779). Si è, quindi, riconosciuto che nel concetto di caso fortuito possa rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., Cass. 22 aprile 2010, n. 9546, e Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Tanto premesso, nel caso di specie l'attrice ha dimostrato che in data 12.04.2013, mentre camminava in prossimità della propria abitazione, sita in Benevento alla Contrada Cretarossa n. 1, inciampava e di conseguenza cadeva al suolo, a causa della sconnessione esistente sulla sede stradale, posta tra il tombino dell'acquedotto ed il piano di calpestio, (v. deposizioni testimoniali di , , Tes_1 Testimone_2
, e fotografie ritraenti lo stato dei luoghi prima Testimone_3 dell'intervento manutentivo). Ha, dunque, assolto il proprio onere probatorio, dimostrando, cioè, di aver riportato lesioni personali a causa del dissesto in cui versava la pavimentazione stradale riportando lesioni personali, (cfr. documentazione medica), circostanza comprovata anche da successiva C.T.U. medico-legale. Pertanto, il è Controparte_1 certamente responsabile dei danni derivati a ”. Il passo Parte_1 motivazionale riportato è coerente nei suoi snodi sia sul piano logico che su quello giuridico. L'appellante difesa, pure a fronte della sua stessa prospettazione fattuale di primo grado e delle risultanze descrittive e fotografiche del suo stesso c.t.p., (relazione geom. ), CP_5 nonché delle risultanze della prova testimoniale, da cui si evince al più un'anomalia afferente al solo asfalto e manto stradale e non al tombino in sé, in sede di gravame ha propugnato l'assunto, in verità nuovo, per cui anche detto manto stradale sarebbe stato in responsabilità e manutenzione della società, “unica obbligata ad effettuare i lavori di ripristino del manto stradale a seguito di interventi sulla rete idrico/fognaria”, dovendo perciò “presumersi” che avesse causato l'ammaloramento dell'asfalto stesso nei dintorni del tombino, per intervenire successivamente onde sistemarlo. L'argomentazione è priva di pregio ed è smentita dall'esame del materiale assertivo e probatorio di primo grado. Prescindendo anche dalla prospettazione del fatto come rappresentato in citazione, laddove si attribuiva la caduta dell'attrice a
“sconnessione esistente sulla sede stradale, posta tra il tombino
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dell'acquedotto e la pavimentazione, tale da creare una buca non visibile né prevedibile”, ed ancora dalla relazione tecnica di parte, (per geom.
, all. 9 in produzione attorea I grado), corredata da CP_5 eloquenti rilievi fotografici, laddove si affermava che “la zona intorno al tombino risultava con asfalto disgregato e non realizzato a raso con lo stesso tombino”, che “tali mancate rifiniture – avevano - prodotto un dislivello tra la quota del tombino e il manto stradale”, che “oltre al dislivello tra la quota del tombino e quella del manto stradale, vi – era - una zona con totale mancanza del fondo stradale (tappetino)” che avrebbe accentuato “il pericolo per l'incolumità dei passanti”, il tutto comprovato dagli stessi rilievi fotografici allegati alla relazione, rappresentanti uno stato dei luoghi caratterizzato da un lato dalla integrità del tombino, privo di rotture, vizi e saldamente ancorato alla sua sede, dall'altro dall'assenza di ammaloramento e disgregazione del manto di asfalto nella zona immediatamente circostante il tombino medesimo, il testimoniale raccolto ha pienamente confermato tale conformazione dei luoghi;
[c.f.r., in fasc. uff. I° grado, deposiz. : Tes_1
“Si, è vero, c'è l'asfalto disgregato … posso riferire che intorno al tombino non c'è asfalto ed il cemento intorno è disgregato …. Si, è vero, per lo stato come descritto c'è un dislivello”; deposiz. : “(…) la strada Tes_2
è asfaltata ma con fossi e buche in generale e non vi sono marciapiedi (…); nella zona intorno al tombino vi è cemento disgregato, non vi è tappetino d'asfalto e la quota tra il manto stradale ed il tombino presenta un dislivello”; deposiz. : “l'asfalto intorno al tombino è Tes_3 inesistente e ci sono dei fossi intorno (…); lo spazio intorno al tombino e per una estensione di circa 50 cm. presenta un asfalto disgregato (…); riconosco le foto che mi vengono mostrate, facenti parte della relazione agli atti di causa allegata alla produzione di parte attrice al n. 9 dell'indice, e confermo lo stato dei luoghi come dalle foto da 3 a 10 che mi vengono mostrate;
aggiungo che lo stato del tombino e del manto stradale alla data dei fatti ed anche attualmente è quello rappresentato in dette foto (…); confermo che vi è totale mancanza del tappetino attorno al tombino e che tale situazione è frutto di errati interventi di manutenzione del manto stradale”. In definitiva, sia la connotazione attorea del fatto sia le emergenze istruttorie in atti avevano chiaramente denotato la insussistenza di circostanze rivelanti interventi di sorta posti in essere dalla sulla rete idrico-fognaria, (tali da incidere sullo CP_3 stato del manto stradale), dimostrando per converso che l'asserita insidia stradale, pretesa causa della caduta di parte attrice, era inequivocabilmente costituita da una zona viaria, circostante un tombino, (di per sé integro, privo di rotture, saldamente ancorato e non
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necessitante di manutenzione), che per la mancanza o disgregazione dell'asfalto aveva creato un dislivello. Il disallineamento fra tombino e manto stradale ad esso circostante, ammalorato e non correttamente manutenuto, non potrebbe certo attenere alla cura delle infrastrutture fognarie e/o idriche e dei tombini, quanto piuttosto alla cura e custodia della sede stradale. Rapporti di gestione riguarderebbero solo il tombino/chiusino quale bene ipoteticamente afferente alla rete idrico- fognaria cittadina ed alle sue infrastrutture, non certo la manutenzione della sede stradale, (cura, manutenzione e sistemazione della pavimentazione stradale e dell'asfalto circostante;
riparazione di buche e dissesti stradali). Quand'anche fosse intercorso un rapporto di
“gestione” e “manutenzione” della rete idrico-fognaria di proprietà del nella zona in questione, (ed il tombino in parola Controparte_1 avesse fatto parte di detta rete, circostanza peraltro nemmeno provata in primo grado), il gestore o affidatario della stessa avrebbe potuto al più rispondere, nei rapporti interni, di danni a terzi conseguenti ad omissioni manutentive rispetto a beni e manufatti appartenenti alla rete ed al sistema idrico-fognario; ma non sarebbero stati certo configurabili in capo ad esso compiti di manutenzione del suolo stradale circostante i chiusini quali sono quelli che vengono in rilievo nel caso di specie. Il dissesto e/o l'anomalia e/o l'irregolarità che avrebbe causato il sinistro per cui è causa non riguardava la “struttura” e la funzionalità del tombino, (peraltro di proprietà comunale e non della ), che era CP_3 integro, stabile e non presentava rotture o assenza di copertura, (dati questi che potrebbero attenere alla manutenzione ordinaria dei beni del sistema idrico fognario), ma riguardava il suolo stradale circostante, di cui era incontestabile, in base alla istruttoria documentale ed orale, la mancanza di asfalto e l'ammaloramento della pavimentazione, (non affatto correlabile ad attività e/o interventi della , non dedotti CP_3 né provati), con conseguente creazione di lieve dislivello e vuoto, peraltro di modesta profondità e larghezza, tra il chiusino e la restante parte del suolo stradale. Il secondo motivo di appello ha inteso censurare lo statuito concorso di colpa della vittima del sinistro, atteso che non ne sarebbero ricorsi i presupposti. Il primo giudice aveva in proposito così motivato: “per quanto attiene alla concorrente colpa della danneggiata va sicuramente considerato il fatto che le condizioni di visibilità erano buone, in quanto il sinistro si è verificato di giorno come confermato dalla teste Tes_3
e che, come emerso in sede di interrogatorio formale della
[...] danneggiata, ella era consapevole dell'esistenza del dislivello, in quanto lo stato dei luoghi era tale dalla fine del 2012, inizio 2013, cioè da
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quando la stessa ha cominciato ad utilizzare tale accesso, posto che in precedenza accedeva alla propria abitazione per altro ingresso. Il comportamento colposo della danneggiata, pertanto, è valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura del 30%”. In dissonanza da quanto sostenuto dall'appellante l'istruttoria di prime cure ha evidenziato l'assenza assoluta di non visibilità ed imprevedibilità dello stato dei luoghi, facendo affiorare una condotta alquanto disattenta della infortunata. Dalle allegazioni documentali e dal racconto testimoniale è apparso inoppugnabilmente come i luoghi teatro del sinistro presentassero un'irregolarità ben visibile, tanto che il pericolo in essa insito si sarebbe potuto più o meno agevolmente evitare con l'adozione di maggiore accortezza. Peraltro, lo stato dei luoghi antistante il cancello d'ingresso dell'abitazione dell'attrice sussisteva da diverso tempo ed era conosciuto dalla , come emerso dalle audizioni degli stessi suoi Pt_1 testi;
(c.f.r., in fasc. uff. cit., deposiz. : “lo stato dei luoghi è così Tes_1 da due o tre anni a far data da oggi”; deposiz. : “lavoravo presso Tes_2 la casa dell'attrice da cinque sei mesi prima della caduta;
anzi preciso che da quando ho iniziato i lavori, ovvero cinque/sei mesi prima dei fatti di causa, lo stato dell'asfalto e del tombino erano già presenti”; deposiz.
, figlia dell'attrice: “le condizioni del manto stradale e del Tes_3 tombino di cui ho riferito esistevano anche prima dell'infortunio; per quanto ne so io da inizio anno gennaio/febbraio allorquando abbiamo aperto il suddetto varco per accedere all'abitazione …; il tombino si trova in corrispondenza e proprio davanti il cancello sia pedonale che carrabile dell'abitazione”). Il principio affermato al riguardo dalla S. C. può così riassumersi, considerando due aspetti di fondamentale importanza: “… da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n°23919, e 20 gennaio 2014, n°999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato). Ma anche in una fattispecie nella quale trovava applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, questa Corte ha evidenziato che all'obbligo suddetto "fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa"; sicché, quando "la situazione di possibile pericolo comunque
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ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento" (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811; v. pure la sentenza 26 maggio 2014, n. 11661). Il ricorso, pertanto, è rigettato” (Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2015, n°4661, Diritto & Giustizia 2015; v. anche Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2015, n°6425, Diritto & Giustizia 2015:
“In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso …”). Perciò, posto che “la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex articolo 1227 del codice civile e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cassazione civile, sez. III, 02/11/2023, n°30394, Guida al diritto 2023, 48), “… va evidenziato che la condotta della vittima può costituire un "caso fortuito" ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non sia stata prevedibile da parte del custode. Ciò non significa, tuttavia, che, ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c. - sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del
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danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte” (Tribunale Benevento, sez. I, 31/10/2023, n°2167, Redazione Giuffrè 2023). Il terzo motivo di impugnazione muove dall'errore di calcolo che il giudice monocratico avrebbe commesso nel quantificare la posta risarcitoria spettante all'attrice, avendo considerato una inesatta età della infortunata al momento del fatto ed avendo malamente applicato le tabelle di riferimento circa il danno biologico sulla base delle risultanze peritali d'ufficio. La doglianza è priva di sostanziale consistenza. Calcolando sulla base della tabella del Tribunale di Milano 2018 le spettanze risarcitorie commisurate all'età, (di anni 51, piuttosto che 53), al gradiente di invalidità permanente e alla totale invalidità temporanea si ottiene il seguente prospetto: “Tabella di riferimento 2018-2019: Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni;
Percentuale di invalidità permanente 7%; Punto base danno permanente €. 807,01; Giorni di invalidità temporanea totale 30; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60; Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30; Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0; Indennità giornaliera €. 47,07. CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 8.532,92; Invalidità temporanea totale €. 1.412,10; Invalidità temporanea parziale al 75% €. 2.118,15; Invalidità temporanea parziale al 50% €. 706,05; Totale danno biologico temporaneo €. 4.236,30; Danno morale (33,33%) €. 4.255,98; Spese mediche €. 356,00. TOTALE GENERALE:
€. 17.381,20. La differenza fra l'ammontare della posta complessiva calcolata dal giudice a quo indicando erratamente l'età in anni 53, pari ad €. 17.170,47, e quella calcolata invece partendo dalla età corretta di anni 51, è di soli €. 210,73, per cui, confrontando l'importo ragguagliato alla percentuale di colpa concorrente della vittima, considerata l'età di anni 53, €. 12.019,33, e quello stesso ottenuto considerando l'età di anni 51, €. 12.166,84, la differenza si riduce ancora ad €. 147,51, (€. 12.166,84 – 12.019,33). Il carattere assolutamente minimale dello scarto, tenuto conto del criterio equitativo che informa la liquidazione del danno anche applicando le tabelle de quibus, non giustifica l'accoglimento parziale della impugnazione sul punto;
(c.f.r., ex multis, Corte appello Perugia, sez. I, 19/04/2023, n°300, Redazione Giuffrè 2023, 161: “Per la liquidazione del danno patrimoniale il parametro di riferimento è costituito dai valori standard previsti dalle Tabelle di Milano aggiornate in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da
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lesione dell'integrità psico-fisica, permanente e transitorio, che sono considerate il parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, fermo restandone il carattere non vincolante per il giudice di merito, e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all'età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno”). L'ultimo motivo di appello, destinato a seguire le sorti di quelli precedenti, attiene al governo delle spese processuali, lamentando l'appellante la omessa motivazione e la errata applicazione delle norme di diritto in ordine alla disposta, integrale compensazione delle stesse nel rapporto con il nonché in ordine alla sancita soccombenza, CP_1 in solido, per quelle riconosciute nel rapporto processuale instauratosi con la avendo accolto la domanda, sia pure in parte, Controparte_3 nei confronti del L'esito del giudizio, Controparte_1 rappresentato da un accoglimento solo parziale della pretesa risarcitoria in conseguenza del riconosciuto concorso di colpa dell'attrice giustificava nel rapporto insorto tra essa e il convenuto la integrale CP_1 compensazione delle spese di lite, comprese quelle di C.T.U., mentre l'assolvimento della convenuta dalla domanda Controparte_3 introduttiva, in uno alla reiezione della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal aveva reso la stessa CP_1 vittoriosa nei confronti di tutti i suoi antagonisti, (attrice ed ente convenuto), legittimando la condanna di entrambi alla rifusione in proprio favore delle spese. L'appello incidentale dell'appellato resta, come è ovvio, CP_1 completamente assorbito dalle ragioni che hanno determinato il rigetto di quello principale. Le spese del grado possono integralmente compensarsi fra appellante e appellato stante la soccombenza reciproca, mentre nel CP_1 rapporto radicatosi fra gli appellanti, principale e incidentale, e la società appellata seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla
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norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
e legale rappresentante p.t., e della in CP_6 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con citazione del 2.11.18, nonché sull'appello incidentale proposto dal predetto con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.1.19, così provvede:
1°) Rigetta sia l'appello principale che quello incidentale;
2°) Condanna l'appellante e l'appellato in solido, alla rifusione CP_1 in favore della controparte delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 3.800,00 per compensi, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale 10/03/2014 n°55, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) Compensa integralmente le spese del grado nel rapporto fra appellante e appellato CP_1
4°) Attesta che ricorrono i presupposti di assoggettamento degli appellanti, principale e incidentale, alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.2.24. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°5393 del Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica in materia di risarcimento danni da insidia stradale, vertente T R A
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Benevento, alla Contrada Cretarossa n°1, (c. f. ), CodiceFiscale_1 già rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Cappa e successivamente, in sua sostituzione, dall'Avv. Roberto Cappa, con studio in Viareggio (LU), Piazza Garibaldi n° 2, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Pietro Colletta n°35, presso lo studio dell'Avv. Anna Dello Iacono, domiciliatario, giusta procura speciale prodotta in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE C O N T R O
, in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_1
p.t., On.le , con sede in Benevento, alla Via Parte_2
Annunziata Palazzo Mosti, (P. Iva e C.F. ), rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Vincenzo Catalano, Dirigente del Settore Avvocatura, elettivamente domiciliato, unitamente al suo difensore, presso l'Avv. Giancosimo Tedesco, - Studio Legale Controparte_2
, Napoli, giusta Determinazione Dirigenziale n°10 del
[...]
15/01/2019 nonché procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale;
APPELLATO N O N C H E'
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_3 con sede in Benevento, alla Zona Industriale Pezzapiana, (p.i. e c.f.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Capocasale, P.IVA_2 elettivamente domiciliata -in uno a detto avvocato costituito e munito di procura anche per il presente grado - in Napoli, al Centro Direzionale, Isola C/9, Torre Giulia, Scala A, presso lo studio dell'Avv. Errico Eduardo
1 Proc. n°5393/2018 R.G.
, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di Pt_3 citazione in primo grado, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATA A V V E R S O la sentenza n°1501/2018 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Benevento il 21/08/2018, pubblicata il 12/09/2018, notificata a mezzo p.e.c. in data 04/10/2018, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto - 2) Previa declaratoria di concorrente responsabilità, nella misura del 30%, di nella verificazione del sinistro,
Parte_1 accaduto in data 12.04.2013, in Benevento, alla Contrada Cretarossa n. 1 - 3) Condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti da , quantificati in
Parte_1 complessivi €. 12.019,13, già ridotti in misura percentuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. - 4) Dichiara interamente compensate, fra e ,
Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio, ivi compreso il costo della C.T.U.. - 5) Condanna e il , in solido tra loro,
Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese processuali di lite, oltre il costo della C.T.U., in favore della complessivamente liquidate in €. Controparte_3
2.738,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Renato Capocasale dichiaratosi antistatario”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 17.10.2014 conveniva in giudizio il Parte_1
e la chiedendone, accertatane e Controparte_1 Controparte_3 dichiaratane la responsabilità esclusiva in ordine all'infortunio di cui era stata vittima, la condanna nelle rispettive qualità e in solido al risarcimento in proprio favore stanti i pregiudizi sofferti, quantificati nella somma complessiva di €. 40.311,00, il tutto per danno biologico da lesione permanente dell'integrità psicofisica, I.T.A., I.T.P., nonché per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Premetteva in particolare: che in data 12/04/2013, alle ore 16,00 circa, stava passeggiando in prossimità della propria abitazione, in Benevento, alla Contrada Cretarossa n°1, allorché, dopo essere inciampata e aver perso l'equilibrio, rovinava al suolo a causa della sconnessione esistente sulla sede stradale tra il tombino dell'acquedotto e la pavimentazione, tale da creare una buca non visibile né evitabile;
che trasportata presso il Pronto Soccorso dell' di Benevento, le veniva CP_4 diagnosticata una frattura bimalleolare a destra, trattata con il
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confezionamento di doccia gessata provvisoria, seguendo il ricovero e l'intervento chirurgico di riduzione della frattura e osteosintesi, con degenza nel reparto di ortopedia e traumatologia fino alla data del 15/04/13, allorquando veniva dimessa con 30 giorni di prognosi;
che sottopostasi a successive visite specialistiche, non risultava ancora guarita dal trauma subito e necessitava di ulteriore intervento chirurgico per la rimozione delle placche e delle viti;
che, richiesta consulenza medico-legale di fiducia, il perito incaricato dell'accertamento aveva ritenuto il danno così valutabile: “ricovero 3 gg.; I.T.A. 30 gg.; I.T.P. al 75% 60 gg.; I.T.P. al 50% 30 gg., con una invalidità permanente pari al 13%”, quantificato il danno complessivo, incluse sostenute spese mediche e sanitarie, nell'importo di €. 40.311,00; che, eseguito
“sopralluogo congiunto” con il tecnico del e redatta relazione CP_1 conseguente sottoscritta dall'ausiliario di parte, era stato dettagliatamente documentato il rappresentato stato dei luoghi. Costituitasi, la eccepiva la inammissibilità della domanda Controparte_3 nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva e/o di responsabilità, stante da un lato la carenza di prova che trattavasi di tombino della rete idrico-fognaria, dall'altro la insussistenza di azione esperibile dai privati contro essa convenuta, (attesa la proprietà in capo al di ogni bene facente parte della rete idrico- Controparte_1 fognaria e la rilevanza nei soli rapporti interni tra e di CP_1 CP_3 eventuali contratti o convenzioni di manutenzione); evidenziava poi come alla luce della stessa prospettazione attorea lo stato dei luoghi dedotto quale presunta causa del sinistro presentasse anomalie afferenti alle condizioni del manto stradale circostante il tombino, così da doversi imputare esclusivamente all'Ente tenuto alla manutenzione del primo e non a quella del secondo, assolutamente integro nella sua struttura e funzionalità, qualsiasi responsabilità dell'accaduto; denotava, pertanto, la infondatezza nel merito della pretesa risarcitoria rivolta nei propri confronti, essendovi chiara interruzione del nesso causale ed insussistenza dei requisiti ex artt. 2043 e/o 2051 c.c., in ordine alla verificazione di un evento da ascrivere peraltro alla condotta imprudente, negligente e malaccorta della medesima , latrice di un Pt_1 danno reclamato in misura sproporzionata e non provata. Costituitosi, il eccepiva parimenti la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva, spettando quest'ultima alla in Controparte_3 base a “contratto attivato in data 30.7.01” che aveva le affidato “i lavori di pulizia e manutenzione delle caditoie, delle grate stradali e dei tombini”; evidenziava poi la insussistenza di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., stante la inapplicabilità
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alla p.a. della presunzione di responsabilità prevista da detto disposto normativo ed ancora la infondatezza della domanda per la insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'insidia, come richiesti dal regime di responsabilità ex art. 2043 c.c.. Instauratosi il contraddittorio, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie, ammesse e raccolte le prove orali, interrogatorio formale dell'attrice e deposizioni testimoniali, disposta ed espletata C.T.U. medico legale per l'accertamento e la valutazione dei danni alla persona, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, resa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da dispositivo in epigrafe. Avverso la sentenza proponeva appello l'attrice articolando quattro motivi di impugnazione: con il primo lamentava la erroneità del ritenuto difetto di legittimazione passiva della che “sarebbe Controparte_3 stata responsabile solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 10 della convenzione, avendo effettuato dei lavori relativamente al tombino di cui in oggetto non avesse successivamente ripristinato la pavimentazione stradale, circostanza nel caso di specie non … addotta né provata”, laddove, essendo la sconnessione comunque dovuta a difetto di manutenzione dell'asfalto intorno al tombino, per interventi non eseguiti a cui sarebbe stata tenuta la società, quest'ultima non si sarebbe potuta sottrarre alla responsabilità imputatale;
con il secondo si doleva della contraddittoria interpretazione della prova testimoniale, avendo sulla sua scorta il giudice a quo ritenuto la concorrente responsabilità di essa danneggiata per le buone condizioni di visibilità del luogo del sinistro, avvenuto di giorno e nella consapevolezza che essa infortunata non avrebbe potuto non avere della presenza del dislivello stradale, risalente alla fine dell'anno 2012 inizio del 2013, cioè all'epoca in cui la stessa aveva cominciato ad utilizzare il corrispondente accesso alla propria abitazione, posto che in precedenza vi accedeva per altro ingresso;
con il terzo censurava l'operato calcolo del danno per inesatta indicazione della propria età al momento del fatto, oltre che per errata applicazione delle tabelle di riferimento circa il danno biologico, avendo il consulente tecnico d'ufficio stimato che la lesione accertata aveva cagionato un danno consistito in I.T.A. pari a 30 giorni, I.T.R. del 75% pari a 60 giorni, I.T.R. del 50% pari a 30 giorni e una invalidità permanente in misura del 7%, sicché la posta risarcitoria, tenendo anche conto della specificità del caso concreto, si sarebbe dovuta complessivamente quantificare in € 20.815,00, comprensiva delle spese mediche riconosciute per €. 356,00, per poi ridursi del 30% per il
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riconosciuto concorso di colpa;
con il quarto motivo deduceva la omessa motivazione e la errata applicazione delle norme di diritto in ordine alla disposta, integrale compensazione delle spese del giudizio con il CP_1 nonché in ordine alla sancita soccombenza, in solido, per quelle riconosciute nel rapporto processuale instauratosi con la CP_3
avendo il giudice accolto la domanda, sia pure in parte, nei
[...] confronti del . Fatta quindi richiesta di preliminare Controparte_1 sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza, concludeva per la sua riforma in accoglimento dell'appello con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Costituitasi, l'appellata eccepiva: a) la macroscopica Controparte_3 infondatezza dell'appello sia quanto ai capi relativi alla propria posizione, alla propria carenza di legittimazione passiva e/o di responsabilità nonché sul regime delle spese nei rapporti tra la ed essa appellata, Pt_1 sia con riguardo alla propugnata negazione del concorso colposo dell'attrice. Concludeva per il rigetto dell'appello con riguardo a tutti i motivi inerenti alla detta posizione, in ogni caso confermando tutte le statuizioni di prime cure afferenti i rapporti intercorsi con le altre parti e, comunque, dichiarando inammissibile e/o rigettando ogni domanda proposta nei propri confronti con vittoria delle spese processuali del grado. Nel costituirsi il resisteva al gravame proponendo Controparte_1 appello incidentale con il quale censurava il decretato rigetto dell'eccezione di propria carenza di legittimazione passiva e il conseguente governo delle spese processuali. Concludeva perché, in accoglimento della impugnazione interposta e in totale riforma della sentenza appellata si fosse rigettata la domanda attorea nei propri confronti con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali tutte. Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, preso atto della intervenuta rinuncia alla inibitoria e disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, dopo alcuni differimenti dovuti anche ad esigenze di ruolo, all'esito della trattazione scritta tenutasi in ossequio alla normativa sopravvenuta in materia di emergenza epidemiologica, (art. 83, comma 1, del d.l. 18 marzo 2020, n°18, conv. in legge 24.4.2020 n°27), e celebratasi nelle forme cartolari, concessi ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la causa in decisione. Gli appelli, sia quello principale che quello incidentale, sono infondati e non meritano accoglimento.
5 Proc. n°5393/2018 R.G.
Per cominciare dai motivi del primo deve anzitutto dissentirsi dalla tesi postulante la erroneità del ritenuto difetto di legittimazione passiva della che “sarebbe stata responsabile solo nel caso in cui, ai Controparte_3 sensi dell'art. 10 della convenzione, avendo effettuato dei lavori relativamente al tombino di cui in oggetto non avesse successivamente ripristinato la pavimentazione stradale, circostanza nel caso di specie non … addotta né provata”, laddove, essendo la sconnessione comunque dovuta a difetto di manutenzione dell'asfalto intorno al tombino, per interventi non eseguiti a cui sarebbe stata tenuta la società, quest'ultima non si sarebbe potuta sottrarre alla responsabilità imputatale. Il giudice a quo aveva così motivato la esclusione di responsabilità della CP_3
riconoscendola invece a carico dell'ente territoriale:
[...]
“Preliminarmente va accolta l'eccezione sollevata dalla Controparte_3 in merito al suo difetto di legittimazione passiva, e ciò in quanto, come è possibile evincere dalle foto allegate, effettivamente, la sconnessione che avrebbe causato la caduta della afferisce al manto stradale e Pt_1 che, inoltre, non vengono contestati difetti strutturali del tombino, con la conseguenza che è il ad esserne responsabile Controparte_1 in quanto ente custode della strada. Non può, di contro, essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal CP_1
in quanto, dall'esame della convenzione stipulata con la
[...] in data 30.07.2001, ed in particolare dall'art. 1 della Controparte_3 stessa, si evince che oggetto del contratto di appalto è “la pulizia programmata dei pozzetti e delle condotte ubicati sulla rete stradale del nucleo urbano di Benevento con l'utilizzo di auto espurghi e camion attrezzati per il trasporto di rifiuti;
il controllo dello stato dei manufatti in calcestruzzo (pozzetti) e delle parti metalliche (chiusini); il ripristino o la sostituzione delle parti mancanti o usurate (chiusini caditoie griglie)”. Dunque, considerando che nel caso di specie la caduta della
è stata causata non già da difetti afferenti al tombino, ma da un Pt_1 dislivello del manto stradale, non può considerarsi sussistente la responsabilità della la quale sarebbe stata responsabile Controparte_3 solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 10 della convenzione, avendo effettuato dei lavori relativamente al tombino di cui in oggetto non avesse, successivamente, ripristinato la pavimentazione stradale, circostanza che nel caso di specie non è stata addotta né provata. Ciò posto, nel merito giova precisare che la Suprema Corte ha già da tempo posto in luce come l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia sia intrinsecamente diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere. Ciò in quanto “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio,
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diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (cfr. Cass. 6 luglio 2004, n. 12329, richiamando un orientamento ancora più risalente). Dunque, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 c. c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare 1'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c. c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. Ne consegue un'ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell'onere della prova, perché nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sarà il danneggiante a doversi attivare, (cfr. sentenze 23 giugno 2009, n. 14622, e 20 agosto 2009, n. 18520). L'attrice, nel caso di specie, ha enunciato situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da entrambi i richiamati articoli;
tuttavia, in virtù di quanto su detto e dando applicazione al principio iura novit curia, l'azione in parola deve essere classificata come azione di risarcimento del danno in sensi dell'art. 2051 c.c., con tutte le conseguenze dal punto di vista probatorio. Orbene, la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia e, cioè, che sia in grado di esplicare riguardo alla stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche. Nel caso che ci occupa è certo che il si trovi in tale situazione. Dunque, una volta Controparte_1 accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di una anomalia della strada stessa e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava sul danneggiato, è, comunque, configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. L'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo questa ultima integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. quale scriminante della
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responsabilità del custode. Tuttavia, è bene ricordare che la Corte di Cassazione, in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può, secondo un ordine crescente di gravità, anche atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. Cass. 12 luglio 2006, n. 15779). Si è, quindi, riconosciuto che nel concetto di caso fortuito possa rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., Cass. 22 aprile 2010, n. 9546, e Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Tanto premesso, nel caso di specie l'attrice ha dimostrato che in data 12.04.2013, mentre camminava in prossimità della propria abitazione, sita in Benevento alla Contrada Cretarossa n. 1, inciampava e di conseguenza cadeva al suolo, a causa della sconnessione esistente sulla sede stradale, posta tra il tombino dell'acquedotto ed il piano di calpestio, (v. deposizioni testimoniali di , , Tes_1 Testimone_2
, e fotografie ritraenti lo stato dei luoghi prima Testimone_3 dell'intervento manutentivo). Ha, dunque, assolto il proprio onere probatorio, dimostrando, cioè, di aver riportato lesioni personali a causa del dissesto in cui versava la pavimentazione stradale riportando lesioni personali, (cfr. documentazione medica), circostanza comprovata anche da successiva C.T.U. medico-legale. Pertanto, il è Controparte_1 certamente responsabile dei danni derivati a ”. Il passo Parte_1 motivazionale riportato è coerente nei suoi snodi sia sul piano logico che su quello giuridico. L'appellante difesa, pure a fronte della sua stessa prospettazione fattuale di primo grado e delle risultanze descrittive e fotografiche del suo stesso c.t.p., (relazione geom. ), CP_5 nonché delle risultanze della prova testimoniale, da cui si evince al più un'anomalia afferente al solo asfalto e manto stradale e non al tombino in sé, in sede di gravame ha propugnato l'assunto, in verità nuovo, per cui anche detto manto stradale sarebbe stato in responsabilità e manutenzione della società, “unica obbligata ad effettuare i lavori di ripristino del manto stradale a seguito di interventi sulla rete idrico/fognaria”, dovendo perciò “presumersi” che avesse causato l'ammaloramento dell'asfalto stesso nei dintorni del tombino, per intervenire successivamente onde sistemarlo. L'argomentazione è priva di pregio ed è smentita dall'esame del materiale assertivo e probatorio di primo grado. Prescindendo anche dalla prospettazione del fatto come rappresentato in citazione, laddove si attribuiva la caduta dell'attrice a
“sconnessione esistente sulla sede stradale, posta tra il tombino
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dell'acquedotto e la pavimentazione, tale da creare una buca non visibile né prevedibile”, ed ancora dalla relazione tecnica di parte, (per geom.
, all. 9 in produzione attorea I grado), corredata da CP_5 eloquenti rilievi fotografici, laddove si affermava che “la zona intorno al tombino risultava con asfalto disgregato e non realizzato a raso con lo stesso tombino”, che “tali mancate rifiniture – avevano - prodotto un dislivello tra la quota del tombino e il manto stradale”, che “oltre al dislivello tra la quota del tombino e quella del manto stradale, vi – era - una zona con totale mancanza del fondo stradale (tappetino)” che avrebbe accentuato “il pericolo per l'incolumità dei passanti”, il tutto comprovato dagli stessi rilievi fotografici allegati alla relazione, rappresentanti uno stato dei luoghi caratterizzato da un lato dalla integrità del tombino, privo di rotture, vizi e saldamente ancorato alla sua sede, dall'altro dall'assenza di ammaloramento e disgregazione del manto di asfalto nella zona immediatamente circostante il tombino medesimo, il testimoniale raccolto ha pienamente confermato tale conformazione dei luoghi;
[c.f.r., in fasc. uff. I° grado, deposiz. : Tes_1
“Si, è vero, c'è l'asfalto disgregato … posso riferire che intorno al tombino non c'è asfalto ed il cemento intorno è disgregato …. Si, è vero, per lo stato come descritto c'è un dislivello”; deposiz. : “(…) la strada Tes_2
è asfaltata ma con fossi e buche in generale e non vi sono marciapiedi (…); nella zona intorno al tombino vi è cemento disgregato, non vi è tappetino d'asfalto e la quota tra il manto stradale ed il tombino presenta un dislivello”; deposiz. : “l'asfalto intorno al tombino è Tes_3 inesistente e ci sono dei fossi intorno (…); lo spazio intorno al tombino e per una estensione di circa 50 cm. presenta un asfalto disgregato (…); riconosco le foto che mi vengono mostrate, facenti parte della relazione agli atti di causa allegata alla produzione di parte attrice al n. 9 dell'indice, e confermo lo stato dei luoghi come dalle foto da 3 a 10 che mi vengono mostrate;
aggiungo che lo stato del tombino e del manto stradale alla data dei fatti ed anche attualmente è quello rappresentato in dette foto (…); confermo che vi è totale mancanza del tappetino attorno al tombino e che tale situazione è frutto di errati interventi di manutenzione del manto stradale”. In definitiva, sia la connotazione attorea del fatto sia le emergenze istruttorie in atti avevano chiaramente denotato la insussistenza di circostanze rivelanti interventi di sorta posti in essere dalla sulla rete idrico-fognaria, (tali da incidere sullo CP_3 stato del manto stradale), dimostrando per converso che l'asserita insidia stradale, pretesa causa della caduta di parte attrice, era inequivocabilmente costituita da una zona viaria, circostante un tombino, (di per sé integro, privo di rotture, saldamente ancorato e non
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necessitante di manutenzione), che per la mancanza o disgregazione dell'asfalto aveva creato un dislivello. Il disallineamento fra tombino e manto stradale ad esso circostante, ammalorato e non correttamente manutenuto, non potrebbe certo attenere alla cura delle infrastrutture fognarie e/o idriche e dei tombini, quanto piuttosto alla cura e custodia della sede stradale. Rapporti di gestione riguarderebbero solo il tombino/chiusino quale bene ipoteticamente afferente alla rete idrico- fognaria cittadina ed alle sue infrastrutture, non certo la manutenzione della sede stradale, (cura, manutenzione e sistemazione della pavimentazione stradale e dell'asfalto circostante;
riparazione di buche e dissesti stradali). Quand'anche fosse intercorso un rapporto di
“gestione” e “manutenzione” della rete idrico-fognaria di proprietà del nella zona in questione, (ed il tombino in parola Controparte_1 avesse fatto parte di detta rete, circostanza peraltro nemmeno provata in primo grado), il gestore o affidatario della stessa avrebbe potuto al più rispondere, nei rapporti interni, di danni a terzi conseguenti ad omissioni manutentive rispetto a beni e manufatti appartenenti alla rete ed al sistema idrico-fognario; ma non sarebbero stati certo configurabili in capo ad esso compiti di manutenzione del suolo stradale circostante i chiusini quali sono quelli che vengono in rilievo nel caso di specie. Il dissesto e/o l'anomalia e/o l'irregolarità che avrebbe causato il sinistro per cui è causa non riguardava la “struttura” e la funzionalità del tombino, (peraltro di proprietà comunale e non della ), che era CP_3 integro, stabile e non presentava rotture o assenza di copertura, (dati questi che potrebbero attenere alla manutenzione ordinaria dei beni del sistema idrico fognario), ma riguardava il suolo stradale circostante, di cui era incontestabile, in base alla istruttoria documentale ed orale, la mancanza di asfalto e l'ammaloramento della pavimentazione, (non affatto correlabile ad attività e/o interventi della , non dedotti CP_3 né provati), con conseguente creazione di lieve dislivello e vuoto, peraltro di modesta profondità e larghezza, tra il chiusino e la restante parte del suolo stradale. Il secondo motivo di appello ha inteso censurare lo statuito concorso di colpa della vittima del sinistro, atteso che non ne sarebbero ricorsi i presupposti. Il primo giudice aveva in proposito così motivato: “per quanto attiene alla concorrente colpa della danneggiata va sicuramente considerato il fatto che le condizioni di visibilità erano buone, in quanto il sinistro si è verificato di giorno come confermato dalla teste Tes_3
e che, come emerso in sede di interrogatorio formale della
[...] danneggiata, ella era consapevole dell'esistenza del dislivello, in quanto lo stato dei luoghi era tale dalla fine del 2012, inizio 2013, cioè da
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quando la stessa ha cominciato ad utilizzare tale accesso, posto che in precedenza accedeva alla propria abitazione per altro ingresso. Il comportamento colposo della danneggiata, pertanto, è valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella misura del 30%”. In dissonanza da quanto sostenuto dall'appellante l'istruttoria di prime cure ha evidenziato l'assenza assoluta di non visibilità ed imprevedibilità dello stato dei luoghi, facendo affiorare una condotta alquanto disattenta della infortunata. Dalle allegazioni documentali e dal racconto testimoniale è apparso inoppugnabilmente come i luoghi teatro del sinistro presentassero un'irregolarità ben visibile, tanto che il pericolo in essa insito si sarebbe potuto più o meno agevolmente evitare con l'adozione di maggiore accortezza. Peraltro, lo stato dei luoghi antistante il cancello d'ingresso dell'abitazione dell'attrice sussisteva da diverso tempo ed era conosciuto dalla , come emerso dalle audizioni degli stessi suoi Pt_1 testi;
(c.f.r., in fasc. uff. cit., deposiz. : “lo stato dei luoghi è così Tes_1 da due o tre anni a far data da oggi”; deposiz. : “lavoravo presso Tes_2 la casa dell'attrice da cinque sei mesi prima della caduta;
anzi preciso che da quando ho iniziato i lavori, ovvero cinque/sei mesi prima dei fatti di causa, lo stato dell'asfalto e del tombino erano già presenti”; deposiz.
, figlia dell'attrice: “le condizioni del manto stradale e del Tes_3 tombino di cui ho riferito esistevano anche prima dell'infortunio; per quanto ne so io da inizio anno gennaio/febbraio allorquando abbiamo aperto il suddetto varco per accedere all'abitazione …; il tombino si trova in corrispondenza e proprio davanti il cancello sia pedonale che carrabile dell'abitazione”). Il principio affermato al riguardo dalla S. C. può così riassumersi, considerando due aspetti di fondamentale importanza: “… da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n°23919, e 20 gennaio 2014, n°999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato). Ma anche in una fattispecie nella quale trovava applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, questa Corte ha evidenziato che all'obbligo suddetto "fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa"; sicché, quando "la situazione di possibile pericolo comunque
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ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento" (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811; v. pure la sentenza 26 maggio 2014, n. 11661). Il ricorso, pertanto, è rigettato” (Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2015, n°4661, Diritto & Giustizia 2015; v. anche Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2015, n°6425, Diritto & Giustizia 2015:
“In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso …”). Perciò, posto che “la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex articolo 1227 del codice civile e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cassazione civile, sez. III, 02/11/2023, n°30394, Guida al diritto 2023, 48), “… va evidenziato che la condotta della vittima può costituire un "caso fortuito" ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non sia stata prevedibile da parte del custode. Ciò non significa, tuttavia, che, ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c. - sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del
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danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte” (Tribunale Benevento, sez. I, 31/10/2023, n°2167, Redazione Giuffrè 2023). Il terzo motivo di impugnazione muove dall'errore di calcolo che il giudice monocratico avrebbe commesso nel quantificare la posta risarcitoria spettante all'attrice, avendo considerato una inesatta età della infortunata al momento del fatto ed avendo malamente applicato le tabelle di riferimento circa il danno biologico sulla base delle risultanze peritali d'ufficio. La doglianza è priva di sostanziale consistenza. Calcolando sulla base della tabella del Tribunale di Milano 2018 le spettanze risarcitorie commisurate all'età, (di anni 51, piuttosto che 53), al gradiente di invalidità permanente e alla totale invalidità temporanea si ottiene il seguente prospetto: “Tabella di riferimento 2018-2019: Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni;
Percentuale di invalidità permanente 7%; Punto base danno permanente €. 807,01; Giorni di invalidità temporanea totale 30; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60; Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30; Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0; Indennità giornaliera €. 47,07. CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 8.532,92; Invalidità temporanea totale €. 1.412,10; Invalidità temporanea parziale al 75% €. 2.118,15; Invalidità temporanea parziale al 50% €. 706,05; Totale danno biologico temporaneo €. 4.236,30; Danno morale (33,33%) €. 4.255,98; Spese mediche €. 356,00. TOTALE GENERALE:
€. 17.381,20. La differenza fra l'ammontare della posta complessiva calcolata dal giudice a quo indicando erratamente l'età in anni 53, pari ad €. 17.170,47, e quella calcolata invece partendo dalla età corretta di anni 51, è di soli €. 210,73, per cui, confrontando l'importo ragguagliato alla percentuale di colpa concorrente della vittima, considerata l'età di anni 53, €. 12.019,33, e quello stesso ottenuto considerando l'età di anni 51, €. 12.166,84, la differenza si riduce ancora ad €. 147,51, (€. 12.166,84 – 12.019,33). Il carattere assolutamente minimale dello scarto, tenuto conto del criterio equitativo che informa la liquidazione del danno anche applicando le tabelle de quibus, non giustifica l'accoglimento parziale della impugnazione sul punto;
(c.f.r., ex multis, Corte appello Perugia, sez. I, 19/04/2023, n°300, Redazione Giuffrè 2023, 161: “Per la liquidazione del danno patrimoniale il parametro di riferimento è costituito dai valori standard previsti dalle Tabelle di Milano aggiornate in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da
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lesione dell'integrità psico-fisica, permanente e transitorio, che sono considerate il parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, fermo restandone il carattere non vincolante per il giudice di merito, e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all'età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno”). L'ultimo motivo di appello, destinato a seguire le sorti di quelli precedenti, attiene al governo delle spese processuali, lamentando l'appellante la omessa motivazione e la errata applicazione delle norme di diritto in ordine alla disposta, integrale compensazione delle stesse nel rapporto con il nonché in ordine alla sancita soccombenza, CP_1 in solido, per quelle riconosciute nel rapporto processuale instauratosi con la avendo accolto la domanda, sia pure in parte, Controparte_3 nei confronti del L'esito del giudizio, Controparte_1 rappresentato da un accoglimento solo parziale della pretesa risarcitoria in conseguenza del riconosciuto concorso di colpa dell'attrice giustificava nel rapporto insorto tra essa e il convenuto la integrale CP_1 compensazione delle spese di lite, comprese quelle di C.T.U., mentre l'assolvimento della convenuta dalla domanda Controparte_3 introduttiva, in uno alla reiezione della eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal aveva reso la stessa CP_1 vittoriosa nei confronti di tutti i suoi antagonisti, (attrice ed ente convenuto), legittimando la condanna di entrambi alla rifusione in proprio favore delle spese. L'appello incidentale dell'appellato resta, come è ovvio, CP_1 completamente assorbito dalle ragioni che hanno determinato il rigetto di quello principale. Le spese del grado possono integralmente compensarsi fra appellante e appellato stante la soccombenza reciproca, mentre nel CP_1 rapporto radicatosi fra gli appellanti, principale e incidentale, e la società appellata seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla
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norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
e legale rappresentante p.t., e della in CP_6 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con citazione del 2.11.18, nonché sull'appello incidentale proposto dal predetto con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.1.19, così provvede:
1°) Rigetta sia l'appello principale che quello incidentale;
2°) Condanna l'appellante e l'appellato in solido, alla rifusione CP_1 in favore della controparte delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 3.800,00 per compensi, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale 10/03/2014 n°55, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) Compensa integralmente le spese del grado nel rapporto fra appellante e appellato CP_1
4°) Attesta che ricorrono i presupposti di assoggettamento degli appellanti, principale e incidentale, alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.2.24. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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