CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1693/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6448/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240265216105 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, Dp I di Roma, per impugnare la cartella di pagamento n. 09720240265216105000 relativa all'IVA, in riferimento alle liquidazioni periodiche dei primi 3 trimestri del 2023, ai sensi dell'articolo 54-bis del DPR 633/72.
La parte eccepisce la carenza di motivazione, per mancata notifica delle comunicazioni di irregolarità relative all'omesso versamento del tributo, ed una violazione dell'articolo 12 del DPR 602/73, chiedendo l'esibizione dei ruoli formati dall'ente, per poterne verificare la correttezza. Lamenta infine una mancata motivazione sul calcolo degli interessi e chiede l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, dimostrando di aver compiutamente notificato le liquidazioni periodiche di cui la ricorrente sosteneva l'omissione, resistendo sul punto relativo alla presunta violazione dell'articolo 12 citato ed alla motivazione sugli interessi.
Con memoria illustrativa, la ricorrente insiste nei motivi di ricorso e conferma le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto. Non sussiste alcuna carenza di motivazione, trattandosi di somme derivanti dal mero omesso versamento di quanto indicato dal contribuente nelle proprie liquidazioni periodiche dell'IVA. La cartella contiene il riferimento alle comunicazioni di irregolarità formate dall'ufficio e ritualmente notificate da quest'ultimo, per cui risulta sufficientemente motivata. Ciò anche in relazione agli interessi, rispetto ai quali non é ravvisabile il difetto di motivazione, essendo peraltro gli stessi determinati direttamente dalla Legge e la cartella riporta estremi sufficienti per poter essere compresa anche sotto tale profilo, contenendo i riferimenti normativi e temporali necessari, non necessitandosi, per assolvere a tale onere, particolari incombenze di ricostruzione delle somme intimate a carico dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
In ultimo, sulla doglianza relativa alla presunta violazione dell'articolo 12 del DPR 602/73, dal tenore del ricorso non si comprende quale sia il vizio sussistente, tale da invalidare il ruolo e la cartella. Il ruolo, infatti, è atto interno dell'amministrazione, che viene trasmesso all'ente della riscossione per poi procedere alla formazione della cartella, atto notificato al contribuente che contiene tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa e consentire adeguata difesa. Anche tale doglianza, pertanto, è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.500,00 omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate, Dp I di Roma.
P.Q.M.
La CGT I Grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in €1.500 onnicomprensivi a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
TOMO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6448/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240265216105 IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, Dp I di Roma, per impugnare la cartella di pagamento n. 09720240265216105000 relativa all'IVA, in riferimento alle liquidazioni periodiche dei primi 3 trimestri del 2023, ai sensi dell'articolo 54-bis del DPR 633/72.
La parte eccepisce la carenza di motivazione, per mancata notifica delle comunicazioni di irregolarità relative all'omesso versamento del tributo, ed una violazione dell'articolo 12 del DPR 602/73, chiedendo l'esibizione dei ruoli formati dall'ente, per poterne verificare la correttezza. Lamenta infine una mancata motivazione sul calcolo degli interessi e chiede l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, dimostrando di aver compiutamente notificato le liquidazioni periodiche di cui la ricorrente sosteneva l'omissione, resistendo sul punto relativo alla presunta violazione dell'articolo 12 citato ed alla motivazione sugli interessi.
Con memoria illustrativa, la ricorrente insiste nei motivi di ricorso e conferma le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto. Non sussiste alcuna carenza di motivazione, trattandosi di somme derivanti dal mero omesso versamento di quanto indicato dal contribuente nelle proprie liquidazioni periodiche dell'IVA. La cartella contiene il riferimento alle comunicazioni di irregolarità formate dall'ufficio e ritualmente notificate da quest'ultimo, per cui risulta sufficientemente motivata. Ciò anche in relazione agli interessi, rispetto ai quali non é ravvisabile il difetto di motivazione, essendo peraltro gli stessi determinati direttamente dalla Legge e la cartella riporta estremi sufficienti per poter essere compresa anche sotto tale profilo, contenendo i riferimenti normativi e temporali necessari, non necessitandosi, per assolvere a tale onere, particolari incombenze di ricostruzione delle somme intimate a carico dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
In ultimo, sulla doglianza relativa alla presunta violazione dell'articolo 12 del DPR 602/73, dal tenore del ricorso non si comprende quale sia il vizio sussistente, tale da invalidare il ruolo e la cartella. Il ruolo, infatti, è atto interno dell'amministrazione, che viene trasmesso all'ente della riscossione per poi procedere alla formazione della cartella, atto notificato al contribuente che contiene tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa e consentire adeguata difesa. Anche tale doglianza, pertanto, è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.500,00 omnicomprensive a favore dell'Agenzia delle Entrate, Dp I di Roma.
P.Q.M.
La CGT I Grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in €1.500 onnicomprensivi a favore dell'Agenzia delle Entrate.