Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo nuovamente connesse via Microsoft Teams le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il NA Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2591/2024 instaurata tra le parti:
- (CF: ) ass. Avv. ass. Avv.ti Avv. Parte_1 C.F._1
MARIA PIA GABRIELLA DI PRETORIO (ricorrente)
- (CF ) ass. Controparte_1 P.IVA_1
Dott.ssa , Dott.ssa (convenuto) Controparte_2 CP_3
Oggetto: impugnazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - accertamento del
diritto all'attribuzione di incarico a tempo determinato annuale, con riconoscimento
punteggio – risarcimento del danno da lucro cessante
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1. Con ricorso depositato in data 25/3/2024, parte ricorrente ha allegato: Parte_1
- di essere docente supplente;
- di avere formulato domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di
Torino, di II fascia, nel luglio del 2023, per la provincia di Torino, per le seguenti classi di concorso: A001- arte e immagine, A009 - discipline grafiche, pittoriche e scenografiche, A010
- discipline grafico- pubblicitarie, A017 -disegno e storia dell'arte nonché insegnante di sostegno per la scuola secondaria di I grado ADMM- A001 e di II grado ADSS- A009, in quanto inserita nelle graduatorie GPS GUI II Fascia - sostegno incrociate;
- di avere espresso ben 95 preferenze, su 150 possibili, per supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche (preferenze sia di tipo analitico, per singoli istituti scolastici, sia di tipo sintetico, per comuni o distretti);
- di essere stata collocata nelle GPS di Torino con le seguenti posizioni:
per le Scuole Secondarie di I Grado: in posizione 1130 con punteggio 43 -classe di concorso
A001
per le Scuole Secondarie di II Grado: -in posizione 299 con punteggio 39 -classe di concorso
A009 -in posizione 106 con punteggio 39 -classe di concorso A010 -in posizione 1058 con punteggio 39 -classe di concorso A017;
2 - che però, dal 25/8/2023, vi era una serie di convocazioni per la firma di contratti di durata annuale che conivolgevano aspiranti con posizioni e punteggi inferiori a quelli dell'esponente;
in particolare, l'esponente era in tal modo pretermessa in ben 7 convocazioni;
- che tale situazione dipende dal non corretto funzionamento dell'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi;
infatti, al termine del primo turno di nomina, l'amministrazione ha ripreso a convocare per le nomine dall'ultima posizione in graduatoria “processata” nel turno precedente, assegnando gli incarichi di supplenza per scorrimento da tale ultima posizione e non dall'inizio della graduatoria, per tenere conto dei docenti con punteggio più alto, i quali non erano stati trattati nel precedente turno;
in buona sostanza, il sistema automatizzato ha considerato l'esponente come rinunciataria, pretermettendola dalle convocazioni successive alla prima, alterando così la graduatoria.
La ha quindi contestato l'operato dell'amministrazione, in quanto violativa non solo Pt_1
del principio di buon andamento della p.a., ma soprattutto delle norme generali presenti nell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 (disciplina delle GPS per il biennio 2022-2024), ed in particolare delle norme presenti nell'art. 12, commi 2 e 5.
La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del all'attribuzione di un Controparte_1
incarico ex art. 4 co 1 l. 124/1999, o quantomeno incarico ex art. 4 co 2 l. 124/1999, ed il risarcimento del danno patrimoniale subito, corrispondente alle retribuzioni che la stessa avrebbe potuto percepire dall'1/9/2023 al termine dell'anno scolastico, detratte eventuali retribuzioni medio tempore percepite in ragioni di supplenze brevi/saltuarie ottenute.
3 Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo: CP_1
- in via preliminare, la necessità di integrare il contraddittorio con gli aspiranti presenti nelle
GPS, ai quali sono stati attribuiti incarichi di docenza a tempo determinato in luogo della ricorrente;
- nel merito, l'infondatezza del ricorso;
infatti, le norme contenute nell'art. 12 dell'Ordinanza
Ministeriale 112/2023 (ed in particolare i commi 4, 5 e 10) determinano il meccanismo descritto in ricorso;
la ricorrente, avendo espresso preferenza non per tutte le sedi disponibili, ma solo per alcune, deve ritenersi, in forza delle disposizioni menzionate, rinunciataria per le altre, al primo turno di nomine, essendo così pretermessa nei successivi turni;
se la ricorrente, al contrario, avesse espresso preferenza per la totalità delle sedi disponibili, avrebbe partecipato ai successivi turni di nomina nel caso di non soddisfacimento al primo turno, in quanto non titolata per punteggio all'attribuzione della supplenza;
la scelta della di non esprimere Pt_1
preferenza per tutte le sedi possibili per le supplenze, ossia tutte le sedi site nella provincia di
Torino, ha impedito alla medesima l'attribuzione delle supplenze già al primo turno di nomina e, in caso di superamento per punteggio di altro candidato, di poter partecipare ai successivi turni di nomina.
Il ha quindi richiesto, previa integrazione del Controparte_1
contraddittorio con i docenti indicati, il rigetto del ricorso, ed in subordine il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale previa deduzione dell'aliunde perceptum.
4 In corso di causa non è stato integrato il contraddittorio con gli aspiranti inseriti nelle GPS ed assegnatari di incarichi in luogo della ricorrente, posto che quest'ultima ha rinunciato alla domanda di riconoscimento del diritto all'assunzione, insistendo per la sola domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante;
non è stata svolta attività istruttoria, ma vi è stato solo confronto tra le parti in merito all'ammontare effettivo di tale danno.
All'odierna udienza parte convenuta ha dato atto che i conteggi di parte ricorrente (relativi a quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno) sono contabilmente corretti.
*****
2. Come si è anticipato al punto precedente, la domanda di riconoscimento del diritto all'assunzione e di condanna di parte convenuta alla stipula di contratto quantomeno annuale è
stata rinunciata in corso di causa, ragione per la quale la presente decisione è limitata alla cognizione della sussistenza o meno del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, nei termini sopra descritti.
Deve precisarsi a tal fine che costituiscono circostanze non contestate: - il punteggio ed il posizionamento della ricorrente nelle GPS, in relazione alle diverse classi di concorso dalla stessa opzionate;
- le pretermissioni nelle convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato, descritte in ricorso, avvenute in vantaggio di aspiranti aventi punteggi e posizioni in graduatoria inferiori a quelli della Pt_1
Il punto controverso della presente vicenda consiste sostanzialmente nella correttezza o meno delle pretermissioni appena menzionate, e quindi nell'interpretazione del sistema di
5 convocazione per punteggi e preferenze delineato dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2023, in particolare al suo articolo 12.
Rilevano infatti i seguenti commi dell'art. 12 cit.:
“3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel
conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b),
da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
6 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella R.G.L. 8208/2022
3
domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
[…]
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano,
anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per
7 disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
Su tale aspetto è intervenuto, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame,
precedente di merito di questo NA (sentenza Trib. Torino, del 4/4/2023, n. 743/2023,
emessa in causa RGL 8208/2022), che viene condivisa dallo scrivente e di seguito citata nei suoi passaggi più rilevanti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. cpc:
“Secondo il Ministero, il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza
ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove
non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora,
per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in
cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è
stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole)
ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere
sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della
provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.
Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i
quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta,
potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate, ma,
qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati,
verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione
8 propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato
al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi
come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia
il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo
turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno
scolastico.
Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.
In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché
non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione,
sostenuta dal , è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma CP_1
che “(…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata
indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. qualora l'aspirante alla
supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di
posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione
alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi
di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata
assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in
turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4).
Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei
confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato
9 rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a
concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.
Nel caso di specie, il non avanza alcuna pretesa nei confronti delle sedi che si sono CP_4
rese disponibili con il primo turno di nomina in data 30 agosto 2022, proprio riconoscendo
che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto
rinunciatario.
Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può
interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo
letterale.
Il sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del CP_1
comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo
determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico
di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di
supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si
determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di
supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto
all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.
L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle
ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in precedenza,
10 questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la
propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata
assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno
di nomina.
Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano
“soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il
[ricorrente] non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022,
ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel
decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto
per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.
Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità
successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di
attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria
successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire
che cosa si intenda con tale dizione L'espressione “trattato dalla procedura” non è
chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo
soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante
collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più
in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.
11 L'interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove considera CP_1
quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in
considerazione dai vari decreti;
nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022
erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era
collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a
partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il [ricorrente].
Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona
fede e correttezza.
Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte
ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza,
non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto
non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.
Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello
effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona
alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle proprie dipendenze i soggetti CP_1
più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.
Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento CP_1
di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro
hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta”.
12 Come si è anticipato, le conclusioni cui è giunto questo NA nella sentenza appena sopra citata vengono condivise dallo scrivente, e tanto comporta, nella non contestazione delle diverse pretermissioni della ricorrente nelle convocazioni per la stipula di contratti nell'a.s. 2023/2024,
in favore di aspiranti aventi posizioni meno favorevoli nelle GPS, la fondatezza della domanda risarcitoria, posto che la ricorrente ha diritto ad essere tenuta indenne per quanto avrebbe complessivamente potuto percepire quale retribuzione, in caso di rituale convocazione per stipula di contratto di durata sino al 30/6/2024 (parte ricorrente ha infatti limitato a tale ipotesi la domanda per lucro cessante), e le retribuzioni percepite quale aliunde percepta, ovvero percepite in forza di altri contratti di docenza stipulati nel frattempo, per supplenze ex art. 4 co
3 l. 124/1999 (per complessivi 230 giorni nell'a.s.).
Tali conteggi, su cui le parti hanno concordato, portano ad una complessiva somma di euro
5.937,02. Deve quindi emettersi condanna al pagamento di tale importo in favore della ricorrente, posto che a tanto ammonta il danno da lucro cessante patito a causa del comportamento di parte convenuta, ritenuto non conforme a diritto. Su tale importo spettano gli interessi.
Sull'ulteriore domanda di condanna al riconoscimento del punteggio che sarebbe stato maturato dalla ricorrente in caso di stipula di contratto con scadenza annuale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che all'odierna udienza si è appurato che la ha comunque maturato lo stesso tale punteggio, in virtù dei diversi contratti di Pt_1
supplenza stipulati nell'anno scolastico 2023/2024.
13 3. Le spese di lite devono essere rifuse al procuratore della ricorrente, non essendovi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Le spese sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
PQM
Il NA Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_1
, a titolo risarcimento del danno per lucro cessazione, di complessivi euro Parte_1
5.937,02 lordi;
oltre ad interessi;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento del punteggio;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
del procuratore alle liti della ricorrente, antistatario;
spese liquidate in complessivi euro
4.216,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 17/1/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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