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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. DA OL -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 162/25 r. g. l, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Nicoletta Rizzo, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Crispi n. 107
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Annarita Billwiller, Ivana Cervone e Martina CP_1
Santangel, presso i quali elettivamente domicilia, in Portici, via Ammendola n. 1
APPELLATO nel contradditorio anche di:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_2 difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sent. n. 6145 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che in
1 parziale accoglimento della domanda (veniva rigettato il ricorso su altro capo, concernente il preteso svolgimento di mansioni superiori) proposta da suo dipendente, con inquadramento nel CP_1
III livello del CCNL Multiservizi, impegnato in un cantiere ferroviario concesso in appalto dall'
[...]
l'aveva condannata a pagare a quest'ultimo, in solido con la società Parte_2 appaltatrice, l'importo di euro 500,14, a titolo di indennità per le prestazioni rese nel giorno della domenica.
Censurava detta pronuncia, in primis per non aver tenuto conto che la prestazione lavorativa veniva sempre svolta dalle 22.00 alle 4.00 del giorno successivo, per cui il lavoratore, quando impegnato di domenica, ben poteva realizzare i suoi interessi familiari, sociali e spirituali durante il giorno.
Inoltre, il Tribunale, riconoscendo un compenso aggiuntivo per il lavoro domenicale, aveva disatteso il d.l.vo n. 66 del 2003 e l'art. 40 del CCNL Multiservzi. Il ricorrente, infatti, lavorava nel settore ferroviario, per il quale l'art. 9 de d.l.vo cit. prevedeva un'espressa deroga al riposo settimanale coincidente con la domenica. Anche la disposizione contrattuale non prevedeva alcuna indennità ove il giorno di riposo non ricorresse di domenica.
Infine, erroneamente il primo Giudice aveva disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda, nonostante l'erronea indicazione del ccnl invocato dal lavoratore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'integrale rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado. CP_1 si costituiva anche nella presente fase, resistendo all'appello. CP_1
Si costituiva, altresì, l' aderendo all'appello proposto. Parte_2
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va preliminarmente disatteso il reiterato profilo di errata indicazione del contratto collettivo. In realtà,
a parte il corretto rilievo, contenuto nella sentenza gravata, che al di là dell'indicazione di un CCNL solamente di un periodo di vigenza diversa da quello cui fa riferimento il ricorso e la considerazione che non sono state dedotte disposizioni contrattuali aventi un contenuto differente da quello del CCNL da applicare, nella fattispecie al vaglio in realtà il lavoratore, consapevole della problematica del possibile differimento del riposo a una giornata diversa dalla domenica, ex art. 9 del d.l.lvo n. 66 del
2003, in considerazione della natura dell'attività svolta, e quindi della scopertura contrattuale della sua pretesa, invoca un quid pluris a prescindere, per il lavoro domenicale, anche se normativamente non considerabile quale giornata destinata al riposo.
E' proprio questo il punto centrale della controversia, risolto favorevolmente dal giudice di primo grado, sul quale i motivi di appello non incidono organicamente.
2 Vi è, infatti, una consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 20.9.2013
n. 21626), cui questa Corte territoriale, anche a parte il vincolo devolutivo dell'appello, non ritiene di discostarsi, per la quale il giorno di riposo settimanale va individuato nella domenica, in base al d.l.vo n. 66 del 2003, il cui art. 9 tuttavia ne consente, per determinate attività, quale pacificamente quella che qui rileva, il differimento ad altro giorno della settimana. In tali casi, per la cit., Parte_3
l'attività svolta di domenica va comunque compensata con un quid pluris che, in assenza di una previsione ad hoc della contrattazione collettiva, va determinato dal giudice. Il Tribunale ha appunto proceduto in tal senso, con una quantificazione in sé non oggetto di censura.
Alcun pregio, poi, la considerazione che, per la turnazione seguita dal lavoratore, il lavoro domenicale non risulterebbe maggiormente afflittivo, investendo le ore notturne e non diurne della domenica.
Trattasi di assunto paradossale, cui potrebbe agevolmente replicarsi sulla ancor maggiore penosità di una tale situazione che, salva la privazione del sonno, compromette l'intero arco della festività.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza della società appellante nei confronti del , CP_1 liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione di valore della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022. Le spese medesime vanno invece integralmente compensate nel rapporto processuale con l'
[...]
pur nel contesto ordinamentale scaturente dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde Parte_2 temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, atteso che detta società è stata chiamata solamente per la conservazione del contraddittorio di primo grado e ha, peraltro, richiesto l'accoglimento dell'appello, proposto unicamente nei confronti di CP_1
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.; condanna la società appellante a corrispondere a con distrazione, le spese di lite del CP_1 grado, che liquida, per compenso, in euro 400,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese del grado nel rapporto processuale con l' Parte_2
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr DA OL) (dr. Piero Francesco De Pietro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. DA OL -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 162/25 r. g. l, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Nicoletta Rizzo, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Crispi n. 107
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Annarita Billwiller, Ivana Cervone e Martina CP_1
Santangel, presso i quali elettivamente domicilia, in Portici, via Ammendola n. 1
APPELLATO nel contradditorio anche di:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_2 difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sent. n. 6145 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che in
1 parziale accoglimento della domanda (veniva rigettato il ricorso su altro capo, concernente il preteso svolgimento di mansioni superiori) proposta da suo dipendente, con inquadramento nel CP_1
III livello del CCNL Multiservizi, impegnato in un cantiere ferroviario concesso in appalto dall'
[...]
l'aveva condannata a pagare a quest'ultimo, in solido con la società Parte_2 appaltatrice, l'importo di euro 500,14, a titolo di indennità per le prestazioni rese nel giorno della domenica.
Censurava detta pronuncia, in primis per non aver tenuto conto che la prestazione lavorativa veniva sempre svolta dalle 22.00 alle 4.00 del giorno successivo, per cui il lavoratore, quando impegnato di domenica, ben poteva realizzare i suoi interessi familiari, sociali e spirituali durante il giorno.
Inoltre, il Tribunale, riconoscendo un compenso aggiuntivo per il lavoro domenicale, aveva disatteso il d.l.vo n. 66 del 2003 e l'art. 40 del CCNL Multiservzi. Il ricorrente, infatti, lavorava nel settore ferroviario, per il quale l'art. 9 de d.l.vo cit. prevedeva un'espressa deroga al riposo settimanale coincidente con la domenica. Anche la disposizione contrattuale non prevedeva alcuna indennità ove il giorno di riposo non ricorresse di domenica.
Infine, erroneamente il primo Giudice aveva disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda, nonostante l'erronea indicazione del ccnl invocato dal lavoratore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'integrale rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado. CP_1 si costituiva anche nella presente fase, resistendo all'appello. CP_1
Si costituiva, altresì, l' aderendo all'appello proposto. Parte_2
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va preliminarmente disatteso il reiterato profilo di errata indicazione del contratto collettivo. In realtà,
a parte il corretto rilievo, contenuto nella sentenza gravata, che al di là dell'indicazione di un CCNL solamente di un periodo di vigenza diversa da quello cui fa riferimento il ricorso e la considerazione che non sono state dedotte disposizioni contrattuali aventi un contenuto differente da quello del CCNL da applicare, nella fattispecie al vaglio in realtà il lavoratore, consapevole della problematica del possibile differimento del riposo a una giornata diversa dalla domenica, ex art. 9 del d.l.lvo n. 66 del
2003, in considerazione della natura dell'attività svolta, e quindi della scopertura contrattuale della sua pretesa, invoca un quid pluris a prescindere, per il lavoro domenicale, anche se normativamente non considerabile quale giornata destinata al riposo.
E' proprio questo il punto centrale della controversia, risolto favorevolmente dal giudice di primo grado, sul quale i motivi di appello non incidono organicamente.
2 Vi è, infatti, una consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 20.9.2013
n. 21626), cui questa Corte territoriale, anche a parte il vincolo devolutivo dell'appello, non ritiene di discostarsi, per la quale il giorno di riposo settimanale va individuato nella domenica, in base al d.l.vo n. 66 del 2003, il cui art. 9 tuttavia ne consente, per determinate attività, quale pacificamente quella che qui rileva, il differimento ad altro giorno della settimana. In tali casi, per la cit., Parte_3
l'attività svolta di domenica va comunque compensata con un quid pluris che, in assenza di una previsione ad hoc della contrattazione collettiva, va determinato dal giudice. Il Tribunale ha appunto proceduto in tal senso, con una quantificazione in sé non oggetto di censura.
Alcun pregio, poi, la considerazione che, per la turnazione seguita dal lavoratore, il lavoro domenicale non risulterebbe maggiormente afflittivo, investendo le ore notturne e non diurne della domenica.
Trattasi di assunto paradossale, cui potrebbe agevolmente replicarsi sulla ancor maggiore penosità di una tale situazione che, salva la privazione del sonno, compromette l'intero arco della festività.
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza della società appellante nei confronti del , CP_1 liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione di valore della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 147 del 2022. Le spese medesime vanno invece integralmente compensate nel rapporto processuale con l'
[...]
pur nel contesto ordinamentale scaturente dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde Parte_2 temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, atteso che detta società è stata chiamata solamente per la conservazione del contraddittorio di primo grado e ha, peraltro, richiesto l'accoglimento dell'appello, proposto unicamente nei confronti di CP_1
P.Q.M.
La Corte, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.; condanna la società appellante a corrispondere a con distrazione, le spese di lite del CP_1 grado, che liquida, per compenso, in euro 400,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, iva e cpa;
dichiara integralmente compensate le spese del grado nel rapporto processuale con l' Parte_2
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr DA OL) (dr. Piero Francesco De Pietro
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