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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1477/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1477/2022 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Denaro elettivamente domiciliata in Messina in Piazza Duomo n. 10 presso lo studio del difensore
- APPELLANTE-
Contro
, ( Controparte_1 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_2 opposizione avverso l'estratto di ruolo n. 406 del 2020 relativo alla cartella di pagamento n. 13920200001569041000 dell'importo di euro 1.933,50 emessa dal pagina 1 di 5 Concessionario avente ad oggetto violazioni al Controparte_2
C.D.S. relative all'anno 2016. A fondamento della domanda l'attore deduceva l'omessa notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del credito in assenza della notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici alla stessa nonché
l'omessa contestazione delle violazioni così precludendo al trasgressore ogni possibile difesa.
L' si costituiva deducendo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione per la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo,
l'inammissibilità dell'opposizione formulata come azione di accertamento negativo in presa della regolare notifica della cartella di pagamento e la carenza di legittimazione passiva dell' CP_3
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Sara Gatto, con sentenza n. 1661/2022 accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 13920200001569041000 contenuta nell'estratto di ruolo impugnato.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) Dichiarare l'opposizione inammissibile e, comunque, infondata nel merito;
2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, questi ultimi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di non averli riscossi”.
Deduceva tra i motivi di appello l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, in subordine, l'omesso decorso dei termini di prescrizione in virtù della normativa di cui alla pandemia da covid-19.
rimaneva contumace. Controparte_4
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.12.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato con riferimento all'eccezione inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio pagina 2 di 5 Sulla autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 19704/15, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".
Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno della amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore , la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta.
L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Ed infatti le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente pagina 3 di 5 impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.1973, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente nella parte in cui ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non solo quanto l'opponente dimostri che la cartella di pagamento non era stata notificata, come già previsto per effetto della sentenza delle sezioni unite 17904/2015 ma prevede, quale ulteriore condizione, la sussistenza di uno degli interessi qualificati espressamente indicati.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18
pagina 4 di 5 del d.lgs n.46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Pertanto, applicando i principi richiamati al caso di specie, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo.
Per tutti questi motivi, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni. Si impone dunque l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto la riforma della sentenza di primo grado.
Ritiene il Giudicante che si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica in funzione di Giudice di
Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 4.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1477/2022 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Denaro elettivamente domiciliata in Messina in Piazza Duomo n. 10 presso lo studio del difensore
- APPELLANTE-
Contro
, ( Controparte_1 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_2 opposizione avverso l'estratto di ruolo n. 406 del 2020 relativo alla cartella di pagamento n. 13920200001569041000 dell'importo di euro 1.933,50 emessa dal pagina 1 di 5 Concessionario avente ad oggetto violazioni al Controparte_2
C.D.S. relative all'anno 2016. A fondamento della domanda l'attore deduceva l'omessa notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del credito in assenza della notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici alla stessa nonché
l'omessa contestazione delle violazioni così precludendo al trasgressore ogni possibile difesa.
L' si costituiva deducendo l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione per la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo,
l'inammissibilità dell'opposizione formulata come azione di accertamento negativo in presa della regolare notifica della cartella di pagamento e la carenza di legittimazione passiva dell' CP_3
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Sara Gatto, con sentenza n. 1661/2022 accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 13920200001569041000 contenuta nell'estratto di ruolo impugnato.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) Dichiarare l'opposizione inammissibile e, comunque, infondata nel merito;
2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, questi ultimi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di non averli riscossi”.
Deduceva tra i motivi di appello l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, in subordine, l'omesso decorso dei termini di prescrizione in virtù della normativa di cui alla pandemia da covid-19.
rimaneva contumace. Controparte_4
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13.12.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato con riferimento all'eccezione inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio pagina 2 di 5 Sulla autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 19704/15, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".
Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno della amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore , la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta.
L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Ed infatti le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente pagina 3 di 5 impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.1973, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente nella parte in cui ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non solo quanto l'opponente dimostri che la cartella di pagamento non era stata notificata, come già previsto per effetto della sentenza delle sezioni unite 17904/2015 ma prevede, quale ulteriore condizione, la sussistenza di uno degli interessi qualificati espressamente indicati.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18
pagina 4 di 5 del d.lgs n.46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Pertanto, applicando i principi richiamati al caso di specie, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo.
Per tutti questi motivi, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni. Si impone dunque l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto la riforma della sentenza di primo grado.
Ritiene il Giudicante che si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica in funzione di Giudice di
Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
Vibo Valentia, 4.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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