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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2863.
(Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione).
Finche' non sia avvenuta la vendita, il terzo puo' ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita' delle parti.
(Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione).
Finche' non sia avvenuta la vendita, il terzo puo' ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita' delle parti.
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- 1. Capo I - Dell’espropriazione forzata in generaleWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
Sezione I – Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale Cumulo dei mezzi di espropriazione Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. Leggi il commento -> Giudice dell'esecuzione L'espropriazione è diretta da un giudice [Codice di procedura civile 16, 26, 560, 562, 569, 578, 587, 590, 593, 596, …
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Giurisprudenza • 1
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