Articolo 2863 del Codice civile
Articolo 2862Articolo 2778
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19 aprile 1942
Art. 2863.

(Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione).

Finche' non sia avvenuta la vendita, il terzo puo' ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattivita' delle parti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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