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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore dott. RC Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3087/2024 promossa da:
in qualità di titolare dell'impresa individuale PROGETTO IMPIANTI PA
DI AZ RC (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. C.F._1
ALESSIO GIAQUINTO
APPELLANTE contro
, in Controparte_1 persona del curatore dott. (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_1
LUIGI GINO ROSSI e GIULIA ROSSI
APPELLATO
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1759/2024 pubblicata il
17/06/2024; materia: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano accogliere i motivi di impugnazione spiegati e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, così decidere: IN VIA PRINCIPALE rigettare integralmente la domanda esperita in primo grado dal
[...]
perché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA dichiarare compensati i crediti vantati dal Fallimento appellato con quelli della
[...]
e, per l'effetto, rigettare la domanda esperita in primo grado dal Parte_2
medesimo;
CP_1
IN VIA ULTERIOMENTE GRADATA
e in riforma parziale della sentenza impugnata, erroneamente modificata dal primo giudice ex art. 287 c.p.c., quantificare l'importo complessivo revocato in euro 14.149,85, precisando che i pagamenti revocati e rientranti nel periodo sospetto sono quelli eseguiti tra il 10 luglio 2018 e il 10 gennaio 2019
(6 luglio 2018: € 2.829,97 (successivamente rinunciato); 8 agosto 2018: € 2.829,97; 10 settembre 2018: € 2.829,97; 4 ottobre 2018: € 2.829,97; 13 novembre 2018: € 1.500,00; 19 novembre 2018: € 1.329,97; 14 dicembre 2018: € 2.829,97 (totale iniziale € 16.979,82, ridotto poi a € 14.149,85 dopo rinuncia e comunque rientrante nel periodo sospetto). SULLE SPESE
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata:
“in via principale dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello proposto da PA contro la sentenza n. 1759/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 14/06/2024, pub-blicata il
[...]
17/06/2024 e poi parzialmente corretta con provvedimento del 19/09/2024, per tutte le ragioni indicate in narrativa, e condannarlo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. nella misura che questa Corte riterrà opportuna, per i motivi indicati in narrativa, in ogni caso condannare parte convenuta al rimborso delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1759/2024 pubblicata il 17 giugno 2024, il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda del (d'ora in poi, per Controparte_3 brevità, “il ”), ha dichiarato l'inefficacia ex art. 67 l.f. dei pagamenti effettuati da CP_1 CP_1
in bonis in favore di , in qualità di titolare dell'impresa individuale Progetto Impianti PA
di TO RC, nel semestre antecedente la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle imprese (10.1.2019), ed ha condannato a versare in PA
favore del la somma (così come corretta a seguito di procedimento per correzione errore CP_1 materiale) di € 16.129,97. pagina 2 di 8
2. Il giudizio di primo grado
Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda processuale.
“In data 02 marzo 2023, con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
(d'ora in poi il ) - dichiarato Controparte_4 Controparte_5
dal Tribunale di Monza con sentenza n. 93/2020 del 14 ottobre 2020 - chiedeva dichiararsi la revocatoria dei seguenti atti: pagamenti effettuati in favore di Progetto Impianti di TO RC in data 06 luglio 2018, 08 agosto 2018, 10 settembre 2018, 04 ottobre 2018, 13 e 19 novembre 2018 e 14 dicembre 2018, per l'importo complessivo di € 16.979,82.
Ai fini della revocatoria il precisava, in particolare, come, a fronte di pregressi rapporti CP_1
commerciali intercorsi tra parte attrice e parte convenuta, tutti antecedenti alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 c. 6 L.F. da parte di
occorso in data 04 gennaio 2019 (cfr. doc. 12 parte attrice), ed alla successiva declaratoria CP_1 di (cfr. doc. 13 parte attrice) dell'odierna attrice, l'allora non riusciva a CP_1 CP_1
rispettare puntualmente i termini le scadenze pattuite per i pagamenti, provvedendo inoltre a versamenti parziali per l'importo complessivo di € 16.979,82 e precisamente € 2.829,97 in data 06 luglio 2018, € 2.829,97 in data 08 agosto 2018, € 2.829,97 in data 10 settembre 2018, € 1.500,00 in data 13 novembre 2018, € 1.329,97 in data 19 novembre 2018 ed € 2.829,97 in data 14 dicembre 2018
(cfr. doc. da 5 a 10 atto di citazione). Versamenti tutti, dei quali con la presente iniziativa giudiziaria si chiede la revoca.
Il fallimento continuava altresì sostenendo che la scientia decoctionis in capo a parte convenuta al momento dei pagamenti era desumibile dalle seguenti preganti circostanze:
− la vetustà del credito complessivo di € 52.279,52 vantato da Progetto Impianti nei confronti di
risalente al 2017, come emerge dalle relative fatture emesse nei mesi da gennaio ad ottobre CP_1 di quell'anno;
− l'ammontare del predetto credito, il quale poteva considerarsi di modesta entità in proporzione al teorico volume d'affari che avrebbe dovuto connotare una società di capitali;
− il mancato rispetto dei diversi piani di rientro concordati tra le parti e le inevase risposte ai solleciti
a più riprese posti in essere da Progetto Impianti nei confronti di (cfr. doc. 1, 2, 3, 4 e 11 CP_1
parte attrice).
Tale quadro indiziario, secondo la prospettazione di parte attrice, era corroborato dall'applicazione del principio della consecutio tra procedure, espresso dall'art. 69bis II comma L.F., in forza del quale,
pagina 3 di 8 laddove la dichiarazione di fallimento segua alla precedente domanda di ammissione alla procedura del concordato preventivo, il termine c.d. “sospetto” (che abbraccia il periodo antecedente di sei mesi) per richiedere la revocatoria di determinati atti compiuti di fatto in pregiudizio della successiva procedura concorsuale non decorre dalla pronuncia della sentenza di fallimento, bensì dalla pubblicazione della domanda di accesso alla procedura concordataria.
Circostanza cronologica che verrebbe soddisfatta nel caso di specie, laddove la domanda di ammissione al concordato preventivo veniva depositata in data 04 gennaio 2019 con consequenziale decorrenza del periodo sospetto di cui in discorso a far data dal 05 luglio 2019, ricomprendendo in tale arco temporale tutti i pagamenti che l'odierno effettuava in favore di parte convenuta. CP_1
A fronte della regolare notificazione dell'atto di citazione, in data 16 giugno 2023 si costituiva in giudizio , titolare della ditta Progetto Impianti, contestando la pretesa attorea ed in PA particolare sostenendo l'inscientia decoctionis a fronte, da un lato, della prassi commerciale in essere non solo con in bonis ma con tutte le altre imprese del medesimo settore (assistenza CP_1
tecnica e informatica) e dimensioni di accettare pagamenti ritardati rispetto ai termini pattuiti, dall'altro, della distanza territoriale tra le due imprese.
Progetto Impianti contestava, inoltre, l'individuazione del c.d. “periodo sospetto”, dovendosi computare il lasso temporale ex lege individuato dalla data della pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo nel Registro delle Imprese, avvenuta il 10 gennaio 2019, e non dalla data di deposito, sicché i pagamenti avvenuti prima del 10 luglio 2018 dovevano ritenersi non più revocabili.
Infine, la convenuta, ai sensi dell'art. 56 L.F., chiedeva la compensazione del proprio credito residuo, pari ad € 16.979,82, con l'importo oggetto della richiesta di revocatoria per la quale veniva incardinata la procedura in epigrafe, rappresentato dalla medesima somma.
All'udienza di comparizione parti del 06 luglio 2023, presenti i rispettivi procuratori, parte attrice e parte convenuta si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano termini ex art. 183 c.p.c., i quali venivano concessi con contestuale rinvio all'udienza del 30 novembre 2023 per le determinazioni istruttorie.
Con memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. depositata in data 05 settembre 2023, il CP_1 contestava la richiesta di compensazione avanzata dalla convenuta, non sussistendo l'anteriorità al fallimento dei rapporti creditori/debitori e riduceva la pretesa, escludendo dal novero dei pagamenti revocabili, in quanto temporalmente collocato al di fuori del periodo sospetto, l'importo di € 2.829,97
pagina 4 di 8 effettuato in data 06 luglio 2018.
Con memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. depositata in data 06 settembre 2023, Progetto Impianti riqualificava la domanda riconvenzionale come eccezione riconvenzionale.
Con memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. depositata in data 05 ottobre 2023, il CP_1
produceva i mastrini fornitori relativi alla Progetto Impianti per gli anni 2017 e 2018 (cfr. doc. 15 e 16 parte attrice), dai quali emergeva l'ingente saldo debitorio maturato al termine dell'anno 2017 (pari ad € 50.000,00 circa), la sospensione di qualsivoglia fornitura da parte della convenuta a fronte della mancata ricezione dei pagamenti dall'attrice e la riduzione dell'esposizione debitoria al termine dell'esercizio 2018, scesa all'importo di € 18.809,79 in virtù soprattutto dei pagamenti effettuati e oggetto dell'istanza di revocatoria fallimentare che qui ci intrattiene.I versamenti costituivano pagamenti tardivi e solo parziali di un debito complessivo di oltre 52.000 euro per lavori eseguiti non oltre il 2017.”
Il Tribunale, osservato che il semestre “sospetto” iniziava a decorrere, a ritroso, dalla data della pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese (10.1.2019); ritenuti sussistere sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo (scientia decoctionis in capo a ) PA dell'azione revocatoria fallimentare esperita, tenuto conto, quanto alla scientia decoctionis di
, che la stessa poteva essere indiziariamente inferita dalla tardività dei pagamenti (si trattava PA
di corrispettivi di prestazioni svolte nel corso del 2017), dalla parzialità dei pagamenti stessi (il debito complessivo nei confronti di era di circa € 52.279,52) e dal comportamento tenuto PA
dell'accipiens, che aveva più volta sollecitato al pagamento, che aveva visto non CP_1 CP_1
rispettare i piani di rientro concordati e si era infine determinato a sospendere le forniture a seguito dell'infruttuosità dell'ennesimo sollecito;
dichiarava inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti effettuati da in favore di da decorrere dal 10 luglio 2018, condannando CP_1 PA
a versaree alla Procedura la somma di € 16.129,97, oltre interessi dalla domanda al saldo. PA
3. Il presente giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , che ha formulato i seguenti motivi PA
di impugnazione.
I) Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del Tribunale, non vi sarebbe alcuna prova della scientia decoctionis.
I pagamenti in ritardo e i piani di rientro non costituirebbero sufficienti e idonei indizi del fatto che fosse consapevole dell'insolvenza di posto che nel settore di specie (prestazioni di PA CP_1
pagina 5 di 8 assistenza informatica da parte di piccola impresa in favore di imprese di grandi dimensioni) i ritardi nei pagamenti sarebbero fisiologici, e tenuto conto che , nella sua qualità di imprenditore PA
individuale, non poteva essere a conoscenza delle vicende finanziare di imprese di ben altre dimensioni, peraltro aventi sede in altra regione. Del resto, aveva di fatto rispettato il piano di CP_1
rientro concordato, ciò che indusse a pensare, al contrario, che la situazione finanziaria di PA
fosse migliorata. CP_1
II) Il Tribunale erroneamente non aveva accolto l'eccezione riconvenzionale di compensazione con il proprio residuo credito di € 16.979,82, formulata nei limiti della domanda revocatoria proposta da controparte (€ 14.149,85 oltre rivalutazione e interessi).
III) Il Tribunale avrebbe errato anche nel correggere l'errore materiale, riconoscendo in favore del una somma (€ 16.129,97) superiore a quella richiesta nella memoria 183,6° comma, n. 1 dal CP_1
, ovvero € 14.149,85. Nel denegato caso di rigetto dei primi due motivi di appello, la CP_1
sentenza avrebbe dovuto dunque essere parzialmente riformata, riconducendo la condanna nei limiti della domanda.
Si è costituito, anche in questa sede di appello, il , chiedendo il rigetto dell'appello proposto CP_1
e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Respinta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352
c.p.c. all'udienza, sostituita da note scritte, del 5.6.2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I) E' infondato il primo motivo di appello.
Come ha correttamente osservato il Tribunale, la consapevolezza, in capo a , della grave PA
situazione economico-finanziaria di si ricava dagli indizi – gravi, precisi e concordanti – CP_1
costituiti dai numerosi solleciti di pagamento delle fatture inevase, inviati alla debitrice nel corso del
2017 (docc. 1 e 2 ); dalla consapevolezza che non era riuscita a rispettare neppure CP_1 CP_1
l'ultimo piano di rientro del 26 gennaio 2018 (doc. 3 ), tanto che , con diffida CP_1 PA
CP_ dell'avv. del 25.3.2028, preso atto del mancato rispetto di detto piano, aveva chiesto l'immediato pagamento dell'intero debito accumulato di € 52.279,52 (doc. 4 ); dal fatto che , CP_1 PA
pagina 6 di 8 come peraltro già minacciato nel 2017 (doc. 1 cit.), a fronte della persistente morosità di nel CP_1
2018 provvedeva a sospendere qualsivoglia prestazione in favore della stessa, come si evince dal mastrino sub doc. 16 e come peraltro non contestato in causa. CP_1
Le reazioni manifestate da a fronte dei perduranti mancati pagamenti di – in PA CP_1
particolare, da ultimo, la sospensione delle prestazioni per tutto il 2018, nonostante gli avvenuti parziali pagamenti per cui è causa- non appaiono, dunque, compatibili con l'asserita “normalità” ed “usualità” dei tempi e delle modalità di pagamento da parte di e, in generale, dei clienti di CP_1 Parte_3
in questa sede ed inducono, per contro, a concludere che fosse pienamente
[...] PA
consapevole della situazione di conclamata insolvenza in cui si trovava la propria cliente.
II) Anche il secondo motivo di appello è infondato.
E' evidente, invero, che i due opposti crediti non sono compensabili, come già compiutamente spiegato dal Tribunale richiamando, tra l'altro, le sentenze della Cassazione n. 8978/2000 e n. 2912/2000.
I due crediti di cui chiede la compensazione sono sorti in momenti diversi: il credito di PA
(saldo residuo delle fatture emesse nel 2017) è sorto pacificamente prima della dichiarazione PA
di fallimento di mentre il credito del nei confronti di (fatto valere in CP_1 CP_1 PA questa sede con l'azione revocatoria e discendente dalla invocata declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati nel periodo “sospetto”) sorge per effetto della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria stessa.
Inoltre, i due crediti sono sorti nei confronti di soggetti diversi: mentre il credito di è sorto PA
nei confronti di in bonis (poi fallita), il suo debito sussiste nei confronti della Procedura CP_1
concorsuale di quella società.
III) E' infine infondato anche il terzo motivo di appello.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Tribunale, in sede di correzione di errore materiale, ha semplicemente aggiunto l'importo del pagamento del mese di ottobre 2018 (€ 2.829,97, erroneamente omesso nella sentenza nella sua versione originaria) alla somma degli altri pagamenti già aumentata per effetto della rivalutazione (€ 13.300,00 comprendente la rivalutazione degli altri pagamenti pari a € 11.319,88), ottenendo così l'importo complessivo di € 16.129,97.
5. Conclusioni
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto pagina 7 di 8 del tenore complessivo delle difese e del fatto che non si è svolta la fase istruttoria.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello proposto da;
per l'effetto: PA
2. conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata PA Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2547,00 per compensi, oltre
[...]
i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 11 giugno 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore dott. RC Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3087/2024 promossa da:
in qualità di titolare dell'impresa individuale PROGETTO IMPIANTI PA
DI AZ RC (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. C.F._1
ALESSIO GIAQUINTO
APPELLANTE contro
, in Controparte_1 persona del curatore dott. (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_1
LUIGI GINO ROSSI e GIULIA ROSSI
APPELLATO
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1759/2024 pubblicata il
17/06/2024; materia: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano accogliere i motivi di impugnazione spiegati e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, così decidere: IN VIA PRINCIPALE rigettare integralmente la domanda esperita in primo grado dal
[...]
perché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA dichiarare compensati i crediti vantati dal Fallimento appellato con quelli della
[...]
e, per l'effetto, rigettare la domanda esperita in primo grado dal Parte_2
medesimo;
CP_1
IN VIA ULTERIOMENTE GRADATA
e in riforma parziale della sentenza impugnata, erroneamente modificata dal primo giudice ex art. 287 c.p.c., quantificare l'importo complessivo revocato in euro 14.149,85, precisando che i pagamenti revocati e rientranti nel periodo sospetto sono quelli eseguiti tra il 10 luglio 2018 e il 10 gennaio 2019
(6 luglio 2018: € 2.829,97 (successivamente rinunciato); 8 agosto 2018: € 2.829,97; 10 settembre 2018: € 2.829,97; 4 ottobre 2018: € 2.829,97; 13 novembre 2018: € 1.500,00; 19 novembre 2018: € 1.329,97; 14 dicembre 2018: € 2.829,97 (totale iniziale € 16.979,82, ridotto poi a € 14.149,85 dopo rinuncia e comunque rientrante nel periodo sospetto). SULLE SPESE
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata:
“in via principale dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello proposto da PA contro la sentenza n. 1759/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 14/06/2024, pub-blicata il
[...]
17/06/2024 e poi parzialmente corretta con provvedimento del 19/09/2024, per tutte le ragioni indicate in narrativa, e condannarlo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. nella misura che questa Corte riterrà opportuna, per i motivi indicati in narrativa, in ogni caso condannare parte convenuta al rimborso delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1759/2024 pubblicata il 17 giugno 2024, il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda del (d'ora in poi, per Controparte_3 brevità, “il ”), ha dichiarato l'inefficacia ex art. 67 l.f. dei pagamenti effettuati da CP_1 CP_1
in bonis in favore di , in qualità di titolare dell'impresa individuale Progetto Impianti PA
di TO RC, nel semestre antecedente la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle imprese (10.1.2019), ed ha condannato a versare in PA
favore del la somma (così come corretta a seguito di procedimento per correzione errore CP_1 materiale) di € 16.129,97. pagina 2 di 8
2. Il giudizio di primo grado
Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda processuale.
“In data 02 marzo 2023, con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
(d'ora in poi il ) - dichiarato Controparte_4 Controparte_5
dal Tribunale di Monza con sentenza n. 93/2020 del 14 ottobre 2020 - chiedeva dichiararsi la revocatoria dei seguenti atti: pagamenti effettuati in favore di Progetto Impianti di TO RC in data 06 luglio 2018, 08 agosto 2018, 10 settembre 2018, 04 ottobre 2018, 13 e 19 novembre 2018 e 14 dicembre 2018, per l'importo complessivo di € 16.979,82.
Ai fini della revocatoria il precisava, in particolare, come, a fronte di pregressi rapporti CP_1
commerciali intercorsi tra parte attrice e parte convenuta, tutti antecedenti alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 c. 6 L.F. da parte di
occorso in data 04 gennaio 2019 (cfr. doc. 12 parte attrice), ed alla successiva declaratoria CP_1 di (cfr. doc. 13 parte attrice) dell'odierna attrice, l'allora non riusciva a CP_1 CP_1
rispettare puntualmente i termini le scadenze pattuite per i pagamenti, provvedendo inoltre a versamenti parziali per l'importo complessivo di € 16.979,82 e precisamente € 2.829,97 in data 06 luglio 2018, € 2.829,97 in data 08 agosto 2018, € 2.829,97 in data 10 settembre 2018, € 1.500,00 in data 13 novembre 2018, € 1.329,97 in data 19 novembre 2018 ed € 2.829,97 in data 14 dicembre 2018
(cfr. doc. da 5 a 10 atto di citazione). Versamenti tutti, dei quali con la presente iniziativa giudiziaria si chiede la revoca.
Il fallimento continuava altresì sostenendo che la scientia decoctionis in capo a parte convenuta al momento dei pagamenti era desumibile dalle seguenti preganti circostanze:
− la vetustà del credito complessivo di € 52.279,52 vantato da Progetto Impianti nei confronti di
risalente al 2017, come emerge dalle relative fatture emesse nei mesi da gennaio ad ottobre CP_1 di quell'anno;
− l'ammontare del predetto credito, il quale poteva considerarsi di modesta entità in proporzione al teorico volume d'affari che avrebbe dovuto connotare una società di capitali;
− il mancato rispetto dei diversi piani di rientro concordati tra le parti e le inevase risposte ai solleciti
a più riprese posti in essere da Progetto Impianti nei confronti di (cfr. doc. 1, 2, 3, 4 e 11 CP_1
parte attrice).
Tale quadro indiziario, secondo la prospettazione di parte attrice, era corroborato dall'applicazione del principio della consecutio tra procedure, espresso dall'art. 69bis II comma L.F., in forza del quale,
pagina 3 di 8 laddove la dichiarazione di fallimento segua alla precedente domanda di ammissione alla procedura del concordato preventivo, il termine c.d. “sospetto” (che abbraccia il periodo antecedente di sei mesi) per richiedere la revocatoria di determinati atti compiuti di fatto in pregiudizio della successiva procedura concorsuale non decorre dalla pronuncia della sentenza di fallimento, bensì dalla pubblicazione della domanda di accesso alla procedura concordataria.
Circostanza cronologica che verrebbe soddisfatta nel caso di specie, laddove la domanda di ammissione al concordato preventivo veniva depositata in data 04 gennaio 2019 con consequenziale decorrenza del periodo sospetto di cui in discorso a far data dal 05 luglio 2019, ricomprendendo in tale arco temporale tutti i pagamenti che l'odierno effettuava in favore di parte convenuta. CP_1
A fronte della regolare notificazione dell'atto di citazione, in data 16 giugno 2023 si costituiva in giudizio , titolare della ditta Progetto Impianti, contestando la pretesa attorea ed in PA particolare sostenendo l'inscientia decoctionis a fronte, da un lato, della prassi commerciale in essere non solo con in bonis ma con tutte le altre imprese del medesimo settore (assistenza CP_1
tecnica e informatica) e dimensioni di accettare pagamenti ritardati rispetto ai termini pattuiti, dall'altro, della distanza territoriale tra le due imprese.
Progetto Impianti contestava, inoltre, l'individuazione del c.d. “periodo sospetto”, dovendosi computare il lasso temporale ex lege individuato dalla data della pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo nel Registro delle Imprese, avvenuta il 10 gennaio 2019, e non dalla data di deposito, sicché i pagamenti avvenuti prima del 10 luglio 2018 dovevano ritenersi non più revocabili.
Infine, la convenuta, ai sensi dell'art. 56 L.F., chiedeva la compensazione del proprio credito residuo, pari ad € 16.979,82, con l'importo oggetto della richiesta di revocatoria per la quale veniva incardinata la procedura in epigrafe, rappresentato dalla medesima somma.
All'udienza di comparizione parti del 06 luglio 2023, presenti i rispettivi procuratori, parte attrice e parte convenuta si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano termini ex art. 183 c.p.c., i quali venivano concessi con contestuale rinvio all'udienza del 30 novembre 2023 per le determinazioni istruttorie.
Con memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. depositata in data 05 settembre 2023, il CP_1 contestava la richiesta di compensazione avanzata dalla convenuta, non sussistendo l'anteriorità al fallimento dei rapporti creditori/debitori e riduceva la pretesa, escludendo dal novero dei pagamenti revocabili, in quanto temporalmente collocato al di fuori del periodo sospetto, l'importo di € 2.829,97
pagina 4 di 8 effettuato in data 06 luglio 2018.
Con memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. depositata in data 06 settembre 2023, Progetto Impianti riqualificava la domanda riconvenzionale come eccezione riconvenzionale.
Con memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. depositata in data 05 ottobre 2023, il CP_1
produceva i mastrini fornitori relativi alla Progetto Impianti per gli anni 2017 e 2018 (cfr. doc. 15 e 16 parte attrice), dai quali emergeva l'ingente saldo debitorio maturato al termine dell'anno 2017 (pari ad € 50.000,00 circa), la sospensione di qualsivoglia fornitura da parte della convenuta a fronte della mancata ricezione dei pagamenti dall'attrice e la riduzione dell'esposizione debitoria al termine dell'esercizio 2018, scesa all'importo di € 18.809,79 in virtù soprattutto dei pagamenti effettuati e oggetto dell'istanza di revocatoria fallimentare che qui ci intrattiene.I versamenti costituivano pagamenti tardivi e solo parziali di un debito complessivo di oltre 52.000 euro per lavori eseguiti non oltre il 2017.”
Il Tribunale, osservato che il semestre “sospetto” iniziava a decorrere, a ritroso, dalla data della pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle imprese (10.1.2019); ritenuti sussistere sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo (scientia decoctionis in capo a ) PA dell'azione revocatoria fallimentare esperita, tenuto conto, quanto alla scientia decoctionis di
, che la stessa poteva essere indiziariamente inferita dalla tardività dei pagamenti (si trattava PA
di corrispettivi di prestazioni svolte nel corso del 2017), dalla parzialità dei pagamenti stessi (il debito complessivo nei confronti di era di circa € 52.279,52) e dal comportamento tenuto PA
dell'accipiens, che aveva più volta sollecitato al pagamento, che aveva visto non CP_1 CP_1
rispettare i piani di rientro concordati e si era infine determinato a sospendere le forniture a seguito dell'infruttuosità dell'ennesimo sollecito;
dichiarava inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti effettuati da in favore di da decorrere dal 10 luglio 2018, condannando CP_1 PA
a versaree alla Procedura la somma di € 16.129,97, oltre interessi dalla domanda al saldo. PA
3. Il presente giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , che ha formulato i seguenti motivi PA
di impugnazione.
I) Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del Tribunale, non vi sarebbe alcuna prova della scientia decoctionis.
I pagamenti in ritardo e i piani di rientro non costituirebbero sufficienti e idonei indizi del fatto che fosse consapevole dell'insolvenza di posto che nel settore di specie (prestazioni di PA CP_1
pagina 5 di 8 assistenza informatica da parte di piccola impresa in favore di imprese di grandi dimensioni) i ritardi nei pagamenti sarebbero fisiologici, e tenuto conto che , nella sua qualità di imprenditore PA
individuale, non poteva essere a conoscenza delle vicende finanziare di imprese di ben altre dimensioni, peraltro aventi sede in altra regione. Del resto, aveva di fatto rispettato il piano di CP_1
rientro concordato, ciò che indusse a pensare, al contrario, che la situazione finanziaria di PA
fosse migliorata. CP_1
II) Il Tribunale erroneamente non aveva accolto l'eccezione riconvenzionale di compensazione con il proprio residuo credito di € 16.979,82, formulata nei limiti della domanda revocatoria proposta da controparte (€ 14.149,85 oltre rivalutazione e interessi).
III) Il Tribunale avrebbe errato anche nel correggere l'errore materiale, riconoscendo in favore del una somma (€ 16.129,97) superiore a quella richiesta nella memoria 183,6° comma, n. 1 dal CP_1
, ovvero € 14.149,85. Nel denegato caso di rigetto dei primi due motivi di appello, la CP_1
sentenza avrebbe dovuto dunque essere parzialmente riformata, riconducendo la condanna nei limiti della domanda.
Si è costituito, anche in questa sede di appello, il , chiedendo il rigetto dell'appello proposto CP_1
e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Respinta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352
c.p.c. all'udienza, sostituita da note scritte, del 5.6.2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I) E' infondato il primo motivo di appello.
Come ha correttamente osservato il Tribunale, la consapevolezza, in capo a , della grave PA
situazione economico-finanziaria di si ricava dagli indizi – gravi, precisi e concordanti – CP_1
costituiti dai numerosi solleciti di pagamento delle fatture inevase, inviati alla debitrice nel corso del
2017 (docc. 1 e 2 ); dalla consapevolezza che non era riuscita a rispettare neppure CP_1 CP_1
l'ultimo piano di rientro del 26 gennaio 2018 (doc. 3 ), tanto che , con diffida CP_1 PA
CP_ dell'avv. del 25.3.2028, preso atto del mancato rispetto di detto piano, aveva chiesto l'immediato pagamento dell'intero debito accumulato di € 52.279,52 (doc. 4 ); dal fatto che , CP_1 PA
pagina 6 di 8 come peraltro già minacciato nel 2017 (doc. 1 cit.), a fronte della persistente morosità di nel CP_1
2018 provvedeva a sospendere qualsivoglia prestazione in favore della stessa, come si evince dal mastrino sub doc. 16 e come peraltro non contestato in causa. CP_1
Le reazioni manifestate da a fronte dei perduranti mancati pagamenti di – in PA CP_1
particolare, da ultimo, la sospensione delle prestazioni per tutto il 2018, nonostante gli avvenuti parziali pagamenti per cui è causa- non appaiono, dunque, compatibili con l'asserita “normalità” ed “usualità” dei tempi e delle modalità di pagamento da parte di e, in generale, dei clienti di CP_1 Parte_3
in questa sede ed inducono, per contro, a concludere che fosse pienamente
[...] PA
consapevole della situazione di conclamata insolvenza in cui si trovava la propria cliente.
II) Anche il secondo motivo di appello è infondato.
E' evidente, invero, che i due opposti crediti non sono compensabili, come già compiutamente spiegato dal Tribunale richiamando, tra l'altro, le sentenze della Cassazione n. 8978/2000 e n. 2912/2000.
I due crediti di cui chiede la compensazione sono sorti in momenti diversi: il credito di PA
(saldo residuo delle fatture emesse nel 2017) è sorto pacificamente prima della dichiarazione PA
di fallimento di mentre il credito del nei confronti di (fatto valere in CP_1 CP_1 PA questa sede con l'azione revocatoria e discendente dalla invocata declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati nel periodo “sospetto”) sorge per effetto della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria stessa.
Inoltre, i due crediti sono sorti nei confronti di soggetti diversi: mentre il credito di è sorto PA
nei confronti di in bonis (poi fallita), il suo debito sussiste nei confronti della Procedura CP_1
concorsuale di quella società.
III) E' infine infondato anche il terzo motivo di appello.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Tribunale, in sede di correzione di errore materiale, ha semplicemente aggiunto l'importo del pagamento del mese di ottobre 2018 (€ 2.829,97, erroneamente omesso nella sentenza nella sua versione originaria) alla somma degli altri pagamenti già aumentata per effetto della rivalutazione (€ 13.300,00 comprendente la rivalutazione degli altri pagamenti pari a € 11.319,88), ottenendo così l'importo complessivo di € 16.129,97.
5. Conclusioni
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto pagina 7 di 8 del tenore complessivo delle difese e del fatto che non si è svolta la fase istruttoria.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello proposto da;
per l'effetto: PA
2. conferma integralmente la sentenza impugnata;
3. condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata PA Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2547,00 per compensi, oltre
[...]
i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 11 giugno 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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