Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1305/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1305 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del
31.10.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente tra
), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
stesso ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, via Nicola Di
Lorenzo n. 12, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, Controparte_1 C.F._2 [...]
), CP_2 C.F._3 Controparte_3
) rappresentate e difese dall'Avv. Quirino D'Orazio C.F._4
ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Avezzano, via Vidimari n.
64, giusta procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio e successivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
pagamento di euro 82.630,63 a titolo di indennità ex art. 936 c.c.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che, in seguito ad un lungo contenzioso, è stata dichiarata l'inefficacia del contratto di compravendita da egli stipulato con la sig.ra , dante causa del terreno sito in Lecce CP_4
dei Marsi e censito al Catasto del detto comune al fg. 11, part. 502, 503 e che, con la sentenza n. 223/2018 del 9.4.2018 è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità ex art. 936 c.c. nei confronti delle eredi costituite e , nulla disponendo in ordine agli altri E_ Persona_1
eredi, non costituitisi in giudizio, tra cui le eredi di , odierne Persona_2
resistenti.
Ha, quindi, chiesto condannarsi le resistenti, in qualità di eredi di , Persona_2
al pagamento di euro 82.630,63, come risultante dalla perizia resa dal ctu nel giudizio concluso con la sentenza n. 223/2018, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre oneri di legge.
Si sono costituite in giudizio le resistenti le quali, preliminarmente, hanno eccepito il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e l'assenza di un giudicato produttivo nei loro confronti e, nel merito,
l'intervenuta prescrizione della richiesta indennitaria avanzata da parte ricorrente.
In seguito a diversi rinvii, con ordinanza del 28.3.2020 il giudice ha disposto la trasformazione del rito semplificato in rito ordinario fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31.10.2022 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Preliminarmente, si osserva che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente non può essere accolta in quanto tardiva: la costituzione in giudizio
2 delle resistenti, infatti, è avvenuta mediante deposito del formato cartaceo in cancelleria in data 21.1.2019 ovvero nella stessa giornata fissata per l'udienza e, quindi, oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza indicato dall'art. 702 bis co. 3, c.p.c.
3. Per converso, la domanda di parte ricorrente appare fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. invoca la condanna delle eredi di sulla scorta di Parte_1 Persona_2
quanto disposto dalla sentenza n. 223/2018, pacificamente pronunciata con riferimento a soggetti estranei all'odierna controversia, ovvero le eredi Per_1
e , le quali vennero condannate, rispettivamente, al
[...] E_
pagamento di euro 82.630,63 e di euro 41.315,32 (in misura di 1/6 e di 1/12 ciascuno), a titolo di indennità ex art. 936 c.c. in favore dell'attuale ricorrente,
, in considerazione dell'incremento del valore del patrimonio Parte_1
ottenuto dai proprietari dei terreni oggetto di successione di in CP_4
seguito all'edificazione posta in essere dal sui terreni di loro proprietà. Pt_1
Nel giudizio di cui sopra, seppur regolarmente citata la sola CP_1
, il giudice ha pronunciato il capo di condanna al pagamento della detta
[...]
indennità esclusivamente nei confronti delle parti costituite in giudizio, rappresentando che “alla luce della particolarità del thema decidendum ed in particolare dell'assenza di richieste volte a pregiudicare le posizioni di tali soggetti, deve escludersi che la loro mancata costituzione possa in qualche modo riverberare conseguenze sulla definizione della controversia che ci occupa” e, dunque, scindendo le posizioni processuali dei costituiti e dei contumaci.
In ordine al quantum liquidato, il giudice ha ritenuto di far riferimento “alle due consulenze prodotte in atti dall'ing. sul valore dei terreni (pari a € 42.673,80) e Per_3
dell'ing. (pari ad € 538.457,54) dei fabbricati” aggiungendo, peraltro, di Per_4
non aver potuto prendere in considerazione la ctu espletata in quel giudizio che non teneva conto del valore di mercato di fabbricati e di terreni e non
3 considerava l'avvenuta alienazione da parte del di un fabbricato a un terzo Pt_1
soggetto.
Ciò premesso, come noto, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte, l'obbligo di pagamento dell'indennizzo posto a carico del proprietario del fondo ex art. 936 c.c. sorge dall'esercizio del diritto di ritenzione delle opere fatte dal terzo con materiali propri, che si verifica automaticamente per la scadenza del termine di sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Dunque, tale obbligo, così come il diritto all'indennizzo da parte del terzo non vengono meno ove il terzo non provi il “quantum” tra il valore dei materiali e prezzo della mano d'opera e l'aumento di valore arrecato al fondo essendo sufficiente la prova, da parte del richiedente, dei fatti costitutivi del proprio diritto all'indennizzo (da ultimo, v. Cassazione civile sez. II, ord. del 16/05/2023
n.13359).
Nel caso che ci occupa, tale onere della prova deve dirsi pienamente soddisfatto.
Costituisce fatto pacifico e incontestato che il ricorrente, in seguito al contratto di compravendita successivamente dichiarato inefficace, abbia realizzato delle opere con materiali propri sul terreno di proprietà degli eredi e CP_4 Per_2
e appare altrettanto pacifico e incontestato che i proprietari del fondo oggetto del giudizio siano decaduti dal proprio diritto a chiedere la rimozione delle costruzioni ivi realizzate per effetto dello spirare del termine indicato dall'art. 936, 5 co. c.c.
Deve, quindi, ritenersi, in punto di an, sussistente il diritto del ad ottenere Pt_1
il pagamento dell'indennità richiesta in quanto, anzitutto, egli ha certamente prodotto, con la propria opera, un effettivo incremento nel patrimonio del proprietario (cfr. Cass. Civ. 4623/2001) e, in secondo luogo, esso attore può correttamente qualificarsi come terzo, non avendo con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico, di natura reale o personale, tale da consentirgli la facoltà di costruire sul suolo, finanche nel caso in cui il preesistente contratto
4 sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, (cfr. Cass. Civ. Sez II,
29.3.2001 n. 4623); sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 936 c.c.
In ordine al quantum, posto che, come sopra rammentato, il diritto all'indennizzo non può essere escluso qualora il terzo non provi la misura del suo diritto in relazione ad entrambi i parametri entro i quali la scelta medesima può operare (ossia il valore dei materiali e prezzo della mano d'opera o l'aumento di valore arrecato al fondo), nel caso di specie appare utile adottare, quali parametri di riferimento, sia quanto statuito con la sentenza n. 223/2018
(con valore di giudicato unicamente nei confronti di e di E_
) sia la scrittura privata del 16.1.2015, non disconosciuta, con la Persona_1
quale, si legge, le sig.re e , in Controparte_1 Controparte_3 CP_2
qualità di comproprietarie del terreno sito in Lecce dei Marsi per successione di
, erede per la misura di 1/6 del patrimonio di e Persona_2 CP_4
, hanno riconosciuto la spettanza, in favore dell'avv. Persona_5 Pt_1
di euro 80.000,00 a titolo di indennizzo “sulla base dei valori risultanti da una perizia in atti del tribunale” pur subordinando l'esecuzione dell'accordo alla vendita del detto terreno a terzi che sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2016.
La documentazione in atti, unitamente all'impegno assunto dalle stesse resistenti con la scrittura privata di cui sopra consente, dunque, ragionevolmente di quantificare l'importo di detta indennità nella somma complessiva di euro 80.000,00 oltre gli interessi compensativi a far data dalla domanda;
si rammenti, infatti, che l'indennità dovuta, ai sensi dell'art. 936, comma 2, c.c., dal proprietario del suolo al terzo che ivi abbia realizzato opere e costruzioni con materiali propri costituisce debito di valore sicchè il giudice, nel liquidarla, è tenuto, anche di ufficio, a riconoscere, sulla corrispondente somma, gli interessi compensativi a far data dalla domanda (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/03/2017, n.6973).
5 4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente causa, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di e, per l'effetto, condanna in Parte_1
solido , e Controparte_6 CP_2 CP_3
l pagamento della somma di euro 80.000,00 a titolo di indennità
[...]
ex art. 936 c.c. oltre interessi compensativi a far data dalla domanda;
- CONDANNA le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Avezzano, 30.1.2025
IL GIUDICE dott. Mario Cervellino
6