Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 690/2022 del Ruolo
Generale della Corte promossa da:
(c.f. ) titolare della Parte_1 C.F._1
impresa individuale Errebi di RE UT (p. IV ), P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Luciano Gazzola, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Castelfranco Veneto al Corso XXIX
Aprile13
APPELLANTE
contro
: società (p. IV ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
Istituzioni 39
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 334/2022 del
Tribunale di Treviso, depositata in data 1 marzo 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante voglia l'Ecc.ma Corte adita, previ gli accertamenti del caso, accogliere il presente appello e, per l'effetto, alla luce del motivo esposto, riformare l'impugnata sentenza n. 334/2022 emessa dal Tribunale di Treviso e:
I) In via principale, accogliere le domande già svolte in primo grado da titolare della ditta individuale Errebi di RE Parte_1
UT e, più precisamente:
“Nel merito: confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1219/2020 del
22.04.2020, R.G. n. 2127/2020 del Tribunale di Treviso.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice revocasse il decreto ingiuntivo opposto n. 1219/2020 del 22.04.2020, R.G.
n. 2127/2020 del Tribunale di Treviso, condannare al Controparte_1
pagamento al convenuto della somma di € 674.486,34 in forza dell'art. 1526 c.c., a titolo di rimborso delle somme anticipate per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 6976/IMC, già detratto l'equo compenso dovuto alla concedente, o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, anche secondo il criterio dell'equità, aumentata di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
In via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di condanna del RE
UT al pagamento di una qualunque somma a titolo di risarcimento in favore di si chiede di compensare l'importo Controparte_1
eventualmente dovuto a tale titolo con l'importo dovuto al RE medesimo, in forza dell'art. 1526 c.c., a titolo di rimborso delle somme anticipate per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 6976/IMC, detratto l'equo compenso dovuto alla concedente, nella misura che sarà accertata in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, anche secondo il criterio dell'equità, e condannare a Controparte_1
corrispondere al RE UT il residuo dovuto, a tale titolo, al netto dell'intervenuta compensazione, oltre interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo”.
II) In via subordinata, stante l'accertamento peritale disposto dall'Ecc.ma
Corte adita al fine di quantificare l'equo compenso eventualmente spettante alla concedente come corrispettivo del godimento del bene, da determinarsi, quest'ultimo, secondo i criteri di cui all'art. 138 legge 4 agosto 2017, n. 124
e, per l'effetto, determinare l'ammontare del residuo credito del concedente ovvero dell'utilizzatore,
- accertata la nullità della CTU per tutti i motivi esposti, disporsi previamente, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione delle operazioni peritali, nonché, se ritenuto, la sostituzione dell'Ausiliario, ovvero, in subordine, la convocazione a chiarimenti della CTU e l'integrazione delle operazioni peritali secondo le richieste ed osservazioni già formulate dalla
CTP dell'appellante, Dott.ssa ; Persona_1 - per l'effetto, accertarsi che, ai sensi dell'art. 1 L. 124/2017, commi 138 –
139, l'ex utilizzatrice Errebi di RE UT vanta un credito residuo nei confronti di pari ad € 76.651,50 ovvero, in Controparte_1
subordine, € 44.197,57 o, comunque, pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma IV c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: spese e compensi professionali, anche di CTU e CTP, integralmente rifusi, oltre accessori di legge.
Di parte appellata
Nel merito:
- respingere il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione in appello e ribadite negli atti successivi e conseguentemente confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 334/2022.
- Rigettare, comunque, le domande svolte da , titolare Parte_1
della ditta individuale Errebi di RE UT, siccome infondate in fatto e in diritto.
In subordine:
- nel caso in cui dovessero essere accolte, anche parzialmente, le domande svolte dall'appellante, condannare Errebi di RE UT a pagare a l'importo di € 6.794,90 accertato dall'elaborato peritale o la CP_1
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di eccedenza in forza dell'art. 1, co. 138, ultimo inciso, L. 124/2017.
In ogni caso: - con rifusione delle spese e competenze di lite, ivi comprese quelle di CTU
e quelle sostenute dall'appellata per compensi per il CT di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2020 il signor , Parte_1
agendo quale titolare della impresa individuale “Errebi di RE
UT” e dichiarandosi creditore della società Controparte_1
della somma di € 674.486,34 oltre interessi di mora, ha chiesto al Tribunale di Treviso di ingiungere alla detta società il relativo pagamento.
A sostegno della domanda l'allora ricorrente ha allegato che in data 24 novembre 2006 era intercorso con la un contratto di Controparte_1
locazione finanziaria avente ad oggetto la concessione di taluni immobili, consistenti in tre capannoni ad uso industriale in corso di edificazione siti nel comune di Riese Pio X, che la concedente aveva in pari data acquistato da altra società, pattuendo essi contraenti che il RE avrebbe proceduto al completamento della costruzione ed al successivo acquisto facendosi carico anche della manutenzione, altresì precisando che in data 19 febbraio
2008 il contratto era stato integrato stabilendo il corrispettivo definitivo della locazione e le modalità di pagamento.
Ha ulteriormente riferito il ricorrente che, in ragione dell'omesso pagamento di alcuni canoni di locazione, la concedente Controparte_1
valendosi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, gli aveva intimato la risoluzione del contratto, e che era seguito il giudizio civile recante il numero 54/2019 r.g. innanzi il Tribunale di Treviso all'esito del quale, in data 2 settembre 2019, era stata emessa l'ordinanza ai sensi dell'articolo 702 ter del codice di procedura civile con il quale egli era stato condannato al rilascio dell'immobile e che il detto provvedimento era stato dalla concedente messo in esecuzione senza che gli fossero stati rimborsati i canoni di locazione corrisposti detratto l'equo compenso a quella spettante ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile, analogicamente applicabile all'ipotesi del leasing traslativo.
Ha poi allegato il ricorrente che in dipendenza del rapporto contrattuale aveva sostenuto pagamenti dell'ammontare complessivo di € 1.275.510,75 di cui € 1.074.339,34 a titolo di canoni di locazione, ed il restante per oneri di assicurazione e spese di manutenzione dell'immobile locato, e che sulla base di tali elementi aveva dato incarico ad un professionista di sua fiducia di determinare l'equo compenso spettante alla che il Controparte_1
consulente aveva quantificato nella misura di € 399.85,00 così derivandone una plusvalenza a vantaggio della di € 674.484,34 oggetto CP_1
della domanda di ingiunzione.
Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Treviso in accoglimento del ricorso ha proposto tempestiva opposizione la società ingiunta eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione dell'inapplicabilità dell'articolo 1526 del codice civile in quanto norma derogata dalle pattuizioni contrattuali intercorse, nonché eccependo l'insussistenza dei presupposti di ammissibilità del procedimento ingiunzionale.
Nel rituale contraddittorio del RE, che ha ribadito la sussistenza e l'ammontare della sua domanda di pagamento, il Tribunale, ravvisata la superfluità e comunque l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio chiesta dall'opposto, ha avviato la causa alla fase decisionale e l'ha quindi decisa accogliendo l'opposizione e disponendo l'addebito delle spese di lite a carico dell'opposto.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello il RE chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento delle sue domande.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il rigetto.
Trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, decorsi ed usufruiti i termini di cui all'articolo 190 del codice di rito, la Corte con l'ordinanza depositata il 7 novembre 2023 integrata con la successiva ordinanza del 12 dicembre 2023, ai cui contenuti si rimanda, ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare l'equo compenso secondo i criteri di cui all'articolo 138 della Legge n.
124/2017, indi, all'esito del deposito della relazione peritale, le parti sono state nuovamente invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha criticato la pronuncia asserendo che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1526 del codice civile.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha sostenuto che il giudicante sarebbe pervenuto alla decisione di escludere l'applicabilità alla fattispecie della citata previsione codicistica facendo erronea applicazione del principio di legittimità indicato dalle Sezioni Unite con la pronuncia numero 2061/2021, principio che a detta dell'appellante sarebbe stato invece riferibile alla differente ipotesi dell'articolo 74 quater della legge fallimentare.
Il profilo della censura testé sunteggiato non è fondato dovendosi invece al riguardo rilevare che il Tribunale ha appropriatamente ravvisato come la disciplina portata dalla Legge numero 124/2017 (segnatamente il comma
138 dell'articolo unico) sia applicabile ratione temporis alla fattispecie in delibazione, ciò in quanto i presupposti fattuali legittimanti la risoluzione del rapporto contrattuale si sono senz'altro verificati in epoca successiva alla data di entrata in vigore della citata sopravvenuta disposizione
(collocabile al 29 agosto 2017), trattandosi del mancato pagamento dei ratei di locazione finanziaria aventi scadenza a partire da quella del 30 giugno
2018 e fino a quella del 30 novembre 2018, allorquando appunto la concedente ha intimato la risoluzione del contratto valendosi a tal fine della clausola risolutiva espressa.
D'altro canto, tenuto anche conto della continuità d'applicazione del principio enunciato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, non v'è ragione di discostarsene, risultando anzi quello stesso orientamento ribadito più di recente da Cass. n. 28546/2024 e da Cass. n.
588/2025.
Purtuttavia l'esito decisionale cui è pervenuto il Tribunale, sebbene fondato sulla corretta qualificazione giuridica della fattispecie, non è condivisibile quanto alla ritenuta estraneità al tema del decidere della domanda di pagamento sì come regolata dal comma 138 del citato articolo unico della
Legge numero 124/2017, avendo il precedente giudicante valorizzato la circostanza per cui il RE aveva domandato il pagamento della somma dovutagli in restituzione ai differenti effetti di cui all'articolo 1526 del codice civile.
Osserva a tal riguardo la Corte che la disposizione di cui all'articolo 113 del codice di procedura civile conferisce al giudice il potere dovere di attribuire ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite dalle parti, come pure all'azione esercitata nella causa, una qualificazione giuridica diversa ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta alla sua delibazione, potendo porre a fondamento della decisione principi di diritto anche diversi rispetto a quelli richiamati dalle parti, qualora ritenuti erronei,
e ciò senza incorrere nella violazione del divieto di pronuncia oltre i limiti fissati dall'articolo 112 del codice di rito, a tenore del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.
Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, questa Corte ha ravvisato la necessità dell'approfondimento istruttorio disponendo procedersi all'espletamento nel grado d'una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare, secondo i parametri previsti dal comma 138 dell'articolo unico della Legge numero 124/2017, l'equo compenso spettante alla concedente come corrispettivo del godimento del bene e, consequenzialmente, accertare l'eventuale sussistenza di un residuo credito rispettivamente a favore e contro le parti in lite e determinarne quindi l'ammontare.
Le parti hanno ampiamente interloquito in ordine alle risultanze cui è pervenuto l'ausiliare eccependo, l'appellante, la nullità della consulenza avendo ipotizzato la violazione del contraddittorio processuale relativamente alla documentazione scrutinata, ed obiettando, l'appellata,
l'estraneità del quesito sottoposto al consulente rispetto all'oggetto del giudizio.
Nessuna delle questioni rispettivamente sollevate dalle parti in occasione della precisazione delle conclusioni è ad avviso della Corte fondata in ragione delle seguenti considerazioni.
Quanto al rilievo della società appellata basti tener conto di quanto innanzi ricordato in ordine alla qualificazione giuridica della domanda spettante al giudice, sicché il tema di indagine delineato dalla Corte con le ordinanze ammissive della consulenza non è esorbitante rispetto all'oggetto della domanda di pagamento formulata dal RE sia pur mediante inesatto richiamo all'articolo 1526 del codice di merito.
Quanto all'eccezione sollevata dall'appellante, segnatamente rivolta all'acquisizione del documento che il consulente ha allegato alle sua relazione con il numero 33, la Corte rileva che quel documento va escluso dal novero di quelli utilizzabili ai fini del decidere, valendo a tal fine le ragioni che verranno in appresso illustrate, senza che ciò comporti alcuna sanzione di nullità dell'intera consulenza tecnica nei termini ipotizzati dallo stesso appellante.
Passando alla disamina delle conclusioni proposte dall'ausiliare la Corte le condivide facendole proprie nei seguenti termini e con le seguenti precisazioni.
Quanto alle voci economiche da porsi a debito del RE vanno riconosciuti i seguenti importi: - l'ammontare dei canoni scaduti calcolati dal consulente d'ufficio in €
20.048,68 importo corrispondente al totale dei ratei aventi scadenza mensile dal 30 giugno 2018 al 30 novembre 2018, inclusi gli interessi di mora e le spese accessorie, importo sul quale non consta peraltro contestazione tra le parti;
- l'ammontare del capitale residuo alla data di risoluzione del contratto nella misura calcolata dal consulente d'ufficio in € 178.730,98 condividendo la
Corte gli argomenti resi dal c.t.u. a confutazione delle osservazioni svolte dal consulente dell'appellante;
- l'ammontare del compenso corrisposto al geometra Controparte_2
accertato dal consulente d'ufficio nella misura di € 1.958,25 trattandosi di attività espletata da quel professionista al fine di pervenire alla valutazione dell'immobile;
- l'ammontare dell'imposta municipale unica rimasta impagata da parte del locatario RE e corrisposta dalla quantificata dal Controparte_1
consulente d'ufficio in € 4.069,00=.
Non possono essere invece riconosciute a debito dell'appellante le seguenti voci economiche, già escluse dal consulente d'ufficio, in ciò valendo le ragioni espresse dall'ausiliare e fatte proprie dal Collegio:
- i compensi corrisposti al geometra e gli oneri concessori CP_3
corrisposti al Comune di Riese Pio X;
- i corrispettivi delle opere di realizzazione del bagno per disabili.
Altrettanto non possono essere riconosciute a debito dell'appellante le seguenti voci economiche sebbene l'ausiliare le abbia valutate ammissibili:
- l'importo di € 12.516,63 trova la sua fonte nel provvedimento giurisdizionale reso inter partes in altro precorso giudizio sicché, come inizialmente rilevato con precisione dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, il creditore di quella somma, ossia la società appellata, già dispone di un titolo esecutivo, a nulla evidentemente rilevando l'informale impegno alla eventuale futura rinuncia (si veda il documento contrassegnato con il numero 33 allegato alla consulenza tecnica d'ufficio);
- l'importo di € 876,00 afferisce i premi corrisposti all'impresa di assicurazione del fabbricato nel periodo dal 30 luglio 2019 al 30 giugno
2021, vale a dire dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria, senza che consti alcun obbligo contrattuale di stipulazione e tenuto altresì conto della pendenza della locazione a terzi nel detto periodo;
- l'importo di € 200,00 afferisce la registrazione del provvedimento di rilascio sicché rientra nelle voci accessorie scaturenti dal detto titolo esecutivo.
La sommatoria delle voci ritenute ammissibili porta dunque ad importo totale di € 204.806,91 quale residuo debito dell'appellante verso la concedente, non potendo essere riconosciuta alcuna ulteriore voce di credito a favore di quest'ultima in mancanza di sua domanda.
Passando alla disamina delle somme incassate dalla concedente
[...]
che assumono rilievo ai fini di quanto previsto dal ridetto comma CP_1 La sommatoria di quanto incassato dalla società appellata ai titoli testé indicati porta ad importo totale di € 211.459,68=.
Dalla differenza tra tale ultimo importo e quanto residua dovuto dall'utilizzatore deriva un credito a favore di quest'ultimo pari all'importo di € 6.652,77 sulla quale saranno dovuti gli interessi legali a decorrere dalla proposizione della domanda, conseguendone, previa riforma dell'impugnata pronuncia, l'accoglimento della domanda di pagamento proposta dal
RE UT nei confronti della società nel Controparte_1
suindicato valore economico.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, in dipendenza dell'odierna pronuncia, deve procedersi ad un nuovo regolamento che tenga conto del complessivo esito della lite in base ad un criterio unitario e globale, sicché pur stante l'epilogo di riforma va considerato che la misura dell'accoglimento della domanda è risultata grandemente marginale rispetto all'originaria petizione di pagamento, il che ad avviso della Corte induce a disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Quanto ai compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, liquidate nel loro ammontare con separato provvedimento, gli stessi andranno ripartiti tra le parti in quote tra loro paritarie.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 334/2022 del Tribunale di Treviso, depositata in data 1 marzo 2022, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante al pagamento in Controparte_1 favore del signor quale titolare della impresa Parte_1
individuale Errebi di RE UT, della somma di € 6.652,77 oltre interessi legali come indicati in motivazione;
- in ulteriore riforma compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel primo grado di giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado;
- pone le spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio a carico delle parti in quota della metà per ciascuna di esse.
Venezia, li 11 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
138 vanno riconosciute:
- quella di € 200.000,00 incassata dalla concedente quale prezzo della vendita dell'immobile;
- quella di € 11.459,68 incassata dalla concedente quale corrispettivo del contratto di locazione del 30 dicembre 2021.