CA
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 458/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e Parte_3 C.F._3
(c.f. ) tutti elettivamente domiciliati in Comiso (RG), alla Parte_4 C.F._4
via San Biagio n. 86, presso lo studio degli avvocati Serena Cannata (c.f. ) e C.F._5
Guido Bombace (c.f. che li rappresentano e difendono giusta procura in atti C.F._6
APPELLANTI
CONTRO
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 P.IVA_1
attI, dall'Avv. Antonella Fidelio (C.F. ), presso il cui studio in Via C.F._7 CP_1
pagina 1 di 5 Natalelli n. 56/c, è elettivamente domiciliata
E
(C.F. e partita IVA: Controparte_2
), domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano P.IVA_2
Rossi del Foro di Roma, C.F.: che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._8
atti, anche quale cessionaria del portafoglio assicurativo di Controparte_3
, in questa veste rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Nicola de Luca
[...]
( ), con studio in Roma, Via dei Cerchi, 45, e con domicilio eletto presso lo C.F._9 studio di quest'ultimo
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.4.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termini per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 373/2024, pubblicata in data 1.3.2024, per quanto ancora di interesse, il Tribunale di
Ragusa rigettava la domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della avente ad oggetto il risarcimento dei danni iure Parte_4 CP_4
hereditario e iure proprio derivanti dal decesso, asseritamente causato dall'imperito trattamento riservato dai sanitari dell'ospedale di Comiso al loro padre e condannava gli attori al CP_5
pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalle due compagnie di assicurazione da quest'ultima chiamate in causa al fine di essere manlevata dagli obblighi risarcitori che fossero stati riconosciuti a suo carico nel caso di accoglimento della domanda attorea, liquidandole in € 2.600,00, oltre accessori, in favore di ciascuno.
Avverso la detta sentenza, con motivo di gravame limitato al capo della stessa con cui gli attori erano stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore delle due compagnie di assicurazione, proponevano appello , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 5 Si costituivano in giudizio la ed quest'ultima con due CP_4 Controparte_2
comparse di costituzione e risposta, una delle quali quale cessionaria del portafoglio assicurativo di costituitasi autonomamente nel giudizio di Controparte_3 primo grado, le quali tutte chiedevano il rigetto dell'appello.
Rigettata con ordinanza resa all'udienza del 10.7.2024 l'istanza di inibitoria, all'udienza del 30.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione all'esito di discussione orale.
Con unico motivo di gravame gli appellanti criticano la sentenza impugnata perché con la stessa i predetti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite sostenute dalle due compagnie di assicurazione chiamate in causa dalla malgrado la domanda di garanzia impropria da CP_4 quest'ultima spiegata nei loro confronti mai avrebbe potuto essere accolta atteso che si rivelava palesemente fondata l'eccezione di prescrizione dalle stesse sollevata in relazione alla detta domanda di manleva, al pari della eccepita inoperatività temporale delle polizze.
Controdeduceva la innanzitutto eccependo la inammissibilità del gravame “atteso che CP_4 parte appellante non ha mai sollevato, nell'ambito del giudizio di primo grado, eccezione alcuna Cont afferente alla pretesa prescrizione del diritto della assicurata . Non v'è dubbio, infatti, che
l'odierna appellante fa proprie solo in fase di gravame, del tutto arbitrariamente le difese svolte in primo grado dall'assicurazione, proponendo di fatto, una domanda nuova che, stante il divieto di nova in appello, impone la declaratoria di inammissibilità dello stesso” e poi sostenendo che, nel merito,
l'eccezione di prescrizione si appalesava comunque infondata al pari dell'eccezione di inoperatività temporale delle polizze.
Controdeduceva anche sostenendo che il primo giudice aveva fatto buon Controparte_2
governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza della S.C. in punto di individuazione della parte che, in caso di rigetto della domanda attorea, deve sostenere il peso delle spese di lite del terzo chiamato in causa dal convenuto vittorioso.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Preliminarmente va osservato come l'eccezione di inammissibilità, per asserita novità, della domanda spiegata con l'atto di appello sia senz'altro da rigettare atteso che, del tutto ovviamente, l'oggetto del decidere non riguarda, né può riguardare, eccezioni che l'appellante abbia sollevato in primo grado non essendo essa parte del rapporto processuale instaurato a seguito della chiamata in garanzia.
pagina 3 di 5 In altri termini qui l'appellante non si duole del mancato accoglimento di una eccezione che essa stessa avrebbe proposto in primo grado (non essendo peraltro, come è ovvio, in alcun modo a ciò legittimata), bensì, del tutto ammissibilmente, sostiene che la palese fondatezza dell'eccezione di prescrizione e dell'eccezione di inoperatività temporale delle polizze, ritualmente sollevate in primo grado dalle Cont compagnie di assicurazione contro la che aveva spiegato domanda di garanzia nei loro confronti, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a condannare al pagamento delle spese di lite dalle predette sostenute la parte che le aveva chiamate e non già essa attrice pur soccombente.
Tanto premesso va osservato che, secondo la giurisprudenza della S.C.: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (così Cass., sez. I, 18 aprile
2023, n. 10364 e, da ultimo, Cass., sez. III, 7 marzo 2024, n. 6144).
Ciò posto, escluso – per non averlo sostenuto nemmeno l'appellante – che la chiamata in causa operata
Cont dalla di rivesta connotati di arbitrarietà, deve parimenti escludersi che la stessa possa CP_1
essere ritenuta manifestamente infondata.
In proposito va sgombrato il campo dalla questione afferente la prescrizione del diritto all'indennizzo perché la sua eventuale fondatezza, peraltro condizionata alla proposizione dell'eccezione di parte meramente eventuale al momento della chiamata, sebbene conduca al rigetto della domanda proposta contro il chiamato in causa, non si traduce in una valutazione di infondatezza della chiamata in garanzia, risultando il frutto dell'accoglimento di una questione preliminare di merito che anticipa l'esame della detta domanda.
Escluso che la questione di prescrizione rilevi in punto di valutazione della manifesta infondatezza della chiamata in garanzia, devesi osservare come la anzidetta connotazione non possa essere attribuita all'iniziativa assunta dalla nemmeno avuto riguardo alla dedotta non operatività CP_4
temporale delle polizze.
pagina 4 di 5 Sul punto, infatti, la soluzione della questione impone l'esame di due polizze (la n. ITOMM1100718 di operante dal 31.07.2011 al 31.07.2014 e la R.C.T. n. ITOMM1301607/07 Controparte_6
stipulata con , operante dal 31.07.2013 al 30.06.2016), del Controparte_3
Cont recesso anticipato intimato dalla della corretta individuazione dell'epoca del sinistro e, non ultimo, anche della eccepita nullità della clausola claims made, in ragione delle quali sembra alla Corte
Cont che non possa formularsi giudizio di manifesta infondatezza della chiamata in causa operata dalla nei confronti delle due compagnie di assicurazione.
In definitiva, quindi, l'appello non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, stante la unicità della parte sostanziale in cui è
“confluita” anche la legittimazione quale cessionaria del portafoglio assicurativo di
[...]
già costituitasi in giudizio in primo grado, per una sola Controparte_3
delle due costituzioni in giudizio operate in appello e secondo quanto meglio specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 458/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza del Tribunale di Ragusa n. 373/2024, pubblicata in data 1.3.2024: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, in favore di
[...]
e di che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. CP_4 Controparte_2
per ciascuna;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 7 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 458/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e Parte_3 C.F._3
(c.f. ) tutti elettivamente domiciliati in Comiso (RG), alla Parte_4 C.F._4
via San Biagio n. 86, presso lo studio degli avvocati Serena Cannata (c.f. ) e C.F._5
Guido Bombace (c.f. che li rappresentano e difendono giusta procura in atti C.F._6
APPELLANTI
CONTRO
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 P.IVA_1
attI, dall'Avv. Antonella Fidelio (C.F. ), presso il cui studio in Via C.F._7 CP_1
pagina 1 di 5 Natalelli n. 56/c, è elettivamente domiciliata
E
(C.F. e partita IVA: Controparte_2
), domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano P.IVA_2
Rossi del Foro di Roma, C.F.: che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._8
atti, anche quale cessionaria del portafoglio assicurativo di Controparte_3
, in questa veste rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Nicola de Luca
[...]
( ), con studio in Roma, Via dei Cerchi, 45, e con domicilio eletto presso lo C.F._9 studio di quest'ultimo
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.4.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termini per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 373/2024, pubblicata in data 1.3.2024, per quanto ancora di interesse, il Tribunale di
Ragusa rigettava la domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della avente ad oggetto il risarcimento dei danni iure Parte_4 CP_4
hereditario e iure proprio derivanti dal decesso, asseritamente causato dall'imperito trattamento riservato dai sanitari dell'ospedale di Comiso al loro padre e condannava gli attori al CP_5
pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalle due compagnie di assicurazione da quest'ultima chiamate in causa al fine di essere manlevata dagli obblighi risarcitori che fossero stati riconosciuti a suo carico nel caso di accoglimento della domanda attorea, liquidandole in € 2.600,00, oltre accessori, in favore di ciascuno.
Avverso la detta sentenza, con motivo di gravame limitato al capo della stessa con cui gli attori erano stati condannati al pagamento delle spese di lite in favore delle due compagnie di assicurazione, proponevano appello , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 5 Si costituivano in giudizio la ed quest'ultima con due CP_4 Controparte_2
comparse di costituzione e risposta, una delle quali quale cessionaria del portafoglio assicurativo di costituitasi autonomamente nel giudizio di Controparte_3 primo grado, le quali tutte chiedevano il rigetto dell'appello.
Rigettata con ordinanza resa all'udienza del 10.7.2024 l'istanza di inibitoria, all'udienza del 30.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione all'esito di discussione orale.
Con unico motivo di gravame gli appellanti criticano la sentenza impugnata perché con la stessa i predetti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite sostenute dalle due compagnie di assicurazione chiamate in causa dalla malgrado la domanda di garanzia impropria da CP_4 quest'ultima spiegata nei loro confronti mai avrebbe potuto essere accolta atteso che si rivelava palesemente fondata l'eccezione di prescrizione dalle stesse sollevata in relazione alla detta domanda di manleva, al pari della eccepita inoperatività temporale delle polizze.
Controdeduceva la innanzitutto eccependo la inammissibilità del gravame “atteso che CP_4 parte appellante non ha mai sollevato, nell'ambito del giudizio di primo grado, eccezione alcuna Cont afferente alla pretesa prescrizione del diritto della assicurata . Non v'è dubbio, infatti, che
l'odierna appellante fa proprie solo in fase di gravame, del tutto arbitrariamente le difese svolte in primo grado dall'assicurazione, proponendo di fatto, una domanda nuova che, stante il divieto di nova in appello, impone la declaratoria di inammissibilità dello stesso” e poi sostenendo che, nel merito,
l'eccezione di prescrizione si appalesava comunque infondata al pari dell'eccezione di inoperatività temporale delle polizze.
Controdeduceva anche sostenendo che il primo giudice aveva fatto buon Controparte_2
governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza della S.C. in punto di individuazione della parte che, in caso di rigetto della domanda attorea, deve sostenere il peso delle spese di lite del terzo chiamato in causa dal convenuto vittorioso.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Preliminarmente va osservato come l'eccezione di inammissibilità, per asserita novità, della domanda spiegata con l'atto di appello sia senz'altro da rigettare atteso che, del tutto ovviamente, l'oggetto del decidere non riguarda, né può riguardare, eccezioni che l'appellante abbia sollevato in primo grado non essendo essa parte del rapporto processuale instaurato a seguito della chiamata in garanzia.
pagina 3 di 5 In altri termini qui l'appellante non si duole del mancato accoglimento di una eccezione che essa stessa avrebbe proposto in primo grado (non essendo peraltro, come è ovvio, in alcun modo a ciò legittimata), bensì, del tutto ammissibilmente, sostiene che la palese fondatezza dell'eccezione di prescrizione e dell'eccezione di inoperatività temporale delle polizze, ritualmente sollevate in primo grado dalle Cont compagnie di assicurazione contro la che aveva spiegato domanda di garanzia nei loro confronti, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a condannare al pagamento delle spese di lite dalle predette sostenute la parte che le aveva chiamate e non già essa attrice pur soccombente.
Tanto premesso va osservato che, secondo la giurisprudenza della S.C.: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (così Cass., sez. I, 18 aprile
2023, n. 10364 e, da ultimo, Cass., sez. III, 7 marzo 2024, n. 6144).
Ciò posto, escluso – per non averlo sostenuto nemmeno l'appellante – che la chiamata in causa operata
Cont dalla di rivesta connotati di arbitrarietà, deve parimenti escludersi che la stessa possa CP_1
essere ritenuta manifestamente infondata.
In proposito va sgombrato il campo dalla questione afferente la prescrizione del diritto all'indennizzo perché la sua eventuale fondatezza, peraltro condizionata alla proposizione dell'eccezione di parte meramente eventuale al momento della chiamata, sebbene conduca al rigetto della domanda proposta contro il chiamato in causa, non si traduce in una valutazione di infondatezza della chiamata in garanzia, risultando il frutto dell'accoglimento di una questione preliminare di merito che anticipa l'esame della detta domanda.
Escluso che la questione di prescrizione rilevi in punto di valutazione della manifesta infondatezza della chiamata in garanzia, devesi osservare come la anzidetta connotazione non possa essere attribuita all'iniziativa assunta dalla nemmeno avuto riguardo alla dedotta non operatività CP_4
temporale delle polizze.
pagina 4 di 5 Sul punto, infatti, la soluzione della questione impone l'esame di due polizze (la n. ITOMM1100718 di operante dal 31.07.2011 al 31.07.2014 e la R.C.T. n. ITOMM1301607/07 Controparte_6
stipulata con , operante dal 31.07.2013 al 30.06.2016), del Controparte_3
Cont recesso anticipato intimato dalla della corretta individuazione dell'epoca del sinistro e, non ultimo, anche della eccepita nullità della clausola claims made, in ragione delle quali sembra alla Corte
Cont che non possa formularsi giudizio di manifesta infondatezza della chiamata in causa operata dalla nei confronti delle due compagnie di assicurazione.
In definitiva, quindi, l'appello non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, stante la unicità della parte sostanziale in cui è
“confluita” anche la legittimazione quale cessionaria del portafoglio assicurativo di
[...]
già costituitasi in giudizio in primo grado, per una sola Controparte_3
delle due costituzioni in giudizio operate in appello e secondo quanto meglio specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 458/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza del Tribunale di Ragusa n. 373/2024, pubblicata in data 1.3.2024: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, in favore di
[...]
e di che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. CP_4 Controparte_2
per ciascuna;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 7 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5