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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/06/2024, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto domanda di indennizzo assicurativo, iscritta al numero 763 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18.06.2024,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Leonardo Pighin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina Strada
Minturnae n. 171 - Borgo Montello (LT),
ATTORE
E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in allegato Controparte_1 all'atto di citazione, dall'avv. Claudio Erasmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Terracina Via del Porto n. 24,
PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha agito al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto al pagamento in proprio Parte_1 favore dell'indennizzo contrattuale della polizza sottoscritta con la compagnia convenuta deducendo che il giorno 25/06/2019 alle ore 20:00 circa, nel mentre si trovava presso la palestra in Aprilia (LT) denominata “Freedom” in Via Pontina n. 46, durante attività di corpo libero, si procurava la lussazione della spalla sinistra, con due episodi nello stesso momento e che a seguito si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Castelli Romani, ove veniva diagnosticata la lussazione della spalla sinistra con due episodi nello stesso momento, prognosi sino al 17/07/2019 e relative prescrizioni mediche.
Assumeva che il successivo decorso medico, nonché le eseguite visite specialistiche, evidenziavano la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgicodi plastica secondo Latarjet, causa instabilità glenoomerale anteroinferiore recidivante sinistra, successivamente eseguito in data 13/08/2019. Proseguiva deducendo che in data 25/07/2019 denunciava l'occorso sinistro alla propria compagnia assicurativa che procedeva alla liquidazione delle sole spese mediche sostenute e non CP_2
del danno biologico patito.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere la domanda attorea e per
l'effetto condannare la compagnia di assicurazioni al pagamento Controparte_3
in favore del Sig. della somma di Euro 51.787,79, quale danno biologico patito a Parte_1
seguito dei due episodi di lussazione della spalla sinistra occorsi in Aprilia (LT) in data 25/06/2019, oltre quello morale da quantificarsi ex officio, o di quello diverso ed ulteriore che sarà quantificato in corso di causa e che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Parte convenuta si costituiva contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto per difetto di prova della copertura, dell'evento e delle lesioni subite, nonché del danno allegato.
Parte attrice, a seguito di rilievo ufficioso, precisava di agire sulla scorta del contratto assicurativo personale con - Polizza n. 164370157. Parte_2
Parte convenuta, dunque, eccepiva la prescrizione del diritto e l'inoperatività della polizza per effetto della franchigia del 7% per invalidità permanente.
Tanto detto, la domanda di parte attrice non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto alla prescrizione, va detto che in tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa (Cass. civ. n.
14420/2016).
Nel caso di specie, il certificato del medico legale con l'indicazione dei postumi permanenti è del
30.01.2020.
Non vi è in atti alcun atto interruttivo se non una risposta via mail del 21.04.2020, che non può costituire, comunque, valido atto interruttivo.
La domanda è stata azionata con citazione notificata il 20.02.2023.
Ne deriva che il termine biennale di prescrizione era decorso.
Deve, inoltre, rilevarsi, quanto alla prova, quanto segue.
La parte si è costituita in giudizio deducendo genericamente un infortunio durante l'esercizio fisico in palestra il 25.06.2019 e l'esistenza di una polizza, senza alcuna indicazione.
Depositava, poi, un estratto della polizza senza condizioni generali, da cui si evince l'esistenza di una polizza per infortuni occorsi nel tempo libero e lavoro, ma senza che sia possibile verificare se l'evento concretamente verificatosi fosse oggetto di copertura, come contestato da parte convenuta. Risultano, poi, dubbi sulla data stessa dell'infortunio.
Nella cartella clinica del ricovero e dell'intervento si legge che l'episodio sarebbe avvenuto in data
26.06.2019.
Il verbale di pronto soccorso indica la data del 25.06.2019.
Inoltre, in ordine al nesso causale con l'evento, nel verbale di PS allegato dallo stesso attore, in ordine agli esiti degli accertamenti eseguiti, si legge: “dai radiogrammi eseguiti non si apprezzano immagini riferibili alterazioni osteo - traumatiche in atto”.
Quanto alla prova testimoniale, l'escussione di un unico teste non è sufficiente, in presenza di contestazione sul nesso causale dell'evento con le lesioni subite, curate tramite intervento chirurgico.
L'ulteriore teste escusso, l.r. della palestra, nulla riferiva sui fatti e sul sinistro, di cui non ricordava nulla.
Oltre alla prescrizione, in difetto, quindi, di tali elementi non è possibile liquidare l'indennizzo richiesto per difetto di onere della prova ex art. 2697 c.c. che spettava all'attore, oltre che della copertura della polizza in relazione alle modalità di verificazione del sinistro (durante un asserito sforzo in palestra), anche del nesso causale delle lesioni con il fatto stesso.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda,
- pone le spese di lite a carico di parte attrice, liquidandole in € 2.000,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a..
Latina, 18.06.2024
Il Giudice
(Dott.ssa Concetta Serino)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto domanda di indennizzo assicurativo, iscritta al numero 763 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18.06.2024,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Leonardo Pighin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina Strada
Minturnae n. 171 - Borgo Montello (LT),
ATTORE
E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in allegato Controparte_1 all'atto di citazione, dall'avv. Claudio Erasmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Terracina Via del Porto n. 24,
PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha agito al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto al pagamento in proprio Parte_1 favore dell'indennizzo contrattuale della polizza sottoscritta con la compagnia convenuta deducendo che il giorno 25/06/2019 alle ore 20:00 circa, nel mentre si trovava presso la palestra in Aprilia (LT) denominata “Freedom” in Via Pontina n. 46, durante attività di corpo libero, si procurava la lussazione della spalla sinistra, con due episodi nello stesso momento e che a seguito si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Castelli Romani, ove veniva diagnosticata la lussazione della spalla sinistra con due episodi nello stesso momento, prognosi sino al 17/07/2019 e relative prescrizioni mediche.
Assumeva che il successivo decorso medico, nonché le eseguite visite specialistiche, evidenziavano la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgicodi plastica secondo Latarjet, causa instabilità glenoomerale anteroinferiore recidivante sinistra, successivamente eseguito in data 13/08/2019. Proseguiva deducendo che in data 25/07/2019 denunciava l'occorso sinistro alla propria compagnia assicurativa che procedeva alla liquidazione delle sole spese mediche sostenute e non CP_2
del danno biologico patito.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere la domanda attorea e per
l'effetto condannare la compagnia di assicurazioni al pagamento Controparte_3
in favore del Sig. della somma di Euro 51.787,79, quale danno biologico patito a Parte_1
seguito dei due episodi di lussazione della spalla sinistra occorsi in Aprilia (LT) in data 25/06/2019, oltre quello morale da quantificarsi ex officio, o di quello diverso ed ulteriore che sarà quantificato in corso di causa e che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Parte convenuta si costituiva contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto per difetto di prova della copertura, dell'evento e delle lesioni subite, nonché del danno allegato.
Parte attrice, a seguito di rilievo ufficioso, precisava di agire sulla scorta del contratto assicurativo personale con - Polizza n. 164370157. Parte_2
Parte convenuta, dunque, eccepiva la prescrizione del diritto e l'inoperatività della polizza per effetto della franchigia del 7% per invalidità permanente.
Tanto detto, la domanda di parte attrice non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto alla prescrizione, va detto che in tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa (Cass. civ. n.
14420/2016).
Nel caso di specie, il certificato del medico legale con l'indicazione dei postumi permanenti è del
30.01.2020.
Non vi è in atti alcun atto interruttivo se non una risposta via mail del 21.04.2020, che non può costituire, comunque, valido atto interruttivo.
La domanda è stata azionata con citazione notificata il 20.02.2023.
Ne deriva che il termine biennale di prescrizione era decorso.
Deve, inoltre, rilevarsi, quanto alla prova, quanto segue.
La parte si è costituita in giudizio deducendo genericamente un infortunio durante l'esercizio fisico in palestra il 25.06.2019 e l'esistenza di una polizza, senza alcuna indicazione.
Depositava, poi, un estratto della polizza senza condizioni generali, da cui si evince l'esistenza di una polizza per infortuni occorsi nel tempo libero e lavoro, ma senza che sia possibile verificare se l'evento concretamente verificatosi fosse oggetto di copertura, come contestato da parte convenuta. Risultano, poi, dubbi sulla data stessa dell'infortunio.
Nella cartella clinica del ricovero e dell'intervento si legge che l'episodio sarebbe avvenuto in data
26.06.2019.
Il verbale di pronto soccorso indica la data del 25.06.2019.
Inoltre, in ordine al nesso causale con l'evento, nel verbale di PS allegato dallo stesso attore, in ordine agli esiti degli accertamenti eseguiti, si legge: “dai radiogrammi eseguiti non si apprezzano immagini riferibili alterazioni osteo - traumatiche in atto”.
Quanto alla prova testimoniale, l'escussione di un unico teste non è sufficiente, in presenza di contestazione sul nesso causale dell'evento con le lesioni subite, curate tramite intervento chirurgico.
L'ulteriore teste escusso, l.r. della palestra, nulla riferiva sui fatti e sul sinistro, di cui non ricordava nulla.
Oltre alla prescrizione, in difetto, quindi, di tali elementi non è possibile liquidare l'indennizzo richiesto per difetto di onere della prova ex art. 2697 c.c. che spettava all'attore, oltre che della copertura della polizza in relazione alle modalità di verificazione del sinistro (durante un asserito sforzo in palestra), anche del nesso causale delle lesioni con il fatto stesso.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda,
- pone le spese di lite a carico di parte attrice, liquidandole in € 2.000,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a..
Latina, 18.06.2024
Il Giudice
(Dott.ssa Concetta Serino)