Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Pt_1
nel procedimento civile iscritto al n. 2167 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter del
22.03.2025 da
(C.F.: ) nata a [...]_2 C.F._1
l'11.05.1976 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.; , presso il cui studio in Soverato (CZ), in via Controparte_1
S. Giovanni Bosco n.39 ha eletto domicilio;
e
(C.F. nato a [...] il Parte_3 C.F._2
18.08.1978, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo
Milea, presso il cui studio in Reggio calabria in via Mercato n.57° Catona ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
-visto il ricorso depositato il 31.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto il 19.05.2007 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al al
25.02.2025, assegnando termine fino al 20.02.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Dott. Flavio Tovani;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Davoli (CZ) il 19.05.2007 11; b) dal matrimonio è nato il figlio minore (12.03.2009) ; Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per
Pag. 2 di 7 altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 31.07.2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_2 Parte_3
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_2 Parte_3
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Davoli atto n.4, serie A, parte II, anno 2007 , alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
Pag. 3 di 7 2) la casa coniugale, sita in Reggio Calabria, via Mercato 57/A, di proprietà del ,resterà in assegnazione alla sig.ra con quanto Pt_3 Parte_2
in essa contenuto, perché vi abiti con il figlio;
Per_1
3) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
4) il sig. continuerà a provvedere al pagamento dei ratei Parte_3
del mutuo dallo stesso contratto per l'acquisto del proprio immobile adibito a casa coniugale e la sig.ra si obbliga nei suoi confronti a Parte_2
contribuire al pagamento di tali oneri versandogli mensilmente 250,00 euro entro il giorno 20 di ogni mese;
5) il figlio resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
6) il sig. si obbliga, all'atto del conseguimento della Parte_3
maggiore età da parte del figlio , a trasferire a quest'ultimo la Per_1
proprietà dell'immobile di cui al punto 2, con atto le cui spese saranno suddivise tra le parti in misura uguale. Da tale momento la sig.ra Pt_2
provvederà in via esclusiva a pagare al sig. la somma pari al rateo Pt_3
del mutuo gravante sull'immobile;
7) qualora il sig. non provvedesse ad assolvere l'obbligo Parte_3
di cui al punto 6, la sig.ra potrà pretendere la restituzione di tutti i Pt_2
contributi versati sin a quel momento per il pagamento del mutuo;
laddove dovesse essere la sig.ra a sottrarsi all'obbligo di contribuzione al Pt_2
pagamento della quota di mutuo di cui al superiore punto 4, il sig. Pt_3
sarà liberato dall'obbligo di trasferimento al figlio dell'immobile.
Pag. 4 di 7 PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORE:
Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui egli si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il figlio minore sarà Per_1
collocato prevalentemente presso la madre e il padre eserciterà diritto di visita secondo la seguente disciplina:
Il padre potrà prelevare ogni martedì e giovedì dall'orario di uscita Per_1
di scuola fino alle ore 21,00 nelle settimane in cui trascorrerà il weekend presso la madre;
nelle settimane in cui il minore trascorrerà il weekend con il padre il figlio resterà con lui solo il martedì dall'uscita di scuola fino alle
21,00; trascorrerà week end alternati con ciascun genitore dal Per_1
venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina successivo. Durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il figlio starà con un genitore dalle ore 8 del 24 dicembre alle ore 19 del 26 dicembre successivo e starà, invece, con l'altro genitore dalle ore 8 del 31 dicembre alle 19.00 del 2 gennaio successivo e dalle 8 del 5 gennaio alle 19.00 del 6 gennaio, con attribuzione del primo anno (2024) alla madre per il primo periodo delle festività natalizie. Negli anni in cui il figlio trascorrerà il secondo periodo delle vacanze natalizie con il padre, ossia dal 31 dicembre al 2 gennaio, trascorrerà con quest'ultimo le vacanze pasquali con decorrenza dalle 8 del giorno di
Pag. 5 di 7 Pasqua alle ore 20 del lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive, si adotterà la seguente disciplina:
Il minore trascorrerà con ogni genitore 15 giorni consecutivi o non, durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, il suddetto periodo verrà concordato con l'altro genitore entro il 15 maggio di ciascun anno;
durante tale periodo l'altro genitore avrà diritto di visita al minore una volta a settimana, a meno che il minore non sia condotto fuori sede dal genitore con cui si trascorre il periodo di vacanza. Per il resto del periodo estivo
(15.06/15.09) nei periodi in cui la scuola rimarrà chiusa il padre preleverà il minore negli stessi giorni del resto dell'anno fissando il prelievo alle ore
9,00 anziché all'uscita da scuola. Nell'interesse del figlio entrambi i genitori si impegnano a condividere le feste di compleanno, onomastici o altre occasioni e cerimonie, quali prima comunione, cresima, laurea.
8) Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00, entro il giorno Per_1
05 di ogni mese;
l'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di separazione;
l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà ripartito tra le parti come per legge. Il presente accordo diventa efficace tra le parti dal momento della sottoscrizione dello stesso;
il versamento delle somme di cui ai precedenti punti 4 e 8 avverrà a decorrere dal 01.10.2024;
9) I coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
In ottemperanza al disposto dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c. e dichiarano che CP_2 Parte_2
Pag. 6 di 7 le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, con riferimento all'ultimo triennio, sono quelle indicate nelle dichiarazioni allegate.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Davoli per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
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