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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 631/2025 , avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Gavardo (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MOLINARI MARCO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. CARTAINO MIRELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 28.5.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare alla resistente quale genitore collocatario dei figli, incontri con il padre due pomeriggi/sera alla settimana (tendenzialmente il martedì e il giovedì) – dall'uscita di scuola/asilo alle ore 16:00 sino alla sera alle ore 21:00 – con cena presso il padre, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10:00 sino alla domenica sera (ore 21:00), con cena presso il papà, a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 350,00 mensili per ciascuno (ossia pari ad € 700,00 mensili complessivi), a decorrere dal giorno 1.1.2025, detratte le somme corrisposte sinora al medesimo titolo, oltre al 100% delle spese straordinarie sino al 31.12.2025, dopodiché le spese straordinarie saranno al 50% fra le parti, 100% dell'assegno unico per i figli alla resistente, e impegno del ricorrente a versare alla resistente gli utili a lei spettanti, proporzionali alla sua quota del 45% della società, a decorrere dal giorno 1.8.2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Puegnago del Garda (BS) in data 22.9.2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Puegnago del Garda (BS), al n. 2, parte I, anno 2012, unione dalla quale sono nati i figli il 22.12.2019 e l 21.2022. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
La resistente è comparsa alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione della tenera età di e le condizioni stabilite Per_1 Per_2 dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 29.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 631/2025 , avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Gavardo (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MOLINARI MARCO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. CARTAINO MIRELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 28.5.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare alla resistente quale genitore collocatario dei figli, incontri con il padre due pomeriggi/sera alla settimana (tendenzialmente il martedì e il giovedì) – dall'uscita di scuola/asilo alle ore 16:00 sino alla sera alle ore 21:00 – con cena presso il padre, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10:00 sino alla domenica sera (ore 21:00), con cena presso il papà, a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 350,00 mensili per ciascuno (ossia pari ad € 700,00 mensili complessivi), a decorrere dal giorno 1.1.2025, detratte le somme corrisposte sinora al medesimo titolo, oltre al 100% delle spese straordinarie sino al 31.12.2025, dopodiché le spese straordinarie saranno al 50% fra le parti, 100% dell'assegno unico per i figli alla resistente, e impegno del ricorrente a versare alla resistente gli utili a lei spettanti, proporzionali alla sua quota del 45% della società, a decorrere dal giorno 1.8.2025”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Puegnago del Garda (BS) in data 22.9.2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Puegnago del Garda (BS), al n. 2, parte I, anno 2012, unione dalla quale sono nati i figli il 22.12.2019 e l 21.2022. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
La resistente è comparsa alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione della tenera età di e le condizioni stabilite Per_1 Per_2 dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 29.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209