Ordinanza cautelare 15 dicembre 2021
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02275/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02143/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Montanari, Antonella Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Lodi di rigetto (n. PLO/L/N/2020/100860) dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34, notificato dall’amministrazione in data 30.08.2021 e di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 2.8.2020 il signor -OMISSIS- inviava alla Prefettura di Lodi, ai sensi dell’art. 103, comma 3, lett. c), del d.l. n. 34/2020, istanza di emersione del rapporto di “lavoro domestico” con il signor -OMISSIS-cittadino albanese (protocollata al n. 2020/100860).
Lo Sportello Unico della Prefettura di Lodi in data 29.9.2020, richiedeva alle parti interessate la documentazione per l’istruttoria della domanda.
In data 18.6.2021 e 2.7.2021 convocava le parti per l’espletamento degli incombenti volti ad accertare i requisiti di legge nelle date del 29.6.2021 e del 7.7.2021, con l’avvertenza che, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1900, in mancanza di presentazione delle parti la pratica sarebbe stata rigettata.
In data 7.7.2021 si presentava presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) soltanto l’amministratrice di sostegno del signor-OMISSIS-e nella stessa data depositava la dichiarazione di rinuncia alla domanda di emersione.
La Prefettura con provvedimento del 19.7.2021 rigettava l’istanza attesa la rinuncia alla domanda presentata dall’amministratrice di sostegno.
Il signor -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento del 19.7.2021 affidando il gravame a due motivi.
Con il primo motivo ritiene violate le garanzie procedimentali (artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990) non avendo ricevuto il preavviso di rigetto contenente l’esplicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della propria domanda.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’eccesso di potere in quanto il signor -OMISSIS- non poteva dubitare delle facoltà mentali e/o della capacità giuridica e d’agire del signor -OMISSIS-il quale non ha mai fatto menzione di essere sottoposto ad amministrazione di sostegno, inducendo pertanto il ricorrente a fare legittimo affidamento sulla proposta di lavoro. Questi ha presentato personalmente e in assoluta autonomia la domanda di emersione del lavoratore regolare, impegnandosi cosi alla stipula del contratto.
Aggiunge che la normativa relativa alla emersione di rapporti di lavoro irregolare, come emerge dalle Circolari Ministeriali del Ministro dell’Interno, prevede che nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia instaurato nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico e la costituzione del rapporto di lavoro non risulti possibile all'atto della convocazione, sia necessario che lo Sportello svolga una valutazione caso per caso circa l'opportunità di concedere allo straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Inoltre, l’amministrazione non avrebbe consentito al signor -OMISSIS- -OMISSIS-, atteso il rigetto della domanda, di far subentrare nella procedura un nuovo datore di lavoro, così come previsto nell’ipotesi in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.
Il Ministero dell’interno ha depositato in giudizio la documentazione posta a fondamento del provvedimento gravato e ha svolto in resistenza attività difensionale.
Con ordinanza n. 1364/2021, la Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari.
All’udienza del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversia va inquadrata all’interno della seguente cornice normativa.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 103 cit. “1. Al fine di … favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro … possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri” presenti nel territorio italiano all'8 marzo 2020.
Il comma 15 dell’art. 103 cit. stabilisce che “15. Lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento”.
Il comma 16 dell’art. 15 cit. prevede che “16. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all' interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Dunque, il legislatore ha previsto la possibilità di istaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro con persone straniere già “presenti sul territorio nazionale” consentendo al contempo al lavoratore di ottenere il “permesso di soggiorno per motivi di lavoro” ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.
L’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione è tuttavia subordinata all’accertamento di alcuni presupposti e alla convocazione delle parti presso lo SUI “per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato”, con l’avvertenza che la “mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento”.
Il provvedimento di rigetto del procedimento a causa della rinuncia alla domanda di emersione ha natura vincolata in quanto manca il presupposto fondamentale per lo stesso avvio del procedimento ossia la domanda del datore di lavoro.
Nel caso di specie, il Tribunale Ordinario di Lodi, Ufficio del Giudice tutelare, con la sentenza n. 273/2020 nominava ai sensi dell’art. 404 c.c. il Sindaco p.t. del Comune di Graffignana quale amministratore di sostegno del signor -OMISSIS-a decorrere dal mese di aprile 2020.
Nella sentenza si prevede che il signor -OMISSIS-non possa disporre del proprio patrimonio per un ammontare superiore ad euro 350,00 mensili (punto A), il che evidenzia come non sia ragionevolmente possibile assumere impegni economici verso un lavoratore subordinato a cui spetta oltre lo stipendio anche il versamento dei contributi. Inoltre, il punto B) della sentenza si stabilisce che debba essere, in via esclusiva, l’amministratore di sostegno a provvedere, “ove necessario, all’assunzione di una o più persone per l’assistenza del beneficiario, stipulando il relativo contratto”.
L’amministratore di sostegno, con la rinuncia alla domanda di emersione avvenuta in data 7.7.2021, ha legittimamente esercito i propri poteri di amministrazione di sostegno non ratificando la domanda di emersione nell’interesse del signor -OMISSIS-e quindi precludendo che si potesse portare a compimento un’attività vieta dallo stesso Giudice tutelare con la sentenza n. 273/2020.
Alla luce di quanto sopra, la Prefettura ha correttamente operato rigettando la domanda di emersione in quanto ha riscontrato che il procedimento di emersione era privo del suo presupposto fondamentale ossia della domanda di emersione proveniente dal datore di lavoro atteso che il difetto della capacità ad agire del signor -OMISSIS-(alla data della presentazione della domanda) non era stato sanato dall’amministratore di sostegno il quale invece aveva formalmente rinunciato alla domanda presentata personalmente dall’istante.
Di conseguenza, non hanno rilievo le censure formulate dal ricorrente in ordine al mancato rispetto delle garanzie partecipative in quanto alcun contributo procedimentale poteva essere fornito in presenza di un procedimento che non poteva neppure essere avviato per difetto di legittimazione ad agire del datore di lavoro.
D’altronde, non può neppure invocarsi la disciplina di cui all’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, in combinato disposto con l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui la cessazione del rapporto di lavoro in essere abilita lo straniero a richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione “per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”.
La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che si sia instaurato un regolare rapporto di lavoro il quale poi sia cessato per varie ragioni. Si tratta di un’ipotesi diversa da quella riguardante il caso di specie dove il rapporto con il datore di lavoro non si è ancora instaurato a causa della rinuncia all’istanza di costituzione del rapporto di lavoro presentata dall’amministratrice di sostegno.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.