Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 566/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], Parte_1 in data 18/12/1980, elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO DIAZ N?
91/A 98070 ACQUEDOLCI, presso lo studio dell'Avv. SBERNA ROSALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo via A. Lo Bianco n. 6, presso lo studio dell'Avv. CAMPOFRANCO CINZIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 febbraio 2025.
(matrimonio celebrato in San LL, il 15 ottobre 2016).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“a) L'affidamento dei figli minori sarà congiunto e rimarranno ad abitare e vivere prevalentemente presso la casa coniugale con la madre. Il padre avrà facoltà di prendere i figli nei giorni di lunedì e martedì oltre che nei fine settimana alternati, ovvero dal venerdì sera al lunedì mattina con facoltà di pernottamento presso la futura abitazione del padre, salvo diverse esigenze dei figli minori rapportate alla attività scolastica, extrascolastica e/o di salute.
Il Sig. accompagnerà i figli a scuola di prima mattina e li preleverà CP_1 alla fine dell'orario scolastico nei giorni di lunedì e mercoledì, mentre nel giorno di venerdì li preleverà alla fine dell'orario scolastico.
b) Le principali feste (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Ferragosto) saranno alternate di anno in anno tra i genitori, così come anche le ferie nel mese di luglio e di agosto di ogni anno. Parimenti i compleanni dei figli minori, se non trascorsi con entrambi i genitori, saranno festeggiati con il genitore in maniera alternata di anno in anno. I genitori rispetteranno il diritto dei figli alla frequentazione dei parenti di ciascuno e si danno reciproco consenso alla partecipazione dei figli agli eventi e festeggiamenti (compleanni, comunioni e simili) delle rispettive famiglie.
c) L'assegno di mantenimento per i figli viene stabilito nella somma mensile di euro 400,00 cadauno, e quindi nella complessiva somma di euro 800,00
(ottocento/00) mensili, che dovrà essere versata dal padre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
d) L'assegno unico mensile dei figli erogato dall'Inps, giusta legge vigente, sarà assegnato e percepito dalla SIa che lo Parte_1 investirà sull'esigenze dei figli, ad integrazione dell'assegno di mantenimento e della somma che lei stessa impegnerà per il sostentamento dei figli minori.
e) Le spese straordinarie afferenti ai figli minori saranno divisi nella misura del 50% tra i coniugi, come anche il costo corrente dell'asilo nido, della
2 babysitter, delle spese mediche, dell'abbigliamento nonché tutte quelle voci di spesa che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie preventivamente concordate dovranno essere documentate e rimborsate nella misura del 50% al genitore che le ha integralmente sostenute previa esibizione di scontrini, fatture o ricevute fiscali.
f) L'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del SI
, sarà riconosciuta alla SIa che Controparte_1 Parte_1 la continuerà ad abitare con i figli minori Francesco ed . Per_1
g) Le spese relative alle utenze acqua e luce saranno volturate e pagate dalla SIa , mentre le spese relative alla Tari saranno Parte_1 divise tra i coniugi separandi relativamente alla quota dei figli minori.
h) Le spese relative alla fornitura annuale del gas del bombolone della casa coniugale saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi separandi.
i) La pulizia ordinaria del giardino sarà a carico del SI , Controparte_1 proprietario della casa coniugale.
l) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San LL (atto n. 18, P. II, S. A, Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 09/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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