Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 399/2025
TRIBUNALE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Latina, composto dai signori Magistrati:
Pierluigi De Cinti Presidente
Luca Venditto Giudice
Concetta Serino Giudice relatore
nel procedimento di reclamo, iscritto al n. 399/2025 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Sfragano ed elette.te dom.to Parte_1
presso il suo studio in Fondi, Via Ugo Foscolo n. 28 giusta delega allegata al reclamo,
PARTE RECLAMANTE
E per essa, quale mandataria, (nuova Controparte_1 CP_2 denominazione assunta da rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Carmine Picone CP_3
e ell.te dom.ta presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
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PARTI RECLAMATA
E
AVV. IUCCI N.Q. DI DELEGATO, Controparte_4 Controparte_5
, , E
[...] Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8
PARTI RECLAMATE NON COSTITUITE
all'esito dell'udienza del 17.03.2023 e del termine per note concesso a parte reclamante ha emesso la seguente
ORDINANZA
proponeva reclamo al GE nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE Parte_1
468/18 contestando l'operato del professionista delegato in relazione alla vendita svoltasi il
Il GE con decreto del 15.01.2025, comunicato il 16.01.2025, rigettava l'istanza.
Avverso tale provvedimento la parte propone reclamo ai sensi dell'art. 591 ter cpc chiedendo all'intestato Tribunale di: “che l'Ill.mo Giudice adito in composizione Collegiale, accolga il presente reclamo avverso l'ordinanza di rigetto emessa, nel procedimento esecutivo RG: 468/2018, dal Tribunale di Latina (Dott.ssa Saviano) del 15.01.2025, comunicata in data 16.01.2025, revocandola e conseguentemente, e Voglia, in ogni caso revocare l'atto del professionista delegato ovvero il provvedimento di esclusione della gara avvenuta il 17.12.2024 con il seguente motivo: cauzione non sufficiente e conseguentemente revocare tutti gli atti della procedura successivi e rifissare la vendita tra gli offerenti partecipanti per permettere la regolare asta tra gli stessi. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Si è costituita la per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 chiedendo “- in via preliminare, dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. giacché proposto avverso l'ordinanza ex art. 591 ter c.p.c., suscettibile di essere impugnata ex art.
617 c.p.c. e, in ogni caso, giacché formulato oltre il termine di quindici giorni contemplato dalla detta disposizione;
- in via subordinata, rigettare il reclamo avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Ciò premesso, va affermato che l'art. 591 ter c.p.c. dispone, nella sua versione attuale a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che “quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617”.
Nella sua versione precedente, invece, essa prevedeva quanto segue: “quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.”. La disposizione di cui all'art. 591 ter cpc è finalizzata ad introdurre un rimedio impugnatorio esperibile dalle parti del processo esecutivo e dagli altri intervenuti avverso atti di iniziativa del professionista nell'esercizio delle operazioni delegate, ove gli stessi non siano conformi al dettato normativo ovvero a specifiche direttive impartite dal G.E. all'atto di conferimento della delega ex art. 591 bis c.p.c.
La parte, quindi, propone reclamo avverso l'ordinanza del GE pronunciata nell'ambito del procedimento esecutivo ai sensi della disposizione citata.
In rito, anche per effetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte reclamata, si osserva che, con la riforma del codice di rito di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come detto, sono stati introdotti due nuovi commi all'art. 591-ter, prevedendo, al comma terzo, che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide sul reclamo avverso gli atti del professionista delegato è rimediabile con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
La reclamante ha invece proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. come previsto dall'art. 591-ter c.p.c. nel testo anteriore alla riforma, innanzi riportato.
All'uopo va richiamato l'art. 35, co. 1 del d.lgs. n. 149/2022 che prevede che “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Il termine “procedimenti” deve intendersi in senso ampio e, quindi, comprensivo di ogni procedimento soggetto a giurisdizione, sia essa cognitiva, esecutiva, cautelare, volontaria.
Ne deriva che tra essi rientra anche il processo esecutivo, per cui deve ritenersi che il nuovo regime debba applicarsi ai procedimenti esecutivi iscritti successivamente al 28 febbraio 2023.
Pertanto, correttamente la reclamante ha fatto applicazione del vecchio regime.
Il reclamo è, dunque, sotto tale profilo, ammissibile.
Quanto, invece, al termine, risulta che l'ordinanza reclamata sia stata emessa dal GE in data
15.01.2025 e comunicata il giorno 16.01.2025.
Ebbene, la parte avanza istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2 cpc, avendo proposto formalmente reclamo il giorno 03.02.2025, ovvero oltre il termine perentorio di 15 giorni di cui all'art. 669 terdecies cpc.
A suo fondamento adduce che la cancelleria avrebbe illegittimamente rifiutato il suo atto in ragione del fatto che non era stato effettivamente versato il contributo unificato.
Tale asserzione viene documentata dalla mail in atti depositata. La parte, invece, allega ricevuta di pagamento del contributo minimo di € 43,00 effettuato l'ultimo giorno di scadenza per la proposizione del reclamo, ovvero il 31.01.2025.
Ne deriva che l'istanza di rimessione in termini va accolta e il reclamo deve considerarsi tempestivo.
Tanto detto, nel merito la parte contesta il provvedimento assunto dal GE e l'esclusione decisa dal
Delegato alla vendita, in quanto, in quanto sarebbe incorso in mero evidente errore materiale nella formulazione dell'offerta.
Tanto detto va rilevato che ai sensi dell'art. 571 c.p.c. l'offerta deve contenere, tra gli altri elementi,
l'indicazione del prezzo offerto, il quale deve essere almeno pari a quello indicato nell'avviso di vendita, con la possibilità, altresì, di formulare l'offerta ad un prezzo ridotto fino ad un quarto.
Nel caso di specie, è evidente l'indicazione del prezzo a titolo di offerta di € 121.500,00 anziché di
€ 12.150,00.
Ebbene, deve convenirsi con il GE che la volontà dell'offerente nell'indicazione di esso debba essere esplicita e che non possa essere dedotta da altri elementi.
D'altronde, l'erronea indicazione del prezzo offerto ha determinato l'esclusione dalla fase successiva alla gara, con conseguente aggiudicazione ad altro soggetto, considerato che le operazioni di vendita devono svolgersi in tempi predeterminati e ristretti, per cui non possono permettersi errori o modifiche postume dell'offerta, trattandosi di errore certamente non evincibile dal contenuto stesso dell'offerta né, soprattutto, emendabile successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Va, poi, considerato che tale errore avrebbe potuto essere evitato con una diligenza minima e che la parte, avvedutasi dell'errore, avrebbe dovuto tempestivamente depositare una nuova offerta per evitare di incorrere nell'esclusione dalla gara.
Inoltre, tale errore non era certamente evincibile dal contenuto stesso dell'offerta.
Non si condivide quanto sostenuto da parte reclamante, ovvero che, in presenza di altri offerenti, il
Professionista Delegato non avrebbe dovuto sospendere l'asta per consentirgli di partecipare all'esperimento di vendita.
Peraltro, il Lotto n. 3 è stato aggiudicato all'esito di asta regolarmente celebrata, non essendo le motivazioni addotte idonee ad ottenere la revoca dell'aggiudicazione.
Il reclamo va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., il Collegio:
- rigetta il reclamo proposto, - condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di parte reclamata costituita che liquida in € 2.000,00, oltre iva, spese generali e cpa,
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Si comunichi.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Addì, 20.03.2025
Il Presidente
Dott. Pierluigi De Cinti
Il Giudice relatore
Dott.ssa Concetta Serino