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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/08/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 252/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 252/2023 R. G., vertente tra
(P.IVA/C.F. – ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanna Benvegna (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G., via Roma n.167, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (c.f. ), presso i cui Uffici, in via dei P.IVA_3
Mille is. 221, è ope legis domiciliato,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 180/2023 emessa, in data 23 gennaio 2023, dal Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 9 ottobre 2019, la conveniva in Parte_1 giudizio l' , Controparte_2
e l , esponendo: di avere acquistato e affittato i Controparte_3 terreni agricoli siti in Barcellona Pozzo di Gotto, C/da Cannistrà, catastati al foglio n. 30, particelle nn. 248, 297, 298, 299, 300, 302, 673, 798, 898, 900, 901, 903, 905, 906, 997, 998, 999, 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005 e 1006; che, avendo pensato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che avrebbe consentito un notevole abbattimento dei costi dell'energia elettrica e rappresentato un'importante fonte di reddito, aveva presentato istanza finalizzata ad ottenere i finanziamenti previsti dalla misura 311/b del PSR 2007/2013, corredandola di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, e, possedendo le dovute caratteristiche statutarie ed organizzative, era stata ammessa, in regime de minimis, ai benefici, collocandosi al 118° posto della graduatoria delle imprese agricole a livello regionale;
che, in particolare, con D.D.S. n. 1743/2015 del 27 marzo 2015, notificato alla
1 società solo il 20 maggio 2015 (spedito il 15 maggio 2015), l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana aveva ammesso la ad usufruire di un contributo pari Parte_1
a € 36.678,26, corrispondente al 30% della spesa ritenuta ammissibile, fissando al 31 luglio 2015 il
“termine ultimo di esecuzione delle attività” ed avvertendola che “Nel caso in cui tale termine non venga rispettato l'Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo. Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 47 del
Regolamento CE n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006. In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi” (art. 4); che, nonostante il forte ritardo con cui il decreto le era stato notificato, la Società si era adoperata per avviare e completare nei termini la realizzazione dell'opera e, con nota racc. a/r n. 149367548320, spedita il 30 luglio 2015 e ricevuta il 31 luglio 2015, aveva chiesto una proroga, di almeno quattro mesi, del termine precedentemente concessole;
che, dopo avere sollecitato il riscontro dell'istanza di proroga, in data 20 ottobre 2015, le era stato notificato il decreto n. 7221 del 28 settembre 2015, con il quale era stata concessa la proroga del termine del 31 luglio 2015 al 15 ottobre 2015; che, con successivo decreto n. 525/2017 del 8 marzo 2017, l'Assessorato aveva revocato il finanziamento concesso con D.D.S. n. 1743/15 del
27/03/2015.
Ciò premesso, lamentava che il grave ritardo nella comunicazione dei provvedimenti adottati (decreti del 27.03.2015 e del 28.09.2015) aveva reso ineseguibile la prestazione richiesta nel breve tempo, di
71 giorni (festività civili e religiose comprese), residuato alla società per responsabilità dei convenuti,
e di gran lunga inferiore a quello di 125 giorni che il decreto del 27 marzo 2015 le riconosceva e concedeva, e di cui la società avrebbe potuto e dovuto usufruire per la realizzazione e il completamento dell'opera. Per contro la Società aveva fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per onorare gli obblighi nascenti dal decreto di ammissione ai benefici. Aggiungeva che la impossibilità di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, derivante dalla revoca del finanziamento, aveva prodotto ingenti danni, pregiudizi emergenti, lucri cessanti, perdite di chances, frustrazione delle speranze e delle aspettative che i giovani soci e imprenditori agricoli riponevano nel loro progetto.
Chiedeva, pertanto: “1) Ritenere e dichiarare che per esclusiva colpa e responsabilità dei convenuti la è stata messa nella impossibilità di godere dei finanziamenti previsti Parte_1 dalla misura n. 311/b del Piano Sviluppo Rurale della 2007/2013, giusto decreto n. 1743/2015 CP_1 del 27.03.2015, assentiti in suo favore nella misura di € 36.678,26 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 14,70 Kwp, capace di produrre 16.554 Kwh/anno, già progettato e che avrebbe avuto un costo di circa € 120.000,00 e una durata di vita utile stimata approssimativamente in 20 anni, impedendo così la realizzazione dello stesso e conseguentemente cagionando la revoca del detto finanziamento, giusto decreto n. 525/2017 del 08.03.2017, e conseguentemente condannare gli stessi in solido tra loro, ovvero quello che tra essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato al pagamento della somma di €. 36.678,26 quale importo del finanziamento a fondo perduto che è stato revocato e che la società ha perso. 2) Ritenere e dichiarare che, per esclusiva colpa e responsabilità dei convenuti l'attrice ha subito danni economici connessi a tutte le spese, anche per compensi professionali sopportati e/o da sopportare per la progettazione dell'opera e per l'istruttoria e presentazione della domanda di finanziamento, e conseguentemente condannare gli stessi in solido tra loro, ovvero quello che tra essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato, al pagamento della somma complessivamente ammontante a €. 14.931,72; 3) Ritenere e dichiarare che per esclusiva colpa e responsabilità dei convenuti l'attrice ha subito danni economici connessi alla impossibilità di produrre energia elettrica fotovoltaica nella misura di 16.554 Kwh/anno, che avrebbe potuto
2 essere oggetto di cessione e vendita con un reddito annuo di circa € 9.000,00 per almeno 20 anni e, dunque, condannare gli stessi, in solido tra loro, ovvero quello che tra essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato, al pagamento della somma di €.180.000,00; 4) Ritenere e dichiarare che per esclusiva colpa e responsabilità dell'
[...]
Controparte_4
l'attrice e i suoi soci hanno subito danni morali connessi alla frustrazione delle aspettative ed ai progetti imprenditoriali che si prefiggevano di realizzare e che hanno avuto una battuta di arresto, con perdita di chances, e di fiducia nelle istituzioni e, dunque, condannare gli stessi, in solido tra loro, ovvero quello che tra essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato al pagamento della somma di €.100.000,00 ovvero di quella sarà ritenuta giusta anche in via equitativa;
5) Per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla come Parte_1 di seguito quantificati: €. 36.678,26, pari all'importo del finanziamento perduto;
€. 11.759,72 pari ai costi del progetto esecutivo dell'impianto ed agli oneri connessi alle necessarie autorizzazioni amministrative richieste per legge;
€. 180.000,00 somma corrispondente al reddito annuo che si sarebbe ricavato dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico, pari a circa €. 9.000,00, tenuto conto della produzione annua di energia stimata in 22.050 Kw per la sua tariffa di mercato, o della diversa somma che sarà appurata in corso di giudizio, moltiplicato per 20 anni (pari alla durata di vita dell'impianto); €. 100.000,00, ovvero la diversa somma che anche in via equitativa sarà liquidata a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e subendi dalla e dai suoi soci;
Parte_1 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nelle misure e con le decorrenze di legge”. Con vittoria di spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, che Controparte_1 contestava la ammissibilità e fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Evidenziava, in particolare: che, con nota pervenuta in data 31 luglio 2015, la ditta aveva richiesto, oltre che una proroga di mesi quattro, un adeguamento progettuale motivato da una serie di problematiche sorte con il tra le quali venivano elencate: inaccessibilità Controparte_5 dei fondi (fondo intercluso), assegnazione della linea di confine tra i terreni della ditta e la strada comunale e conseguenti impedimenti per la realizzazione della recinzione, opera propedeutica all'impianto fotovoltaico, riposizionamento delle opere autorizzate e presentazione di un nuovo titolo autorizzativo, richiesta di variante al progetto approvato;
che, tuttavia, non avendo documentato l'adeguamento progettuale, attraverso una formale richiesta di variante (che occorreva presentare all' di Messina, allegando copia del nuovo progetto completamente Controparte_3 rielaborato e comprensivo di autorizzazioni, nulla-osta, pareri e quant'altro necessario per renderlo cantierabile, sulla base del paragrafo 6.7 del D.D.G. n. 880 del 27/05/2009, che regolamentava le varianti in corso d'opera), lo stesso non era stato preso giustamente in considerazione dal funzionario istruttore, che aveva concesso una proroga sit et simpliciter, limitandola a 2 mesi e 15 giorni, in linea con le direttive assessoriali emanate all'epoca, che avevano sollecitato la chiusura della rendicontazione della spesa del PSR 20072013 a fine anno;
che la ditta non aveva fatto alcuna opposizione e tanto meno aveva richiesto un'ulteriore proroga;
che, solo dopo quasi un anno,
l'Amministrazione aveva avviato il procedimento di revoca del decreto di concessione n. 1743 del 27 marzo 2015, e, non avendo ricevuto memorie difensive da parte del beneficiario, in data 8 marzo
2017, aveva emesso il D.D.S. di revoca.
3 Istruita la causa con ammissione ed espletamento della prova testimoniale, con sentenza n. 180/2023 emessa in data 23 gennaio 2023, il Tribunale di Messina, così provvedeva: “
1. Dichiara il colpevole ritardo dell'Assessorato convenuto nella comunicazione del D.D.S. n. 1743/2015 del 27.3.2015 e del
D.D.S. n. 7221/2015 del 28.9.2015; 2. Rigetta le domande risarcitorie;
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto della residua metà, che liquida in € 3.850,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. Con vittoria di spese processuali di entrambi i gradi del giudizio o, in via subordinata nel caso di parziale riforma della sentenza di primo grado, la totale compensazione delle spese e dei compensi legali di quella fase e la condanna dell'appellata a quelli del presente grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Controparte_1 contestando la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata e con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e compensi del presente grado giudizio.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 27 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza concernente la condanna della società attrice alla rifusione di metà delle spese lite in favore dell'Assessorato convenuto, lamentando che l'Avvocatura dello Stato non aveva svolto attività difensiva per la fase istruttoria, per cui non doveva essere liquidato l'importo di €.3.000,00, a titolo di compenso relativo a detta fase. Ha aggiunto che, considerata la reciproca soccombenza delle parti, in quanto l'attrice era stata ritenuta vincitrice sul capo della decisione relativa al comportamento colpevole dell'Assessorato nella notifica degli atti, vi sarebbero stati i presupposti per una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La doglianza è infondata.
In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M.
n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso limitato alla sola fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, il cui compenso deve essere valutato nel computo dell'onorario, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2023, n. 8561).
Ciò posto, nella specie, la fase relativa alla “istruttoria e/o trattazione” della causa andava certamente liquidata, in quanto, pur non avendo presenziato all'udienza in cui è stata espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice, l'Avvocatura ha presenziato alle udienze di trattazione, svolgendo attività difensiva propedeutica ed ulteriore rispetto all'istruttoria vera e propria.
Quanto alla compensazione delle spese di lite tra le parti, occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132, del 2014, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
4 La nozione di “soccombenza reciproca”, che consente la compensazione, parziale o totale, tra le parti delle spese processuali, ex art. 92, comma 2, c.p.c., sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, a svantaggio delle controparti.
Come costantemente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte, o accoglimento parziale di una domanda con più capi. Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 03/09/2024, n. 23641; cfr.
Cass. Civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
Nel caso in esame, non poteva ritenersi sussistente una reciproca soccombenza delle parti, che potesse giustificare una compensazione delle spese di lite, atteso che le domande risarcitorie formulate dall'attrice sono state integralmente rigettate.
2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha censurato il capo della sentenza concernente il rigetto delle domande risarcitorie, lamentando “omessa valutazione e\o applicazione e\o interpretazione dell'art. 4 del Decreto di concessione n. 1743/2015 del 27.03.2015, e dell'art. 47 del
Regolamento CE n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e conseguente erronea presunzione della sussistenza in capo alla Società del diritto alle proroghe e\o ad ulteriori proroghe del termine di scadenza per la esecuzione delle opere e\o della possibilità di evitare la revoca del decreto di concessione del finanziamento, con violazione anche degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Anche tale censura è infondata.
A prescindere, infatti, dal regime delle proroghe - emergente dalla disciplina normativa fissata dall'art. 4 del Decreto n. 1743/2015 e dall'art. 47 del Regolamento CE n. 1974/2006 del 15.12.2006
- e dalla possibilità per la società attrice di ottenere una ulteriore proroga del termine concesso per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, oltre quella già concessa con decreto del 28 settembre 2015
(fino al 15 ottobre 2015), correttamente il primo giudice ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra l'accertato ritardo della Amministrazione nella comunicazione dei provvedimenti emessi in data
27 marzo 2015 (di concessione del finanziamento) e in data 28 settembre 2015 (di proroga del termine previsto per l'esecuzione), e la mancata realizzazione delle opere nel termine ultimo previsto (15 ottobre 2015), che ha motivato (in mancanza di giustificazioni fornite dall'istante) la revoca del finanziamento.
Emerge, in particolare, dagli atti di causa che, con nota del 23 giugno 2015, comunicata all'
[...]
di Messina in data 31 luglio 2015, e indirizzata anche al Sindaco del Controparte_3
e alla Procura Generale presso la Corte dei Conti, la Controparte_5 Parte_1 formulava “Richiesta di adeguamento progettuale e proroga tempi di esecuzione delle
[...] opere ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013 misura 311/B in regime de minimis”, rappresentando che, sino a quel momento, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico era stata “resa impossibile dalle vicende di interclusione e comunque di inaccessibilità dei fondi (su cui deve essere realizzato
l'impianto) per esclusiva colpa e responsabilità del ”, che a Controparte_6 dire dell'istante aveva “omesso di curare della manutenzione ordinaria, conservazione e transitabilità della strada comunale Limina, con la quale il terreno è confinante”, tanto da avere costretto la Società ad intraprendere ben sette giudizi civili davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e a “variare, in corso d'opera, la progettazione dell'impianto e la sua allocazione”.
Aggiungeva di avere dovuto intraprendere, altresì, azione di regolamento di confini, a causa del
“rifiuto degli uffici tecnici comunali a procedere nell'assegnazione della linea di confine tra i terreni
5 e la strada comunale Limina, impedendo di fatto la definitiva recinzione e messa in sicurezza dei terreni di proprietà dell e di quelli interessati dalla realizzazione dell'impianto”, al fine Parte_1 di poter realizzare una adeguata recinzione del terreno, in mancanza della quale sarebbe stato necessario collocare costosi impianti di video-sorveglianza, al fine di ottenere una copertura assicurativa. Rappresentava, pertanto, “la necessità di un adeguamento progettuale”, “la necessità di un riposizionamento delle opere da realizzarsi e quindi la presentazione di un nuovo titolo autorizzativo sempre in connessione al progetto originario” e la “necessità di tempi molto più lunghi di quelli normali per la realizzazione dell'opera, proprietà di terzi previa rimozione e reimpianto di opere di recinzione”.
Dunque, può ritenersi provato che, alla data del 23 giugno 2015, la Società non avesse ancora iniziato la realizzazione dell'opera, resa, a suo dire, impossibile dalle condizioni di manutenzione della confinante strada “Limina” - che rendevano “inaccessibili” i fondi su cui doveva essere realizzato l'impianto - e più gravosa a causa della incertezza dei confini del terreno e della conseguente impossibilità di realizzare una adeguata recinzione, a protezione dell'opera, la cui mancanza avrebbe reso necessario collocare più costosi impianti di video-sorveglianza.
Inoltre, nella stessa nota la società rappresentava la necessità di un adeguamento progettuale e di ottenere un nuovo titolo autorizzativo per la realizzazione dell'opera e la cantierabilità del progetto, esigenze che avrebbero richiesto un ulteriore allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera. E dalla documentazione in atti emerge l'esistenza di una dichiarazione di inizio attività, con documentazione allegata, depositata dall'attrice presso il Comune di Barcellona P.G. solo in data 13 ottobre 2015, ovvero a distanza di quasi cinque mesi dalla ricezione del provvedimento di ammissione al beneficio economico.
E' evidente, dunque, come il ritardo dell'Amministrazione, nella comunicazione dei provvedimenti di concessione del finanziamento e di proroga del termine per l'esecuzione dell'opera, non abbia esercitato alcuna incidenza causale sulla esatta esecuzione dell'opera, posto che, alla data del 13 ottobre 2015, l'attività non era ancora stata iniziata dalla Società, per addotte (anche se non provate) ragioni non imputabili all'Assessorato.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la mancata realizzazione del progetto finanziato entro il termine ultimo assegnato (del 15 ottobre 2015), e la conseguente perdita del finanziamento pari a € 36.678,26 - che peraltro, come pure precisato dall'attrice, rappresentava solo un contributo a fronte di una spesa complessiva stimata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, pari a €
120.000,00 - non possono ritenersi diretta conseguenza del comportamento dell'Assessorato, che correttamente non è stato ritenuto responsabile dei danni lamentati dall'attrice.
D'altra parte, è appena il caso di osservare che la Società non ha fatto certo il possibile per realizzare l'opera nei tempi previsti, posto che avrebbe potuto anticipare le spese per la manutenzione della strada “Limina”, o per l'installazione di adeguati sistemi di sicurezza, piuttosto che attendere inerte l'esito dei numerosi procedimenti civili instaurati contro il P.G., i cui tempi di Controparte_5 risoluzione erano prevedibilmente e notoriamente più lunghi dei 125 giorni fissati per l'esecuzione dell'opera.
Le superiori argomentazioni inducono al rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
******
Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo
6 con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00, per la fase di studio, € 956,00, per la fase introduttiva, € 2.163,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 2.552,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n. 180/2023 emessa, in data 23 gennaio 2023, dal Tribunale di Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
7
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 252/2023 R. G., vertente tra
(P.IVA/C.F. – ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanna Benvegna (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G., via Roma n.167, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (c.f. ), presso i cui Uffici, in via dei P.IVA_3
Mille is. 221, è ope legis domiciliato,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 180/2023 emessa, in data 23 gennaio 2023, dal Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 9 ottobre 2019, la conveniva in Parte_1 giudizio l' , Controparte_2
e l , esponendo: di avere acquistato e affittato i Controparte_3 terreni agricoli siti in Barcellona Pozzo di Gotto, C/da Cannistrà, catastati al foglio n. 30, particelle nn. 248, 297, 298, 299, 300, 302, 673, 798, 898, 900, 901, 903, 905, 906, 997, 998, 999, 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005 e 1006; che, avendo pensato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che avrebbe consentito un notevole abbattimento dei costi dell'energia elettrica e rappresentato un'importante fonte di reddito, aveva presentato istanza finalizzata ad ottenere i finanziamenti previsti dalla misura 311/b del PSR 2007/2013, corredandola di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, e, possedendo le dovute caratteristiche statutarie ed organizzative, era stata ammessa, in regime de minimis, ai benefici, collocandosi al 118° posto della graduatoria delle imprese agricole a livello regionale;
che, in particolare, con D.D.S. n. 1743/2015 del 27 marzo 2015, notificato alla
1 società solo il 20 maggio 2015 (spedito il 15 maggio 2015), l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana aveva ammesso la ad usufruire di un contributo pari Parte_1
a € 36.678,26, corrispondente al 30% della spesa ritenuta ammissibile, fissando al 31 luglio 2015 il
“termine ultimo di esecuzione delle attività” ed avvertendola che “Nel caso in cui tale termine non venga rispettato l'Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo. Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 47 del
Regolamento CE n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006. In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi” (art. 4); che, nonostante il forte ritardo con cui il decreto le era stato notificato, la Società si era adoperata per avviare e completare nei termini la realizzazione dell'opera e, con nota racc. a/r n. 149367548320, spedita il 30 luglio 2015 e ricevuta il 31 luglio 2015, aveva chiesto una proroga, di almeno quattro mesi, del termine precedentemente concessole;
che, dopo avere sollecitato il riscontro dell'istanza di proroga, in data 20 ottobre 2015, le era stato notificato il decreto n. 7221 del 28 settembre 2015, con il quale era stata concessa la proroga del termine del 31 luglio 2015 al 15 ottobre 2015; che, con successivo decreto n. 525/2017 del 8 marzo 2017, l'Assessorato aveva revocato il finanziamento concesso con D.D.S. n. 1743/15 del
27/03/2015.
Ciò premesso, lamentava che il grave ritardo nella comunicazione dei provvedimenti adottati (decreti del 27.03.2015 e del 28.09.2015) aveva reso ineseguibile la prestazione richiesta nel breve tempo, di
71 giorni (festività civili e religiose comprese), residuato alla società per responsabilità dei convenuti,
e di gran lunga inferiore a quello di 125 giorni che il decreto del 27 marzo 2015 le riconosceva e concedeva, e di cui la società avrebbe potuto e dovuto usufruire per la realizzazione e il completamento dell'opera. Per contro la Società aveva fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per onorare gli obblighi nascenti dal decreto di ammissione ai benefici. Aggiungeva che la impossibilità di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, derivante dalla revoca del finanziamento, aveva prodotto ingenti danni, pregiudizi emergenti, lucri cessanti, perdite di chances, frustrazione delle speranze e delle aspettative che i giovani soci e imprenditori agricoli riponevano nel loro progetto.
Chiedeva, pertanto: “1) Ritenere e dichiarare che per esclusiva colpa e responsabilità dei convenuti la è stata messa nella impossibilità di godere dei finanziamenti previsti Parte_1 dalla misura n. 311/b del Piano Sviluppo Rurale della 2007/2013, giusto decreto n. 1743/2015 CP_1 del 27.03.2015, assentiti in suo favore nella misura di € 36.678,26 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 14,70 Kwp, capace di produrre 16.554 Kwh/anno, già progettato e che avrebbe avuto un costo di circa € 120.000,00 e una durata di vita utile stimata approssimativamente in 20 anni, impedendo così la realizzazione dello stesso e conseguentemente cagionando la revoca del detto finanziamento, giusto decreto n. 525/2017 del 08.03.2017, e conseguentemente condannare gli stessi in solido tra loro, ovvero quello che tra essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato al pagamento della somma di €. 36.678,26 quale importo del finanziamento a fondo perduto che è stato revocato e che la società ha perso. 2) Ritenere e dichiarare che, per esclusiva colpa e responsabilità dei convenuti l'attrice ha subito danni economici connessi a tutte le spese, anche per compensi professionali sopportati e/o da sopportare per la progettazione dell'opera e per l'istruttoria e presentazione della domanda di finanziamento, e conseguentemente condannare gli stessi in solido tra loro, ovvero quello che tra essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato, al pagamento della somma complessivamente ammontante a €. 14.931,72; 3) Ritenere e dichiarare che per esclusiva colpa e responsabilità dei convenuti l'attrice ha subito danni economici connessi alla impossibilità di produrre energia elettrica fotovoltaica nella misura di 16.554 Kwh/anno, che avrebbe potuto
2 essere oggetto di cessione e vendita con un reddito annuo di circa € 9.000,00 per almeno 20 anni e, dunque, condannare gli stessi, in solido tra loro, ovvero quello che tra essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato, al pagamento della somma di €.180.000,00; 4) Ritenere e dichiarare che per esclusiva colpa e responsabilità dell'
[...]
Controparte_4
l'attrice e i suoi soci hanno subito danni morali connessi alla frustrazione delle aspettative ed ai progetti imprenditoriali che si prefiggevano di realizzare e che hanno avuto una battuta di arresto, con perdita di chances, e di fiducia nelle istituzioni e, dunque, condannare gli stessi, in solido tra loro, ovvero quello che tra essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato al pagamento della somma di €.100.000,00 ovvero di quella sarà ritenuta giusta anche in via equitativa;
5) Per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla come Parte_1 di seguito quantificati: €. 36.678,26, pari all'importo del finanziamento perduto;
€. 11.759,72 pari ai costi del progetto esecutivo dell'impianto ed agli oneri connessi alle necessarie autorizzazioni amministrative richieste per legge;
€. 180.000,00 somma corrispondente al reddito annuo che si sarebbe ricavato dal funzionamento dell'impianto fotovoltaico, pari a circa €. 9.000,00, tenuto conto della produzione annua di energia stimata in 22.050 Kw per la sua tariffa di mercato, o della diversa somma che sarà appurata in corso di giudizio, moltiplicato per 20 anni (pari alla durata di vita dell'impianto); €. 100.000,00, ovvero la diversa somma che anche in via equitativa sarà liquidata a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e subendi dalla e dai suoi soci;
Parte_1 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nelle misure e con le decorrenze di legge”. Con vittoria di spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, che Controparte_1 contestava la ammissibilità e fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Evidenziava, in particolare: che, con nota pervenuta in data 31 luglio 2015, la ditta aveva richiesto, oltre che una proroga di mesi quattro, un adeguamento progettuale motivato da una serie di problematiche sorte con il tra le quali venivano elencate: inaccessibilità Controparte_5 dei fondi (fondo intercluso), assegnazione della linea di confine tra i terreni della ditta e la strada comunale e conseguenti impedimenti per la realizzazione della recinzione, opera propedeutica all'impianto fotovoltaico, riposizionamento delle opere autorizzate e presentazione di un nuovo titolo autorizzativo, richiesta di variante al progetto approvato;
che, tuttavia, non avendo documentato l'adeguamento progettuale, attraverso una formale richiesta di variante (che occorreva presentare all' di Messina, allegando copia del nuovo progetto completamente Controparte_3 rielaborato e comprensivo di autorizzazioni, nulla-osta, pareri e quant'altro necessario per renderlo cantierabile, sulla base del paragrafo 6.7 del D.D.G. n. 880 del 27/05/2009, che regolamentava le varianti in corso d'opera), lo stesso non era stato preso giustamente in considerazione dal funzionario istruttore, che aveva concesso una proroga sit et simpliciter, limitandola a 2 mesi e 15 giorni, in linea con le direttive assessoriali emanate all'epoca, che avevano sollecitato la chiusura della rendicontazione della spesa del PSR 20072013 a fine anno;
che la ditta non aveva fatto alcuna opposizione e tanto meno aveva richiesto un'ulteriore proroga;
che, solo dopo quasi un anno,
l'Amministrazione aveva avviato il procedimento di revoca del decreto di concessione n. 1743 del 27 marzo 2015, e, non avendo ricevuto memorie difensive da parte del beneficiario, in data 8 marzo
2017, aveva emesso il D.D.S. di revoca.
3 Istruita la causa con ammissione ed espletamento della prova testimoniale, con sentenza n. 180/2023 emessa in data 23 gennaio 2023, il Tribunale di Messina, così provvedeva: “
1. Dichiara il colpevole ritardo dell'Assessorato convenuto nella comunicazione del D.D.S. n. 1743/2015 del 27.3.2015 e del
D.D.S. n. 7221/2015 del 28.9.2015; 2. Rigetta le domande risarcitorie;
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto della residua metà, che liquida in € 3.850,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. Con vittoria di spese processuali di entrambi i gradi del giudizio o, in via subordinata nel caso di parziale riforma della sentenza di primo grado, la totale compensazione delle spese e dei compensi legali di quella fase e la condanna dell'appellata a quelli del presente grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Controparte_1 contestando la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata e con condanna dell'appellante alla rifusione di spese e compensi del presente grado giudizio.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 27 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza concernente la condanna della società attrice alla rifusione di metà delle spese lite in favore dell'Assessorato convenuto, lamentando che l'Avvocatura dello Stato non aveva svolto attività difensiva per la fase istruttoria, per cui non doveva essere liquidato l'importo di €.3.000,00, a titolo di compenso relativo a detta fase. Ha aggiunto che, considerata la reciproca soccombenza delle parti, in quanto l'attrice era stata ritenuta vincitrice sul capo della decisione relativa al comportamento colpevole dell'Assessorato nella notifica degli atti, vi sarebbero stati i presupposti per una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La doglianza è infondata.
In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M.
n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso limitato alla sola fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, il cui compenso deve essere valutato nel computo dell'onorario, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2023, n. 8561).
Ciò posto, nella specie, la fase relativa alla “istruttoria e/o trattazione” della causa andava certamente liquidata, in quanto, pur non avendo presenziato all'udienza in cui è stata espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice, l'Avvocatura ha presenziato alle udienze di trattazione, svolgendo attività difensiva propedeutica ed ulteriore rispetto all'istruttoria vera e propria.
Quanto alla compensazione delle spese di lite tra le parti, occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132, del 2014, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
4 La nozione di “soccombenza reciproca”, che consente la compensazione, parziale o totale, tra le parti delle spese processuali, ex art. 92, comma 2, c.p.c., sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, a svantaggio delle controparti.
Come costantemente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte, o accoglimento parziale di una domanda con più capi. Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 03/09/2024, n. 23641; cfr.
Cass. Civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
Nel caso in esame, non poteva ritenersi sussistente una reciproca soccombenza delle parti, che potesse giustificare una compensazione delle spese di lite, atteso che le domande risarcitorie formulate dall'attrice sono state integralmente rigettate.
2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha censurato il capo della sentenza concernente il rigetto delle domande risarcitorie, lamentando “omessa valutazione e\o applicazione e\o interpretazione dell'art. 4 del Decreto di concessione n. 1743/2015 del 27.03.2015, e dell'art. 47 del
Regolamento CE n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e conseguente erronea presunzione della sussistenza in capo alla Società del diritto alle proroghe e\o ad ulteriori proroghe del termine di scadenza per la esecuzione delle opere e\o della possibilità di evitare la revoca del decreto di concessione del finanziamento, con violazione anche degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Anche tale censura è infondata.
A prescindere, infatti, dal regime delle proroghe - emergente dalla disciplina normativa fissata dall'art. 4 del Decreto n. 1743/2015 e dall'art. 47 del Regolamento CE n. 1974/2006 del 15.12.2006
- e dalla possibilità per la società attrice di ottenere una ulteriore proroga del termine concesso per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, oltre quella già concessa con decreto del 28 settembre 2015
(fino al 15 ottobre 2015), correttamente il primo giudice ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra l'accertato ritardo della Amministrazione nella comunicazione dei provvedimenti emessi in data
27 marzo 2015 (di concessione del finanziamento) e in data 28 settembre 2015 (di proroga del termine previsto per l'esecuzione), e la mancata realizzazione delle opere nel termine ultimo previsto (15 ottobre 2015), che ha motivato (in mancanza di giustificazioni fornite dall'istante) la revoca del finanziamento.
Emerge, in particolare, dagli atti di causa che, con nota del 23 giugno 2015, comunicata all'
[...]
di Messina in data 31 luglio 2015, e indirizzata anche al Sindaco del Controparte_3
e alla Procura Generale presso la Corte dei Conti, la Controparte_5 Parte_1 formulava “Richiesta di adeguamento progettuale e proroga tempi di esecuzione delle
[...] opere ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013 misura 311/B in regime de minimis”, rappresentando che, sino a quel momento, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico era stata “resa impossibile dalle vicende di interclusione e comunque di inaccessibilità dei fondi (su cui deve essere realizzato
l'impianto) per esclusiva colpa e responsabilità del ”, che a Controparte_6 dire dell'istante aveva “omesso di curare della manutenzione ordinaria, conservazione e transitabilità della strada comunale Limina, con la quale il terreno è confinante”, tanto da avere costretto la Società ad intraprendere ben sette giudizi civili davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e a “variare, in corso d'opera, la progettazione dell'impianto e la sua allocazione”.
Aggiungeva di avere dovuto intraprendere, altresì, azione di regolamento di confini, a causa del
“rifiuto degli uffici tecnici comunali a procedere nell'assegnazione della linea di confine tra i terreni
5 e la strada comunale Limina, impedendo di fatto la definitiva recinzione e messa in sicurezza dei terreni di proprietà dell e di quelli interessati dalla realizzazione dell'impianto”, al fine Parte_1 di poter realizzare una adeguata recinzione del terreno, in mancanza della quale sarebbe stato necessario collocare costosi impianti di video-sorveglianza, al fine di ottenere una copertura assicurativa. Rappresentava, pertanto, “la necessità di un adeguamento progettuale”, “la necessità di un riposizionamento delle opere da realizzarsi e quindi la presentazione di un nuovo titolo autorizzativo sempre in connessione al progetto originario” e la “necessità di tempi molto più lunghi di quelli normali per la realizzazione dell'opera, proprietà di terzi previa rimozione e reimpianto di opere di recinzione”.
Dunque, può ritenersi provato che, alla data del 23 giugno 2015, la Società non avesse ancora iniziato la realizzazione dell'opera, resa, a suo dire, impossibile dalle condizioni di manutenzione della confinante strada “Limina” - che rendevano “inaccessibili” i fondi su cui doveva essere realizzato l'impianto - e più gravosa a causa della incertezza dei confini del terreno e della conseguente impossibilità di realizzare una adeguata recinzione, a protezione dell'opera, la cui mancanza avrebbe reso necessario collocare più costosi impianti di video-sorveglianza.
Inoltre, nella stessa nota la società rappresentava la necessità di un adeguamento progettuale e di ottenere un nuovo titolo autorizzativo per la realizzazione dell'opera e la cantierabilità del progetto, esigenze che avrebbero richiesto un ulteriore allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera. E dalla documentazione in atti emerge l'esistenza di una dichiarazione di inizio attività, con documentazione allegata, depositata dall'attrice presso il Comune di Barcellona P.G. solo in data 13 ottobre 2015, ovvero a distanza di quasi cinque mesi dalla ricezione del provvedimento di ammissione al beneficio economico.
E' evidente, dunque, come il ritardo dell'Amministrazione, nella comunicazione dei provvedimenti di concessione del finanziamento e di proroga del termine per l'esecuzione dell'opera, non abbia esercitato alcuna incidenza causale sulla esatta esecuzione dell'opera, posto che, alla data del 13 ottobre 2015, l'attività non era ancora stata iniziata dalla Società, per addotte (anche se non provate) ragioni non imputabili all'Assessorato.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la mancata realizzazione del progetto finanziato entro il termine ultimo assegnato (del 15 ottobre 2015), e la conseguente perdita del finanziamento pari a € 36.678,26 - che peraltro, come pure precisato dall'attrice, rappresentava solo un contributo a fronte di una spesa complessiva stimata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, pari a €
120.000,00 - non possono ritenersi diretta conseguenza del comportamento dell'Assessorato, che correttamente non è stato ritenuto responsabile dei danni lamentati dall'attrice.
D'altra parte, è appena il caso di osservare che la Società non ha fatto certo il possibile per realizzare l'opera nei tempi previsti, posto che avrebbe potuto anticipare le spese per la manutenzione della strada “Limina”, o per l'installazione di adeguati sistemi di sicurezza, piuttosto che attendere inerte l'esito dei numerosi procedimenti civili instaurati contro il P.G., i cui tempi di Controparte_5 risoluzione erano prevedibilmente e notoriamente più lunghi dei 125 giorni fissati per l'esecuzione dell'opera.
Le superiori argomentazioni inducono al rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
******
Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo
6 con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00, per la fase di studio, € 956,00, per la fase introduttiva, € 2.163,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 2.552,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n. 180/2023 emessa, in data 23 gennaio 2023, dal Tribunale di Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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