Articolo 6 della Legge 11 luglio 1956, n. 734
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 agosto 1956
Art. 6.
L' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , e' modificato come segue:
"L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 6 , ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 , modificato dal secondo comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e' stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.
"Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo".
Entrata in vigore il 11 agosto 1956