Art. 6.
L' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , e' modificato come segue:
"L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 6 , ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 , modificato dal secondo comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e' stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.
"Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo".
L' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , e' modificato come segue:
"L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'art. 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 6 , ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 , modificato dal secondo comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e' stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.
"Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo".