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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/12/2024, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3550/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3550/2020 R.G., passata in decisione all'udienza del 02.07.2024.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. B. La Gioia
OPPONENTI
E
p.i.: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. R. Zurlo e A. Ornati
OPPOSTA
All'udienza del 25.06.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 27.10.2020 e proponevano Parte_1 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1105/2019 emesso il 23.9.2019 da questo Tribunale in favore di per il pagamento di euro 11.384,01 oltre interessi CP_1 legali di mora e spese del procedimento.
Formulavano i seguenti motivi di opposizione:
1. Inefficacia del Decreto Ingiuntivo per violazione dell'art 644 c.p.c.. A norma dell'art. 644 c.p.c. “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi”. Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 23/09/2019 ed i signori hanno ricevuto Parte_4 la notifica dell'atto a distanza di ben un anno. Ciò ha determinato la perdita di efficacia del titolo.
2. Nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'articolo 1264 c.c.
Il credito azionato da viene descritto nel ricorso monitorio come Controparte_1 derivante da non meglio precisate cessioni del credito, tra differenti soggetti, per effetto di molteplici cessioni e passaggi non dimostrati e mai notificati alle parti opponenti.
3. Violazione dell'art. 633 c.p.c. Il decreto ingiuntivo risulta emesso sulla base di “semplici ESTRATTO CONTRO”, senza alcun riferimento ad eventuali contratti intercorsi con gli opponenti e all'origine del credito. Da ciò deriva la assoluta nullità del decreto qui opposto, mancante degli elementi minimi essenziali previsti dalla legge, in ordine alla certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito. Tanto premesso citavano a comparire davanti a questo tribunale, CP_2 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, dichiarare la nullità / inefficacia e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1105/2019 emesso in data 23/09/2019 per violazione di norme imperative e per carenza di prova scritta del credito azionato.
2. Nel merito, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, l'insussistenza e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato,
3. Per l'effetto, in ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto.
4. Vittoria di spese competenze, come per legge.
Con comparsa di risposta del 24.4.21 si costituiva deducendo di CP_1 avere ampiamente provato su base documentale sia le cessioni in proprio favore dei crediti dedotti, sia le relative comunicazioni ai debitori e sia i contratti posti a fondamento del credito, sia infine l'ammontare dello stesso, sulla scorta degli estratti conto bancari, certificati conformi agli originali. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria sulle spese processuali.
IN DIRITTO
Il decreto ingiuntivo opposto ha perso efficacia, essendo stato notificato agli odierni opponenti ben oltre il termine di gg. 60 previsto dall'art. 644 cpc. Tuttavia, si deve evidenziare che - per costante giurisprudenza di legittimità e di merito - se per un verso la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, per altro verso detta inefficacia non si estende al ricorso per ingiunzione, inteso come domanda giudiziale;
ragione per cui il giudicante deve delibare nel merito la fondatezza della pretesa del creditore (ex multis, Cass. N. 3908/2016).
Nel merito, si deve evidenziare che la società opposta, nella narrativa del ricorso monitorio, deduceva che originaria titolare del credito dedotto era TR
, quale avente causa da (in seguito ad operazione di
[...] CP_4 fusione per incorporazione di ); dopo avere fatto tale premessa, riferiva di CP_5 avere conferito a procura speciale per la gestione, Parte_5 riscossione e recupero dei propri crediti anomali, compresi quelli oggetto di causa;
infine faceva riferimento a tutta una serie di successive incorporazioni e fusioni fra e Parte_5 Controparte_6
Nessun cenno, tuttavia, faceva al titolo causale in forza del quale il CP_1 credito oggetto di causa, che in origine faceva capo a TR
(quale incorporante ) sia stato trasferito ad essa o a CP_5 CP_1 [...]
o a Parte_5 Controparte_6
D'altra parte, non solo tale passaggio di titolarità del credito non risulta dedotto in sede espositiva, ma non risulta in alcun modo ricostruibile nemmeno in base alla documentazione allegata da sia nella fase monitoria e sia nel corso del CP_1 giudizio di opposizione.
Da ciò consegue che la società opposta non ha fornito la prova della titolarità del credito vantato nei confronti degli opponenti e pertanto le domande proposte con il ricorso monitorio devono essere rigettate.
Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore degli opponenti in solido, nella misura di complessivi euro 5.150,00 cui euro 150,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso
[...]
e contro revoca il decreto ingiuntivo n. Pt_1 Parte_2 CP_1
1105/2019 emesso il 23.9.2019 da questo Tribunale e rigetta le domande proposte da con il ricorso monitorio. Condanna in persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore degli opponenti in solido, nella misura di complessivi euro 5.150,00 cui euro 150,00 per spese ed euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa Brindisi, 12.12.2024
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3550/2020 R.G., passata in decisione all'udienza del 02.07.2024.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. B. La Gioia
OPPONENTI
E
p.i.: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. R. Zurlo e A. Ornati
OPPOSTA
All'udienza del 25.06.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 27.10.2020 e proponevano Parte_1 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1105/2019 emesso il 23.9.2019 da questo Tribunale in favore di per il pagamento di euro 11.384,01 oltre interessi CP_1 legali di mora e spese del procedimento.
Formulavano i seguenti motivi di opposizione:
1. Inefficacia del Decreto Ingiuntivo per violazione dell'art 644 c.p.c.. A norma dell'art. 644 c.p.c. “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi”. Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 23/09/2019 ed i signori hanno ricevuto Parte_4 la notifica dell'atto a distanza di ben un anno. Ciò ha determinato la perdita di efficacia del titolo.
2. Nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'articolo 1264 c.c.
Il credito azionato da viene descritto nel ricorso monitorio come Controparte_1 derivante da non meglio precisate cessioni del credito, tra differenti soggetti, per effetto di molteplici cessioni e passaggi non dimostrati e mai notificati alle parti opponenti.
3. Violazione dell'art. 633 c.p.c. Il decreto ingiuntivo risulta emesso sulla base di “semplici ESTRATTO CONTRO”, senza alcun riferimento ad eventuali contratti intercorsi con gli opponenti e all'origine del credito. Da ciò deriva la assoluta nullità del decreto qui opposto, mancante degli elementi minimi essenziali previsti dalla legge, in ordine alla certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito. Tanto premesso citavano a comparire davanti a questo tribunale, CP_2 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, dichiarare la nullità / inefficacia e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1105/2019 emesso in data 23/09/2019 per violazione di norme imperative e per carenza di prova scritta del credito azionato.
2. Nel merito, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, l'insussistenza e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ex adverso azionato,
3. Per l'effetto, in ogni caso, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto.
4. Vittoria di spese competenze, come per legge.
Con comparsa di risposta del 24.4.21 si costituiva deducendo di CP_1 avere ampiamente provato su base documentale sia le cessioni in proprio favore dei crediti dedotti, sia le relative comunicazioni ai debitori e sia i contratti posti a fondamento del credito, sia infine l'ammontare dello stesso, sulla scorta degli estratti conto bancari, certificati conformi agli originali. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria sulle spese processuali.
IN DIRITTO
Il decreto ingiuntivo opposto ha perso efficacia, essendo stato notificato agli odierni opponenti ben oltre il termine di gg. 60 previsto dall'art. 644 cpc. Tuttavia, si deve evidenziare che - per costante giurisprudenza di legittimità e di merito - se per un verso la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, per altro verso detta inefficacia non si estende al ricorso per ingiunzione, inteso come domanda giudiziale;
ragione per cui il giudicante deve delibare nel merito la fondatezza della pretesa del creditore (ex multis, Cass. N. 3908/2016).
Nel merito, si deve evidenziare che la società opposta, nella narrativa del ricorso monitorio, deduceva che originaria titolare del credito dedotto era TR
, quale avente causa da (in seguito ad operazione di
[...] CP_4 fusione per incorporazione di ); dopo avere fatto tale premessa, riferiva di CP_5 avere conferito a procura speciale per la gestione, Parte_5 riscossione e recupero dei propri crediti anomali, compresi quelli oggetto di causa;
infine faceva riferimento a tutta una serie di successive incorporazioni e fusioni fra e Parte_5 Controparte_6
Nessun cenno, tuttavia, faceva al titolo causale in forza del quale il CP_1 credito oggetto di causa, che in origine faceva capo a TR
(quale incorporante ) sia stato trasferito ad essa o a CP_5 CP_1 [...]
o a Parte_5 Controparte_6
D'altra parte, non solo tale passaggio di titolarità del credito non risulta dedotto in sede espositiva, ma non risulta in alcun modo ricostruibile nemmeno in base alla documentazione allegata da sia nella fase monitoria e sia nel corso del CP_1 giudizio di opposizione.
Da ciò consegue che la società opposta non ha fornito la prova della titolarità del credito vantato nei confronti degli opponenti e pertanto le domande proposte con il ricorso monitorio devono essere rigettate.
Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore degli opponenti in solido, nella misura di complessivi euro 5.150,00 cui euro 150,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso
[...]
e contro revoca il decreto ingiuntivo n. Pt_1 Parte_2 CP_1
1105/2019 emesso il 23.9.2019 da questo Tribunale e rigetta le domande proposte da con il ricorso monitorio. Condanna in persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore degli opponenti in solido, nella misura di complessivi euro 5.150,00 cui euro 150,00 per spese ed euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa Brindisi, 12.12.2024
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo