Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5866 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...]
6 – int.1, elettivamente domiciliato in Medesano (PR) in via Martiri Libertà
1, presso lo studio dell'avv. REVERBERI MELI SARA (C.F.:
), pec: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
33, elettivamente domiciliata in Messina, via Dei Mille is. 101 n. 243, presso lo studio dell'avv. SCOGLIO NUNZIA (C.F.:
), pec: tel. e fax: C.F._4 Email_2
0902982335, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19.12.2022, nato a [...] il Parte_1
12.09.1968, premesso di avere contratto in data 20.10.1992, nel Comune di
Patti (ME), matrimonio con nata a [...] il Controparte_1
03.01.1966; che dall'unione era nata a [...] il [...] la figlia
, la quale era ormai economicamente autonoma e viveva a Per_1
Milano; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di Messina depositato il 21/24.05.2002; che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla proponibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento in favore della di un assegno divorzile, posto CP_1
che la stessa era in grado di lavorare e di rendersi economicamente autonoma;
che andava revocato l'assegno stabilito in sede di separazione per il mantenimento della figlia maggiorenne;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio e che fosse revocato l'assegno a carico del deducente per il mantenimento della figlia con Per_1
decorrenza dal mese di maggio 2022.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la Controparte_1
quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio, ma rilevava che ella era esclusivamente titolare della nuda proprietaria di un immobile acquistato dai genitori nell'anno 2006 e versava in condizioni economiche precarie, in quanto, benché si fosse attivata alla ricerca di un'attività lavorativa, era
2 disoccupata e priva di qualsiasi fonte di reddito. Chiedeva, pertanto, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di importo non inferiore ad €
500,00 mensili. Chiedeva, altresì, che fosse rigettata la richiesta di revoca dell'assegno per il mantenimento della figlia sin dal mese di maggio 2022, anche se era vero che la figlia, la quale percepiva un redito di soli € 700,00 mensili, si stava avviando verso l'indipendenza economica.
All'udienza presidenziale del 22.05.2023, diretta all'espletamento del tentativo di conciliazione, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della separazione. dichiarava in tale sede che guadagnava Parte_1
circa € 1.800,00, - 1.900,00 al mese oltre a circa € 200,00 al mese per straordinari;
che doveva pagare un mutuo con rate mensili di € 361,00 ed un finanziamento con rate mensili di € 782,00; evidenziava di essere disponibile a corrispondere alla moglie in via transattiva un assegno mensile non superiore ad € 300,00, tenuto conto del fatto che la stessa aveva lavorato part time per 12 anni ma aveva continuato a percepire l'assegno stabilito in sede di separazione consensuale. CP_1
, dal canto suo, ha riferito che dopo la separazione aveva ripreso a
[...]
lavorare ha in seguito tale attività lavorativa presso un asilo era cessata e non era più riuscita a trovare un lavoro nonostante le istanze presentate per lavorare come segretaria;
ha evidenziato, poi, che nel 2010 era deceduto suo padre ed aveva perduto, pertanto, il sostegno economico che quest'ultimo le forniva;
sottolineava, infine, che la misura dell'assegno proposta dalla controparte, pari a € 300,00 non era per lei sufficiente.
Con ordinanza depositata il 10.06.2023 il Presidente delegato provvedeva in via d'urgenza nell'interesse dei coniugi e della prole, escludendo l'obbligo di contribuzione di a favore Parte_1
della figlia maggiorenne e rideterminando nell'importo di euro Per_1
3 350,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) la misura del mantenimento dovuto dal a Pt_1 Controparte_1
Dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore
Con sentenza non definitiva n. 431/2024 pubblicata il 23.02.2024 questo Tribunale pronunciava il divorzio dei coniugi rimettendo la causa davanti al Giudice Istruttore con riferimento alle altre domande.
All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. concedendo i termini di rito ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Avendo il collegio già emesso sentenza non definitiva sullo stato coniugale occorre esaminare esclusivamente le altre domande avanzate dalle parti, volte alla revoca dell'assegno stabilito a carico del a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia (assegno già Per_1
revocato in via provvisoria con la ordinanza presidenziale) ed al riconoscimento in favore della di un assegno divorzile. CP_1
Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico- sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche
4 perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore o dalla disponibilità delle parti ad instaurarli
(Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300). La costante giurisprudenza della Suprema
Corte ha sottolineato, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis,
316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990).
Gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti, pertanto, dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli
5 adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ.
13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n. 5088; Cass. civ. 22.06.2016
n. 12952), tenendo presente che, qualora il figlio maggiorenne non abbia trovato una occupazione stabile o un posto di lavoro la cui remunerazione lo renda autonomo, pur avendo concluso il percorso formativo ed avendo raggiunto da tempo la maggiore età, “non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito” (Cass. civ. 03.12.2021 n. 38366).
Nella fattispecie in esame è pacifico che la figlia maggiorenne ha conseguito nel 2020 la laurea triennale ed a far data dal Per_1
6 maggio 2022 è stata assunta a tempo indeterminato presso la Shuffle s.r.l., trasferendo la propria residenza a Milano.
E' evidente, pertanto, che già al momento della instaurazione del presente giudizio erano venuti meno i presupposti dell'assegno stabilito a carico del per il mantenimento della figlia maggiorenne, sia perché Pt_1
era venuto meno l'indispensabile requisito di legittimazione costituito dalla convivenza del figlio maggiorenne con il genitore richiedente l'assegno, sia perché la figlia , a prescindere dall'ammontare degli emolumenti Per_1
derivanti dalla sua attività lavorativa, aveva comunque concluso l'attività formativa e si era inserita nel mondo del lavoro.
Occorre, pertanto, ribadire la revoca dell'assegno posto a carico del ed a favore della a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia con la specificazione che tale revoca Per_1
va fatta decorrere sin dalla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio e non da un data antecedente, come richiesto dal ricorrente. A tal proposito si deve premettere che, pur essendo la decisione del giudice relativa al mantenimento del figlio, una pronuncia con effetti meramente dichiarativi di un diritto che nell'an è direttamente connesso allo status genitoriale, nondimeno, il diritto a percepirlo di un genitore ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti nella sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, sicché, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto rebus sic stantibus, della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata
7 al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modifica (Vedi tra le tantissime Cass. civ. 17.02.2021 n. 4224).
Quanto alla domanda della volta al riconoscimento di CP_1
un assegno divorzile, occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424;
Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di
8 fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
In particolare, le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno chiarito che l'assegno divorzile deve tendere ad assicurare ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza (funzione assistenziale dell'assegno), ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente
(funzione compensativa dell'assegno). Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio
2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi
9 percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale.
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che vi è un apprezzabile divario nelle condizioni economiche delle parti. Infatti, il lavora a Pt_1
Parma come tecnico di Enel Distribuzione s.p.a. e dal modello 730/2022
(l'ultimo prodotto) risulta che lo stesso ha percepito un reddito complessivo lordo di € 43.458,00 con una imposta netta di € 7.178,00, mentre la
[...]
è priva di redditi e vive grazie al sostegno dei suoi genitori, che CP_1
le hanno, tra l'altro, consentito di vivere in un immobile della quale ella era solamente nuda proprietaria, senza versare un corrispettivo. Invero, il
[...]
ha rappresentato di dovere pagare il mutuo contratto per acquistare Pt_2
la casa in cui viveva per un importo mensile di € 361,80 e di avere dovuto contrarre altri finanziamenti per la ristrutturazione della casa, ma è evidente, comunque, che le sue condizioni economiche sono molto migliori rispetto a quelle dell'ex coniuge.
Nondimeno, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
29920/2022), ciò non è sufficiente per potere riconoscere alla CP_1
un assegno divorzile, dovendosi verificare se sussista una esigenza compensativa o assistenziale da soddisfare.
Orbene, condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato anche dai proventi dell'attività
10 lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte. Secondo quanto previsto dalla Corte di
Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa occorre indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, il che assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali di cui la parte richiedente l'assegno deve dar prova (Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023; Corte di
Cassazione, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920). Come chiarito dalla
Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 maggio 2023 n. 13224), “il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale”.
11 Sennonché, nella fattispecie in esame la non ha fornito CP_1
tale prova, non risultando né che la stessa abbia rinunciato ad occasioni lavorative in ragione delle scelte compiute e condivise durante la convivenza matrimoniale, né che l'attuale situazione economica del sia anche il frutto dell'aiuto a lui fornito dal coniuge durante la Pt_1
convivenza matrimoniale.
A diverse conclusioni occorre giungere, invece, con riferimento al profilo assistenziale dell'assegno divorzile. Si deve, in primo luogo, muovere dal rilievo che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato solo quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n. 7596); così se è vero che la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, nondimeno la funzione assistenziale, benché in qualche modo recessiva rispetto a quella perequativa - compensativa, deve continuare ad essere assicurata attraverso l'assegno divorzile (Cass. 10 giugno 2022 n.
18838). Inoltre, la funzione assistenziale non viene meno per la circostanza che il coniuge richiedente l'assegno sia dotato di capacità lavorativa, già sperimentata in passato, come nel caso in esame, poiché occorre verificare se sia rimasto colposamente inerte nel cercarsi un'occupazione. Infatti, la
Suprema Corte ha evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se è vero che la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità e che in tale quadro occorre attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi
12 carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, tuttavia, ciò che viene censurato è il contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. La Suprema
Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali. Sennonché nella fattispecie in esame la circostanza pacifica che dopo la separazione dei coniugi la ha intrapreso attività CP_1
lavorativa che ha espletato per circa dodici anni smentisce la circostanza che la stessa sia rimasta colpevolmente inerte, mentre non le può certamente essere rimproverato che con l'avanzare dell'età non sia più riuscita a trovare un lavoro. D'altronde lo stesso ha Pt_1
sostanzialmente riconosciuto l'esistenza di una esigenza assistenziale, dichiarandosi all'udienza presidenziale disponibile a corrispondere alla moglie la somma mensile di € 300,00.
Ciò considerato, ritiene il collegio che vada riconosciuto in favore della un assegno divorzile con funzione assistenziale, che, CP_1
tenuto conto della natura dell'assegno, volto esclusivamente ad emancipare l'ex coniuge dallo stato di bisogno, e della capacità lavorativa mostrata dalla può essere quantificato in una somma mensile CP_1
leggermente inferiore rispetto a quella riconosciuta con l'ordinanza presidenziale, vale a dire € 300,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
13 Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, della complessità
e mutevolezza nel tempo della situazione di fatto e della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5966/2022 R.G., così provvede:
1) revoca l'assegno posto a carico di ed a favore Parte_1
di a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1
figlia con decorrenza sin dalla data di proposizione della Per_1
domanda introduttiva del presente giudizio;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
un assegno divorzile dell'importo mensile di Controparte_1
€ 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
14