Decreto cautelare 26 novembre 2018
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2018
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2019
Sentenza 1 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00331/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AO OD, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Giannola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 02 Lanciano Vasto Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AO ZI Di OR in ES, viale Caravaggio n. 174/1;
nei confronti
AL EN AR, IA ET, IA AL, PA RB non costituiti in giudizio;
IO RI, NZ RO, SI MO, IC D'IC, AR Di US, rappresentati e difesi dall'avvocato Germano Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renato Di Benedetto in ES, viale G. D'Annunzio, n. 267;
e con l'intervento di
ad opponendum:
IO Di IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Alessandro Di IO, Alessandro Iovenitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Iovenitti in ES, piazza Unione, 33;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
della decisione di non ammettere la ricorrente alla prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, per n. 1 posto per Dirigente da assegnare all'area giuridico-amministrativa della stessa ASL.Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OD AO il 6\12\2018 : della Deliberazione n. 1407 del 22.11.2018 del direttore generale dell'ASL Lanciano-Vasto-Chieti di approvazione della graduatoria del concorso a n. 1 posto di dirigente giuridico-amministrativo
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\12\2019 :
per l’annullamento
della deliberazione n. 237-2019 ASL Lanciano vasto Chieti di ricostituzione della commissione esaminatrice per rinnovazione del solo esame orale del concorso pubblico oggetto del ricorso n. 363-2018-
di tutti gli altri atti del suddetto concorso, incluso il provvedimento di approvazione della graduatoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/2/2021:
per l’annullamento
della delibera del D.G. n. 1036 del 24.11.2020 di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare all'area giuridico-amministrativo;
- del verbale n. 1 del 18.12.2019 e n. 2 del 11.2.2010 relativi alla riedizione della prova orale del concorso pubblico di cui sopra.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti e di IO RI di NZ RO di SI MO di IC D'IC e di AR Di US;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 14 maggio 2021 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente - ammessa a partecipare, con sentenza 219 del 2017 di questo Tribunale (appellata dalla ricorrente solo con riguardo alla decisione sulle spese), al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla ASL n. 2 LancianoVasto-Chieti, per n. 1 posto per Dirigente da assegnare all’area giuridico-amministrativa - ha sostenuto in data 23 agosto 2018 la prova scritta, e con il ricorso in epigrafe ha impugnato il conseguente giudizio di non ammissione.
La medesima lamenta che i criteri di valutazione sono stati elaborati in modo eccessivamente generico con conseguente insufficienza del voto numerico senza motivazione; che dal verbale n. 1 del 19.4.2018 con cui la commissione ha stabilito i criteri di valutazione risulterebbe la previsione di “questionari a risposte sintetiche” anziché di una “terna di temi”, e ciò ha determinato che “… la ricorrente … ha dovuto sviluppare tre temi in sole due ore, mentre la commissione si era auto-vincolata in diversa maniera ”; che sarebbe stata violata la norma di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 483/1997 (secondo cui “ Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario ”), perché “ Dall’esame degli atti (cfr. verbale n. 3 del 23.8.2018) risulta che la commissione il giorno 23.8.2018 fissato per lo svolgimento della prova scritta: - si è riunita ore 9,00 nella sede della Direzione Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, presso la palazzina SE.BI in via dei Vestini – località Colle dell’Ara – Chieti, dove ha predisposto i tre questionari costituiti ognuno da tre temi su argomenti di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; - alle ore 10 ha concluso gli adempimenti preliminari e si è poi recata nella sede degli esami, presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti; - alle ore 11,45 il Presidente ha eseguito l’appello nominale dei candidati; -alle ore 12,45 ha proceduto al sorteggio della prova di esame, che ha avuto inizio alle ore 12,48 fino alle 14,48 ”; che sarebbero stati violati gli articoli 11 e 73 del D.P.R. n. 483/1997, perché non le sono stati attribuiti 3 punti per le pubblicazioni né periodo di svolgimento dell’attività professionale di avvocato del libero foro, e ciò senza alcuna motivazione.
Sono intervenuti ad opponendum alcuni candidati (ovvero i primi 6 classificati nella graduatoria finale dei vincitori di tutte le prove), contestando nel merito i motivi di censura.
I medesimi, tra l’altro, evidenziano che “ La prova scritta veniva espletata dai n. 43 candidati presenti sui 119 ammessi il giorno 23.08.2018, come da relativo verbale n. 3 redatto in pari data e, in tale sede, il Presidente della Commissione esaminatrice consegnava un foglio di “avvertenze” ai candidati e, al contempo, dava loro lettura della prova estratta, “dei criteri, predeterminati dalla Commissione per la valutazione della prova scritta” (pag. 3 verbale) nonchè del comunicato (cfr. all. 7 al verbale) mediante il quale veniva anticipato che “L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica sarà, in ogni caso, pubblicato sul sito Aziendale nella sezione Avvisi e Concorsi ”” e che “ il giorno successivo (29 agosto), l’Azienda sanitaria resistente, dando seguito a quanto anticipato ai candidati, procedeva alla pubblicazione sul proprio sito Aziendale, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, dell’elenco dei n. 13 partecipanti ammessi alla prova pratica, come risulta dalla stampa dello “storico” della stessa sezione della pagina web ”; e da ciò deducono che il ricorso sarebbe tardivo in quanto notificato solo in data 22 novembre 2018, nonostante la ricorrente avesse avuto tutto il tempo per chiede e ottenere l’accesso agli atti nei termini, appunto dalla pubblicazione della notizia sul sito dell’Amministrazione; e nel merito che, tra l’altro, “ Nessuna disposizione normativa vieta tale modus procedendi, obbligando i commissari ad elaborare i quesiti nello stesso luogo fisico individuato per lo svolgimento dell’esame. Come può leggersi nel verbale 4 (doc. 12) la Commissione ha terminato di elaborare le tracce alle ore 10.00 del 23.08.2018. Alle ore 11.45 i commissari già si erano recati nel luogo di esame ed avevano effettuato l’appello dei candidati. Alle ore 12.48 la prova aveva inizio dopo l’effettuazione di tutte le operazioni preliminari. L’immediatezza appare assolutamente rispettata ed in ogni caso il pericolo che qualche Commissario poteva comunicare il contenuto delle tracce stesse ad uno o più candidati era evenienza impossibile anche in astratto. Nessuno poteva conoscere l’oggetto dei quesiti, atteso che, come indicato dalla Commissione nel verbale 1 (cfr. doc. 4), la terna di tracce da proporre sarebbe stata scelta, con estrazione, da uno dei candidati, a caso, immediatamente prima dell’inizio della prova stessa. E ciò è puntualmente avvenuto ”.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria finale di merito integrando il contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei ( Nella predetta graduatoria si è classificata quale vincitrice del concorso la dott.ssa RO NZ, mentre altri nove candidati (indicati nell’epigrafe del presente ricorso) hanno conseguito l’idoneità ).
L’ordinanza 181 del 2018 di questo Tribunale, con una motivazione incentrata sostanzialmente sull’assenza di periculum, ha rigettato l’istanza cautelare, ed è stata poi confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza 203 del 2019, che ha cosi motivato: “ Ritenuto che la valutazione del TAR circa l’insussistenza di un danno irreparabile e comunque della prevalenza, nella prospettiva comparativa, dell’interesse della ASL alla copertura dei posti messi a concorso, si sottrae alle argomentazioni dell’appello cautelare; Ritenuto, peraltro, che la lettura degli elaborati dell’appellante (tutti attinenti al diritto pubblico), non evidenzia elementi per mettere in discussione il giudizio della Commissione di concorso ”.
Come rilevato dall’Amministrazione nell’ultima memoria, nelle more, “ con sentenza n. 129 in data 9 maggio 2019, codesto TAR ha annullato i verbali della commissione giudicatrice nei quali sono state stabilite modalità di espletamento delle prove orali del concorso (cui si riferiscono le doglianze avversarie) incompatibili con la presenza di tutti i candidati all’esame di ciascuno di essi, nonché l’esito delle prove orali stesse e la conseguente graduatoria finale del concorso ”.
All’udienza del 27 settembre 2019, la ricorrente ha ribadito l’istanza di cancellazione di alcune frasi delle difese avversarie ritenute offensive e non funzionali alla difesa, e in particolare, come risulta dal verbale d’udienza, “ L'avvocato OD chiede la cancellazione di frasi offensive della memoria di costituzione in data 4 dicembre 2018 dell'avvocato Germano Belli nelle ultime otto righe di pagina 4 e le prime quattro righe di pagina 5, e inoltre chiede la cancellazione delle frasi offensive della memoria difensiva in data 13 dicembre 2018 dell'avvocato Pietro Referza alla pagina 13 nelle prime cinque righe perché non pertinenti e incontinenti ”.
Con successiva ordinanza 249 del 2019, questo Tribunale, “ Considerato che:
- al momento della proposizione del ricorso era nota la graduatoria finale di merito e quindi la ricorrente ha correttamente notificato il ricorso ai soli 9 controinteressati risultanti da essa;
- nelle more del giudizio, come rilevato dall’Amministrazione resistente, “con sentenza n. 129 in data 9 maggio 2019, codesto TAR ha annullato i verbali della commissione giudicatrice nei quali sono state stabilite modalità di espletamento delle prove orali del concorso (cui si riferiscono le doglianze avversarie) incompatibili con la presenza di tutti i candidati all’esame di ciascuno di essi, nonché l’esito delle prove orali stesse e la conseguente graduatoria finale del concorso”;
- che pertanto si sono di nuovo espanse le aspettative di tutti i 13 candidati i quali hanno superato la prova scritta e la prova pratica, perché a tale fase è retroagita al momento la procedura ;”, ha ordinato “ ai sensi dell’articolo 49 cpa l’integrazione del contraddittorio - nei confronti degli ulteriori candidati che hanno superato la prova scritta e la prova pratica e a cui il ricorso non è stato ancora notificato – entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza ”.
La ricorrente ha pertanto integrato il contraddittorio.
Con ulteriori motivi aggiunti del 29 dicembre 2019, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla deliberazione n. 1407 del 22/11/2018, prot. 54280, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria dalla quale risulta vincitrice del concorso la dott.ssa RO NZ, mentre altri nove candidati hanno conseguito l’idoneità, e avverso quest’ultimo provvedimento ha sostanzialmente sollevato censure in via derivata.
All’udienza del 14 maggio 2021 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, il Collegio rileva l’infondatezza della questione di tardività.
Come rilevato dalla stessa difesa di parte resistente, questo Tribunale con la sentenza 48 del 2016 ha appunto affermato che “ nei concorsi pubblici il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito coincidente con il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria; peraltro questa regola generale subisce un adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali e pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario prevedono una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio tra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare davanti al giudice amministrativo il giudizio negativo formulato dalla commissione di concorso atteso che, in tal caso, il giudizio negativo costituisce l’atto conclusivo e lesivo per l’interessato il quale ha l’onere di impugnarlo, con la conseguenza che il termine d'impugnazione decorre dalla data della seduta d'esame con affissione dei risultati o, comunque, dalla conoscenza legale del risultato negativo (cfr. per tutti e da ultimo Cons. St, sez. V, 23 giugno 2015 n. 3184, 8 giugno 2015 n. 2806 e 27 ottobre 2014 n. 5293) ”.
Come risulta concordemente dalle difese delle parti, “ il giorno 23.08.2018, … il Presidente della Commissione esaminatrice consegnava un foglio di “avvertenze” ai candidati e, al contempo, dava loro lettura … del comunicato … mediante il quale veniva anticipato che “L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica sarà, in ogni caso, pubblicato sul sito Aziendale nella sezione Avvisi e Concorsi”” e … “il giorno successivo (29 agosto), l’Azienda sanitaria resistente, dando seguito a quanto anticipato ai candidati, procedeva alla pubblicazione sul proprio sito Aziendale, nella sezione “Avvisi e Concorsi”, dell’elenco dei n. 13 partecipanti ammessi ”.
Tutto ciò premesso, è appena il caso di osservare che nel caso di specie non v’era alcuna previsione del bando o di altre fonti normative, come invece presupposto nella giurisprudenza richiamata dalla difesa resistente e controinteressata, circa l’obbligo di pubblicizzare l’esito delle prove scritte, sicché non possono applicarsi i principi dalle medesime invocati, che peraltro nel caso di specie farebbero risalire l’informazione (e il conseguente onere di consultare il sito), in ultima analisi, a un del tutto atipico avviso dato oralmente in sede concorsuale, quando d'altra parte è noto che la tensione e l’attenzione dei candidati è pressoché rivolta alla prova (e dunque vi sarebbero comunque gli estremi per riconoscere l’errore scusabile).
E’ altresì infondata la questione della presunta sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’avvenuto superamento, da parte della ricorrente e nelle more del giudizio, di altre procedure concorsuali presso altre pubbliche amministrazioni.
A tal fine, è appena il caso di osservare che la pretesa sostanziale nel presente giudizio, e quindi il sotteso interesse, non attiene alla generica immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, ma alla riedizione della prova scritta al fine strumentale di ottenere la specifica posizione bandita in questo caso di specie; e tale interesse oggettivamente permane.
Sempre in via preliminare il Collegio osserva che tutte le censure, contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti, in realtà mirano alla ripetizione della prova scritta da parte della ricorrente, tranne l’ultima che lamenta solo la valutazione dei titoli e quindi ben può essere considerata condizionata all’accoglimento di una delle prime due.
Si ritiene pertanto di analizzare innanzitutto tali prime due censure.
Nel merito il ricorso è infondato.
Mentre l’articolo 12, con riferimento alla prova orale, stabilisce che la commissione “ immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame .”, il precedente articolo 11 del dpr 487/1994 dispone che “ 2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. 3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. 4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere ”.
Le prove scritte, infatti, a differenza di quelle orali, possono tenersi anche in più sedi e dunque in tal caso la imparzialità è principalmente garantita dalla chiusura e sigillatura dei plichi, dalla predisposizione di più tracce, oltre che dalla loro successiva estrazione a sorte.
Poiché, cioè, il succitato comma 2 dell’articolo 12 del dpr 487/1994 prevede espressamente l’ipotesi che le prove scritte possano essere svolte presso più sedi, appare pertanto ammesso ontologicamente lo spostamento della commissione per la dettatura delle prove in altra sede rispetto a quella ove sono state elaborate.
Alla luce di tali principi, valevoli per tutte le Amministrazione, devono interpretarsi anche le disposizioni di cui all’articolo 12 del dpr 483/97 richiamate dalla ricorrente, atteso che non vi sono ragioni per ritenere che i concorsi nella sanità debbano rispondere a principi diversi e più restrittivi.
Dunque la locuzione “ immediatamente prima della prova scritta ” non può essere interpretata come impositiva di assoluta contestualità senza soluzione di continuità, ma di mera concentrazione temporale delle operazioni; e quella “ Ammessi i candidati nei locali degli esami ” non postula necessariamente, per quanto prima sottolineato, che la commissione debba necessariamente formare le tracce nella stessa aula dove si terranno poi le prove, pur potendo ciò apparire preferibile come prassi.
Nel caso di specie, peraltro, la commissione ha terminato di predisporre gli elaborati alle 10.00 e dal verbale risulta che “ alle ore 11.45 i commissari già si erano recati nel luogo di esame ed avevano effettuato l’appello dei candidati ”.
E’ trascorsa in sostanza solo un’ora e 45 minuti dalla elaborazione delle tracce e l’appello dei candidati, un termine cioè che in ogni caso assicura la concentrazione temporale delle operazioni di cui si è appena detto.
Passando all’esame dell’ulteriore censura attinente alla motivazione nella valutazione delle prove della ricorrente, come dalla medesima esposto, dal verbale n. 1 del 19 aprile 2018 risulta che la commissione ha indicato i seguenti criteri per la valutazione della prova scritta: - completezza ed esaustività della trattazione - conoscenza e capacità di analisi dell’argomento - appropriatezza rigorosa e precisione della terminologia in relazione alla materia - esposizione sintetica e comprensibile degli aspetti relativi al tema - puntualità ed aderenza all’argomento proposto ; inoltre le sono stati attribuiti voti numerici strutturati come numeratori del punteggio massimo conseguibile, cioè 30/30.
La commissione ha infatti stabilito di attribuire massimo 30 punti alla prova scritta e di ritenerla superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo ottenuto dalla ricorrente nelle tre parti in cui è stata articolata la prova scritta, in particolare, è stato di 18/30, conseguendo, rispettivamente, il punteggio di 6/10, di 5/10 e di 7/10 in ognuno dei quesiti posti.
La ricorrente, ciò premesso, lamenta da un lato che la motivazione numerica sarebbe insufficiente alla luce dei criteri elaborati, dall’altro che nel verbale n. 1 la commissione avrebbe stabilito di somministrare tre quesiti a risposta sintetica mentre quelli sottoposti ai candidati sarebbero dei veri e propri temi, con aggravamento dell’impegno della candidata costretta a sviluppare tali tre temi in sole due ore.
Anche tali censure sono infondate.
Come noto, infatti, la giurisprudenza ritiene sufficiente il voto numerico nel caso in cui siano prestabiliti i criteri di valutazione sulla cui base poter valutare il punteggio sintetico assegnato, e tali criteri sono generalmente proprio quelli elaborati nel caso di specie dalla commissione, quali completezza, esaustività, sinteticità, precisione terminologica ecc… (cfr. Tar Lazio sentenza 11435 del 2020).
Con riferimento al tipo di prova preparata dalla commissione, nel verbale n. 1 è dato rilevare che la medesima ha prestabilito di predisporre tre questionari da 3 domande ciascuno “su argomenti volti a valutare il percorso formativo nonché la competenza professionale acquisita dai candidati”.
Nel caso di specie le domande, a risposta aperta, erano così strutturate: “i rapporti tra l’ordinamento dell’Ue e quello interno tra diritto e giurisprudenza”, “i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni”, “i vizi non invalidanti dell’atto amministrativo”.
Ciò premesso, la distinzione che fa la ricorrente tra tema e domanda non ha alcun rilievo tassonomico, atteso che la commissione non ha specificato doversi trattare di quesiti vincolati a risposta multipla ma si è vincolata nel senso di predisporre domande tese a verificare il percorso formativo nonché la competenza professionale acquisita dai candidati; sicché appare del tutto coerente con questo scopo l’aver predisposto domande a risposta aperta tese a verificare la preparazione del candidato su singoli argomenti del resto ben circoscritti al punto tale da permettere una completa risposta nel tempo assegnato.
Ciò senza contare che ovviamente la difficoltà è stata la stessa per tutti i candidati.
Sulla base di tali elementi il Collegio non può che rilevare la legittimità dell’operato della commissione, non potendo sostituirsi a essa nella valutazione del merito degli elaborati, semplicemente perché, trattandosi di una procedura comparativa, il criterio valutativo non è assoluto ma risente ovviamente anche del livello di preparazione preteso per quella specifica procedura selettiva che dunque deve tenere conto anche della comparazione con gli altri candidati.
E a tal fine la ricorrente non ha esposto alcuna specifica censura riferita a un tertium comparationis accompagnandola a rilievi tecnici sufficientemente dettagliati nel merito, sulla cui base il Collegio avrebbe potuto approfondire e verificare la presenza dei vizi tipici della cd. discrezionalità tecnica.
La meritevolezza di tutela dell’interesse legittimo non può essere infatti valutata in astratto ma solo nei limiti delle censure oltre che delle prove allegate al giudizio.
Infine, non avendo ottenuto la ricorrente il punteggio minimo per la prova scritta (21 punti come specificato nel verbale n. 1 della commissione), autonoma ex articolo 7 del bando di concorso rispetto alla valutazione dei titoli, la stessa non può essere ammessa alle prove successive e dunque non ha interesse a una maggiore valutazione dei titoli stessi; ne consegue che le censure esposte a tal fine sono inammissibili.
Appare viceversa fondata l’istanza di cancellazione delle espressioni contenute nelle difese segnalate dalla ricorrente, atteso che esse appaiono eccedere dalle esigenze difensive e piuttosto tese a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della medesima (e in particolare biasimando i vari giudizi dalla stessa intentati - peraltro anche con esiti favorevoli -), la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Tar Lazio sentenza 3365 del 2017; Cassazione sentenza 21031 del 2016).
Si osserva infine che il Consiglio di Stato in sede cautelare si è espresso in effetti in quella fase incidentale, e dunque solo al fine cautelare, anche sul merito delle prove della ricorrente, tuttavia il presente giudizio ha a oggetto anche ragioni di carattere formale; pertanto, da un lato, nessuna temerarietà può ravvisarsi a fronte della prosecuzione nel merito di un giudizio definito solo nella sua fase cautelare, essendo anzi ciò del tutto fisiologico; dall’altro, nel caso di specie le censure esposte riguardano aspetti ulteriori rispetto a quelli definiti in quella fase; non si riviene pertanto alcuna ragione per accogliere la istanza di condanna della ricorrente ex articolo 96 cpc, tenendo conto peraltro che la presente procedura concorsuale è ben lungi dall’apparire ingiustamente contesta, avendo dato luogo, come riferito, a diverse controversie giurisdizionali definite anche con la dichiarazione della illegittimità degli atti impugnati.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni trattate e dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Dispone ai sensi dell’articolo 89 cpc la cancellazione delle frasi contenute nelle ultime otto righe di pagina 4 e nelle prime quattro righe di pagina 5 della memoria di costituzione in data 4 dicembre 2018 dell'avvocato Germano Belli (dalla espressione “ per meglio comprendere ” a “ personale ”), nonché la cancellazione delle frasi contenute nelle prime cinque righe della pagina 13 (dalla espressione “ pur trattandosi ” a “ contumelia ”) della memoria difensiva del 3 dicembre 2018 dell'avvocato Pietro Referza (erroneamente indicata dalla ricorrente come 13 dicembre 2018, nella udienza del 17 settembre 2019).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO