Ordinanza collegiale 7 giugno 2021
Sentenza 12 maggio 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2025
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/04/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03365/2025REG.PROV.COLL.
N. 10032/2023 REG.RIC.
N. 09651/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di ST
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 10032 del 2023, proposto da
IA AN MA e AS EM MO rappresentati e difesi dall’Avvocato Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 9651 del 2023, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello ST presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
IA AN MA e AS EM MO, rappresentati e difesi dall’Avvocato Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9651 del 2023:
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'BR (Sezione Prima) n. 00329/2023, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 10032 del 2023:
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per L'IA (sezione Prima) n. 00329/2023, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IA AN MA e AS EM MO ed il ricorso incidentale dagli stessi proposto nel giudizio n. 9651/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 625/2020 R.R. i Signori AN MA e AS EM MO, proprietari di LA ET, (anche nota come LA Sustrico), impugnavano dinanzi al Tar per l’BR i provvedimenti in virtù dei quali l’amministrazione negava la concessione dei contributi richiesti per la realizzazione di un intervento di restauro conservativo del compendio immobiliare.
Il Tar, con sentenza n. 329 del 15 maggio 2023:
- dichiarava irricevibile la domanda di annullamento del diniego opposto in relazione agli interventi di restauro da eseguirsi sui dipinti murali e sui soffitti lignei (nota del 9 marzo 2020);
- accoglieva la domanda di annullamento con riguardo al diniego opposto in relazione agli interventi di restauro conservativo del fabbricato ai fini del riesame (nota del 23 settembre 2020);
- dichiarava in parte irricevibile e in parte respingeva la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Il Ministero della Cultura, con appello iscritto al n. 9651/2023 R.R., depositato il 7 dicembre 2023 impugnava la sentenza nella parte allo stesso sfavorevole deducendo:
I. « ERROR IN PROCEDENDO: IRRICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER VIOLAZIONE DEI TERMINI PROCESSUALI EX ART. 29 C.P.A »;
II. « ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 31 DLGS. 42/2004 ».
La proprietà si è costituita in giudizio il 19 gennaio 2024, sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 4 marzo 2025.
Con il medesimo atto i proprietari proponevano altresì ricorso incidentale deducendo:
1. « ERROR IN IUDICANDO: violazione dell’art. 2 della legge 241/1990 - erroneità della sentenza per aver ritenuto la nota prot. n. 4786 del 9.03.2020 della Soprintendenza avente valore provvedimentale e per aver ritenuto, di conseguenza, il ricorso in parte irricevibile per tardività » censurando la declaratoria di irricevibilità della domanda di annullamento del diniego opposto in relazione al restauro sui dipinti murali e sui soffitti lignei;
2. « ERROR IN IUDICANDO: erroneità della sentenza per aver dichiarato in parte irricevibile e per il resto aver respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno » censurando il rigetto della domanda risarcitoria.
La medesima sentenza veniva impugnata anche dai Signori AN MA e AS EM MO con separato appello iscritto al n. 10032/2023 R.R. deducendo:
I. « ERROR IN IUDICANDO: violazione dell’art. 2 della legge 241/1990 - erroneità della sentenza per aver ritenuto la nota prot. n. 4786 del 9.03.2020 della Soprintendenza avente valore provvedimentale e per aver ritenuto, di conseguenza, il ricorso in parte irricevibile per tardività »;
II. « ERROR IN IUDICANDO: erroneità della sentenza per aver dichiarato in parte irricevibile e per il resto aver respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ».
Con medesimo atto la parte formulava altresì « Eccezioni sull’appello principale ».
Con memoria depositata il 4 marzo 2025 nel giudizio n. 10032/2023 i Signori AN MA e AS EM MO deducevano in merito alle difese svolte dall’amministrazione (non costituita) nonché « Sull’appello incidentale » dagli stessi proposto, come anticipato, nel diverso giudizio n. 9651/2023.
Con ordinanza n. 72/2024, resa nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024, veniva respinta l’istanza di sospensione presentata dall’amministrazione nel giudizio n. 9651/2023.
All’esito della pubblica udienza del 3 aprile 2025, le cause venivano decise.
In via pregiudiziale deve rilevarsi le tardività dei depositi effettuati della parte privata il 4 marzo 2025 marzo in entrambi i giudizi.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. « le parti possono produrre … memorie fino a 30 giorni liberi » e pertanto il termine ultimo per il deposito di memorie scadeva il 3 marzo 2025.
Ferma restando l’evidenziata tardività, deve ulteriormente rilevarsi l’inammissibilità delle deduzioni formulate dalla parte privata nel giudizio 10032/2023 sia avverso quello che viene definito « ricorso principale » (in realtà appello dell’amministrazione nel diverso giudizio n. 9651/2023) che in merito al proprio ricorso incidentale posto che anche il gravame in questione è estraneo al giudizio essendo stato proposto nell’appello parallelo.
In ogni caso, l’appello incidentale è inammissibile in quanto proposto con memoria ex art. 73 c.p.a. non notificata all’amministrazione (questione oggetto di avviso alla parte in sede di discussione orale).
Ciò premesso, a fini di completezza espositiva e corretto inquadramento della presente fattispecie deve procedersi ad una sintetica ricostruzione della presente vicenda in punto di fatto.
In data 23 settembre 2005 il Comune di Spoleto rilasciava alla Signora IA AN MA il permesso di costruire per l’esecuzione di lavori di « stamponatura di una finestra » da eseguirsi sul fabbricato di proprietà prescrivendo di concordare preventivamente con i tecnici comunali « la rifinitura ».
In data 17 novembre 2004, nelle more del rilascio del titolo, la proprietà richiedeva alla Soprintendenza l’apposizione sull’immobile del vincolo ex art. 10 della L. n. 137/2002 (legge delega che trovava attuazione con l’approvazione del D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali, di seguito Codice).
L’11 gennaio 2006 la Soprintendenza esprimeva parere favorevole in merito all’intervento di « rifacimento della porzione di copertura crollata ed al consolidamento dei solai della zona camera e soffitta e della volta nella zona camera-ingresso e bagno ».
Tuttavia nell’occasione richiamava la necessità, precedentemente rappresentata, di « procedere, in questa prima fase, alla protezione e messa in sicurezza delle pareti affrescate e/o diversamente decorate secondo un progetto che dovrà ottenere la necessaria autorizzazione, mentre il progetto generale di restauro conservativo e recupero dell’intero complesso, dovrà necessariamente tenere conto della presenza dei suddetti apparati decorativi ».
In ragione della pendenza dell’istanza di accertamento di interesse , veniva altresì precisato che il parere era da considerarsi « parziale e limitato ai più urgenti interventi di salvaguardia sopra elencati ».
In data 8 novembre 2007 il Comune rilasciava, su istanza della proprietà, il permesso di costruire in variante n. 7884 al titolo del 2005 richiamando le prescrizioni di cui al nulla osta della Soprintendenza del 17 aprile 2007 con il quale si precisava che « il parere non esaurisce l’opera di salvaguardia da parte di questa Soprintendenza ma dovrà essere integrato da successivi esami e verifiche in corso d’opera nelle fasi più significative dei lavori » imponendo la preventiva approvazione dei « tipi di materiali adottati per le scale e per le pavimentazioni anche a seguito di predisposizione di opportune campionature sul posto ».
Nel frattempo, con atto del 12 marzo 2007, veniva avviato il procedimento di vincolo ex art. 10 del Codice.
Con nota del 16 novembre 2007 i proprietari presentavano istanza di « ammissione al contributo finanziario o in conto interessi » o « lo sgravio fiscale … per i lavori di restauro conservativo e consolidamento » oggetto del permesso di costruire del 23 settembre 2005 e relativa variante, da eseguirsi nei termini di cui al nulla osta dl 17 aprile 2007.
La Soprintendenza, con nota del 1° febbraio 2008 si esprimeva sull’intervento:
- precisando che le « modalità esecutive » e la «s celta dei materiali da utilizzare » dovesse essere definita in accorso con i tecnici dell’Ufficio;
- richiedendo che, per quanto riguardava il consolidamento e restauro dei « soffitti lignei decorati e per ogni eventuale intervento su opere di interesse storico artistico presenti nell’edificio », si sarebbe resa necessaria la preventiva presentazione di un progetto dettagliato redatto da un restauratore qualificato ai sensi dell’art. 182 del Codice e che anche l’esecuzione dovesse essere affidata a professionisti in tal senso qualificati.
- dando atto della ricezione della richiesta di contributo indicando la documentazione necessaria « a preventivo ».
Con decreto del 7 ottobre 2009 la Soprintendenza apponeva sull’immobile il vincolo di cui all’art. 10, comma 3, lett. a), del Codice e, con successivo atto del 18 ottobre 2010, autorizzava ex art. 21 della medesima fonte normativa il restauro dei « dipinti murali e soffitti lignei decorati se. XV - XVI ».
In data 23 maggio 2011 i proprietari chiedevano la liquidazione del contributo per il primo stralcio dei lavori di restauro e il 24 novembre 2011 comunicavano l’ultimazione dei lavori provvedendo il successivo 12 aprile alla trasmissione della documentazione necessaria.
Con nota del 12 dicembre 2012 la Soprintendenza restituiva la documentazione prodotta comunicando che l’art. 1, comma 26 ter , del sopravvenuto D.L. n. 95/2012, sospendeva l’erogazione dei contributi ex artt. 35 e 37 del Codice inibendo il rilascio di dichiarazioni di ammissibilità degli stessi.
Venuta meno detta sospensione dal 1° gennaio 2019 a seguito dell’abrogazione della norma da ultimo richiamata, con nota del 17 febbraio 2020 i proprietari ripresentavano l’istanza di ammissione al contributo per il restauro eseguito sui dipinti murali e sui soffitti lignei di LA ET (richiesta sollecitata il 14 maggio successivo).
Con nota del 9 marzo 2020 l’amministrazione comunicava che la richiesta del contributo non risultava pervenuta e che in ogni caso la richiesta di ammissione al contributo in conto capitale (comprensiva della documentazione necessaria) avrebbe dovuto essere presentata prima dell’avvio dei lavori precisando con il medesimo atto che la tardività della produzione documentale trovava conferma nei contenuti della nota degli stessi proprietari che si riscontrava (17 febbraio precedente) ove è affermato che « subito dopo la fine dei lavori nel mese di marzo 2011, fu inviata alla Soprintendenza tutta la documentazione necessaria … ».
La proprietà reiterava la richiesta di contributo con nota del 14 maggio 2020 (ricevuta dall’amministrazione il 18 successivo) in riscontro alla quale l’amministrazione, con nota del 23 settembre 2020, comunicava l’improcedibilità della richiesta dovuta alla « assenza del requisito della contestualità fra autorizzazione ai lavori e ammissibilità a contributo » ritenuta essere « una criticità non superabile ai fini dell’ammissibilità al contributo ministeriale ».
Può ora procedersi allo scrutino delle censure formulate dall’amministrazione con l’appello n. 9651/2023.
Con il primo motivo l’amministrazione ripropone l’eccezione di tardività dell’impugnazione, sollevata in primo grado sostenendo che il termine decadenziale dovesse essere computato a far data dalla ricezione della nota del 9 marzo 2020, conosciuta al più tardi il 22 aprile 2020, e non dalla data di comunicazione della successiva nota del 23 settembre 2020 da ritenersi meramente confermativa della prima.
Censura pertanto la sentenza (ritrascrivendola) laddove afferma che « con riguardo al contributo per le opere di restauro conservativo del fabbricato, invece, il diniego della Soprintendenza, motivato dalla mancanza di contestualità tra l’istanza di nulla osta e la richiesta di contributo, risulta essere stato comunicato ai ricorrenti solo con la nota della Soprintendenza prot. n. 14680- P del 23.09.2020. Se anche quest’ultima nota fosse stata portata a conoscenza dei destinatari nello stesso giorno della sua protocollazione, rispetto ad essa il ricorso giurisdizionale notificato il 23.11.2020 non potrebbe ritenersi intempestivo, scadendo il termine di impugnazione proprio lunedì 23.11.2020, con conseguente infondatezza, in parte qua, dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa della parte pubblica ».
La censura deve essere disattesa nei termini di seguito esposti.
Nei due periodi precedenti a quello ritrascritto nell’atto di appello, non espressamente censurati, il Tar precisa che « la nota prot. n. 4786 del 9.03.2020, conosciuta dai ricorrenti in data non successiva al 22.04.2020 (data di sottoscrizione della missiva allegata dagli istanti quale doc. 26, in cui si fa menzione dei contenuti della lettera del 9.03.2020), si riferisce al solo contributo per il restauro delle pitture murali (oggetto della richiesta formulata con missiva del 23.05.2011, dopo l’ottenimento, in data 18.10.2010, del nulla osta della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 per il restauro dei dipinti murali e dei soffitti lignei decorati dei secoli XV e XVI). Rispetto al diniego di contributo di cui alla citata nota prot. n. 4786 del 9.03.2020, l’impugnazione, proposta con il ricorso notificato il 23.11.2020, risulta in effetti tardiva rispetto al termine di decadenza di cui all’art. 29 cod. proc. amm., con conseguente fondatezza, per la parte adesso in discorso, dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente ».
In atri termini il Tar, preso atto che le due missive sono riferite a segmenti differenti dell’intervento (9 marzo 2020 al restauro delle pitture murali e 23 settembre alle opere di restauro conservativo del fabbricato), ritiene tardiva la sola impugnazione della prima nota.
La Soprintendenza sul punto, pur riconoscendo che la nota del 23 settembre sia formalmente riferita ai lavori di restauro conservativo, sostiene che avesse in ogni caso carattere meramente confermativo della precedente « stante la sovrapposizione dei contenuti delle stesse in quanto riguardanti entrambe interventi di restauro da effettuarsi nella villa ».
La posizione trova smentita in atti.
La nota del 9 marzo 2020 reca in oggetto « SPOLETO. Loc. Sustrico. LA ET. Lavori di restauro affreschi … » e al primo periodo è specificato che « si fa riferimento alla nota del 17 febbraio 2020 … avente per oggetto la richiesta di contributo ex art. 35 del D. Lgs. 42/2004 sui lavori di restauro delle pitture murali di LA ET a Sustrico di Spoleto ».
È pertanto pacifico che il contenuto dispositivo della nota riguarda solo ed esclusivamente l’intervento menzionato.
La nota del 23 settembre 2020, invece reca in oggetto « Ammissibilità al contributo finanziario ministeriale », contenendo un riferimento specifico ai soli « lavori di restauro conservativo ».
La stessa nota inoltre, una volta richiamata la missiva dei proprietari ricevuta dall’amministrazione il 18 maggio 2020 (recante invece la data del 14 precedente e così sopra identificata), comunicava l’inammissibilità del contributo nel suo complesso in ragione del difetto del requisito della contestualità fra autorizzatone ai lavori e ammissibilità del contributo.
Si tratta quindi di un contenuto provvedimentale inibitorio riferito ad un segmento diverso del complessivo intervento e fondato su motivazioni non interamente sovrapponibili essendo la seconda sul difetto del requisito della evocata contestualità.
Tuttavia, non è fondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione della nota del 9 marzo 2020.
In detta sede infatti l’amministrazione comunicava unicamente che « la richiesta di ammissibilità non risulta pervenuta probabilmente per errato indirizzamento », rappresentando che, « mancando copia di tale richiesta », si sarebbe fatto riferimento dalla pregressa corrispondenza (nota del 17 febbraio precedente) dalla quale si sarebbe evinto che la documentazione necessaria sarebbe stata inviata « subito dopo la fine dei lavori ».
La nota in questione, pertanto, è priva di univoci contenuti dispositivi in ordine al rigetto della richiesta, ponendo semmai una questione di merito che, nel caso di specie non è esplicitamente affrontata dall’amministrazione.
Deve, anche per tale ragione, disattendersi la dedotta natura meramente confermativa del provvedimento del 23 settembre 2020, alla quale deve imputarsi la lesione della posizione giuridico soggettiva dei proprietari, riferita ad un diverso intervento.
Da ciò discende, sotto un primo profilo, l’erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara irricevibile l’impugnazione della nota del 9 marzo trattandosi di nota interlocutoria priva di univoca portata dispositiva; sotto altro profilo l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso di primo grado sollevata dall’amministrazione in relazione ad entrambi gli interventi.
Per le suesposte ragioni deve respingersi anche il primo motivo dell’appello n. 10032.
Con il secondo motivo, l’amministrazione censura la sentenza nella parte in cui afferma che « la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 31 D.lgs. n. 42/2004 (secondo cui: “In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge”) non impone affatto, quale espressa ed inequivoca condizione di ammissibilità al contributo, che la relativa richiesta sia coeva all’istanza di autorizzazione di cui all’art. 21 del medesimo decreto. Né siffatta ipotesi ermeneutica può ritenersi avallata dalla Circolare del Segretariato Generale del Ministero n. 43 dell’8.09.2020, adottata in recepimento del parere
reso dall’Ufficio Legislativo, con nota del 3.09.2020” (TAR IO, Roma, sez. II-quater, 16 gennaio 2023, n. 681) ».
A parere dell’amministrazione l’interpretazione del Tar IO (resa peraltro, si afferma, in presenza di una diversa fattispecie) richiamata dal Tar BR non sarebbe fedele al dato testuale della norma, ponendosi in contraddizione con la giurisprudenza del Consiglio di ST (si cita la decisione n. 1556/2014) e non conforme agli indirizzi espressi dal Ministero con Circolare n. 43/2020.
Il motivo è infondato.
Come in parte anticipato, l’art. 1, comma 314, della L. n. 205/2017, abrogando il comma 26 ter dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, ripristinava, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’erogazione dei contributi ai privati per interventi conservativi volontari e, con il decreto interministeriale n. 471/2018, adottava le relative disposizioni attuative.
Con circolare n. 43 dell’8 settembre 2020 del Segretariato Generale del Ministero, veniva stabilito che l’abrogazione della disposta sospensione non avrebbe determinato una « riammissione in termini », ovvero, una riammissione al contributo delle istanze « che avrebbero potuto astrattamente essere accolte durante il periodo di “sospensione obbligatoria” ex lege ma per le quali non è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità », precisando nel contempo che « ai fini dell’erogazione dei contributi potranno pertanto essere considerati (oltre agli interventi per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012) solo gli interventi le cui dichiarazioni di ammissibilità a contributi siano state rilasciate, a decorrere dal 1 gennaio 2019, contestualmente all’autorizzazione ai lavori ».
La contestualità richiesta dalla circolare, tuttavia, non trova un sicuro referente normativo.
Deve, infatti, rilevarsi che l’art. 31, comma 2, del Codice dispone che « in sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge ».
Il dato testuale della norma in commento, come già rilevato dalla Sezione in presenza di analoga fattispecie, impone quindi la contestualità fra la valutazione dell’opportunità dell’intervento e della definitiva ammissione al finanziamento pubblico senza, tuttavia, contenere alcuna prescrizione circa la contestualità della presentazione delle due istanze da parte del privato che ben possono essere esaminate congiuntamente indipendentemente dalla coincidenza della data di presentazione delle stesse.
Può pertanto affermarsi che il precetto contenuto nella norma è rivolto all’amministrazione, che è chiamata ad una valutazione complessiva che coinvolge tanto l’opportunità di concedere il contributo quanto quella di assentire l’intervento, e non al privato destinatario del provvedimento (Cons. ST, Sez. VI, 21 aprile 2023, n. 4066)
Quanto all’appello 10032/2023, ferme le preclusioni già evidenziate deve, per quanto già evidenziato, ritenersi il fondamento del primo motivo unicamente in relazione alla censurata irricevibilità dell’impugnazione della nota del 9 marzo 2020, ma non anche all’illegittimità della stessa quanto alla pretesa concessione del contributo relativo all’intervento cui la nota si riferisce posto che, come anticipato, non emerge in modo univoco dall’atto la volontà dell’amministrazione di determinarsi in merito allo specifico profilo.
In ragione del descritto esito, non può tuttavia ancora procedersi in questa sede allo scrutinio del secondo motivo con il quale la sentenza impugnata è censurata nel capo in cui in parte dichiara irricevibile e in parte respinge la domanda risarcitoria.
Sul punto deve rilevarsi che il rigetto dell’appello n. 9651/2023 nei suesposti termini, sebbene con motivazioni non integralmente coincidenti con quanto statuito dal Tar, conferma tuttavia l’attualità dell’obbligo dell’amministrazione, già sancito dal giudice di prime cure, « di rideterminarsi sull’istanza di liquidazione del contributo ».
Tale rideterminazione dovrà, per le suesposte ragioni, riguardare entrambi gli interventi.
Per quanto precede l’appello n. 9651/2023 deve essere respinto nei suesposti termini e l’appello n. 10032/2023 deve essere accolto limitatamente alla contestazione della tardività dell’impugnazione della nota del 9 marzo 2020
Ogni questione relativa alla eventuale spettanza di un risarcimento in favore dei proprietari ( an e quantum ) non potrà che essere esaminata all’esito del disposto riesame, una volta appurato se ed in quale misura il contributo richiesto, relativamente ad entrambi gli interventi, sarà stato liquidato.
All’amministrazione è assegnato il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza parziale (o dalla notifica se precedente) per procedere al riesame dell’istanza dei proprietari e comunicarne l’esito.
La regolazione delle spese è rimessa all’esito definitivo del giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di ST in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
riunisce gli appelli;
respinge l’appello n. 9651/2023;
in parte accoglie e in parte respinge l’appello n. 10032/2023 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda di annullamento presentata con il ricorso di primo grado ai fini del riesame;
assegna per il riesame il termine di cui in motivazione;
fissa per il prosieguo del giudizio sulla domanda risarcitoria la pubblica udienza del 27 novembre 2025.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO