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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 702/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.,
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._3
Maurizio CAVA (C.F. ) C.F._4
- attori -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
LORETO (C.F. C.F._5
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 23.5.2022,
e – nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore – hanno convenuto il Persona_1
, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 46.536,60, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazioni, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità ex artt. 2051 c.c. o 2043 c.c., quale risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza dell'incidente occorso alla predetta in Persona_1
CA (CS) il 9.7.2021 alle ore 12:30 circa.
Hanno dedotto che:
- nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la minore mentre Persona_1
transitava a bordo della propria bicicletta in Via Fiume Lao, all'altezza del numero civico 114, cadeva rovinosamente a terra a causa perché la ruota anteriore si incastrava nello spazio lasciato libero dagli elementi mancanti di una griglia di scolo dell'acqua piovana disposta longitudinalmente nello stesso senso di marcia della bici nord-sud;
- le fessure nella griglia non erano visibili e, in mancanza di avvisi, costituivano una situazione di pericolo occulto, per cui la minore nulla poteva fare per evitare la caduta;
- sul luogo del sinistro intervenivano altresì gli agenti del Comando di Polizia
Municipale per i rilievi del caso;
- a seguito del descritto evento, subiva contusioni al mento e Persona_1
lesioni alla bocca (in particolare, perdeva gli incisivi centrali superiori destra,
sinistra e laterale superiore sinistro);
2 - seguiva, dapprima, un rapido intervento chirurgico presso lo Studio Odontoiatrico
del dott. in – presso cui il dott. Controparte_2 CP_1 [...]
provvedeva a reimpiantare gli elementi dentari rinvenuti sul luogo CP_3
del sinistro assieme a un elemento in ceramica - e, successivamente, un accesso presso il P.O. della “Casa di Cura Istituto Ninetta Rosano-Tirrenia Hospital Srl”,
ove i sanitari diagnosticavano un “trauma cervicale” con prognosi di 10 giorni;
- da tali lesioni sono derivati postumi invalidanti permanenti nella misura del 5/6%,
(ITT per 10 gg. ed ITP per 25 gg. per come calcolato nelle CTP prodotte in giudizio) per un totale risarcibile quantificato in € 24.900,00, oltre l'esborso di €
1.636,60 per spese sostenute, oltre danno morale e/o esistenziale pari ad €
20.000,00.
1.2. – Si è costituito il , che ha chiesto di rigettare la domanda Controparte_1
attorea perché infondata nell'an e nel quantum o, in subordine, di contenerla nei limiti della prova raggiunta, tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato.
A tale fine, ha eccepito: la piena visibilità della griglia, la mancata vigilanza della minore da parte dei genitori, l'imprudente e negligente condotta di guida della danneggiata, il difetto di prova dei danni dedotto e la loro eccessiva valutazione.
1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'escussione dei testi Tes_1
, e (all'udienza del 9.11.2023) e
[...] Testimone_2 Testimone_3
nell'espletamento di CTU medico-legale a cura del dott. (cfr. Persona_2
relazione finale depositata il 14.7.2024).
2. – Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata.
2.1. – Invero – ancorché non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la
3 dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III, 20.2.2006, n. 3651;
Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III, Ordinanza n. 11096
del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la Terza Sezione della
Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483
dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può
essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato,
è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
4 ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e)
ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più
significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n.
2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza
n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n.
4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato,
in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità
che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal
5 custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi
imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa
da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una
“condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del
custode” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n.
15447 del 31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3,
Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è
richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme,
eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
2.2. – Nel caso di specie, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del è Controparte_1
dimostrata, avendo parte attrice assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la fessura della griglia posta sulla strada – di cui è custode il predetto – e CP_1
la caduta dalla bicicletta di Persona_1
È, infatti, acclarato – sulla base delle testimonianze di chi ha assistito all'incidente e delle fotografie prodotte – che la ruota anteriore della bicicletta è rimasta incastrata nella griglia, circostanza che ha provocato un balzo in avanti della predetta minore facendola rovinare al suolo.
Così ha dichiarato il teste nel verbale di sommarie Testimone_4
informazioni redatto dalla Polizia Municipale e inserito all'interno del relativo prontuario n. 22/2021: “Ho visto due ragazze che circolavano con le bici, in direzione
sud, quando una prima bici si è ribaltata in avanti e la ragazza cadere per terra. La
6 seconda bici che proseguiva da dietro cadeva anche essa con la sua conducente. Mi
sono avvicinato per soccorrere e ho notato che la prima era incastrata nel tombino, nei
ferri”.
Inoltre, il teste (escusso all'udienza del 9.11.2023), sebbene non abbia Tes_2
assistito all'incidente, è intervenuto nell'immediatezza attirato dalle urla ed ha visto che bicicletta era “incastrata nella griglia presente sulla strada”.
Infine, sia il predetto teste che il teste (nonno della Tes_2 Testimone_1
minore, sopraggiunto sul luogo del sinistro) hanno dichiarato che la griglia era ricoperta da erbaccia.
Le fotografie prodotte – in particolare quelle riportate nella relazione della Polizia
Municipale scattate nelle immediatezze del sinistro – mostrano, inoltre, le incriminate fessure della griglia, determinate dallo spostamento di alcune staffe di ferro che la componevano, come peraltro confermato da tutti i testi escussi.
Anche la Polizia Municipale ha ricostruito la dinamica del sinistro in termini conformi alla parte attrice: “ giunta all'altezza del civico 114 (rif. merceria Persona_1
“nuove idee”) a causa di una griglia raccolta acque piovane, presente per una parte di
cm. 50 circa sulla corsia di pertinenza, andava con la ruota anteriore del velocipede da
lei condotto ad inserirsi in uno spazio libero della predetta griglia (spazio disposto
longitudinalmente, nello stesso senso di marcia della bici, nord-sud) causandone la
perdita di equilibrio e facendola cadere a terra verosimilmente per ribaltamento” (cfr.
pag. 25 del predetto prontuario).
A fronte di ciò non è stata fornita dal la prova del caso fortuito. CP_1
Tuttavia, le fotografie eseguite nell'immediatezza dalla Polizia Municipale evidenziano che la griglia era visibile ancorché fosse presente un po' di erbaccia.
7 Al riguardo, le dichiarazioni dei testi e appaiono Tes_2 Parte_1
enfatizzare eccessivamente la presenza di erbaccia, che al più occultava l'assenza di alcuni elementi di ferro ma non l'intera griglia.
Pertanto, deve ritenersi che la condotta della danneggiata, consistita nel salire sulla griglia stradale visibile, sebbene non fosse agevolmente percepibile l'assenza di alcuni suoi elementi di ferro, si pone in contrasto con la regolare di comune prudenza che prescrive di non attraversare in bicicletta le griglie stradali proprio per evitare che le ruote possano conficcarsi nelle loro fessure. La danneggiata, infatti, dopo aver visto la griglia ben poteva aggirarla o arrestare la corsa.
In senso contrario non vale sottolineare la minore età né l'eventuale incapacità di intendere della danneggiata, perché, come chiarito dalla giurisprudenza, l'espressione
“fatto colposo” presente nell'art. 1227 c.c. non si riferisce all'elemento psicologico della colpa (che attiene all'imputabilità ed ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità), ma deve intendersi come comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o,
come nella vicenda in esame, dettata dalla comune prudenza (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
2483 dell'1/2/2018).
Si stima congruo il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%, tenendo conto della non agevole percepibilità della mancanza degli elementi della griglia e della ben maggiore colpa dell'ente locale per il grave difetto di manutenzione della griglia.
L'imprudenza della danneggiata, invece, non basta per interrompere il nesso di causalità, non potendo valutarsi come “eccezionale o inatteso da una persona sensata”
e neppure come “oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da
parte del custode” (cfr. giurisprudenza sopra richiamata).
8 Non è, invece, opponibile, quale fatto colposo ex art. 1227 c.c. in relazione ai danni patiti dal minore, l'eventuale inosservanza del dovere di sorveglianza dell'esercente la responsabilità genitoriale perché anche nei suoi confronti il danneggiato ha diritto al risarcimento per l'intero ex art. 2055 c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 9/6/1994;
Sez. 3, Sentenza n. 4633 del 24/5/1997; Sez. 3, Sentenza n. 11241 del 18/7/2003, ove si precisa che la questione torna ad essere rilevante rispetto alla diversa domanda risarcitoria proposta dal genitore in proprio).
2.3. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata (cfr.
relazione CTU medico-legale a cura del dott. depositata il Persona_2
14.7.2024), è immune da incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che, a seguito della caduta, pativa escoriazioni e Persona_1
tumefazioni al volto, trauma cervicale e la perdita di tre elementi dentari (due dei quali venivano recuperati e reimpiantati mentre il terzo veniva sostituito con protesi di ceramica) con disfunzione temporo mandibolare, per una invalidità permanente stimata complessivamente nel 6%, oltre invalidità temporanea per giorni 3 al 100%, per giorni
10 al 50% e per 10 giorni al 25%.
Conseguentemente, le va riconosciuto – alla luce delle tabelle milanesi edite nel 2024,
tenuto conto dei 13 anni di età della minore (nata il [...]) all'epoca del sinistro (il
9.7.2021) – l'importo complessivo di € 9.610,00 a titolo di danni non patrimoniali, così
calcolato:
- € 10.805,00 a titolo di danno biologico permanente, riconosciuto dalla C.T.U.
medico-legale nella misura dell'6% di invalidità, oltre il 25% per sofferenza soggettiva (normalmente correlata alle lesioni secondo il sistema di liquidazione tabellare milanese), per un totale di € 13.506,00;
9 - € 1.207,50 per danno biologico temporaneo (di cui € 345,00 per 3 gg di IT al
100%; € 575,00 per 10 gg al 50%; € 287,50 per 10 gg al 25%);
- il tutto ridotto del 20% per il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1°
comma, cc.
Non sono stati dimostrati altri danni non patrimoniali o elementi di personalizzazione del danno biologico.
Il totale di € 9.610,00 – già determinato all'attualità – deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento
(il 9.7.2021) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza nonché degli interessi al tasso legale sulla somma così determinata
(divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Occorre, inoltre, liquidare, a titolo di danni patrimoniali, innanzitutto, € 1.214,40 per spese mediche documentate, pari al 80% – per il concorso di colpa ex art. 1227, 1°
comma, c.c. del 20% – della sommatoria (€ 1.518,00) tra il totale delle fatture per trattamenti odontoiatrici specificamente considerate nella CTU (€ 1.016,00) e quella n.
20/2022 del 29.9.2022 per € 502,00 (ingiustificatamente omessa dal CTU) allegata alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc di parte attrice, da rivalutarsi (sulla base dell'indice FOI dell'ISTAT) dalla data delle fatture fino alla presente pronuncia, oltre interessi legali dalle data delle fatture sulle somme originarie, rivalutate anno per anno,
fino alla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, sulla somma così
ottenuta (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza) fino al soddisfo.
Ancora, deve essere riconosciuto l'importo complessivo di € 4.840,00 pari all'80% –
per il concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma, c.c. del 20% – di € 6.050,00 (avulsione di 21 e 22, revisione alveolare, innesto osseo, osteoplastica e gengivoplastica in sede 11,
10 21 e 22 per un costo previsto € 400,00; protesi provvisoria mobile o, compatibilmente,
protesi provvisoria fissa 11, 21 e 22 per un costo previsto di € 150,00; tre impianti endossei in titanio per un costo previsto € 3.000,00; protesi fissa in zirconia 11, 21 e 22
per un costo previsto € 2.100,00; bite per un costo previsto € 400,00) per spese mediche da sostenere nei 24 mesi successivi alla CTU del 12.12.2003 e, quindi, entro il 2025,
oltre interessi legali dalla data delle presente pronuncia (approssimando ad essa la ragionevole data di sopportazione della spesa) fino al soddisfo.
Infine, occorre considerare le seguenti spese future:
- € 2.100,00 ogni 12 anni fino all'età di 70 anni, da calcolarsi dalla data del primo immediato trattamento odontoiatrico (nel luglio 2021) fino al 70° anno d'età della danneggiata (il 16.9.2077) e, quindi, nel 2033, nel 2045, nel 2057 e nel 2069,
importo ridotto applicando i coefficienti di minorazione rispettivamente di 0,589,
0,347, 0,214 (quest'ultimo coefficiente è stato utilizzato per il 2057 ed il 2069 in mancanza di altri coefficienti di minorazione in tabella), per la capitalizzazione anticipata al tasso del 4,5% (come da tabelle di capitalizzazione per il danno alla persona a cura di Giuffrè, 1950), per un totale di € 2.864,40, Persona_3
ulteriormente ridotto del 20% fino ad € 2.291,50 per il ravvisato concorso colposo ex art. 1227, 1° comma, cc;
- € 3.000,00 per intervento di implantologia da ripetere una sola volta dopo la prevista esecuzione nel 2025 e, quindi, ragionevolmente tra 26 anni, nel 2051
(anno ottenuto dividendo a metà il tempo tra il primo intervento previsto nel 2025
e il limite dei settant'anni indicato dal CTU), importo ridotto fino ad € 954,00
applicando il coefficiente di minorazione di 0,318 per la capitalizzazione anticipata di 26 anni da oggi al tasso del 4,5%, ulteriormente ridotto del 20% fino ad €
763,20 per il ravvisato concorso colposo ex art. 1227, 1° comma, cc;
11 - € 400,00 ogni 5 anni per un nuovo bite, dopo quello da realizzare nel 2025 (già
valutato nel predetto importo di € 6.050,00), fino al 2077 (70 anni della danneggiata) e, quindi, nel 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, 2070,
2075, per un totale di € 4.000,00 (pari ad € 400,00 per 10 volte), importo ridotto applicando i coefficienti di minorazione rispettivamente di 0,802, 0,643, 0,516;
0,414; 0,332; 0,267 e 0,214 (quest'ultimo coefficiente è stato utilizzato in riferimento per il 2060, 2065, 2070 e 2075 in mancanza di altri coefficienti di minorazione in tabella) considerati per la capitalizzazione anticipata da oggi al tasso del 4,5%, per un totale di € 1.532,00, ulteriormente ridotto del 20% fino ad €
1.225,60 per il ravvisato concorso colposo ex art. 1227, 1° comma, cc;
- il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo.
2.4. – In conclusione, occorre condannare il al pagamento, in Controparte_1
favore di parte attrice, del complessivo importo di € 19.974,70, oltre rivalutazione limitatamente all'importo di € 1.214,40 per spese mediche già sostenute ed interessi legali, da calcolarsi come già precisato, fino al soddisfo.
3. – Quanto alle spese, il riconoscimento di un concorso di colpa induce a compensarle nella misura di un quinto.
Per il resto, si deve condannare il convenuto al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014, in relazione a tutte le fasi previste per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore – liquidate in € 4.061,60 (pari all'80% di 5.077,00) per compenso ed € 545,00 (contributo unificato e marca da bollo) per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), con distrazione al loro procuratore.
Le spese della CTU vanno poste interamente a carico del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il al pagamento della somma di € 19.974,70, Controparte_1
oltre rivalutazione limitatamente all'importo di € 1.214,40 ed interessi legali, da calcolarsi come precisato in motivazione, in favore di e Parte_1
nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_2
minore Persona_1
b) condanna il al pagamento delle spese di giudizio, liquidata Controparte_1
nella misura di € 4.061,60 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice, con distrazione al loro procuratore, compensando la restante parte tra le parti;
c) pone le spese della CTU a carico del . Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 11 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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