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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1635/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Rossella Cosentino Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Zulian e dell'avv. Gloria Ponzetta Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“A) Affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre. Le parti, a tal fine, si impegnano a comunicare vicendevolmente le eventuali variazioni delle rispettive residenze;
B) Impegno di ciascun genitore a crescere ed educare il minore secondo gli indirizzi via via concordati con l'altro genitore, con onere reciproco di informativa sulle più significative scelte, decisioni ed indirizzi relativi all'educazione, istruzione e formazione del minore, nonché alla salute, cura e prevenzione dello stesso.
C) Regolare il diritto/dovere del padre di visita come segue: il papà lo terrà presso di sé a week end alternati dalle ore 11.00 del sabato sino al lunedì mattina quando il papà lo riaccompagnerà
pagina 1 di 5 all'asilo/scuola. Nel dettaglio, nelle settimane successive al week end in cui resterà con il papà, Per_1 quest'ultimo trascorrerà con il figlio anche il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al mattino successivo (con accompagnamento all'asilo) e il venerdì pomeriggio (con accompagnamento il sabato mattina successivo, alle ore 11.00, alla madre). Nelle settimane successive al week end in cui Per_1 sarà con mamma, il papà trascorrerà con il figlio il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando il papà lo riaccompagnerà all'asilo.
D) Disporsi che trascorra: - durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, Per_1
con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, in via alternata di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; - durante le festività pasquali, tre giorni con ciascuno dei genitori, tra i quali il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- il giorno del compleanno con il padre o con la madre ad anni alterni;
E) Disporre a carico del sig. il pagamento di €. 400,00= (quattrocento/00) mensili quale CP_1
contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , da versarsi entro il giorno 10 (dieci) Per_1
di ogni mese rivalutabili annualmente secondo l'indice nazionale ISTAT mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; le spese straordinarie saranno disciplinate e Parte_1
sostenute dai genitori nella proporzione del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della CP_1
sig.ra secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa approvato dal Tribunale di Padova in Pt_1
data 17 gennaio 2017, ivi integralmente richiamato e che i signori dichiarano di conoscere, ad eccezione delle spese per la retta dell'asilo che saranno corrisposte integralmente dal sig. . CP_1
F) Le parti danno atto che dal termine del ciclo triennale della scuola dell'infanzia il contributo al mantenimento verrà innalzato ad Euro 500,00= (cinquecento/00), rimanendo invariata la percentuale delle spese straordinarie;
G) I ricorrenti, con l'adempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono, dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi questione economica, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia causa e/o titolo e/o ragione connessa al rapporto di convivenza;
H) I genitori si prestano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
I) L'efficacia delle condizioni del suesteso ricorso decorre da febbraio 2025.
Spese di lite compensate.”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato a [...] il [...], sono Parte_1 Controparte_1
genitori non coniugati di , nato il [...]. Per_1
In data 14.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e art. 473bis.51 c.p.c.
All'udienza del 4.3.2025, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( è nata in CP_2
Romania), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia e frequenta la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione
pagina 3 di 5 dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, l'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub A-G; le condizioni sub H-I, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento di ricezione di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
1. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub A-G di cui al ricorso congiunto depositato in data 14.2.2025;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.03.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1635/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Rossella Cosentino Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Zulian e dell'avv. Gloria Ponzetta Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“A) Affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre. Le parti, a tal fine, si impegnano a comunicare vicendevolmente le eventuali variazioni delle rispettive residenze;
B) Impegno di ciascun genitore a crescere ed educare il minore secondo gli indirizzi via via concordati con l'altro genitore, con onere reciproco di informativa sulle più significative scelte, decisioni ed indirizzi relativi all'educazione, istruzione e formazione del minore, nonché alla salute, cura e prevenzione dello stesso.
C) Regolare il diritto/dovere del padre di visita come segue: il papà lo terrà presso di sé a week end alternati dalle ore 11.00 del sabato sino al lunedì mattina quando il papà lo riaccompagnerà
pagina 1 di 5 all'asilo/scuola. Nel dettaglio, nelle settimane successive al week end in cui resterà con il papà, Per_1 quest'ultimo trascorrerà con il figlio anche il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al mattino successivo (con accompagnamento all'asilo) e il venerdì pomeriggio (con accompagnamento il sabato mattina successivo, alle ore 11.00, alla madre). Nelle settimane successive al week end in cui Per_1 sarà con mamma, il papà trascorrerà con il figlio il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al mattino successivo quando il papà lo riaccompagnerà all'asilo.
D) Disporsi che trascorra: - durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, Per_1
con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, in via alternata di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; - durante le festività pasquali, tre giorni con ciascuno dei genitori, tra i quali il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- il giorno del compleanno con il padre o con la madre ad anni alterni;
E) Disporre a carico del sig. il pagamento di €. 400,00= (quattrocento/00) mensili quale CP_1
contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , da versarsi entro il giorno 10 (dieci) Per_1
di ogni mese rivalutabili annualmente secondo l'indice nazionale ISTAT mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; le spese straordinarie saranno disciplinate e Parte_1
sostenute dai genitori nella proporzione del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della CP_1
sig.ra secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa approvato dal Tribunale di Padova in Pt_1
data 17 gennaio 2017, ivi integralmente richiamato e che i signori dichiarano di conoscere, ad eccezione delle spese per la retta dell'asilo che saranno corrisposte integralmente dal sig. . CP_1
F) Le parti danno atto che dal termine del ciclo triennale della scuola dell'infanzia il contributo al mantenimento verrà innalzato ad Euro 500,00= (cinquecento/00), rimanendo invariata la percentuale delle spese straordinarie;
G) I ricorrenti, con l'adempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono, dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi questione economica, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia causa e/o titolo e/o ragione connessa al rapporto di convivenza;
H) I genitori si prestano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
I) L'efficacia delle condizioni del suesteso ricorso decorre da febbraio 2025.
Spese di lite compensate.”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato a [...] il [...], sono Parte_1 Controparte_1
genitori non coniugati di , nato il [...]. Per_1
In data 14.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e art. 473bis.51 c.p.c.
All'udienza del 4.3.2025, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( è nata in CP_2
Romania), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia e frequenta la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione
pagina 3 di 5 dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, l'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub A-G; le condizioni sub H-I, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento di ricezione di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 4 di 5 dispone:
1. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub A-G di cui al ricorso congiunto depositato in data 14.2.2025;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.03.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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