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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/10/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. LU VE, all'esito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza del 4/08/2025, con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e contestualmente disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte;
lette le note autorizzate depositate in data 6/10/2025 da parte attrice;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1612 Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in via Alberto Breglia n. 54 - Roma, presso lo studio dell'avv. Pica Fabiana, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
C.F./P.IVA nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale di - C.F./P.IVA (giusta Parte_2 P.IVA_2 procura speciale, rep. n. 54296, racc. n. 40244, del 15.04.2019, autenticata dal notaio
, elettivamente domiciliata in via Ulpiano n.
2 - Latina, presso lo studio Per_1 dell'avv. Alessia VERDESCA ZAIN dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Giuseppe LE FOSSE, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA - opposta
NONCHÉ
- C.F./P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA - opposta contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 6/10/2025): “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito: - in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo per l'escussione dei testi articolati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. qui da intendersi integralmente trascritta - nel merito, accertare e dichiarare la non debenza degli importi richiesti dall'istituto di credito al Sig. ; - in via subordinata, nel Pt_1 merito, accertare e dichiarare i Sig.ri e Parte_3 Parte_4 [...] tenuti a manlevare il Sig. dalle richieste economiche Parte_5 Parte_1 avanzate nei suoi confronti dalla creditrice e, di conseguenza, condannare questi ultimi al pagamento di quanto, all'esito del giudizio, dovesse essere ritenuto di spettanza dell'istituto di credito;
- con vittoria di competenze e spese del giudizio da distrarsi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”; per parte convenuta (prima memoria integrativa): “In via preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione per tardiva iscrizione a ruolo;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione ex art.
615, II comma c.p.c.; In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, ha Parte_1 evocato in giudizio la in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1
così introducendo il giudizio di merito a seguito di rigetto Parte_2 dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, pronunciata dal g.e. in data 21/1/2022 nell'ambito della procedura esecutiva n. 448/2018 R.G. Es., intrapresa nei suoi confronti dalla creditrice e chiedendo, pertanto, in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi in garanzia, identificati in , Parte_3 Parte_4
e nel merito, di dichiarare che gli importi richiesti dalla
[...] Parte_5 convenuta non sarebbero dovuti da parte dell'opponente e, in via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare che i terzi indicati sarebbero tenuti a manlevare l'opponente dal credito oggetto del giudizio di esecuzione.
A sostegno della propria pretesa, parte opponente ha dedotto che, nell'anno
2010, avrebbe intrattenuto rapporti con il quale avrebbe lavorato per Persona_2 la società Tecknical Power S.r.l., la quale era affiancata dalla società Power Oil
System S.r.l., amministrata da , e il cui consulente aziendale era Parte_4 identificato in occupandosi, le due aziende, rispettivamente, Parte_5 della costruzione materiale degli impianti, nonché dell'installazione, messa in funzione e del collaudo degli impianti la prima, e del gestione burocratico- amministrativa la seconda.
L'opponente si sarebbe rivolto alle suddette aziende con l'intenzione di servirsi di un impianto di cogenerazione industriale per la produzione di energia elettrica da olii vegetali, e in detta occasione , amministratore della Parte_4
Power Oil System S.r.l., gli avrebbe rappresentato che la sua società aveva dei collegamenti con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, Leasing & Factoring, con cui avrebbe potuto agevolmente concludere un contratto di Parte_1 leasing per l'acquisto dell'impianto.
A tal proposito, secondo la ricostruzione dell'attore/opponente,
l'amministratore gli avrebbe proposto un piano finanziario in base al Parte_4 quale ogni mese l'impianto avrebbe generato un utile netto pari a circa € 10.000,00, e detta entrata gli avrebbe consentito di pagare il canone del leasing attraverso l'esborso di € 3.000,00 mensili, nonché sarebbe stato consentito, con l'utile indicato, di far fronte ai costi di avviamento e del combustibile e generare, comunque, un guadagno mensile.
Confidando in ciò, l'opponente, in data 21/04/2010, ha stipulato, con la Power
Oil System S.r.l., un contratto per l'acquisto in un impianto ad energia alternativa di 200 kw, per un costo complessivo pari ad € 380.000,00 più iva, somma comprensiva anche del costo per il finanziamento a mezzo leasing che ha predisposto la stessa società in virtù del paventato contatto con l'istituto di credito.
Detto contratto ha previsto la consegna dell'impianto e la messa in funzione entro quattro mesi.
In data 29/10/2010 l'attore ha quindi formulato la domanda di leasing alla
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A., per l'ammontare indicato, ottenendo altresì la sottoscrizione del cd. “Benestare d'ordine”, ossia un documento con cui ha formalmente richiesto all'istituto di credito di acquistare l'impianto dalla
Power Oil System S.r.l.
La banca ha approvato il piano per la copertura del 70% del costo totale dell'impianto con l'obbligo di canalizzare gli incentivi del Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) in proprio favore e, al fine di consentire l'agevole canalizzazione dei fondi, l'opponente ha aperto un conto corrente presso la Monte dei Paschi di
Siena.
Successivamente, espone di aver versato in favore dell'istituto Parte_1 bancario ulteriori € 20.000,00, che sarebbero stati erogati alla Power Oil System S.r.l.
a completamento dell'acconto per la fornitura dell'impianto, mentre il leasing concesso sarebbe stato materialmente erogato alla Power Oil System S.r.l. solamente al collaudo dell'impianto.
Nel contempo, l'avvio delle operazioni amministrative era stato affidato all'Ingegnere , che avrebbe fornito tutta la documentazione Parte_3 necessaria solo nel 2013, anno in cui si sarebbero avviati i lavori per la costruzione della piattaforma di appoggio dell'impianto.
L'attore ha rappresentato che, nonostante le continue rassicurazioni e la chiamata dello stesso negli uffici della Power Oil System, i lavori sarebbero tardati ad arrivare all'ultimazione per questioni amministrativo/burocratiche; ciononostante, in data 13/07/2014, è giunta all'opponente una comunicazione da parte della Monte dei
Paschi di Siena con la quale gli veniva richiesto il pagamento della prima rata di leasing, che avrebbe dovuto cominciare a decorrere solamente a ultimazione dell'impianto. L'impianto non sarebbe stato poi mai realizzato, in quanto non compiuto entro una specifica data (23/07/2014), entro la quale sarebbe stato possibile usufruire degli incentivi GSE, ma la avrebbe continuato a pretendere il pagamento delle rate CP_1
Pa di leasing da parte di . Parte_1
In sostanza, deduce l'attore, la Power Oil System, nelle figure dell'amministratore e del consulente avrebbe Parte_4 Parte_5 agito in via fraudolenta, anche per il tramite della produzione di documentazione falsa, ottenendo la materiale erogazione del leasing in suo favore senza aver, tuttavia, mai avviato gli impianti previsti.
Ciò considerato, l'opponente ha ritenuto di non dover alcun importo all'istituto di credito in quanto non avrebbe mai beneficiato del leasing erogato in favore della Power Oil System, la quale avrebbe agito in via fraudolenta e non avrebbe subito i dovuti controlli da parte dell'istituto bancario creditore.
A fronte dell'azione esecutiva intrapresa dall'istituto di credito mediante pignoramento immobiliare iscritto al n. 448/2018 R.G. Es., l'attore ha quindi provveduto ad instaurare un giudizio di opposizione con il quale ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva.
All'esito del rigetto dell'istanza, e della fissazione di un termine per l'introduzione del giudizio di merito, ha promosso il presente giudizio Parte_1 chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa dei soggetti summenzionati al fine di essere manlevato del credito per cui è causa, nonché l'accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti.
1.1 Con comparsa depositata in data 15/09/2022, si è costituita in giudizio la in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Parte_2 cessionaria del credito originariamente vantato da Monte dei Paschi di Siena Leasing
& Factoring S.p.A. in danno dell'attore . Parte_1
La convenuta ha rilevato di aver agito come creditrice procedente nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 448/2018 R.G. Es., incardinata in forza del decreto ingiuntivo n. 768/2017, dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 336/2018, emessa dal Tribunale di Siena il 22/03/2018.
Parte convenuta ha rilevato, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo. Ha sostenuto, in particolare, che il termine utile per l'iscrizione si deve considerare patri a cinque giorni in ossequio al disposto di cui agli artt. 165 e 166
c.p.c. e quindi il termine non sarebbe stato rispettato perché l'atto di citazione risulta iscritto a ruolo in data 28/03/2022, anziché sino alla data utile del 23/03/2022, a fronte della avvenuta notifica della citazione in data 18/03/2022.
Ha rilevato, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione, nella parte in cui essa si fonda sul presupposto che l'opponente non avrebbe mai beneficiato del leasing erogato in favore della Power Oil System;
e ciò in virtù del fatto che la convenuta risulterebbe piuttosto creditrice dell'attore in forza di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e di sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mai appellata, e quindi passata in giudicato.
La ha, infine, contestato l'ammissibilità dell'istanza di CP_1 autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi, perché l'interesse dell'attore alla chiamata, secondo il disposto dell'art. 296, terzo comma, c.p.c., dovrebbe sorgere solo in virtù delle difese svolte dal convenuto e non potrebbe mai precederle.
Ha infine sostenuto l'infondatezza delle doglianze avversarie, anche nel merito, per la genericità delle stesse che si tradurrebbero in un mero tentativo di paralizzare la procedura espropriativa.
Per le ragioni illustrate ha chiesto, in via preliminare, l'accertamento e declaratoria di improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto della domanda attorea che ha ritenuto infondata in fatto e in diritto.
1.2 Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 22/03/2024, rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi, è stata ordinata all'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (ulteriori creditori)
e all'esito dell'udienza del 4/08/2025 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del 7/10/2025.
2. Sulla dedotta preliminare questione dell'improcedibilità della domanda per tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione occorre fare alcune precisazioni.
Parte convenuta ha dedotto l'improcedibilità della domanda ritenendo che, nell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., il termine per l'iscrizione a ruolo non sarebbe quello ordinario di dieci giorni dalla notifica della citazione al convenuto, ma quello ridotto di cinque giorni, in forza del disposto di cui agli artt. 165 e 616 c.p.c..
Occorre precisare come il disposto dell'art. 616 c.p.c. fa riferimento alla riduzione dei termini di cui all'art. 163-bis, c.p.c., nella parte in cui chiarisce, al primo comma, che “Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà
(…)”.
I termini ridotti cui si riferisce la norma, che sono stati fissati altresì dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento del 21/01/2022, reso nell'ambito della procedura esecutiva n. 448/2018-2 R.G. Es., sono identificati nei “termini a comparire di cui all'art. 163-bis”, ossia i termini che l'attore dovrà indicare al convenuto per la tempestiva comparizione in udienza, non riguardando, al contrario, i termini per l'iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore.
Ciò considerato, il termine per l'iscrizione a ruolo che parte attrice è tenuta a rispettare è quello ordinario di dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, di cui all'art. 165 c.p.c., come chiarito da un recente arresto giurisprudenziale per cui “nell'ambito di tutte le cosiddette opposizioni esecutive, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” (Cass. civ., sez. III,
27/07/2021, n. 21512).
Il termine per l'iscrizione a ruolo della causa è stato dunque rispettato da parte dell'opponente, il quale vi ha proceduto in data 28/03/2022, entro i dieci giorni seguenti alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 18/03/2022. Alla luce di quanto rilevato, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta deve essere integralmente rigettata.
3. L'attore, con il presente giudizio, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione alla procedura esecutiva rubricata al n. 448/2018 R.G. Es. rilevando di non essere tenuto alla corresponsione di alcuna somma nei confronti del creditore procedente, ritenendo che, per un comportamento fraudolento di altri soggetti, con i quali aveva intrattenuto rapporti commerciali (amministratore e consulente della
Power Oil System), non avrebbe mai ricevuto il bene oggetto del contratto di leasing stipulato con l'istituto di credito pignorante.
Parte opponente, dunque, ha correttamente introdotto azione di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., con il fine di contestare il diritto della controparte di procedere con l'azione esecutiva.
Come noto, infatti, il sistema delle opposizioni esecutive è solitamente classificato - a causa del loro possibile oggetto - in opposizioni di merito e, sul versante opposto, nelle opposizioni formali. Se tra le prime si è soliti annoverare i rimedi regolati dagli artt. 615, 619 e 512 c.p.c., l'art. 617 c.p.c. costituisce lo strumento specifico individuato dal legislatore per il controllo della regolarità formale degli atti del processo esecutivo e, ad un tempo, il rimedio di chiusura del sistema per tutte quelle ipotesi non contemplate dal legislatore.
L'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sotto il profilo funzionale, è, dunque, volta al sindacato del quomodo dell'esecuzione forzata, ed è atta a consentire il controllo della regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e della loro notificazione nonché, in generale, della regolarità degli atti del processo esecutivo.
Al contrario, l'azione ai sensi dell'art. 615, c.p.c., è rivolta alla contestazione dell'an dell'esecuzione, intesta come opposizione al diritto del creditore di procedere con l'esecuzione forzata, proposta, ai sensi del primo comma dell'articolo, con atto di citazione per opposizione a precetto se l'esecuzione non risulti ancora iniziata.
In via generale, la distinzione tra i due tipi di opposizione è data dalle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed è indipendente dalla qualificazione data dall'opponente.
Un criterio per individuare i caratteri propri dell'opposizione all'esecuzione rispetto a quella agli atti esecutivi può essere quello di ritenere che solo la prima tenda alla caducazione dell'esecuzione, mentre l'opposizione formale è diretta ad ottenere la mera rinnovazione di atti nulli. Pertanto l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ha un effetto demolitorio su tutte le attività successive all'atto viziato ed il processo esecutivo regredisce per consentire la rimozione e, quindi, la rinnovazione di quest'ultimo.
L'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. attiene all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione.
Ha, dunque, lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione, quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo.
3.1 L'azione introdotta dall'attore, seppure correttamente inquadrata dal punto di vista formale, non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguono vengono sinteticamente esposte.
Vanno, a tal proposito, ribaditi i principi più volte espressi dalla Corte di legittimità riguardo al processo di opposizione all'esecuzione, secondo cui questo è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. n.
2911/1980, nonché Cass. n. 17630/2002; n. 8219/2004; n. 24047/2009); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore.
Pertanto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. n. 3477/2003; ord. n. 1328/2011 e Cass. n. 16541/2011); spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (che, di norma, in sé considerati, sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione ovvero, fatti comportanti l'inadeguatezza del titolo posto a base del precetto a supportare l'esecuzione forzata nei confronti dell'ingiunto) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Chiarisce, infatti, la giurisprudenza di legittimità in tema che “non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo)” (Cass. civ., sez. III, 05/09/2022, n. 26110).
Dunque, in assenza di specifica contestazione idonea a far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito per cui il creditore ha agito, che abbiano avuto verificazione successiva alla formazione del titolo esecutivo, deve rigettarsi integralmente la domanda proposta dall'attore/opponente.
Ciò in quanto, “in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta” (Cass. civ., sez. III, 4/02/2025, n. 2785).
Nel caso di specie l'attore richiede, in sede esecutiva, l'accertamento della non debenza al creditore di quanto da lui richiesto in virtù di questioni che dovevano essere dedotte e delibate nel processo in cui si è formato del titolo esecutivo, che è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 768/2013, emesso dal Tribunale di Siena in data 13/05/2017, che, a seguito del rigetto dell'opposizione introdotta dall'odierno attore, pronunciato con sentenza n. 336/2018, resa dal Tribunale di Siena in data
22/03/2022, è divenuto definitivo, ha assunto efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 654
c.p.c. e ha formato il giudicato sulla sussistenza del credito ingiunto.
L'attore avrebbe dovuto sollevare in sede di opposizione a decreto ingiuntivo le doglianze che poi ha prospettato nel presente giudizio essendo preclusa al giudice, in sede di opposizione all'esecuzione, la cognizione in ordine al merito delle domande cristallizzate nella formazione del titolo esecutivo.
La chiesta valutazione dell'insussistenza della posizione debitoria dell'opponente, che imporrebbe di accertare, nel caso specifico, che lo stesso avrebbe sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con l'istituto di credito convenuto solo all'esito di un raggiro che lo stesso avrebbe subito per mano di altri soggetti, non può formare, dunque, oggetto del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione.
Non si riscontrano nella ricostruzione fornita dall'attore gli elementi che richiede la disciplina normativa in tema per addivenire alla caducazione della procedura esecutiva, ossia elementi nuovi o sopravvenuti in grado di comportare la perdita di efficacia del titolo esecutivo.
Non risulta, inoltre, in grado di scardinare detta ricostruzione l'allegazione attorea della sottoposizione a procedimento penale dei soggetti da cui l'attore sostiene di aver subito un raggiro, atteso che non emerge, dal mero avvio di un processo penale, alcun elemento sopravvenuto in grado di essere valutato come elemento di novità e di supportare l'arresto della procedura esecutiva fondata su titolo giudiziale definitivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022,
[scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nonché della non rilevante complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata] seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2.905,00 per compenso al difensore, oltre rimborso CP_1 forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì /2025
Il giudice
LU VE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. LU VE, all'esito dell'udienza del 7/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza del 4/08/2025, con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e contestualmente disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte;
lette le note autorizzate depositate in data 6/10/2025 da parte attrice;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1612 Cont. dell'anno 2022
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in via Alberto Breglia n. 54 - Roma, presso lo studio dell'avv. Pica Fabiana, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
C.F./P.IVA nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale di - C.F./P.IVA (giusta Parte_2 P.IVA_2 procura speciale, rep. n. 54296, racc. n. 40244, del 15.04.2019, autenticata dal notaio
, elettivamente domiciliata in via Ulpiano n.
2 - Latina, presso lo studio Per_1 dell'avv. Alessia VERDESCA ZAIN dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Giuseppe LE FOSSE, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA - opposta
NONCHÉ
- C.F./P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA - opposta contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 6/10/2025): “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito: - in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo per l'escussione dei testi articolati nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. qui da intendersi integralmente trascritta - nel merito, accertare e dichiarare la non debenza degli importi richiesti dall'istituto di credito al Sig. ; - in via subordinata, nel Pt_1 merito, accertare e dichiarare i Sig.ri e Parte_3 Parte_4 [...] tenuti a manlevare il Sig. dalle richieste economiche Parte_5 Parte_1 avanzate nei suoi confronti dalla creditrice e, di conseguenza, condannare questi ultimi al pagamento di quanto, all'esito del giudizio, dovesse essere ritenuto di spettanza dell'istituto di credito;
- con vittoria di competenze e spese del giudizio da distrarsi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”; per parte convenuta (prima memoria integrativa): “In via preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione per tardiva iscrizione a ruolo;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione ex art.
615, II comma c.p.c.; In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, ha Parte_1 evocato in giudizio la in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1
così introducendo il giudizio di merito a seguito di rigetto Parte_2 dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, pronunciata dal g.e. in data 21/1/2022 nell'ambito della procedura esecutiva n. 448/2018 R.G. Es., intrapresa nei suoi confronti dalla creditrice e chiedendo, pertanto, in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi in garanzia, identificati in , Parte_3 Parte_4
e nel merito, di dichiarare che gli importi richiesti dalla
[...] Parte_5 convenuta non sarebbero dovuti da parte dell'opponente e, in via subordinata, ha chiesto di accertare e dichiarare che i terzi indicati sarebbero tenuti a manlevare l'opponente dal credito oggetto del giudizio di esecuzione.
A sostegno della propria pretesa, parte opponente ha dedotto che, nell'anno
2010, avrebbe intrattenuto rapporti con il quale avrebbe lavorato per Persona_2 la società Tecknical Power S.r.l., la quale era affiancata dalla società Power Oil
System S.r.l., amministrata da , e il cui consulente aziendale era Parte_4 identificato in occupandosi, le due aziende, rispettivamente, Parte_5 della costruzione materiale degli impianti, nonché dell'installazione, messa in funzione e del collaudo degli impianti la prima, e del gestione burocratico- amministrativa la seconda.
L'opponente si sarebbe rivolto alle suddette aziende con l'intenzione di servirsi di un impianto di cogenerazione industriale per la produzione di energia elettrica da olii vegetali, e in detta occasione , amministratore della Parte_4
Power Oil System S.r.l., gli avrebbe rappresentato che la sua società aveva dei collegamenti con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, Leasing & Factoring, con cui avrebbe potuto agevolmente concludere un contratto di Parte_1 leasing per l'acquisto dell'impianto.
A tal proposito, secondo la ricostruzione dell'attore/opponente,
l'amministratore gli avrebbe proposto un piano finanziario in base al Parte_4 quale ogni mese l'impianto avrebbe generato un utile netto pari a circa € 10.000,00, e detta entrata gli avrebbe consentito di pagare il canone del leasing attraverso l'esborso di € 3.000,00 mensili, nonché sarebbe stato consentito, con l'utile indicato, di far fronte ai costi di avviamento e del combustibile e generare, comunque, un guadagno mensile.
Confidando in ciò, l'opponente, in data 21/04/2010, ha stipulato, con la Power
Oil System S.r.l., un contratto per l'acquisto in un impianto ad energia alternativa di 200 kw, per un costo complessivo pari ad € 380.000,00 più iva, somma comprensiva anche del costo per il finanziamento a mezzo leasing che ha predisposto la stessa società in virtù del paventato contatto con l'istituto di credito.
Detto contratto ha previsto la consegna dell'impianto e la messa in funzione entro quattro mesi.
In data 29/10/2010 l'attore ha quindi formulato la domanda di leasing alla
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A., per l'ammontare indicato, ottenendo altresì la sottoscrizione del cd. “Benestare d'ordine”, ossia un documento con cui ha formalmente richiesto all'istituto di credito di acquistare l'impianto dalla
Power Oil System S.r.l.
La banca ha approvato il piano per la copertura del 70% del costo totale dell'impianto con l'obbligo di canalizzare gli incentivi del Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) in proprio favore e, al fine di consentire l'agevole canalizzazione dei fondi, l'opponente ha aperto un conto corrente presso la Monte dei Paschi di
Siena.
Successivamente, espone di aver versato in favore dell'istituto Parte_1 bancario ulteriori € 20.000,00, che sarebbero stati erogati alla Power Oil System S.r.l.
a completamento dell'acconto per la fornitura dell'impianto, mentre il leasing concesso sarebbe stato materialmente erogato alla Power Oil System S.r.l. solamente al collaudo dell'impianto.
Nel contempo, l'avvio delle operazioni amministrative era stato affidato all'Ingegnere , che avrebbe fornito tutta la documentazione Parte_3 necessaria solo nel 2013, anno in cui si sarebbero avviati i lavori per la costruzione della piattaforma di appoggio dell'impianto.
L'attore ha rappresentato che, nonostante le continue rassicurazioni e la chiamata dello stesso negli uffici della Power Oil System, i lavori sarebbero tardati ad arrivare all'ultimazione per questioni amministrativo/burocratiche; ciononostante, in data 13/07/2014, è giunta all'opponente una comunicazione da parte della Monte dei
Paschi di Siena con la quale gli veniva richiesto il pagamento della prima rata di leasing, che avrebbe dovuto cominciare a decorrere solamente a ultimazione dell'impianto. L'impianto non sarebbe stato poi mai realizzato, in quanto non compiuto entro una specifica data (23/07/2014), entro la quale sarebbe stato possibile usufruire degli incentivi GSE, ma la avrebbe continuato a pretendere il pagamento delle rate CP_1
Pa di leasing da parte di . Parte_1
In sostanza, deduce l'attore, la Power Oil System, nelle figure dell'amministratore e del consulente avrebbe Parte_4 Parte_5 agito in via fraudolenta, anche per il tramite della produzione di documentazione falsa, ottenendo la materiale erogazione del leasing in suo favore senza aver, tuttavia, mai avviato gli impianti previsti.
Ciò considerato, l'opponente ha ritenuto di non dover alcun importo all'istituto di credito in quanto non avrebbe mai beneficiato del leasing erogato in favore della Power Oil System, la quale avrebbe agito in via fraudolenta e non avrebbe subito i dovuti controlli da parte dell'istituto bancario creditore.
A fronte dell'azione esecutiva intrapresa dall'istituto di credito mediante pignoramento immobiliare iscritto al n. 448/2018 R.G. Es., l'attore ha quindi provveduto ad instaurare un giudizio di opposizione con il quale ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva.
All'esito del rigetto dell'istanza, e della fissazione di un termine per l'introduzione del giudizio di merito, ha promosso il presente giudizio Parte_1 chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa dei soggetti summenzionati al fine di essere manlevato del credito per cui è causa, nonché l'accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti.
1.1 Con comparsa depositata in data 15/09/2022, si è costituita in giudizio la in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Parte_2 cessionaria del credito originariamente vantato da Monte dei Paschi di Siena Leasing
& Factoring S.p.A. in danno dell'attore . Parte_1
La convenuta ha rilevato di aver agito come creditrice procedente nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 448/2018 R.G. Es., incardinata in forza del decreto ingiuntivo n. 768/2017, dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 336/2018, emessa dal Tribunale di Siena il 22/03/2018.
Parte convenuta ha rilevato, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo. Ha sostenuto, in particolare, che il termine utile per l'iscrizione si deve considerare patri a cinque giorni in ossequio al disposto di cui agli artt. 165 e 166
c.p.c. e quindi il termine non sarebbe stato rispettato perché l'atto di citazione risulta iscritto a ruolo in data 28/03/2022, anziché sino alla data utile del 23/03/2022, a fronte della avvenuta notifica della citazione in data 18/03/2022.
Ha rilevato, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione, nella parte in cui essa si fonda sul presupposto che l'opponente non avrebbe mai beneficiato del leasing erogato in favore della Power Oil System;
e ciò in virtù del fatto che la convenuta risulterebbe piuttosto creditrice dell'attore in forza di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e di sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mai appellata, e quindi passata in giudicato.
La ha, infine, contestato l'ammissibilità dell'istanza di CP_1 autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi, perché l'interesse dell'attore alla chiamata, secondo il disposto dell'art. 296, terzo comma, c.p.c., dovrebbe sorgere solo in virtù delle difese svolte dal convenuto e non potrebbe mai precederle.
Ha infine sostenuto l'infondatezza delle doglianze avversarie, anche nel merito, per la genericità delle stesse che si tradurrebbero in un mero tentativo di paralizzare la procedura espropriativa.
Per le ragioni illustrate ha chiesto, in via preliminare, l'accertamento e declaratoria di improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il rigetto della domanda attorea che ha ritenuto infondata in fatto e in diritto.
1.2 Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 22/03/2024, rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio dei terzi, è stata ordinata all'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (ulteriori creditori)
e all'esito dell'udienza del 4/08/2025 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del 7/10/2025.
2. Sulla dedotta preliminare questione dell'improcedibilità della domanda per tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione occorre fare alcune precisazioni.
Parte convenuta ha dedotto l'improcedibilità della domanda ritenendo che, nell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., il termine per l'iscrizione a ruolo non sarebbe quello ordinario di dieci giorni dalla notifica della citazione al convenuto, ma quello ridotto di cinque giorni, in forza del disposto di cui agli artt. 165 e 616 c.p.c..
Occorre precisare come il disposto dell'art. 616 c.p.c. fa riferimento alla riduzione dei termini di cui all'art. 163-bis, c.p.c., nella parte in cui chiarisce, al primo comma, che “Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà
(…)”.
I termini ridotti cui si riferisce la norma, che sono stati fissati altresì dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento del 21/01/2022, reso nell'ambito della procedura esecutiva n. 448/2018-2 R.G. Es., sono identificati nei “termini a comparire di cui all'art. 163-bis”, ossia i termini che l'attore dovrà indicare al convenuto per la tempestiva comparizione in udienza, non riguardando, al contrario, i termini per l'iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attore.
Ciò considerato, il termine per l'iscrizione a ruolo che parte attrice è tenuta a rispettare è quello ordinario di dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, di cui all'art. 165 c.p.c., come chiarito da un recente arresto giurisprudenziale per cui “nell'ambito di tutte le cosiddette opposizioni esecutive, il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione” (Cass. civ., sez. III,
27/07/2021, n. 21512).
Il termine per l'iscrizione a ruolo della causa è stato dunque rispettato da parte dell'opponente, il quale vi ha proceduto in data 28/03/2022, entro i dieci giorni seguenti alla notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 18/03/2022. Alla luce di quanto rilevato, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta deve essere integralmente rigettata.
3. L'attore, con il presente giudizio, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione alla procedura esecutiva rubricata al n. 448/2018 R.G. Es. rilevando di non essere tenuto alla corresponsione di alcuna somma nei confronti del creditore procedente, ritenendo che, per un comportamento fraudolento di altri soggetti, con i quali aveva intrattenuto rapporti commerciali (amministratore e consulente della
Power Oil System), non avrebbe mai ricevuto il bene oggetto del contratto di leasing stipulato con l'istituto di credito pignorante.
Parte opponente, dunque, ha correttamente introdotto azione di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., con il fine di contestare il diritto della controparte di procedere con l'azione esecutiva.
Come noto, infatti, il sistema delle opposizioni esecutive è solitamente classificato - a causa del loro possibile oggetto - in opposizioni di merito e, sul versante opposto, nelle opposizioni formali. Se tra le prime si è soliti annoverare i rimedi regolati dagli artt. 615, 619 e 512 c.p.c., l'art. 617 c.p.c. costituisce lo strumento specifico individuato dal legislatore per il controllo della regolarità formale degli atti del processo esecutivo e, ad un tempo, il rimedio di chiusura del sistema per tutte quelle ipotesi non contemplate dal legislatore.
L'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sotto il profilo funzionale, è, dunque, volta al sindacato del quomodo dell'esecuzione forzata, ed è atta a consentire il controllo della regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e della loro notificazione nonché, in generale, della regolarità degli atti del processo esecutivo.
Al contrario, l'azione ai sensi dell'art. 615, c.p.c., è rivolta alla contestazione dell'an dell'esecuzione, intesta come opposizione al diritto del creditore di procedere con l'esecuzione forzata, proposta, ai sensi del primo comma dell'articolo, con atto di citazione per opposizione a precetto se l'esecuzione non risulti ancora iniziata.
In via generale, la distinzione tra i due tipi di opposizione è data dalle ragioni adottate con l'atto di opposizione ed è indipendente dalla qualificazione data dall'opponente.
Un criterio per individuare i caratteri propri dell'opposizione all'esecuzione rispetto a quella agli atti esecutivi può essere quello di ritenere che solo la prima tenda alla caducazione dell'esecuzione, mentre l'opposizione formale è diretta ad ottenere la mera rinnovazione di atti nulli. Pertanto l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ha un effetto demolitorio su tutte le attività successive all'atto viziato ed il processo esecutivo regredisce per consentire la rimozione e, quindi, la rinnovazione di quest'ultimo.
L'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. attiene all'accertamento dell'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione.
Ha, dunque, lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione, quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo.
3.1 L'azione introdotta dall'attore, seppure correttamente inquadrata dal punto di vista formale, non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguono vengono sinteticamente esposte.
Vanno, a tal proposito, ribaditi i principi più volte espressi dalla Corte di legittimità riguardo al processo di opposizione all'esecuzione, secondo cui questo è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. n.
2911/1980, nonché Cass. n. 17630/2002; n. 8219/2004; n. 24047/2009); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore.
Pertanto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. n. 3477/2003; ord. n. 1328/2011 e Cass. n. 16541/2011); spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (che, di norma, in sé considerati, sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione ovvero, fatti comportanti l'inadeguatezza del titolo posto a base del precetto a supportare l'esecuzione forzata nei confronti dell'ingiunto) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Chiarisce, infatti, la giurisprudenza di legittimità in tema che “non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo)” (Cass. civ., sez. III, 05/09/2022, n. 26110).
Dunque, in assenza di specifica contestazione idonea a far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito per cui il creditore ha agito, che abbiano avuto verificazione successiva alla formazione del titolo esecutivo, deve rigettarsi integralmente la domanda proposta dall'attore/opponente.
Ciò in quanto, “in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta” (Cass. civ., sez. III, 4/02/2025, n. 2785).
Nel caso di specie l'attore richiede, in sede esecutiva, l'accertamento della non debenza al creditore di quanto da lui richiesto in virtù di questioni che dovevano essere dedotte e delibate nel processo in cui si è formato del titolo esecutivo, che è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 768/2013, emesso dal Tribunale di Siena in data 13/05/2017, che, a seguito del rigetto dell'opposizione introdotta dall'odierno attore, pronunciato con sentenza n. 336/2018, resa dal Tribunale di Siena in data
22/03/2022, è divenuto definitivo, ha assunto efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 654
c.p.c. e ha formato il giudicato sulla sussistenza del credito ingiunto.
L'attore avrebbe dovuto sollevare in sede di opposizione a decreto ingiuntivo le doglianze che poi ha prospettato nel presente giudizio essendo preclusa al giudice, in sede di opposizione all'esecuzione, la cognizione in ordine al merito delle domande cristallizzate nella formazione del titolo esecutivo.
La chiesta valutazione dell'insussistenza della posizione debitoria dell'opponente, che imporrebbe di accertare, nel caso specifico, che lo stesso avrebbe sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con l'istituto di credito convenuto solo all'esito di un raggiro che lo stesso avrebbe subito per mano di altri soggetti, non può formare, dunque, oggetto del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione.
Non si riscontrano nella ricostruzione fornita dall'attore gli elementi che richiede la disciplina normativa in tema per addivenire alla caducazione della procedura esecutiva, ossia elementi nuovi o sopravvenuti in grado di comportare la perdita di efficacia del titolo esecutivo.
Non risulta, inoltre, in grado di scardinare detta ricostruzione l'allegazione attorea della sottoposizione a procedimento penale dei soggetti da cui l'attore sostiene di aver subito un raggiro, atteso che non emerge, dal mero avvio di un processo penale, alcun elemento sopravvenuto in grado di essere valutato come elemento di novità e di supportare l'arresto della procedura esecutiva fondata su titolo giudiziale definitivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022,
[scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nonché della non rilevante complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata] seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 2.905,00 per compenso al difensore, oltre rimborso CP_1 forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì /2025
Il giudice
LU VE