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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/09/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1413/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 1413 dell'anno 2022
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. William Quintieri, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fagnano Castello (CS) (Via Roma n. 124)
APPELLANTE
E in persona del Curatore Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Maura Rizzo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Quintino Sella n. 40)
APPELLATA
All'udienza collegiale del 7 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 8.06.2020 la (già Controparte_1 CP_2
, in persona del suo Curatore, chiedeva emettersi nei confronti dell
[...] Parte_1 pagina 1 di 7 ingiunzione di pagamento della somma di € 17.945,47 quale saldo del corrispettivo di fornitura di merce, giusta documentazione prodotta (fatture n°438 A del 03/08/2012 e n°435 A del 07/11/2013, scheda contabile esercizio del 2014 ed estratto del Registro IVA autenticato).
Con decreto n. 3024/2020 del 7.07.2020 il Tribunale di Bari ingiungeva all Parte_1
di pagare in favore della la somma di €
[...] Controparte_1
17.945,47, oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato il 5.10.2020 l' in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo chiedendo l'ac- coglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere la presente opposizione, per le ragioni esposte e di cui in narrativa e per lo effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n°3024/2020, emesso dal Tribunale di Bari in data 07/07/2020.
Condannare la (già , C.F. E Controparte_1 Controparte_2
P.IVA in persona del Curatore Avv. alle spese e compensi di P.IVA_1 Controparte_3 giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
In particolare, l'opponente contestava la sussistenza del credito, deducendo di aver intrattenuto con poi divenuta normali rapporti di fornitura di materiale, il Controparte_2 Controparte_1
cui prezzo - come nel caso di specie - era stato puntualmente onorato mediante cambiali, assegni e bonifici, posseduti in originale e prodotti all'atto della costituzione in giudizio a riprova dell'avve-nuto pagamento di un importo complessivo di € 18.631,63; evidenziava, inoltre, che una delle due fatture poste alla base dell'ingiunzione, la n. 438/A del 3.8.2013, indicava modalità di pagamento corrispon- denti a quelle adottate e comprovate dalla documentazione depositata in atti.
Con le note di prima udienza, l'opponente eccepiva inoltre la compensazione della somma ingiunta con quella risultante dai mezzi di pagamento prodotti.
Con comparsa di risposta depositata il 13.01.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l'impu- Controparte_1
tabilità dei presunti pagamenti di controparte alle fatture azionate in considerazione della durata del rapporto commerciale;
in merito alla composizione della somma ingiunta, precisava che il credito resi- duo relativo alla fattura n. 438/A del 2012 era pari a € 2.269,02 e la fattura n. 435 del 2013, di importo pari a €3.538,00, risultava non pagata, mentre la restante parte del credito ingiunto risultava dal saldo pagina 2 di 7 progressivo riportato nelle schede contabili depositate in atti. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'oppo- sizione, siccome infondata, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruzione (con acquisizione di documentazione prodotta dalle parti), l'adito Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza n. 3310/2022 emessa in data 11.09.2022 (e pubblicata il 13.09.2022), rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
In particolare, il giudice ha ritenuto non provato il collegamento tra i crediti azionati dall'Asso- ciazione ricorrente ed i titoli prodotti dall'opponente (n. 13 cambiali dell'importo di € 600,00, n.1 cambiale dell'importo di €400,00, n. 6 cambiali dell'importo di € 1.000,00, n. 1 cambiale dell'importo di € 1.431,63, n. 1 assegno dell'importo di € 500,00 n. 2 assegni dell'importo di € 750,00 e un bonifico dell'importo di € 1.000,00), non contenendo gli stessi alcun riferimento alle fatture in questione e dunque non comprovando l'estinzione del credito. D'altro canto, ha valorizzato le risultanze contabili depositate dalla Curatela opposta, ritenendole liberamente valutabili dal giudice del merito (Cass. civ.
11912/09), così come la fattura commerciale, quando il rapporto sottostante non sia contestato e il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto
(Cass. civ. 13651/06), rilevando al contempo la genericità della difesa di parte opponente anche a seguito della produzione, da parte dell'opposta, delle schede contabili indicanti le fatture emesse in relazione al periodo 2009-2016. Infine, ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione, sollevata dal-
l'opponente con la memoria depositata ex art. 183, c. 6 n. 2 c.p.c., ed ha rigettato la richiesta di compensazione della somma che l'opponente assume di aver versato con quella richiesta in sede monitoria, in difetto di riferibilità dei versamenti ai crediti di cui è stato richiesto il pagamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto notificato il 21.10.2022, la chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“- in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n°3310/2022 inter partes resa dal Tribunale di Bari in data 11/09/2022, pubblicata in data 13/09/2022, notificata a mezzo pec in data 21/09/2022 e pronunciata nel procedimento civile n°12337/2020 R.G. Giudice Dott.ssa
Marina Cavallo;
- nel merito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere il presente atto di appello ed in riforma della sentenza n°3310/2022 inter partes resa dal Tribunale di Bari in data
11/09/2022, pubblicata in data 13/09/2022, notificata a mezzo pec in data 21/09/2022 e pronunciata nel procedimento civile n°12337/2020 R.G. Giudice Dott.ssa Marina Cavallo, dichiarare l'inesistenza
pagina 3 di 7 del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e per lo effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n°3024/2020 del 07/07/2020 (reso il 04/07/2020), reso nel procedimento civile iscritto al n°7207/2020 R.G. Tribunale di Bari nella persona del Giudice dott.ssa
Marina Cavallo per insussistenza del credito.
-condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..”
Con un unico articolato motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata, lamentando la violazione ed errata interpretazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 116 c.p.c., nonché l'erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e di compensazione dei crediti, riproponendo in sostanza le argomentazioni svolte in prime cure.
Sotto un primo profilo, l'appellante sostiene di aver assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, indicando somme portate in pagamento, non contestate da controparte e documentalmente provate mediante il possesso in originale delle cambiali, che peraltro dimostrerebbero l'avvenuto pagamento, in assenza di una prova che giustifichi il possesso per ragioni diverse dall'adempimento.
Evidenzia, inoltre, che la prova del collegamento tra i mezzi di pagamento prodotti (cambiali, assegni e bonifico) ed il credito richiesto emergerebbe dalla fattura n. 438/A del 3.08.2012 e che le prime sei cambiali prodotte recano importi e scadenze corrispondenti a quelle indicati nella fattura del 2012.
Al contrario, controparte non avrebbe - a suo avviso - adempiuto all'onere di fornire la prova che i pagamenti siano imputabili ad altri rapporti o forniture, che si contestano, rispetto a quelli indicati nelle fatture poste alla base dell'ingiunzione, né alcun valore probatorio può avere la produzione dell'op- posta, costituita da schede contabili che indicano solamente fatture non prodotte e dallo stralcio della relazione ex art. 161, co. 3 L.F., consistente in una ricostruzione contabile basata su atti di formazione unilaterale.
Sotto un secondo profilo, l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa a talu- ne fatture indicate nelle schede contabili prodotte dal creditore nel corso del giudizio di opposizione, erroneamente ritenuta tardiva dal primo giudice, posto che l'esigenza di tale eccezione è sorta in seguito alla rettifica della domanda contenuta nella prima memoria istruttoria di controparte, venendo dunque sollevata, tempestivamente, nel primo atto difensivo successivo, e cioè con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Infine, l' appellante contesta la ritenuta inammissibilità dell'eccezione di compensa- Parte_1
zione reciproca dei crediti, non avendo il Tribunale rilevato che, in mancanza di imputazione dei pagamenti ammessi da controparte e dalla stessa contestati solo in merito alla non riferibilità al credito in contestazione ed in mancanza di qualsivoglia prova della loro imputabilità ad altre forniture, peraltro pagina 4 di 7 contestate, si configurano esattamente due crediti reciproci, ossia le somme richieste da parte opposta e quelle portate in pagamento e di cui parte opponente risulterebbe comunque creditrice nei confronti di parte opposta.
Il motivo, sotto i vari profili dedotti, è destituito di fondamento.
Quanto al primo profilo di censura, attinente all'onere probatorio, la stessa opponente, odierna appel- lante, sin dall'atto di citazione in opposizione ha dedotto testualmente, “Di aver intrattenuto con
[...]
poi divenuta normali rapporti di fornitura di materiale […] ” CP_4 Controparte_1
(cfr. pag. 2 atto di opposizione). Non sposta i termini della questione il richiamo fatto dall'appellante alle note di prima udienza, con le quali l'opponente rilevava che “Allo stato non ha nessuna rilevanza il dedotto generico di controparte che tali somme possano essere attribuite ad altra fornitura, sia perché la stessa non è stata individuata e sia perché così facendo non si dà la possibilità alla difesa di parte opponente di dedurre in merito alla richiamata generica altra fornitura, che, ovviamente, si contesta, potendosi affermare che l'opponente sia creditore delle somme ricevute dalla società fallita documen- talmente provate”; e ciò in quanto nell'atto di appello non si rinviene un adeguato ragionamento controfattuale rispetto all'articolata argomentazione sviluppata dal primo giudice, che non solo ha evidenziato come “Nel caso di specie va valorizzata la mancata contestazione dell'intero rapporto e degli importi richiesti, in relazione ai quali l'opponente si è limitato a sostenere – senza tuttavia dimo- strare - di aver provveduto al pagamento sulla scorta di una difesa che è risultata generica e non idonea a dimostrare l'estinzione della posizione debitoria.” (pag. 4 sentenza), ma ha anche rilevato il difetto di prova del collegamento tra i titoli prodotti dall'opponente ed il credito azionato in via mo- nitoria1.
In merito, la deduzione dell'appellante sul valore probatorio del possesso in originale delle cambiali da parte del debitore (Cass. civ., sez II, ord.8 febbraio 2018, n. 3130; Cass. civ., sez. I, sent. 3 giugno
2010, n. 13462) - in disparte la circostanza che tale documentazione è stata evidentemente presa in con- siderazione laddove l'opponente ha riconosciuto il pagamento parziale di una delle due fatture azionate, la n. 438/A del 2012, residuando un debito di soli € 2.269,02 (rispetto all'importo originario di € 1 Cfr. pag. 3 sentenza: “Né le cambiali né gli assegni ed il bonifico recano il riferimento alle fatture in questione e non comprovano pertanto l'estinzione del credito. Deve richiamarsi a tale proposito l'orientamento della Suprema Corte in base al quale in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. 26275/17; Cass. 15708/21). Il collegamento in questione non è stato dimostrato: l'opponente ha prodotto vari titoli di credito ed una distinta di bonifico per un importo superiore (€ 18.631,63) a quello del credito residuo senza meglio indicare le imputazioni.” pagina 5 di 7 14.900,00) - non supera l'ulteriore ratio decidendi seguita dal primo giudice, costituendo una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado.
Ciò detto, non giova all'appellante il tentativo di ribaltare l'onere probatorio in sfavore della
contro
- parte, richiedendo che questa dimostri che i pagamenti forniti da parte opponente siano imputabili ad altri rapporti e/o forniture rispetto a quelli indicati nelle fatture il cui pagamento è stato richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, poiché tale circostanza è data per assodata dal primo giudice in mancanza di contestazione dell'opponente, né, si ripete, l'appellante ha adeguatamente e specificamente conte- stato tale parte della decisione, se non rifacendosi alla deduzione articolata con le note di prima udienza, invero in contrasto con la tesi esposta con l'atto di opposizione e comunque generica a fronte della rilevanza della relativa difesa per le sorti del giudizio.
Di conseguenza, non possono essere accolte neppure le censure dell'appellante volte a scalfire il valore probatorio della documentazione contabile di parte opponente, avendo il primo giudice ampiamente motivato anche a tale riguardo: “In ordine alle risultanze contabili depositate anche a seguito dell'opposizione deve considerarsi che l'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato (Cass. 11912/09).
Ed ancora la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/06).” (pag. 4 sentenza)
Passando alla censura attinente alla prescrizione, non può essere accolta la tesi dell'appellante, secondo cui la necessità di sollevare la relativa eccezione sarebbe sorta nel momento in cui controparte, con la memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 1, ha rettificato e precisato la domanda inserendo presunti crediti risalenti agli anni 2009 e 2010.
Infatti, l'opposta aveva rideterminato la composizione della somma richiesta in via monitoria già con la comparsa di costituzione (cfr. pagg. 2-4), sicchè il primo atto difensivo successivo per utilmente pagina 6 di 7 eccepire la prescrizione sarebbe stata la prima memoria istruttoria, e non la seconda, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto, infine, alla compensazione dei crediti - in disparte la contraddittorietà della richiesta rispetto alla negazione di un rapporto di fornitura sottostante - rileva ancora una volta l'evidenziato difetto di adeguata censura in ordine alla prova del collegamento tra i titoli prodotti dall'opponente ed il credito ingiunto, avendo il Tribunale espressamente giustificato la ritenuta inammissibilità dell'eccezione di compensazione argomentando che “in difetto di riferibilità dei versamenti ai crediti di cui è stato richiesto il pagamento non può dirsi operante la compensazione invocata.” (pag. 5 sentenza)
In virtù di tali considerazioni, l'appello va rigettato.
Le spese e competenze del grado, liquidate nella parte dispositiva in base ai parametri medi dello scaglione di valore (compreso fra € 5.201 ed € 26.000), vanno poste a carico dell'appellante, secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115 2002, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, dalla in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 3310/2022, emessa in data
11.09.2022 e pubblicata il 13.09.2022 dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra l'appellante e la così provvede: Controparte_1
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
le spese e competenze di questo grado di giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante
[...]
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito Parte_1 dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 25 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 1413 dell'anno 2022
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. William Quintieri, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fagnano Castello (CS) (Via Roma n. 124)
APPELLANTE
E in persona del Curatore Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Maura Rizzo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (Via Quintino Sella n. 40)
APPELLATA
All'udienza collegiale del 7 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 8.06.2020 la (già Controparte_1 CP_2
, in persona del suo Curatore, chiedeva emettersi nei confronti dell
[...] Parte_1 pagina 1 di 7 ingiunzione di pagamento della somma di € 17.945,47 quale saldo del corrispettivo di fornitura di merce, giusta documentazione prodotta (fatture n°438 A del 03/08/2012 e n°435 A del 07/11/2013, scheda contabile esercizio del 2014 ed estratto del Registro IVA autenticato).
Con decreto n. 3024/2020 del 7.07.2020 il Tribunale di Bari ingiungeva all Parte_1
di pagare in favore della la somma di €
[...] Controparte_1
17.945,47, oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato il 5.10.2020 l' in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo chiedendo l'ac- coglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere la presente opposizione, per le ragioni esposte e di cui in narrativa e per lo effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n°3024/2020, emesso dal Tribunale di Bari in data 07/07/2020.
Condannare la (già , C.F. E Controparte_1 Controparte_2
P.IVA in persona del Curatore Avv. alle spese e compensi di P.IVA_1 Controparte_3 giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
In particolare, l'opponente contestava la sussistenza del credito, deducendo di aver intrattenuto con poi divenuta normali rapporti di fornitura di materiale, il Controparte_2 Controparte_1
cui prezzo - come nel caso di specie - era stato puntualmente onorato mediante cambiali, assegni e bonifici, posseduti in originale e prodotti all'atto della costituzione in giudizio a riprova dell'avve-nuto pagamento di un importo complessivo di € 18.631,63; evidenziava, inoltre, che una delle due fatture poste alla base dell'ingiunzione, la n. 438/A del 3.8.2013, indicava modalità di pagamento corrispon- denti a quelle adottate e comprovate dalla documentazione depositata in atti.
Con le note di prima udienza, l'opponente eccepiva inoltre la compensazione della somma ingiunta con quella risultante dai mezzi di pagamento prodotti.
Con comparsa di risposta depositata il 13.01.2021 si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando l'impu- Controparte_1
tabilità dei presunti pagamenti di controparte alle fatture azionate in considerazione della durata del rapporto commerciale;
in merito alla composizione della somma ingiunta, precisava che il credito resi- duo relativo alla fattura n. 438/A del 2012 era pari a € 2.269,02 e la fattura n. 435 del 2013, di importo pari a €3.538,00, risultava non pagata, mentre la restante parte del credito ingiunto risultava dal saldo pagina 2 di 7 progressivo riportato nelle schede contabili depositate in atti. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'oppo- sizione, siccome infondata, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruzione (con acquisizione di documentazione prodotta dalle parti), l'adito Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza n. 3310/2022 emessa in data 11.09.2022 (e pubblicata il 13.09.2022), rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
In particolare, il giudice ha ritenuto non provato il collegamento tra i crediti azionati dall'Asso- ciazione ricorrente ed i titoli prodotti dall'opponente (n. 13 cambiali dell'importo di € 600,00, n.1 cambiale dell'importo di €400,00, n. 6 cambiali dell'importo di € 1.000,00, n. 1 cambiale dell'importo di € 1.431,63, n. 1 assegno dell'importo di € 500,00 n. 2 assegni dell'importo di € 750,00 e un bonifico dell'importo di € 1.000,00), non contenendo gli stessi alcun riferimento alle fatture in questione e dunque non comprovando l'estinzione del credito. D'altro canto, ha valorizzato le risultanze contabili depositate dalla Curatela opposta, ritenendole liberamente valutabili dal giudice del merito (Cass. civ.
11912/09), così come la fattura commerciale, quando il rapporto sottostante non sia contestato e il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto
(Cass. civ. 13651/06), rilevando al contempo la genericità della difesa di parte opponente anche a seguito della produzione, da parte dell'opposta, delle schede contabili indicanti le fatture emesse in relazione al periodo 2009-2016. Infine, ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione, sollevata dal-
l'opponente con la memoria depositata ex art. 183, c. 6 n. 2 c.p.c., ed ha rigettato la richiesta di compensazione della somma che l'opponente assume di aver versato con quella richiesta in sede monitoria, in difetto di riferibilità dei versamenti ai crediti di cui è stato richiesto il pagamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto notificato il 21.10.2022, la chiedendo, per i motivi di seguito indicati, l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“- in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n°3310/2022 inter partes resa dal Tribunale di Bari in data 11/09/2022, pubblicata in data 13/09/2022, notificata a mezzo pec in data 21/09/2022 e pronunciata nel procedimento civile n°12337/2020 R.G. Giudice Dott.ssa
Marina Cavallo;
- nel merito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accogliere il presente atto di appello ed in riforma della sentenza n°3310/2022 inter partes resa dal Tribunale di Bari in data
11/09/2022, pubblicata in data 13/09/2022, notificata a mezzo pec in data 21/09/2022 e pronunciata nel procedimento civile n°12337/2020 R.G. Giudice Dott.ssa Marina Cavallo, dichiarare l'inesistenza
pagina 3 di 7 del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e per lo effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n°3024/2020 del 07/07/2020 (reso il 04/07/2020), reso nel procedimento civile iscritto al n°7207/2020 R.G. Tribunale di Bari nella persona del Giudice dott.ssa
Marina Cavallo per insussistenza del credito.
-condannare gli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..”
Con un unico articolato motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata, lamentando la violazione ed errata interpretazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 116 c.p.c., nonché l'erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e di compensazione dei crediti, riproponendo in sostanza le argomentazioni svolte in prime cure.
Sotto un primo profilo, l'appellante sostiene di aver assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, indicando somme portate in pagamento, non contestate da controparte e documentalmente provate mediante il possesso in originale delle cambiali, che peraltro dimostrerebbero l'avvenuto pagamento, in assenza di una prova che giustifichi il possesso per ragioni diverse dall'adempimento.
Evidenzia, inoltre, che la prova del collegamento tra i mezzi di pagamento prodotti (cambiali, assegni e bonifico) ed il credito richiesto emergerebbe dalla fattura n. 438/A del 3.08.2012 e che le prime sei cambiali prodotte recano importi e scadenze corrispondenti a quelle indicati nella fattura del 2012.
Al contrario, controparte non avrebbe - a suo avviso - adempiuto all'onere di fornire la prova che i pagamenti siano imputabili ad altri rapporti o forniture, che si contestano, rispetto a quelli indicati nelle fatture poste alla base dell'ingiunzione, né alcun valore probatorio può avere la produzione dell'op- posta, costituita da schede contabili che indicano solamente fatture non prodotte e dallo stralcio della relazione ex art. 161, co. 3 L.F., consistente in una ricostruzione contabile basata su atti di formazione unilaterale.
Sotto un secondo profilo, l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa a talu- ne fatture indicate nelle schede contabili prodotte dal creditore nel corso del giudizio di opposizione, erroneamente ritenuta tardiva dal primo giudice, posto che l'esigenza di tale eccezione è sorta in seguito alla rettifica della domanda contenuta nella prima memoria istruttoria di controparte, venendo dunque sollevata, tempestivamente, nel primo atto difensivo successivo, e cioè con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Infine, l' appellante contesta la ritenuta inammissibilità dell'eccezione di compensa- Parte_1
zione reciproca dei crediti, non avendo il Tribunale rilevato che, in mancanza di imputazione dei pagamenti ammessi da controparte e dalla stessa contestati solo in merito alla non riferibilità al credito in contestazione ed in mancanza di qualsivoglia prova della loro imputabilità ad altre forniture, peraltro pagina 4 di 7 contestate, si configurano esattamente due crediti reciproci, ossia le somme richieste da parte opposta e quelle portate in pagamento e di cui parte opponente risulterebbe comunque creditrice nei confronti di parte opposta.
Il motivo, sotto i vari profili dedotti, è destituito di fondamento.
Quanto al primo profilo di censura, attinente all'onere probatorio, la stessa opponente, odierna appel- lante, sin dall'atto di citazione in opposizione ha dedotto testualmente, “Di aver intrattenuto con
[...]
poi divenuta normali rapporti di fornitura di materiale […] ” CP_4 Controparte_1
(cfr. pag. 2 atto di opposizione). Non sposta i termini della questione il richiamo fatto dall'appellante alle note di prima udienza, con le quali l'opponente rilevava che “Allo stato non ha nessuna rilevanza il dedotto generico di controparte che tali somme possano essere attribuite ad altra fornitura, sia perché la stessa non è stata individuata e sia perché così facendo non si dà la possibilità alla difesa di parte opponente di dedurre in merito alla richiamata generica altra fornitura, che, ovviamente, si contesta, potendosi affermare che l'opponente sia creditore delle somme ricevute dalla società fallita documen- talmente provate”; e ciò in quanto nell'atto di appello non si rinviene un adeguato ragionamento controfattuale rispetto all'articolata argomentazione sviluppata dal primo giudice, che non solo ha evidenziato come “Nel caso di specie va valorizzata la mancata contestazione dell'intero rapporto e degli importi richiesti, in relazione ai quali l'opponente si è limitato a sostenere – senza tuttavia dimo- strare - di aver provveduto al pagamento sulla scorta di una difesa che è risultata generica e non idonea a dimostrare l'estinzione della posizione debitoria.” (pag. 4 sentenza), ma ha anche rilevato il difetto di prova del collegamento tra i titoli prodotti dall'opponente ed il credito azionato in via mo- nitoria1.
In merito, la deduzione dell'appellante sul valore probatorio del possesso in originale delle cambiali da parte del debitore (Cass. civ., sez II, ord.8 febbraio 2018, n. 3130; Cass. civ., sez. I, sent. 3 giugno
2010, n. 13462) - in disparte la circostanza che tale documentazione è stata evidentemente presa in con- siderazione laddove l'opponente ha riconosciuto il pagamento parziale di una delle due fatture azionate, la n. 438/A del 2012, residuando un debito di soli € 2.269,02 (rispetto all'importo originario di € 1 Cfr. pag. 3 sentenza: “Né le cambiali né gli assegni ed il bonifico recano il riferimento alle fatture in questione e non comprovano pertanto l'estinzione del credito. Deve richiamarsi a tale proposito l'orientamento della Suprema Corte in base al quale in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. 26275/17; Cass. 15708/21). Il collegamento in questione non è stato dimostrato: l'opponente ha prodotto vari titoli di credito ed una distinta di bonifico per un importo superiore (€ 18.631,63) a quello del credito residuo senza meglio indicare le imputazioni.” pagina 5 di 7 14.900,00) - non supera l'ulteriore ratio decidendi seguita dal primo giudice, costituendo una mera riproposizione delle difese svolte in primo grado.
Ciò detto, non giova all'appellante il tentativo di ribaltare l'onere probatorio in sfavore della
contro
- parte, richiedendo che questa dimostri che i pagamenti forniti da parte opponente siano imputabili ad altri rapporti e/o forniture rispetto a quelli indicati nelle fatture il cui pagamento è stato richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, poiché tale circostanza è data per assodata dal primo giudice in mancanza di contestazione dell'opponente, né, si ripete, l'appellante ha adeguatamente e specificamente conte- stato tale parte della decisione, se non rifacendosi alla deduzione articolata con le note di prima udienza, invero in contrasto con la tesi esposta con l'atto di opposizione e comunque generica a fronte della rilevanza della relativa difesa per le sorti del giudizio.
Di conseguenza, non possono essere accolte neppure le censure dell'appellante volte a scalfire il valore probatorio della documentazione contabile di parte opponente, avendo il primo giudice ampiamente motivato anche a tale riguardo: “In ordine alle risultanze contabili depositate anche a seguito dell'opposizione deve considerarsi che l'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato (Cass. 11912/09).
Ed ancora la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/06).” (pag. 4 sentenza)
Passando alla censura attinente alla prescrizione, non può essere accolta la tesi dell'appellante, secondo cui la necessità di sollevare la relativa eccezione sarebbe sorta nel momento in cui controparte, con la memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 1, ha rettificato e precisato la domanda inserendo presunti crediti risalenti agli anni 2009 e 2010.
Infatti, l'opposta aveva rideterminato la composizione della somma richiesta in via monitoria già con la comparsa di costituzione (cfr. pagg. 2-4), sicchè il primo atto difensivo successivo per utilmente pagina 6 di 7 eccepire la prescrizione sarebbe stata la prima memoria istruttoria, e non la seconda, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto, infine, alla compensazione dei crediti - in disparte la contraddittorietà della richiesta rispetto alla negazione di un rapporto di fornitura sottostante - rileva ancora una volta l'evidenziato difetto di adeguata censura in ordine alla prova del collegamento tra i titoli prodotti dall'opponente ed il credito ingiunto, avendo il Tribunale espressamente giustificato la ritenuta inammissibilità dell'eccezione di compensazione argomentando che “in difetto di riferibilità dei versamenti ai crediti di cui è stato richiesto il pagamento non può dirsi operante la compensazione invocata.” (pag. 5 sentenza)
In virtù di tali considerazioni, l'appello va rigettato.
Le spese e competenze del grado, liquidate nella parte dispositiva in base ai parametri medi dello scaglione di valore (compreso fra € 5.201 ed € 26.000), vanno poste a carico dell'appellante, secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115 2002, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 21.10.2022, dalla in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 3310/2022, emessa in data
11.09.2022 e pubblicata il 13.09.2022 dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra l'appellante e la così provvede: Controparte_1
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
le spese e competenze di questo grado di giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante
[...]
in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito Parte_1 dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 25 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
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