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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3762/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3762 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018, trattenuta in decisione il 10 Giugno 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
e con sede in Modena via Vasari n. 55, c.f. Parte_1 Controparte_1
, in persona del liquidatore nato a [...] il [...] e residente a P.IVA_1 Controparte_2
Modena via Corassori n. 66, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Francesco Maltinti del Foro di Firenze
attrice e corrente in via Giacinto Gigante 1 Giugliano in Campania (NA), P. Controparte_3 P.IVA_2
IVA , in persona dell'Amministratore Unico (c.f. P.IVA_3 CP_4 C.F._2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Cristiani del Foro di Pisa
[...]
convenuta e con sede legale in San Miniato (Pi) via Tosco Romagnola Est n. Controparte_5
502, p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_4
terza chiamata contumace
Oggetto: Pagamento somma.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 03.06.2024.
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale Con atto di citazione notificato il 3.9.2018 la e conveniva Parte_1 Controparte_1
in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la onde sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi delle somministrazioni di gas metano del periodo da agosto 2010 a maggio 2015 effettuate al ramo di azienda ceduto dalla e il 19.02.2010, è a carico sostanziale della Parte_1 Controparte_1 [...]
- condannare, pertanto, la in persona del legale rappresentante pro CP_3 Controparte_3
tempore, nonché la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 attesa per quest'ultima la scissione parziale attuata il 27.09.2018, a garantire, manlevare, e/o a rifondere alla la somma di €. 22.014,65, o la diversa Parte_2
maggiore o minore di giustizia, relativa ai predetti consumi, e tutte le ulteriori somme che la
deve a e , anche a titolo Parte_2 Controparte_6 CP_7
di spese legali, rivalutazione monetaria e interessi, con interessi dalla domanda o dai pagamenti;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e la CP_3 CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla CP_5 [...]
le spese e i compensi del presente giudizio, incluso il rimborso 15% spese generali, Parte_2 oltre cap ed iva come per legge.”
A sostegno delle proprie ragioni deduceva che:
- in data 05.09.2006 l'allora aveva affittato, alla Parte_3
, il ramo della propria azienda Controparte_8 esercente l'attività di ristorante, pizzeria, bar e gelateria con sede in Fucecchio, viale Colombo
n. 148;
- la di e aveva stipulato, con Controparte_8 Controparte_6 CP_7 [...]
(poi , un contratto avente ad oggetto la somministrazione di Parte_4 Parte_5 gas metano all'immobile aziendale, dal 09.10.2006;
- l'affitto d'azienda era cessato, per intervenuta disdetta, il 31.07.2008;
- la aveva pagato le fatture di dell'utenza intestata a Parte_2 Parte_5
sino al febbraio 2010; Controparte_8
- il 19.02.2010 la aveva ceduto a il ramo Parte_2 Controparte_3
d'azienda adibito a ristorante, pizzeria, bar e gelateria, comprendente il 50% della proprietà degli immobili aziendali, già della cessionaria per la metà;
- il 29.12.2016 la aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione Parte_2
con cui e la chiamavano nella causa n. 3342/2016 R.G. Controparte_6 CP_7
Tribunale di Firenze per essere manlevati dalla richiesta di pagamento avanzata, in via monitoria, da per € 22.014,65, costituente l'importo complessivamente non pagato Parte_5 dei corrispettivi delle somministrazioni di gas metano all'utenza da Controparte_8
agosto 2010 a marzo 2015;
- pertanto la si era avveduta, in quella sede, del fatto che la Parte_2 [...]
non aveva provveduto ad effettuare le dovute volture e, nonostante la chiamata CP_3
in mediazione disposta in via delegata nel giudizio di opposizione pendente avanti al
Tribunale di Firenze, la convenuta non aveva aderito all'invito né aveva risposto all'intimazione di pagare i consumi.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2018 si costituiva in giudizio la Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare riunire, sussistendo connessione, il presente procedimento con quello pendente avanti al Tribunale di Firenze ed identificato con R.G. 3342/2016; 2) sempre in via preliminare, sospendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente avanti al Tribunale di Firenze e portante n. R.G. 3342/2016; 3) nel merito, per i motivi tutti indicati nella narrativa della presente costituzione in giudizio respingere tutte le domande articolate dalla
e essendo prive di giustificazione ed indimostrate nei Parte_1 Parte_2
presupposti e nel quantum;
4) sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertato il diritto di manleva della , condannare la Soc. Parte_2 in persona dell'Amministratore Unico solo per il quantum che in corso di causa Controparte_3 verrà accertato come effettivamente imputabile all'odierna convenuta.”
La società convenuta respingeva, in particolare, ogni addebito, assumendo di aver iniziato solo nell'agosto 2011 l'attività di ristorante, pizzeria, bar e gelateria presso i locali di viale Colombo in
Fucecchio (FI) e di avere, da quel momento, sempre pagato il gas utilizzato, provvedendo ad effettuare l'allaccio al servizio di erogazione del gas e al pagamento delle relative bollette.
Alla prima udienza del 10.12.2018 la e chiedeva di essere Parte_1 Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa della al fine di estendere a quest'ultima Controparte_5
la propria domanda: ciò in quanto con atto pubblico di scissione parziale del 27.09.2018 -scissione peraltro non ancora efficace al momento della notifica dell'atto introduttivo- la Controparte_3 aveva conferito l'unico cespite immobiliare di sua proprietà alla costituita Controparte_5
La suindicata chiamata di terzo veniva autorizzata con ordinanza del 07.06.2019 e l'
[...]
non si costituiva in giudizio pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di citazione per CP_5
chiamata in causa.
Quindi in occasione dell'udienza del 26.05.2020 venivano concessi, alle parti costituite, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Con successiva ordinanza del 22.09.2020 il G.I., rilevata la tardività del deposito dei documenti da
47 a 59 di parte attrice, ne disponeva l'espunzione dal fascicolo telematico.
La causa veniva successivamente istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e di prova per testi;
dopodichè, esaurita l'istruttoria orale, veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 27.10.2023, poi differita al 07.06.2024, udienza in esito alla quale -tenutasi in forma cartolare- questo giudice, cui medio tempore il procedimento era stato assegnato, tratteneva la causa in decisione con ordinanza depositata il 10.06.2024, mediante la quale venivano altresì assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, al quale incombente le parti costituite provvedevano nel termine di legge.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_5
ancorchè ritualmente evocata in giudizio.
Cò posto, è da rilevare che la presente controversia ha ad oggetto una fornitura di energia elettrica in virtù della quale, a detta di parte attrice, sarebbe sorta, a carico della società convenuta e di quella chiamata in causa, l'obbligazione di pagamento della somma di € 22.014,65 (o di quella ritenuta di giustizia), corrispondente alla somministrazione di gas metano effettuata, nell'intervallo temporale compreso tra l'agosto 2010 e il maggio 2015, presso i locali di via Colombo a Fucecchio, di proprietà della Parte_2
I consumi del gas fornito nel periodo anzidetto sarebbero infatti imputabili, secondo la prospettazione attorea, alla la quale, cessionaria del ramo d'azienda adibito a ristorante, pizzeria, Controparte_3
bar e gelateria, di proprietà della non avrebbe effettuato le necessarie Parte_2
volture.
Segnatamente, l'odierna istante adduce che la società convenuta, in occasione del proprio subentro nella proprietà del ramo di azienda, non avrebbe provveduto a volturare l'utenza del gas, che era così rimasta intestata alla precedente affittuaria la quale, raggiunta da decreto Controparte_8
ingiuntivo emesso richiesto, da per € 22.041,65, aveva citato in giudizio, in manleva, essa Parte_5
e dinanzi al Tribunale di Firenze (procedimento iscritto al numero r.g. Parte_1 Parte_2
3342/2016 R.G.).
La stessa a ciò autorizzata, ha altresì esteso il contraddittorio -e la Parte_2
domanda formulata nei riguardi della convenuta- nei confronti della cui la Controparte_5
con atto pubblico del 27.09.2018, aveva conferito, a seguito di scissione, l'unico Controparte_3
cespite immobiliare posseduto. Premesso quanto sopra, va osservato che è circostanza non contestata che con atto pubblico del
19.02.2010 l'attrice ebbe a trasferire alla convenuta la proprietà del ramo di azienda Controparte_3 avente ad oggetto l'attività di ristorante, pizzeria, bar e gelateria, ubicata in Fucecchio viale Colombo
n. 150, oggi corrispondente al civico n. 148 (doc. 1 di parte attrice).
Tale la cessione veniva debitamente pubblicizzata mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 29.03.2010 (visura CC.I.AA. doc. 2 di parte attrice).
Trova, di conseguenza, applicazione l'art. 2558 c.c., il quale prevede -salvo patto contrario- una successione ex lege del cessionario nei contratti pendenti in capo al cedente, “che non abbiano carattere personale”.
Come noto, la ratio di tale subentro automatico del cessionario nei contratti in essere tra il cedente e i terzi risiede nell'opportunità di agevolare il subentro nell'azienda del cessionario medesimo, evitando a quest'ultimo di doversi procurare il consenso alla prosecuzione del rapporto presso tutti coloro che intrattengano rapporti commerciali con l'imprenditore cedente.
La norma sopra citata si applica, pacificamente, ai contratti con prestazione continuativa e periodica
(quale, appunto, il contratto di somministrazione da cui ha tratto origine il preteso credito di parte attrice), talchè per i debiti sorti successivamente alla successione contrattuale correlata, ex lege, alla cessione di azienda è chiamato a rispondere l'acquirente cessionario, fermo restando il termine di cui al secondo comma del succitato art. 2558, cod. civ., decorrente dalla notizia della cessione, ai fini della possibilità di esercizio del recesso del terzo contraente ( nella specie . Parte_5
Ne discende che è subentrata ex lege, in virtù del contratto di acquisto stipulato, Controparte_3
nel rapporto di somministrazione di energia elettrica di cui era parte la cedente e Parte_1 Parte_2
la quale a sua volta era subentrata alla a seguito della cessazione del
[...] Controparte_8 rapporto di affitto intercorso tra tale società e l'allora e (poi Parte_3 Parte_3
trasformatasi in e . Parte_1 Parte_2
Non essendo stato, inoltre, dedotto né provato l'esercizio, da parte del terzo ceduto, del diritto di recesso, deve considerarsi acclarato che abbia acconsentito al subentro di Parte_5 Controparte_3
nel contratto di somministrazione, competendo pertanto alla stessa di provvedere Controparte_3
alla volturazione delle relative utenze, originariamente intestate a Controparte_8
La sopra operata ricostruzione dei vari avvicendamenti succedutisi, nel corso del tempo, nella titolarità e nella gestione del ramo di azienda anzidetto non esaurisce, tuttavia, l'onere della prova incombente su parte attrice, la quale, avendo dedotto l'inadempimento, da parte della convenuta, all'obbligazione di pagamento della somma indicata in citazione, da ricollegarsi al non avere la stessa provveduto a volturare l'utenza erogatrice del gas dell'attività ricettiva da essa gestita, era comunque gravata dall'onere di fornire adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato. Ora, dall'esame del materiale probatorio dichiarato utilizzabile risulta che ebbe ad agire, Parte_5
nei confronti di per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture di gas Controparte_8
effettuate sul contatore n. 0021753087, in forza del contratto n. 430029967329.
Tuttavia dalle fatture prodotte dalla convenuta si evince che la stessa attivò autonomi rapporti di fornitura di gas, anche con con la quale risultano fatturati consumi relativi al contratto di Parte_5
fornitura n. 740004265956 con contatore n. 0031196760.
Dall'esame delle fatture si deduce, quindi, che nel periodo decorrente dal 27.05.2010, data di attivazione della fornitura annotata nella fattura più risalente (doc. 4 di parte convenuta) e quantomeno fino al maggio 2014, data dell'ultima fattura allegata, ebbe a Controparte_3
beneficiare, presso l'indirizzo di Fucecchio via Cristoforo Colombo n. 150, di un autonomo servizio di erogazione del gas fornito dapprima da e poi da altri fornitori. Parte_5
Tale circostanza, oltre che riscontrabile documentalmente nelle richiamate fatture, trova conferma nelle risultanze dell'istruttoria orale, in occasione della quale la teste , escussa Testimone_1 all'udienza del 06.02.2022, ha confermato che aveva un proprio contatore del gas, Controparte_3
a servizio dell'attività di ristorazione (“Sicuramente la aveva un contatore per il gas, CP_3 perchè la cucina si alimentava a gas”) e che la titolare provvedeva al regolare saldo delle utenze
(“anche se ero cuoca aiutavo l'amministratrice , la signora , a sistemare le scadenze anche CP_4
Part delle utenze , quando arrivavano le bollette di venivano tutte pagate”).
In ordine, poi, all'episodio di distacco e sigillo dell'utenza, dedotto dall'attrice per dimostrare l'esistenza di un illegittimo allaccio dell'utenza in uso alla convenuta, sono state rese, in sede istruttoria testimoniale, versioni non collimanti: se da un lato, infatti, il teste Testimone_2
(udienza del 06.02.2022) ha riferito di aver constatato che sul contatore di era stato Controparte_3 apposto un sigillo nel maggio 2015 (“Ho visto che il contatore della aveva il sigillo…era CP_3 nel maggio 2015; si vedeva che c'era un bypass tra il contatore della con altro CP_3 contatore. Era sempre un loro contatore, perchè la sopra al ristorante ha pure la casa”), CP_3 dall'altro la teste , pur confermando la circostanza, ha precisato che tale interruzione Testimone_1
del servizio sarebbe stata il frutto di un disguido immediatamente chiarito con la società erogatrice
(“Nel 2015 venne messo un sigillo al contatore, non so a chi era intestato. Noi chiamammo gli Part operatori e abbiamo richiesto il perchè del sigillo e abbiamo mostrato le bollette pagate e allora tolsero il sigillo. Ero presente. Ricordo che dovevamo lavorare e non si capiva perchè non arrivava il gas;
una volta tolto il sigillo abbiamo avuto l'uso del gas”).
La circostanza, riferita dal teste , dell'apposizione di sigilli su un contatore del gas in uso alla Tes_2
non è, pertanto, idonea a riscontrare l'assunto attoreo, anche in considerazione del Controparte_3 fatto che da quanto affermato dal teste non risulta adeguatamente dimostrato che la società convenuta fosse allacciata al contatore del gas intestato a Controparte_8
Le risultanze dell'espletata prova testimoniale, se valutate in una ai riscontri documentali offerti, ha quindi consentito di acclarate che la beneficiava di un proprio contatore a lei Controparte_3 intestato per la fornitura di gas presso l'esercizio di ristorazione di via Cristoforo Colombo n. 50; laddove, di contro, le lacune probatorie emerse nella ricostruzione attorea, anche in ragione dell'inammissibilità della produzione documentale tardivamente effettuata, non sono state colmate dall'istruttoria orale, che non ha offerto risultanze chiare e precise, tali da confutare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla in ordine all'esistenza di un autonomo allaccio per Controparte_3
l'erogazione del gas naturale, né di ritenere provato che tale società beneficiasse dell'allaccio del gas intestato a Controparte_8
In assenza, pertanto, di puntuali riscontri probatori e di allegazioni documentali che consentano di ritenere solidamente e univocamente supportata la prospettazione di parte attrice, la domanda avanzata da deve essere respinta. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M.147/2022 (minimi di legge), tenuto conto del valore della controversia (€ 22.014,65) e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Nulla deve, di contro, statuirsi, sulle spese medesime, nei rapporti tra l'attrice e la società chiamata in causa, stante la contumacia di quest'ultima.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_5
2) RESPINGE la domanda di parte attrice;
3) CONDANNA la , in persona del suo legale Parte_2
rappresentante, a rifondere alla le spese di lite, spese che liquida in € Controparte_3
2.540,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA se come per legge;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c
Così deciso in Pisa, in data 7.2.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3762 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018, trattenuta in decisione il 10 Giugno 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
e con sede in Modena via Vasari n. 55, c.f. Parte_1 Controparte_1
, in persona del liquidatore nato a [...] il [...] e residente a P.IVA_1 Controparte_2
Modena via Corassori n. 66, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Francesco Maltinti del Foro di Firenze
attrice e corrente in via Giacinto Gigante 1 Giugliano in Campania (NA), P. Controparte_3 P.IVA_2
IVA , in persona dell'Amministratore Unico (c.f. P.IVA_3 CP_4 C.F._2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Cristiani del Foro di Pisa
[...]
convenuta e con sede legale in San Miniato (Pi) via Tosco Romagnola Est n. Controparte_5
502, p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_4
terza chiamata contumace
Oggetto: Pagamento somma.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 03.06.2024.
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale Con atto di citazione notificato il 3.9.2018 la e conveniva Parte_1 Controparte_1
in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la onde sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Accertare e dichiarare che l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi delle somministrazioni di gas metano del periodo da agosto 2010 a maggio 2015 effettuate al ramo di azienda ceduto dalla e il 19.02.2010, è a carico sostanziale della Parte_1 Controparte_1 [...]
- condannare, pertanto, la in persona del legale rappresentante pro CP_3 Controparte_3
tempore, nonché la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 attesa per quest'ultima la scissione parziale attuata il 27.09.2018, a garantire, manlevare, e/o a rifondere alla la somma di €. 22.014,65, o la diversa Parte_2
maggiore o minore di giustizia, relativa ai predetti consumi, e tutte le ulteriori somme che la
deve a e , anche a titolo Parte_2 Controparte_6 CP_7
di spese legali, rivalutazione monetaria e interessi, con interessi dalla domanda o dai pagamenti;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, e la CP_3 CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla CP_5 [...]
le spese e i compensi del presente giudizio, incluso il rimborso 15% spese generali, Parte_2 oltre cap ed iva come per legge.”
A sostegno delle proprie ragioni deduceva che:
- in data 05.09.2006 l'allora aveva affittato, alla Parte_3
, il ramo della propria azienda Controparte_8 esercente l'attività di ristorante, pizzeria, bar e gelateria con sede in Fucecchio, viale Colombo
n. 148;
- la di e aveva stipulato, con Controparte_8 Controparte_6 CP_7 [...]
(poi , un contratto avente ad oggetto la somministrazione di Parte_4 Parte_5 gas metano all'immobile aziendale, dal 09.10.2006;
- l'affitto d'azienda era cessato, per intervenuta disdetta, il 31.07.2008;
- la aveva pagato le fatture di dell'utenza intestata a Parte_2 Parte_5
sino al febbraio 2010; Controparte_8
- il 19.02.2010 la aveva ceduto a il ramo Parte_2 Controparte_3
d'azienda adibito a ristorante, pizzeria, bar e gelateria, comprendente il 50% della proprietà degli immobili aziendali, già della cessionaria per la metà;
- il 29.12.2016 la aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione Parte_2
con cui e la chiamavano nella causa n. 3342/2016 R.G. Controparte_6 CP_7
Tribunale di Firenze per essere manlevati dalla richiesta di pagamento avanzata, in via monitoria, da per € 22.014,65, costituente l'importo complessivamente non pagato Parte_5 dei corrispettivi delle somministrazioni di gas metano all'utenza da Controparte_8
agosto 2010 a marzo 2015;
- pertanto la si era avveduta, in quella sede, del fatto che la Parte_2 [...]
non aveva provveduto ad effettuare le dovute volture e, nonostante la chiamata CP_3
in mediazione disposta in via delegata nel giudizio di opposizione pendente avanti al
Tribunale di Firenze, la convenuta non aveva aderito all'invito né aveva risposto all'intimazione di pagare i consumi.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2018 si costituiva in giudizio la Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare riunire, sussistendo connessione, il presente procedimento con quello pendente avanti al Tribunale di Firenze ed identificato con R.G. 3342/2016; 2) sempre in via preliminare, sospendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente avanti al Tribunale di Firenze e portante n. R.G. 3342/2016; 3) nel merito, per i motivi tutti indicati nella narrativa della presente costituzione in giudizio respingere tutte le domande articolate dalla
e essendo prive di giustificazione ed indimostrate nei Parte_1 Parte_2
presupposti e nel quantum;
4) sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertato il diritto di manleva della , condannare la Soc. Parte_2 in persona dell'Amministratore Unico solo per il quantum che in corso di causa Controparte_3 verrà accertato come effettivamente imputabile all'odierna convenuta.”
La società convenuta respingeva, in particolare, ogni addebito, assumendo di aver iniziato solo nell'agosto 2011 l'attività di ristorante, pizzeria, bar e gelateria presso i locali di viale Colombo in
Fucecchio (FI) e di avere, da quel momento, sempre pagato il gas utilizzato, provvedendo ad effettuare l'allaccio al servizio di erogazione del gas e al pagamento delle relative bollette.
Alla prima udienza del 10.12.2018 la e chiedeva di essere Parte_1 Controparte_1 autorizzata alla chiamata in causa della al fine di estendere a quest'ultima Controparte_5
la propria domanda: ciò in quanto con atto pubblico di scissione parziale del 27.09.2018 -scissione peraltro non ancora efficace al momento della notifica dell'atto introduttivo- la Controparte_3 aveva conferito l'unico cespite immobiliare di sua proprietà alla costituita Controparte_5
La suindicata chiamata di terzo veniva autorizzata con ordinanza del 07.06.2019 e l'
[...]
non si costituiva in giudizio pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di citazione per CP_5
chiamata in causa.
Quindi in occasione dell'udienza del 26.05.2020 venivano concessi, alle parti costituite, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Con successiva ordinanza del 22.09.2020 il G.I., rilevata la tardività del deposito dei documenti da
47 a 59 di parte attrice, ne disponeva l'espunzione dal fascicolo telematico.
La causa veniva successivamente istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e di prova per testi;
dopodichè, esaurita l'istruttoria orale, veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 27.10.2023, poi differita al 07.06.2024, udienza in esito alla quale -tenutasi in forma cartolare- questo giudice, cui medio tempore il procedimento era stato assegnato, tratteneva la causa in decisione con ordinanza depositata il 10.06.2024, mediante la quale venivano altresì assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, al quale incombente le parti costituite provvedevano nel termine di legge.
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Merito della lite e motivi della decisione
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia della non costituitasi Controparte_5
ancorchè ritualmente evocata in giudizio.
Cò posto, è da rilevare che la presente controversia ha ad oggetto una fornitura di energia elettrica in virtù della quale, a detta di parte attrice, sarebbe sorta, a carico della società convenuta e di quella chiamata in causa, l'obbligazione di pagamento della somma di € 22.014,65 (o di quella ritenuta di giustizia), corrispondente alla somministrazione di gas metano effettuata, nell'intervallo temporale compreso tra l'agosto 2010 e il maggio 2015, presso i locali di via Colombo a Fucecchio, di proprietà della Parte_2
I consumi del gas fornito nel periodo anzidetto sarebbero infatti imputabili, secondo la prospettazione attorea, alla la quale, cessionaria del ramo d'azienda adibito a ristorante, pizzeria, Controparte_3
bar e gelateria, di proprietà della non avrebbe effettuato le necessarie Parte_2
volture.
Segnatamente, l'odierna istante adduce che la società convenuta, in occasione del proprio subentro nella proprietà del ramo di azienda, non avrebbe provveduto a volturare l'utenza del gas, che era così rimasta intestata alla precedente affittuaria la quale, raggiunta da decreto Controparte_8
ingiuntivo emesso richiesto, da per € 22.041,65, aveva citato in giudizio, in manleva, essa Parte_5
e dinanzi al Tribunale di Firenze (procedimento iscritto al numero r.g. Parte_1 Parte_2
3342/2016 R.G.).
La stessa a ciò autorizzata, ha altresì esteso il contraddittorio -e la Parte_2
domanda formulata nei riguardi della convenuta- nei confronti della cui la Controparte_5
con atto pubblico del 27.09.2018, aveva conferito, a seguito di scissione, l'unico Controparte_3
cespite immobiliare posseduto. Premesso quanto sopra, va osservato che è circostanza non contestata che con atto pubblico del
19.02.2010 l'attrice ebbe a trasferire alla convenuta la proprietà del ramo di azienda Controparte_3 avente ad oggetto l'attività di ristorante, pizzeria, bar e gelateria, ubicata in Fucecchio viale Colombo
n. 150, oggi corrispondente al civico n. 148 (doc. 1 di parte attrice).
Tale la cessione veniva debitamente pubblicizzata mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 29.03.2010 (visura CC.I.AA. doc. 2 di parte attrice).
Trova, di conseguenza, applicazione l'art. 2558 c.c., il quale prevede -salvo patto contrario- una successione ex lege del cessionario nei contratti pendenti in capo al cedente, “che non abbiano carattere personale”.
Come noto, la ratio di tale subentro automatico del cessionario nei contratti in essere tra il cedente e i terzi risiede nell'opportunità di agevolare il subentro nell'azienda del cessionario medesimo, evitando a quest'ultimo di doversi procurare il consenso alla prosecuzione del rapporto presso tutti coloro che intrattengano rapporti commerciali con l'imprenditore cedente.
La norma sopra citata si applica, pacificamente, ai contratti con prestazione continuativa e periodica
(quale, appunto, il contratto di somministrazione da cui ha tratto origine il preteso credito di parte attrice), talchè per i debiti sorti successivamente alla successione contrattuale correlata, ex lege, alla cessione di azienda è chiamato a rispondere l'acquirente cessionario, fermo restando il termine di cui al secondo comma del succitato art. 2558, cod. civ., decorrente dalla notizia della cessione, ai fini della possibilità di esercizio del recesso del terzo contraente ( nella specie . Parte_5
Ne discende che è subentrata ex lege, in virtù del contratto di acquisto stipulato, Controparte_3
nel rapporto di somministrazione di energia elettrica di cui era parte la cedente e Parte_1 Parte_2
la quale a sua volta era subentrata alla a seguito della cessazione del
[...] Controparte_8 rapporto di affitto intercorso tra tale società e l'allora e (poi Parte_3 Parte_3
trasformatasi in e . Parte_1 Parte_2
Non essendo stato, inoltre, dedotto né provato l'esercizio, da parte del terzo ceduto, del diritto di recesso, deve considerarsi acclarato che abbia acconsentito al subentro di Parte_5 Controparte_3
nel contratto di somministrazione, competendo pertanto alla stessa di provvedere Controparte_3
alla volturazione delle relative utenze, originariamente intestate a Controparte_8
La sopra operata ricostruzione dei vari avvicendamenti succedutisi, nel corso del tempo, nella titolarità e nella gestione del ramo di azienda anzidetto non esaurisce, tuttavia, l'onere della prova incombente su parte attrice, la quale, avendo dedotto l'inadempimento, da parte della convenuta, all'obbligazione di pagamento della somma indicata in citazione, da ricollegarsi al non avere la stessa provveduto a volturare l'utenza erogatrice del gas dell'attività ricettiva da essa gestita, era comunque gravata dall'onere di fornire adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato. Ora, dall'esame del materiale probatorio dichiarato utilizzabile risulta che ebbe ad agire, Parte_5
nei confronti di per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture di gas Controparte_8
effettuate sul contatore n. 0021753087, in forza del contratto n. 430029967329.
Tuttavia dalle fatture prodotte dalla convenuta si evince che la stessa attivò autonomi rapporti di fornitura di gas, anche con con la quale risultano fatturati consumi relativi al contratto di Parte_5
fornitura n. 740004265956 con contatore n. 0031196760.
Dall'esame delle fatture si deduce, quindi, che nel periodo decorrente dal 27.05.2010, data di attivazione della fornitura annotata nella fattura più risalente (doc. 4 di parte convenuta) e quantomeno fino al maggio 2014, data dell'ultima fattura allegata, ebbe a Controparte_3
beneficiare, presso l'indirizzo di Fucecchio via Cristoforo Colombo n. 150, di un autonomo servizio di erogazione del gas fornito dapprima da e poi da altri fornitori. Parte_5
Tale circostanza, oltre che riscontrabile documentalmente nelle richiamate fatture, trova conferma nelle risultanze dell'istruttoria orale, in occasione della quale la teste , escussa Testimone_1 all'udienza del 06.02.2022, ha confermato che aveva un proprio contatore del gas, Controparte_3
a servizio dell'attività di ristorazione (“Sicuramente la aveva un contatore per il gas, CP_3 perchè la cucina si alimentava a gas”) e che la titolare provvedeva al regolare saldo delle utenze
(“anche se ero cuoca aiutavo l'amministratrice , la signora , a sistemare le scadenze anche CP_4
Part delle utenze , quando arrivavano le bollette di venivano tutte pagate”).
In ordine, poi, all'episodio di distacco e sigillo dell'utenza, dedotto dall'attrice per dimostrare l'esistenza di un illegittimo allaccio dell'utenza in uso alla convenuta, sono state rese, in sede istruttoria testimoniale, versioni non collimanti: se da un lato, infatti, il teste Testimone_2
(udienza del 06.02.2022) ha riferito di aver constatato che sul contatore di era stato Controparte_3 apposto un sigillo nel maggio 2015 (“Ho visto che il contatore della aveva il sigillo…era CP_3 nel maggio 2015; si vedeva che c'era un bypass tra il contatore della con altro CP_3 contatore. Era sempre un loro contatore, perchè la sopra al ristorante ha pure la casa”), CP_3 dall'altro la teste , pur confermando la circostanza, ha precisato che tale interruzione Testimone_1
del servizio sarebbe stata il frutto di un disguido immediatamente chiarito con la società erogatrice
(“Nel 2015 venne messo un sigillo al contatore, non so a chi era intestato. Noi chiamammo gli Part operatori e abbiamo richiesto il perchè del sigillo e abbiamo mostrato le bollette pagate e allora tolsero il sigillo. Ero presente. Ricordo che dovevamo lavorare e non si capiva perchè non arrivava il gas;
una volta tolto il sigillo abbiamo avuto l'uso del gas”).
La circostanza, riferita dal teste , dell'apposizione di sigilli su un contatore del gas in uso alla Tes_2
non è, pertanto, idonea a riscontrare l'assunto attoreo, anche in considerazione del Controparte_3 fatto che da quanto affermato dal teste non risulta adeguatamente dimostrato che la società convenuta fosse allacciata al contatore del gas intestato a Controparte_8
Le risultanze dell'espletata prova testimoniale, se valutate in una ai riscontri documentali offerti, ha quindi consentito di acclarate che la beneficiava di un proprio contatore a lei Controparte_3 intestato per la fornitura di gas presso l'esercizio di ristorazione di via Cristoforo Colombo n. 50; laddove, di contro, le lacune probatorie emerse nella ricostruzione attorea, anche in ragione dell'inammissibilità della produzione documentale tardivamente effettuata, non sono state colmate dall'istruttoria orale, che non ha offerto risultanze chiare e precise, tali da confutare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla in ordine all'esistenza di un autonomo allaccio per Controparte_3
l'erogazione del gas naturale, né di ritenere provato che tale società beneficiasse dell'allaccio del gas intestato a Controparte_8
In assenza, pertanto, di puntuali riscontri probatori e di allegazioni documentali che consentano di ritenere solidamente e univocamente supportata la prospettazione di parte attrice, la domanda avanzata da deve essere respinta. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M.147/2022 (minimi di legge), tenuto conto del valore della controversia (€ 22.014,65) e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Nulla deve, di contro, statuirsi, sulle spese medesime, nei rapporti tra l'attrice e la società chiamata in causa, stante la contumacia di quest'ultima.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_5
2) RESPINGE la domanda di parte attrice;
3) CONDANNA la , in persona del suo legale Parte_2
rappresentante, a rifondere alla le spese di lite, spese che liquida in € Controparte_3
2.540,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA se come per legge;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c
Così deciso in Pisa, in data 7.2.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza