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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.514/2014 R.G., avverso la sentenza n.1401/2024 emessa il
21.3.24 dal Tribunale di Bari tra
, elettivamente domiciliato in Trani presso lo studio dell'avv. Vincenzo Guglielmi, che lo Parte_1 rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio CP_1 dell'avv. Nicola Pappalepore, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
, contumace Controparte_2
Appellati nonchè
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_3 in Bari presso il suo ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Daprile
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha citato innanzi al Tribunale di Bari sua moglie la deducendo Parte_1 Controparte_2 CP_1 che alle ore 21 circa del 9.6.18 la entre con lui a bordo percorreva alla velocità di 90 km/h - alla CP_2 guida della KIA Sorento tg.CN029GF di cui era proprietaria – la il cui asfalto era Controparte_4 bagnato per la pioggia, giunta al km 6+235, per scansare un cinghiale presente sulla carreggiata, aveva perso il controllo del mezzo (che era uscito di strada e si era ribaltato più volte per terminare la sua corsa contro un muretto a secco adiacente alla strada) così cagionandogli gravi lesioni personali.
Tanto premesso il ha chiesto condannarsi in solido tra loro la moglie e l , nelle rispettive Pt_1 CP_1 qualità di proprietaria/ conducente del mezzo e di assicuratrice per la r.c.a., a risarcirgli quale terzo trasportato, ai sensi dell'art.141 C.A.P. (D.Lgs.209/05), i danni – patrimoniali e non – derivati dal sinistro
(quantificati nella misura di € 228.022,62 o nella diversa misura di giustizia), con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Delle due convenute, si è costituita soltanto l' e ha chiesto in via principale dichiararsi il suo difetto di CP_1 legittimazione passiva o, comunque, l'infondatezza dell'avversa domanda, configurandosi nella specie – ai sensi e per gli effetti dell'art.141 C.A.P. – un'ipotesi di caso fortuito;
mentre in subordine ha contestato il quantum della pretesa, anche sul rilievo del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del danneggiato CP_ e dell'intervenuto versamento in favore del medesimo, da parte dell' di somme a titolo di indennità di malattia. CP_ Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta volontariamente l' per chiedere, nell'esercizio del suo diritto di surrogazione ex artt.1916 cc e 142 C.A.P. nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile e CP_ verso l'assicuratrice di quest'ultimo, la condanna dell e della pagare all' l'importo di € CP_1 CP_2
2.659,84 erogato al a titolo di prestazioni assistenziali (indennità di malattia), oltre accessori e spese Pt_1 di giudizio.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e della convenuta contumace CP_2
, assunzione delle testimonianze dei due carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nonché
[...] espletamento di CTU medico-legale.
In sede di comparsa conclusionale la difesa dell'attore ha chiarito di voler insistere nella pretesa risarcitoria nonostante l'intervento in corso di causa della sentenza delle Sezioni Unite n.35318/22, posto che tale pronuncia, se da un lato afferma la non spettanza al danneggiato dell'azione diretta ex art.141 C.A.P. in caso di coinvolgimento nel sinistro di un solo veicolo, dall'altro lato esclude il rigetto della domanda laddove essa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt.2054 c.c. e 144 C.A.P. e non risulti l'espresso rifiuto dell'attore di avvalersi di tali strumenti quanto meno in via subordinata.
L' ha eccepito l'inammissibilità della pretesa così come riformulata dal nella comparsa CP_1 Pt_1 conclusionale, trattandosi di domanda nuova proposta in violazione del divieto di mutatio libelli.
Con la sentenza appellata il primo giudice, in sintesi, ha rimarcato come l'attore soltanto a seguito dell'intervento della suddetta sentenza delle SSUU abbia tardivamente cercato di dedurre profili di colpa nella condotta della conducente del mezzo (in quanto funzionali al nuovo inquadramento della sua domanda in un paradigma normativo richiedente la colpa del danneggiante), mentre sino ad allora si era limitato ad allegare una circostanza (la presenza del cinghiale sulla carreggiata) integrativa del caso fortuito e come tale idonea anche ad escludere ogni profilo di colpa del conducente;
a ciò conseguendo il rigetto non soltanto dell'originaria domanda ex art.141 C.A.P. per sussistenza del caso fortuito (domanda comunque prima ancora inammissibile perché esperita in presenza di un unico mezzo coinvolto), ma anche della domanda riqualificata ex artt.2054 cc e 144 C.A.P. per insussistenza di una condotta colposa del conducente (e ciò a prescindere dalla sussistenza nella specie dei presupposti per una siffatta riqualificazione) nonchè della domanda di CP_ surroga dell' (avente nella domanda principale il suo necessario antecedente logico-giuridico); con condanna del a rifondere all' le spese di giudizio (compensate nel resto) e con costi della CTU a Pt_1 CP_1 carico dello stesso.
Avverso la predetta sentenza, nella parte in cui rigetta la domanda riqualificata ex artt.2054 cc e 144 C.A.P., ha interposto appello il per chiedere, in riforma della stessa, e previa sospensione della sua efficacia Pt_1 esecutiva, la condanna delle due convenute, in solido tra loro, a risarcirgli i danni nella misura di € 205.143,13 CP_ (o altra somma di giustizia), già decurtata dell'importo di € 2.659,84 percepito dall' nonché a rifondergli le spese dei due gradi di giudizio (da distrarre in favore del difensore anticipatario) e a rimborsargli i costi di
CTU.
Si è costituita l' e ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
CP_ Si è costituita anche l' e ha riproposto la domanda di condanna dell' e di CP_1 Controparte_2 rimborsare l'importo di € 2.659,84, oltre accessori, a suo tempo pagato al a titolo di indennità di Pt_1 malattia. Con ordinanza del 18.9.24 questa Corte, ravvisato un fumus di fondatezza dell'impugnazione, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
quindi all'udienza del 21.5.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c..
*****
L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere da lui non allegate in modo Pt_1 tempestivo condotte colpose della conducente, ma al contrario una circostanza – la presenza del cinghiale sulla carreggiata – idonea ad escludere la colpa della conducente in quanto integrativa di un'ipotesi di caso fortuito, posto che sin dall'atto introduttivo egli avrebbe inequivocabilmente allegato circostanze (la velocità di 90 km/h sulla strada provinciale, la strada bagnata dalla pioggia) senz'altro evocative di una condotta colposa di sua moglie;
circostanze peraltro confermate dal verbale di intervento dei carabinieri e dalle dichiarazioni assunte in sede di testimonianza e di interrogatorio formale.
A sua volta l'appellata ripropone anche nella presente sede la doglianza (che il primo giudice ha CP_1 ritenuto superfluo approfondire alla luce delle assorbenti considerazioni di cui sopra) secondo cui, non presentando la domanda originariamente proposta i presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt.2054 cc e 144 C.A.P., come prescritto dalle SS.UU. ai fini della riqualificazione della domanda, la richiesta – avanzata dal in sede di comparsa conclusionale – di inquadrare diversamente la domanda originaria Pt_1 costituirebbe in realtà un'inammissibile domanda nuova.
Tali doglianze, da esaminare congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, vanno decise nel senso dell'ammissibilità e fondatezza della domanda del come riqualificata ai sensi degli artt.2054 Pt_1
c.c. e 144 C.A.P..
Quanto alla ricorrenza dei presupposti per poter procedere a siffatta riqualificazione, infatti, giova anzitutto osservare che già nell'atto di citazione il , pur richiamando espressamente la disposizione che Pt_1 attribuisce al terzo l'azione c.d. diretta nei confronti della sola impresa assicuratrice del veicolo sul quale era trasportato al momento del sinistro (art.141 C.A.P.), non ha soltanto evocato in giudizio la proprietaria e conducente del veicolo quale litisconsorte necessario, come richiesto dalla giurisprudenza in riferimento a quest'ultima azione, ma ha chiesto espressamente anche la condanna della moglie quale responsabile civile in solido con la sua assicuratrice, così evidentemente proponendo sul piano strutturale un'azione in tutto conforme, nel petitum, all'azione ordinaria regolata dagli artt.2054 cc e 144 C.A.P..
Vale inoltre aggiungere che nell'atto di citazione, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza appellata, l'attore non si è limitato a invocare la presenza improvvisa di un cinghiale sulla carreggiata, bensì ha anche dedotto, in modo implicito ma inequivoco, una condotta della moglie contraria ai canoni della prudenza sotto l'aspetto della velocità di guida (90 km/h) da lei tenuta in rapporto alla tipologia di strada
(una provinciale) e alle circostanze concrete (orario serale, asfalto bagnato per la pioggia caduta).
Deve allora concludersi che, sotto il profilo dell'attività assertiva, la domanda presentava sin dall'origine tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria ex artt.2054 cc e 144 L.A.; né d'altra parte è dato ravvisare, rispetto ad una riqualificazione della domanda in quest'ultimo senso, alcuna lesione delle prerogative difensive dell' , la quale sin dall'inizio aveva l'onere di allegare e provare, rispetto ad entrambe i possibili CP_1 inquadramenti giuridici dell'azione avversa, la valenza liberatoria di una circostanza unitaria, vale a dire di avere fatto il possibile per evitare il danno, poi egualmente verificatosi per l'intervento di un fattore causale assorbente, integrato appunto – tra l'altro – dal caso fortuito (cfr., in termini, Cass.17963/21, richiamata dall'appellante), costituito nell'occasione dalla presenza del cinghiale sulla strada.
Con riferimento ai profili probatori del giudizio, se da un lato è pacifico e comunque adeguatamente provato che il abbia subìto danni in un sinistro che ha coinvolto il veicolo su cui era trasportato e della cui Pt_1 circolazione sono responsabili in solido i convenuti, dall'altro lato non può ritenersi che questi ultimi abbiano assolto l'onere – sopra richiamato – di dimostrare l'assenza (o comunque l'irrilevanza) di profili di colpa a carico del conducente, per essere intervenuto nel dinamismo causale produttivo dell'evento di danno, con valenza decisiva e assorbente, un elemento imprevedibile ed inevitabile quale la presenza di un animale selvatico sulla carreggiata.
Ed invero, premesso che le circostanze di tempo e di luogo indicate dalla relazione dei Carabinieri e confermate dai testimoni (strada provinciale priva di illuminazione;
presenza di una curva;
orario notturno;
asfalto bagnato dalla pioggia) imponevano una condotta di guida improntata a particolare prudenza e in particolare una velocità adeguata ad esse, non vi sono in atti elementi concreti da cui desumere che tale condotta sia stata effettivamente tenuta;
ed anzi una serie di dati riportati nel verbale di intervento (l'assenza di tracce di frenata, il ribaltamento del mezzo, gli ingenti danni al veicolo, gli esiti politraumatici riscontrati sul trasportato) portano a ritenere piuttosto positivamente provato che nell'occasione la donna abbia tenuto una condotta connotata da profili di colpa, che le ha impedito di avvistare per tempo l'ostacolo sulla carreggiata e di arrestare la marcia o comunque di evitarlo senza perdere il controllo del mezzo.
Coerenti con il suddetto quadro istruttorio (e quindi rilevanti nei limiti di cui all'art.2733 co.3 c.c.:
Cass.4536/16) risultano del resto le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla proprietaria e conducente del mezzo quale ha confermato di viaggiare a 90 km/h e ha aggiunto di avere Controparte_2 visto il cinghiale alla distanza di 20-30 metri, ossia ad una distanza che, se avesse viaggiato a velocità inferiore e conforme alle circostanze di tempo e di luogo, le avrebbe verosimilmente consentito di evitare l'ostacolo senza uscire di strada.
Né può valere a sovvertire le suddette considerazioni l'iniziale scelta del di rivolgere le proprie istanze Pt_1 risarcitorie agli enti pubblici responsabili dei danni cagionati dagli animali selvatici, trattandosi di iniziativa del tutto legittima e comunque priva di ogni valenza confessoria rispetto alla questione decisiva sorta nella presente sede, riguardante l'attribuibilità o meno – alla presenza del cinghiale sulla strada - dell'effetto di liberare da ogni responsabilità i soggetti responsabili della circolazione del mezzo.
Indimostrato risulta, poi, il concorso di colpa del danneggiato che l invoca con riferimento CP_1 all'ipotizzato mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del , ove si consideri che il CTU, con Pt_1 valutazione non censurata dall'appellata, ha ritenuto che le lesioni, alla luce dei distretti corporei interessati, si sarebbero comunque verificate a prescindere dall'utilizzo o meno dei dispositivi di protezione.
Passando ora al profilo dell'esistenza e della consistenza del danno da risarcire, il CTU ha concluso, sulla base di considerazioni medico-legali esenti da apparenti vizi logici e basate sull'esame del paziente e della documentazione sanitaria, che a seguito del sinistro il riportò “trauma cranico con ferita lacero- Pt_1 contusa parietale destra” e “frattura della scapola destra”; patologie comportanti, oltre ad un'invalidità temporanea di complessivi 100 giorni (di cui 10 gg. al 100%, 30 gg. al 75%, 30 gg. al 50% e 30 gg. al 25%), postumi permanenti costituiti da “esiti di trauma cranico con vasta cicatrice del cuoio capelluto”, “esiti di frattura di scapola destra” e “disturbo da panico” e quantificabili, in termini di incidenza percentuale sull'integrità psico-fisica, nella misura complessiva del 24%.
Tali conclusioni sono senz'altro da condividere;
e ciò in quanto le osservazioni svolte in proposito dal CT dell' , tese a ricondurre i postumi permanenti entro la minor misura percentuale del 19-20%, risultano CP_1 adeguatamente affrontate e superate dalla CTU, la quale ha osservato: che la componente di danno di natura psichica è suscettibile di graduazione e va quantificata nella specie, alla luce delle effettive condizioni del soggetto, non già nel minimo tabellare – come richiesto dal CTP – bensì nella media tra le due percentuali del range valutativo;
che il trauma cranico non può intendersi assorbito nel danno psichico in quanto involge una sfera funzionale del tutto distinta quale quella neurologica;
e che la frattura della scapola destra, emersa soltanto a distanza di oltre un mese dal sinistro, è produttiva di una limitazione articolare che, trattandosi dell'arto dominante, incide di per sé nella misura del 9% sull'integrità del danneggiato.
Va dunque riconosciuto al , nella predetta misura, il ristoro del danno non patrimoniale costituito dalla Pt_1 lesione del diritto fondamentale dell'individuo alla salute psicofisica in sé (c.d. danno biologico).
Circa la liquidazione di tale voce di danno, non applicandosi la nuova Tabella Unica Nazionale ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore (art.5 DPR 12/25), ritiene la Corte di dover continuare a fare riferimento, in via equitativa, al criterio del c.d. punto tabellare, secondo le tabelle da ultimo elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (prive di valore normativo e quindi non vincolanti per il giudice, ma comunque costituenti valido parametro di riferimento per una valutazione il più possibile conformata al caso concreto: cfr. da ultimo, sul punto, Cass.2539/24), le quali prevedono per la liquidazione del danno biologico permanente una tabella di valori monetari medi, commisurati al grado di invalidità, al valore del punto base e all'età del danneggiato, tendenzialmente idonei a comprendere ogni voce di pregiudizio non patrimoniale, salva la possibilità di personalizzare il risarcimento per considerare specifici ulteriori profili di danno;
così come prevedono per la liquidazione del danno da invalidità temporanea un punto base (€ 115,00) per ogni giorno di invalidità temporanea totale.
Sulla base di tali tabelle, l'ammontare del danno biologico da invalidità temporanea subìto dal va Pt_1 liquidato in complessivi € 6.325,00, di cui € 1.150,00 di i.t.t. (10 gg.), € 2.587,50 di i.t.p. al 75% (30 gg.), €
1.725,00 di i.t.p. al 50% (30 gg.) ed € 862,50 di i.t.p. al 25% (30 gg.).
L'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, in applicazione del punto base tabellare, dovrebbe invece liquidarsi (tenuto conto che al momento del sinistro il aveva 41 anni, ed applicata la Pt_1 percentuale del 24% indicata dal CTU), in € 82.343,00.
L'appellante chiede però anche il riconoscimento dell'ulteriore voce di danno, avente natura patrimoniale, da lesione della sua capacità lavorativa specifica, a tal fine allegando il suo lavoro di autista di camion e un reddito annuo, al momento del sinistro, pari ad € 13.402,00.
La CTU, ad evasione dello specifico quesito postogli, ha ritenuto di confermare la configurabilità di un pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del , e ciò sul rilievo che le sue menomazioni incidono “in Pt_1 misura moderato-severa” sul modo di essere della persona e sullo svolgimento delle attività quotidiana”, e ne ha quantificato la misura nella stessa percentuale del danno biologico permanente (24%).
Rileva tuttavia questa Corte che tale ulteriore pretesa è sì suscettibile di accoglimento, ma nei termini e limiti di una personalizzazione della liquidazione da attuarsi mediante il criterio del c.d. “appesantimento” del punto tabellare.
Ed invero il danno da lesione della capacità lavorativa specifica è, per definizione, un pregiudizio, di natura patrimoniale, consistente nella riduzione o perdita della capacità di produrre reddito a seguito del fatto illecito altrui e della conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica.
A ben vedere, tuttavia, l'attore non ha mai lamentato un pregiudizio con un siffatto contenuto, non avendo mai dedotto una contrazione, a seguito del sinistro, dei redditi derivanti dalla sua attività di autista.
Anche la CTU, pur affermando la configurabilità – nel caso sottoposto al suo esame – di un pregiudizio alla capacità lavorativa specifica, in realtà si è limitata a rilevare che, a seguito del sinistro, ed in relazione alla sua sfera lavorativa, il ha subìto una menomazione del suo m modo di essere e della sua quotidianità; e Pt_1
d'altra parte lo stesso danneggiato, in sede di operazioni peritali, ha dichiarato di essere titolare di una ditta di trasporti, e quindi di continuare a lavorare, magari in una diversa veste, nello stesso campo in cui operava prima del sinistro.
Se così è, ciò che l'attore ha allegato e provato non è un riflesso patrimoniale del danno biologico subìto ma, piuttosto, un danno in termini di maggiori difficoltà e disagio nel rendere la prestazione lavorativa, e quindi un danno c.d. da lesione della cenestesi lavorativa;
danno che, per costante giurisprudenza (cfr.
Cass.20312/15 e, da ultimo, 21052/24), ha natura non patrimoniale (costituendo un profilo della lesione del diritto alla salute) e può essere quindi liquidato esclusivamente ricorrendo, in via equitativa, ad una personalizzazione del danno biologico – questa sì espressamente richiesta dall'appellante – mediante appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
Ciò stante, ritiene la Corte che costituisca adeguato ristoro di tale profilo del danno biologico l'appesantimento del punto tabellare in una misura che si stima equo individuare nel 10%, così pervenendosi ad una liquidazione del danno da invalidità permanente nella maggior misura di € 90.577,3 (82.343,00+10%). Si perviene così ad un ammontare complessivo del danno alla componente anatomo-funzionale pari all'importo, già rivalutato all'attualità, di € 96.902,3 (€ 90.577,3+€ 6.325,00); liquidazione non suscettibile di incremento per sofferenza soggettiva, non allegata né tanto meno provata dal . Pt_1
Da tale somma rivalutata vanno detratti, come riconosciuto dallo stesso appellante, gli importi da lui percepiti CP_ a titolo di indennità di malattia dall' (€ 2.659,84), così pervenendosi al minor importo di € 94.242,46; e ciò perchè le prestazioni previdenziali o indennitarie dell'assicuratore sociale costituiscono mera anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile civile, sicchè il danneggiato, se non si procedesse a tale detrazione, finirebbe per conseguire un risarcimento del danno superiore a quello a cui ha effettivamente diritto (Cass.24633/20).
Va anche riconosciuto al il ristoro delle spese mediche nella misura che la CTU ha ritenuto congrua e Pt_1 documentata, ossia in € 658,10; importo che, avendo natura di debito di valore, va rivalutato all'attualità sino all'importo di € 781,16.
Dunque i danni, patrimoniali e non, che l' e la evono essere condannati, in solido, a risarcire CP_1 CP_2
a ammontano a complessivi € 95.023,62 (€ 94.242,46+€ 781,16). Parte_1
Tale importo va maggiorato di interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sino al soddisfo. CP_ Resta da esaminare la domanda riproposta dall' nei confronti dei convenuti e CP_1 CP_2 nell'esercizio del suo diritto di surrogarsi nelle ragioni dell'assicurato verso i terzi responsabili ex artt.1916
c.c. e 142 C.A.P., per sentirli condannare a ripetere gli importi (complessivi € 2.659,84) a suo tempo versati al a titolo di indennità di malattia. Pt_1
Tale istanza, avanzata nel presente grado mediante comparsa di costituzione depositata oltre il termine dell'art.343 c.p.c., deve ritenersi nondimeno rituale, posto che il primo giudice, al di là della terminologia utilizzata (“rigetta”), ha chiaramente ritenuto la domanda di surrogazione non accoglibile perché assorbita dalla decisione di rigetto della domanda principale (costituente il suo necessario antecedente logico- CP_ giuridico), senza esaminare il merito della domanda stessa, con la conseguenza che l aveva nella presente sede l'onere non già di spiegare appello incidentale bensì semplicemente, ai sensi dell'art.346 cpc, di riproporre la domanda non accolta perché assorbita.
Nel merito, poi, la domanda di surrogazione in esame è senz'altro da accogliere. CP_ Ed invero l' quale assicuratore sociale, nel caso in cui la situazione lesiva della capacità di lavoro (da cui deriva il diritto a una delle prestazioni previdenziali di legge) costituisca fatto illecito imputabile a terzi, ha diritto di surrogarsi, ai sensi degli artt.1916 cc e 142 L.A., nei confronti del terzo civilmente responsabile e del suo assicuratore, nei limiti dell'importo delle prestazioni erogate ed erogande.
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione e prova dell'erogazione al di indennità di malattia per Pt_1
l'importo complessivo sopra indicato, le controparti e on hanno contestato in alcun modo, CP_1 CP_2 né in primo grado né in appello, i presupposti di fatto e di diritto dell'avversa pretesa. CP_ Pertanto le stesse vanno condannate, in solido tra loro, a pagare all' per il titolo sopra richiamato,
l'importo di € 2.659,84.
Trattandosi anche in questo caso di un credito di valore (cfr. Cass.12435/21), tale somma va maggiorata di interessi legali sugli importi rivalutati di anno in anno, secondo gli indici Istat, dalle date dei singoli versamenti in favore del lavoratore sino al soddisfo.
Quanto infine alle spese di lite, quelle sopportate dal in entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella Pt_1 misura indicata nel dispositivo in base al criterio del decisum, vanno poste a carico di e di CP_1 CP_2
in virtù del principio della soccombenza e distratte in favore del difensore avv. Vincenzo Guglielmi
[...] dichiaratosi anticipatario. Per il medesimo principio e nno condannate a rifondere le spese dei due gradi di giudizio, CP_1 CP_2 CP_ liquidate come da dispositivo, anche in favore dell'
Vanno infine poste a carico di e osti della CTU espletata in primo grado, con condanna degli CP_1 CP_2 stessi a pagare la cifra che ha documentato di avere pagato a tale titolo (€ 2.096,00), oltre interessi legali dal dì dell'esborso sino al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1401/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 21.3.24, disattesa o Parte_1 assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1
e n solido tra loro, a pagare al , a titolo di risarcimento dei danni CP_1 Controparte_2 Pt_1 CP_ patrimoniali e non patrimoniali, detratti gli importi da lui ricevuti dall' a titolo di indennità di malattia, l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 95.023,62 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sino al soddisfo.
2) condanna e rifondere a le spese del doppio grado di CP_1 Controparte_2 Parte_1 giudizio, che liquida per il primo grado in € 14.000,00 e per il secondo grado in € 12.000,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo la distrazione delle stesse in favore dell'avv. Vincenzo
Guglielmi, dichiaratosi antistatario;
3) accoglie altresì la domanda proposta dall' e, per l'effetto, Controparte_6 CP_ condanna e , in solido tra loro, a pagare all' l'importo di € 2.659,84, CP_1 Controparte_2 oltre interessi legali sugli importi rivalutati di anno in anno, secondo gli indici Istat, dalle date dei singoli versamenti in favore del lavoratore sino al soddisfo;
CP_
4) condanna e a rifondere all le spese del doppio grado di giudizio, che CP_1 Controparte_2 liquida per il primo grado in € 1.300,00 e per il secondo grado in € 1.500,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico di e di , per l'effetto CP_1 Controparte_2 condanna le stesse a ripetere a l'importo di € 2.096,00, oltre interessi legali dal dì Parte_1 dell'esborso sino al soddisfo.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 4.6.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo