Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 98/2024
Oggi 11/06/2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, sono comparsi:
Per l'Avv. Antonio Roccanova per delega Controparte_1
dell'Avv. DI CIOMMO FABIO il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa;
Per l'Avv. DI TOMMASO ROBERTO il quale si CP_2
riporta ai propri atti e scritti difensivi con particolare riferimento alla comparsa di costituzione e alle note di trattazione scritta da ultimo depositate;
le parti procedono alla discussione orale della causa;
Il Giudice alle ore 17:15, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 98/2024 r.g.a.c.
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(c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata alla Via Miglioli, 9 85024 Lavello, presso lo studio dell'Avv. DI
CIOMMO FABIO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di opposizione,
-OPPONENTE-
E
, c.f. , elettivamente domiciliato alla CP_2 C.F._2
via VIA DELLA GIOIA N. 33 85025 MELFI presso lo studio dell'Avv. DI
TOMMASO ROBERTO da cui è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso monitorio.
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
canoni di locazione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 751/2023 del 23.11.2023 con cui le veniva ingiunto di pagare, in favore di la complessiva somma di € CP_2
46.500,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo di canoni di locazione per l'affitto dell'azienda corrente in Lavello al corso Umberto I avente ad oggetto l'attività di esercizio di rivendita di giornali.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito:
- La carenza di legittimazione attiva dell'opposta a pretendere il pagamento del canone di locazione in ragione della sentenza n. 422/2008 del Tribunale di Melfi con cui è stata dichiarata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita con cui l'opposta acquistava l'azienda dal GE
[...]
unico proprietario dello stesso (sentenza peraltro confermata Per_1
dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 271/2021);
- La prescrizione di parte del credito ingiunto attesa l'applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3 cod. civ.;
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- la sussistenza di un unico atto interruttivo della prescrizione da rinvenirsi nella diffida di controparte del 09.05.2022;
- la condotta contraria a buona fede di controparte che è rimasta per moltissimi anni, e fino al predetto atto di diffida, inerte nella richiesta dei canoni, richiamando sul punto Cass. sent. Sez. 3, Sentenza n. 16743 del
2021;
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha confutato le avverse deduzioni evidenziando l'irrilevanza e comunque l'inefficacia delle sentenze richiamate da controparte nella vicenda per cui è causa e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso
“il decreto ingiuntivo opposto è stato azionato sulla base di dichiarazione di debito
a firma della conduttrice odierna opponente la cui valenza ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. è decennale in quanto debito eveniente da atto lecito che esime finanche il titolato, pur non essendo questo il caso, dall'onere di provare il rapporto fondamentale”.
La causa, documentalmente istruita è stata, dunque, rinviata per la decisione all'odierna udienza.
***
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito chiarito.
§1. In primo luogo, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente sulla base del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato con cui è stata dichiarata la simulazione assoluta del contratto con cui l'opposta diveniva proprietaria dell'azienda oggetto della locazione, trasferita – simulatamente – dal GE . Persona_1
In proposito, deve rammentarsi che la natura personale del rapporto che si instaura tra locatore e locatario consente a chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, di concederlo validamente in locazione la cui legittimazione a chiedere l'adempimento dell'obbligo di versamento dei canoni non può essere pertanto contestata dal conduttore convenuto, adducendo la mancata titolarità della proprietà del bene, in quanto essa è estranea al rapporto personale di godimento insorto con la locazione.
Né l'opponente ha altrimenti provato la diretta incidenza sul contratto di locazione stipulato con l'opposta, in data, 28.04.2004, di sopravvenienze idonee a far venir
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meno la legittimazione della locatrice, né ha provato di aver versato ad altri – effettivi legittimati attivi – la somma pretesa in pagamento.
D'altronde, l'opponente ha riconosciuto, di fatto, che la locatrice avesse l'effettiva disponibilità del bene allorché, in sede di mediazione, ha acconsentito al rilascio del bene nei confronti della stessa (cfr. verbale di mediazione del 13.01.2023, prodotto dall'opposta, relativo al giudizio di sfratto per morosità all'epoca pendente tra le parti RG 1872/2022).
Parimenti ha riconosciuto la qualità di locatrice dell'opposta nell'atto “Missiva a firma – riconoscimento dei canoni scaduti” prodotto già nel Controparte_1
procedimento monitorio.
§2. Sulla eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ex art. 2948 n. 3 cod. civ. vanno disattese le controdeduzioni formulate dall'opposta.
Preliminarmente, va chiarito che il riconoscimento è idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., determinando la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale ex art. 2945 cod. civ. che resta, pur sempre, quello originario stabilito dalla legge (nel caso di specie prescrizione quinquennale), non facendo invece decorrere l'ordinario termine di prescrizione decennale, come preteso dall'opponente (effetto che il legislatore collega esclusivamente al passaggio in giudicato della sentenza che accerta il credito, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. che, trattandosi di norma eccezionale, non può trovare applicazione al di fuori dei casi dalla stessa previsti).
Inoltre, va evidenziata l'inefficacia dell'atto invocato dall'opposta, “missiva a firma di , riconoscimento debiti scaduti”, a costituire efficace Controparte_1
atto di riconoscimento del debito ex art. 1988 e 2944 cod. civ. trattandosi di atto rivolto dall'opponente ad un terzo, il Sig. (soggetto che secondo Persona_1
la prospettazione della locataria sarebbe, in qualità di proprietario dell'azienda, legittimato alla richiesta di pagamento dei canoni), non essendovi, di contro, alcun esplicito riconoscimento del credito in capo all'opposta CP_2
Invero, la giurisprudenza ammetta l'efficacia ricognitiva di atti indirizzati a terzi
(cfr. Cass. 13606/2021; Cass. 6203/1991), ma a condizione che si specifichi l'entità, la causale ed il soggetto creditore;
la mancata individuazione del creditore
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nella persona dell'opposta conduce, dunque, ad escludere l'efficacia di riconoscimento del debito dell'atto invocato e gli effetti ad esso conseguenti.
Né può ritenersi che il prefato rilievo vada superato sulla base della considerazione che l'opposta ha dedotto, con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, di essere succeduta, quale unica erede, al GE , Persona_1
atteso che, con la domanda monitoria (che rappresenta per il creditore l'atto iniziale con cui definire la propria domanda, potendosi ammettere, nel corso del giudizio di opposizione, una sua precisazione, ma non anche un inammissibile mutamento),
l'opposta ha avanzato una pretesa evidentemente iure proprio e non anche iure hereditatis.
§2.1. Ciò posto, va riconosciuta la debenza della somma non prescritta, considerando i canoni maturati nel quinquennio precedente all'atto di diffida dell'11.05.2022 (e, dunque, dall'11.05.2017), validamente indirizzato dalla locatrice opposta alla opponente e da questa non specificamente contestato.
La somma va liquidata tenuto conto del canone richiesto dalla parte, pari a €300,00 mensili, in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Dalla medesima data vanno riconosciuti gli interessi di mora al tasso legale in mancanza di allegazioni di parte che consentano di ritenere applicabili alla fattispecie in esame gli interessi moratori per i ritardi nelle transazioni commerciali
(trattandosi, invero, di questione tutt'altro che pacifica anche in relazione alle locazioni stipulate da imprenditori).
§3. Non si ritiene, invece, cha la somma così determinata possa ritenersi non esigibile per contrarietà a buona fede della pretesa avversa, come genericamente prospettato dall'opponente mediante rinvio ad una sentenza della Suprema Corte che ha individuato, nella richiesta di pagamento, avanzata dal locatore, di canoni maturati per diversi anni, a seguito di una prolungata inerzia, un comportamento censurabile giacché contrario a buona fede e integrante, finanche, un'ipotesi di abuso del diritto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16743 del 2021, non massimata).
In disparte la considerazione che trattasi di precedente isolato, occorre evidenziare che la Corte è giunta alla mentovata conclusione valorizzando una serie di elementi caratterizzanti la fattispecie concreta posta al suo esame, affatto provati dall'opponente nella presente controversia (tra cui il legittimo affidamento del
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locatore, l'esistenza di assetti societari e familiari tra le parti mutati nel tempo, oltre alla destinazione ad uso abitativo della locazione oggetto del giudizio di legittimità).
§4. La sensibile riduzione della pretesa avanzata dall'opposta, la genericità delle deduzioni difensive e la resa decisione sulla base di considerazioni giuridiche autonomamente sviluppate, inducono la scrivente a ritenere integrate gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 cod. proc. civ. come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 751/23 emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.11.2023;
2) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 CP_2
somma di € 21.900,00, a titolo di canoni di locazione, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data della diffida dell'11.05.2023 e fino all'effettivo soddisfo;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 11/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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